IL CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO (C.U.T.) DI ISCRIZIONE A RUOLO



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IL PROCESSO TRIBUTARIO (C.U.T.) DI ISCRIZIONE A RUOLO dott. Salvatore LABRUNA 9 febbraio 2015

Precedenti storici LA "SPORTULA"

Nell antica Roma la sportula (σπυρίς), da canestrino di vimini, di sparto o di giunco, usato nei banchetti per offrire cibarie a commensali e clienti, e per farne portare a casa gli avanzi, passò a significare una mancia in danaro, come quella da elargire per prestazioni ricevute da funzionari pubblici, giudici pedanei (χαμαιδικαστnς, giudici di cause minori che non avevano sedia curule) e loro esecutori. Ecco perché, dal sec. X al XVIII, la si ritrova nei territori dove operavano giudici romani; calcolata in misura variabile dal 10 al 15% del valore di lite (secondo l'uso medievale della iudicatura o dirictura) oppure determinata in misura fissa (come a Genova dove gli statuti del 1143 la limitavano a non più di 3 solidi per lite), esentandone i poveri, veniva spesso rimessa al prudente apprezzamento dello stesso giudice beneficiario. Divenuta, successivamente, riconoscimento economico per ogni opera liberale (onorario), veniva pagata al giudice, agli ufficiali giudiziari e ad altri impiegati per i singoli atti del processo, annotandola nello sportulario: registro obbligatorio sul quale il giudice o il pubblico ufficiale erano tenuti a dare evidenza di ogni compenso ricevuto.

Natura giuridica La Corte Costituzionale con la sentenza n. 73/2005 ha affermato che: La natura di entrata tributaria erariale del predetto contributo unificato si desume infatti, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che lo disciplina: a) dalla circostanza che esso è stato istituito in forza di legge a fini di semplificazione e in sostituzione di tributi erariali gravanti anch essi su procedimenti giurisdizionali, quali l imposta di bollo e la tassa di iscrizione a ruolo, oltre che dei diritti di cancelleria e di chiamata di causa dell ufficiale giudiziario (art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 488 del 1999); b) dalla conseguente applicazione al contributo unificato delle stesse esenzioni previste dalla precedente legislazione per i tributi sostituiti e per l imposta di registro sui medesimi procedimenti giurisdizionali (comma 8 dello stesso art. 9); c) dalla sua espressa configurazione quale prelievo coattivo volto al finanziamento delle «spese degli atti giudiziari» (rubrica del citato art. 9); d) dal fatto, infine, che esso, ancorché connesso alla fruizione del servizio giudiziario, è commisurato forfetariamente al valore dei processi (comma 2 dell art. 9 e tabella 1 allegata alla legge) e non al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata - continua -

Il contributo ha, pertanto, le caratteristiche essenziali del tributo e cioè la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario (analogamente si sono espresse, quanto alle caratteristiche dei tributi, le sentenze n. 26 del 1982, n. 63 del 1990, n. 2 del 1995, n. 11 del 1995 e n. 37 del 1997), con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante. Corte Cost. Sentenza n. 73/2005, Presidente: Fernanda Contri, Giudice relatore: Franco Gallo. D. Lgs. 546/92 ART 2 (Oggetto della giurisdizione tributaria) 1. Appartengono alla giurisdizione tributaria [ratione materiae] tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati,, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.

Ambito d applicazione ed Esenzioni T.U.S.G. - Art. 2. (L) (Ambito di applicazione) 1. Le norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente riferite dal presente testo unico ad uno o più degli stessi processi. T.U.S.G. - ART. 10 (L) (Esenzioni) 1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura,. 6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo. 6

Presupposto T.U.S.G. - ART. 9 (L) (Contributo unificato) 1. E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10. T.U.S.G. - ART. 18 (L) (Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato) 1.. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti nel processo tributario, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.

Atti soggetti a C.U.T. a) Ricorso ed appello principale. b) Appello incidentale. c) Riassunzione a seguito di rinvio da Corte di Cassazione. d) Istanza di revocazione ex art 395 c.p.c. di cui all art. 64 d.lgs 546/92. e) Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.. f) Ricorso per ottemperanza ex art. 70 d.lgs 546/92. g) Motivi aggiunti di cui art 24, c 4 d.lgs. 546/92. h) Reclamo di cui al comma 1 dell art. 17 bis, d.lgs 546/92 al momento del deposito nella Segreteria della C.T.P. i) Riassunzione della causa dinanzi alla C.T.P. a seguito di decisione da parte della Cassazione sulla giurisdizione. j) Atti di intervento di cui all art. 14 c.3, d. lgs 546/92. k) Istanza di iscrizione di ipoteca e sequestro conservativo di cui all art. 22, d. lgs 472/1997. l) Reclamo contro i provvedimenti presidenziali di cui agli artt. 28 e 45, d. lgs 546/92. Ex Circolare 1/DF, 2.1, del 21/09/2011, come confermata dalla Direttiva 2/DGT, Tabella allegata, del 14/12/2012

Atti non soggetti a C.U.T. a) Istanza di sospensione di cui all art. 47, d.lgs. n. 546/92. b) Istanza di sospensione della sentenza di 1 grado limitatamente alle sanzioni o proposta in pendenza del giudizio per cassazione o di revocazione. c) Istanza di correzione materiale della sentenza. d) Riassunzione del processo dichiarato sospeso o interrotto nei casi previsti dagli artt. 39 e 40, d.lgs. n. 546/92. e) Riassunzione del ricorso presso la Commissione tributaria la cui competenza è indicata ai sensi dell articolo 5, d.lgs. n. 546/92. f) Istanza di regolamento preventivo di giurisdizione. g) Motivi aggiunti di cui all art. 24, c.4, d.lgs. n. 546/92, nel caso in cui detta produzione si configuri quale proposizione di ricorsi avverso atti già impugnati per vizi diversi di quelli fatti valere nel ricorso originario. h) Reclamo con o senza proposta di mediazione di cui al dell art. 17-bis c.1, d.lgs. n. 546/1992, al momento della sua presentazione alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale dell Agenzia delle Entrate che ha emanato l atto ai sensi dell art. 17-bis, c. 5, d.lgs. n. 546/1992. i) Relazione depositata dal consulente tecnico di parte di cui all art. 7, c. 2, d.lgs. n. 546/92. j) Chiamata in causa del terzo di cui all art. 23, c. 3, d.lgs. n. 546/92. Ex Circolare 1/DF 2.2 del 21/09/2011

Imposta T.U.S.G. - ART. 13 (L) (Importi). 6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi: a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28; [>1,16%] b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000; [>1,2%] c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 [>0,48%] e per le controversie tributarie di valore indeterminabile; d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000; [>0,33%] e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000; [>0,25%] f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000. [<0,75%] N.B. Il precedente comma 1-bis, facendo riferimento agli importi di cui al comma 1 (del processo civile) così recita: «Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.»

Imponibile T.U.S.G. ART. 14 (L) (Obbligo di pagamento) 3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Valore imponibile indeterminabile: Il C.U.T. si calcola nella misura del terzo scaglione quando, pur sussistendo il presupposto di cui all art.9, comma 1, TUSG, la domanda giudiziale non riguarda (petitum mediato) tributi o sanzioni, come indicato dall art. 12, comma 5, d.lgs. 546/92. Seguendo il medesimo ragionamento, anche nel caso di ricorsi per soli interessi o spese di lite il valore imponibile sarebbe indeterminabile ex art. 12, c.5, d.lsg.546/92. Esempi: Intestazione, delimitazione, figura, estensione e classamento dei terreni. Consistenza, classamento delle singole unità immobiliari. Attribuzione rendita catastale. Ripartizione dell'estimo tra i compossessori. Impugnazione delle risposte ricevute a seguito di interpello. Atti di accertamento collegati a interpelli disapplicativi. Sanzioni amministrative accessorie previste dall'art.12, d.lgs 471/1997 e 21, d.lgs 472/1997. Revoca d ufficio delle partite IVA inattive. Diniego di autotutela (cfr. Cass. SS.UU. 7388/2007). Diniego o cancellazione di iscrizione all'anagrafe delle Onlus. Diniego di definizione agevolata della lite. Dinieghi di agevolazioni*. *Nell ipotesi di impugnazione di revoca delle agevolazioni, il valore di lite sarà invece determinato ex art. 12, c.5, d.lsg.546/92 dalle imposte recuperate e/o sanzioni irrogate, qualificabili come petitum mediato.

Maggiorazioni C.U.T. D.Lgs. 546/92 ART 50 (I mezzi d'impugnazione) 1. I mezzi per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie sono l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione. T.U.S.G. - ART. 13 (L) (Importi). 1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione. 1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. T.U.S.G. - ART. 261 (R) (Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di cassazione) 1. Al ricorso per cassazione e al relativo processo si applica la disciplina prevista dal presente testo unico per il processo civile. - continua -

T.U.S.G. - ART. 13 (L) (Importi). 3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell articolo125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà. D.L. 90/2014, Art. 49, comma 2 (convertito, con modificazioni, dalla L.114/2014) Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato. 1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 16, comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «atto difensivo» sono aggiunte le seguenti: «; nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi la stessa puo' indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.»; b) all'art. 17, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.». 2. All'art. 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito e' notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, e' depositato presso l'ufficio.».

Presunzione C.U.T. T.U.S.G. - ART. 13 (L) (Importi). 6. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f). Qualificare tale presunzione nello scaglione massimo del c.u.t. come misura sanzionatoria (della medesima natura di quelle dei commi precedenti) o come misura cautelare, implica divaricate conseguenze: A) MAGGIORAZIONE: la parte che dichiari successivamente un minore valore di lite non può chiedere la riduzione, dell importo massimo liquidato, nella misura congrua al valore tardivamente dichiarato (con conseguente sgravio/rimborso). La qualificazione come sanzione della liquidazione nella misura massima del c.u.t. espone alla eccezione di violazione del canone costituzionale della proporzionalità della sanzione alla gravità della violazione. B) PRESUNZIONE: in tale caso il prelievo nella misura massima servirebbe a garantire l erario per una completa e tempestiva riscossione di quanto effettivamente dovuto. Pertanto, laddove il contribuente dovesse successivamente dichiarare un minore valore di lite, (fatti salvi tutti i controlli del caso) avrebbe diritto allo sgravio/rimborso dell eccedenza. N.B. Ove la maggiorazione-sanzione, di cui al precedente comma 3bis, fosse stata calcolata sulla presunzione di cui a questo comma 6, in caso di riduzione del C.U.T. presunto, sarebbe parimenti ridotta quella maggiorazione-sanzione.

Sanzioni per omesso o insufficiente pagamento T.U.S.G. - ART. 16 (L) (Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato): 1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo. 1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. - continua -

ESEMPIO SEMPLIFICATO: Per il recupero di tutti gli importi (C.U.T.) liquidati e non pagati sarà promossa la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, insieme alle sanzioni dovute ed agli interessi maturati qui rispettivamente irrogate e liquidati come segue: Definizione agevolata ex art. 17, comma 2, d.lgs. 472/97. codice tributo,00 SANZIONE del 33% per pagamenti eseguiti oltre i 30 giorni ex art. 16 c. 1bis del d.p.r. 115/2002 174T,00 INTERESSI* al saggio legale maturati dal deposito ex art. 16 c. 1 del d.p.r. 115/2002 172T Visti gli articoli 7, 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; Irrogazione sanzione ex art. 17, comma 3, d.lgs. 472/97.,00 SANZIONE del 100% per pagamenti eseguiti oltre i 60 giorni ex art. 16 c. 1bis del d.p.r. 115/2002 174T,00 INTERESSI* al saggio legale maturati dal deposito ex art. 16 c. 1 del d.p.r. 115/2002 172T,00 SANZIONE del 150% per pagamenti eseguiti oltre i 90 giorni ex art. 16 c. 1bis del d.p.r. 115/2002 174T,00 INTERESSI* al saggio legale maturati dal deposito ex art. 16 c. 1 del d.p.r. 115/2002 172T,00 SANZIONE del 200% per pagamenti eseguiti oltre i 120 giorni ex art. 16 c. 1bis del d.p.r. 115/2002 174T,00 INTERESSI* al saggio legale maturati dal deposito ex art. 16 c. 1 del d.p.r. 115/2002 172T * Gli interessi decorrono dalla data del deposito a quella di effettivo pagamento con una sospensione del loro decorso solo in caso di pagamento nei 30 giorni dalla notifica del l invito al pagamento.

Riscossione a mezzo ruolo esattoriale T.U.S.G. - ART. 249. (R) (Norme applicabili) 1. Alla riscossione del contributo unificato si applicano gli articoli: 208, comma 2, riferito all'articolo 247; 210; 211, comma 2; 213; 214; 215; 216; 219; 220; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 230; 231; 234. Sospensione amministrativa della riscossione (in esame per autotutela) In applicazione dell art. 28 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, in caso di impugnazione del ruolo si può sospendere la riscossione per motivi quali: errore nella individuazione del soggetto debitore; erronea determinazione dell importo iscritto a ruolo; omessa o irrituale notifica dell invito al pagamento; duplicazione dell iscrizione a ruolo; contestazione del credito per avvenuto pagamento.

RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO per vittoria processuale o per indebito pagamento T.U.S.G. - ART. 13 (L) (Importi) 6-bis.1 L onere relativo al pagamento dei suddetti contributi [contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato. N.del R.] è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio D. Lgs. 546/92, ART 21 (Termine per la proposizione del ricorso) 2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), puo' essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non e' prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non puo essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si e' verificato il presupposto per la restituzione.

Soggetto passivo (contribuente) T.U.S.G. - ART. 14 (L) (Obbligo di pagamento) 1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. 3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta. - continua -

ESEMPIO SEMPLIFICATO: VALORE MAX ex art.12, c.5, d.lgs. 546/92 dell ATTO IMPOSITIVO: 100.000 (l atto impositivo può essere impugnato anche solo parzialmente*) RICORSO PARTE PRIVATA per l annullamento integrale (= 0) C.U.T. 500 da pagare su un valore di lite pari a 100.000 (1 disputatum) VALORE MAX ex art.12, c.5, d.lgs. 546/92 della SENTENZA DI 1 GRADO: 70.000 (1 decisum) (la sentenza può essere appellata anche solo parzialmente*) APPELLO UFFICIO IMPOSITORE per la conferma (= 100.000) C.U.T. 250 da prenotare a debito su un valore di lite pari a 30.000 APPELLO INCIDENTALE PARTE PRIVATA per la parziale riforma (= 50.000*) C.U.T. 120 da pagare su un valore di lite pari a 20.000 *Da 0 ad 50.000 si è costituito il c.d. giudicato interno (preclusione infraprocessuale nella formazione progressiva del giudicato) mentre da 50.000 ad 100.000 (= 50.000) si è rideterminato il 2 «disputatum»

Soggetto impositore (Ufficio di segreteria) T.U.S.G. - ART. 247 (R) (Ufficio competente) 1. Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato. T.U.S.G. - ART. 15 (R) (Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato). 1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa. 2. Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.

Invito al pagamento T.U.S.G. - ART.. 248 (R) (Invito al pagamento) 1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio. [Albo Pretorio] 3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.

T.U.S.G. - ART. 3 (R) (Definizioni) Prenotazione a debito 1. s) "prenotazione a debito" è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero; T.U.S.G. - ART. 11 (L) (Prenotazione a debito del contributo unificato) 1. Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato «T.U.S.G. - Art. 146. (L) Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese 1. Nella procedura fallimentare, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito» T.U.S.G. - ART. 158. (L) (Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse). 1. Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario; 3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore. - continua -

Pubblica Amministrazione T.U.S.G. - ART. 3 (R) (Definizioni) 1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato: q) "amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito" è l amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico; D.P.R. 602/73, ART. 48, (Tasse e diritti per atti giudiziari). 1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario. D. Lgs. 546/92, ART 2 (Oggetto della giurisdizione tributaria) 1. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del d.p.r. 602/73, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. N.B. Quindi, nel processo tributario ex d.lgs.546/92, non è previsto alcuno degli indicati benefici per i concessionari della riscossione. - continua -

Patrocinio a spese dello Stato T.U.S.G. - Art. 76. (L) Condizioni per l'ammissione 1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24. T.U.S.G. - Art. 80. (L) Nomina del difensore 1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo. T.U.S.G. - Art. 131. (L) Effetti dell'ammissione al patrocinio 1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese prenotate a debito: a) il contributo unificato nel processo tributario; - continua - 28

Procedura Fallimentare T.U.S.G. - Art. 146. (L) Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese 1. Nella procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese prenotate a debito: c) il contributo unificato; 4. Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo. 5. Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero. T.U.S.G. - Art. 208. (R) Ufficio competente 1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato: a) per il processo tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;

Rappresentanza processuale del soggetto impositore Decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546: Articolo 10: Le parti (legitimatio ad causam) 1. Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio del Ministero delle finanze o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto Articolo 11: Capacità di stare in giudizio (legitimatio ad processum) 2. L'ufficio del Ministero delle finanze nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata. 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali. Articolo 12: L'assistenza tecnica 4. L'ufficio del Ministero delle finanze, nel giudizio di secondo grado, può essere assistito dall'avvocatura dello Stato. - continua -

Decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 545: Articolo 37: Attività di indirizzo agli uffici periferici 4 bis. Il dirigente dell'ufficio del Ministero delle finanze di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, riguardante la capacità di stare in giudizio, stabilisce le condizioni necessarie per la formulazione o l'accettazione della proposta di conciliazione di cui all'articolo 48 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992. N.B. La legge riconosce direttamente all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, nella persona del relativo titolare (legitimatio ex lege), sia la qualità di parte nel processo tributario (legitimatio ad causam) come manifestazione della capacità giuridica, sia la capacità di stare in giudizio (legitimatio ad processum) come manifestazione della capacità d agire; ogni eventuale delega (rectius: procura alle liti) ad altri diversi funzionari dell amministrazione finanziaria può essere rilasciata solo dal titolare dell ufficio impositore.

Rinvii e modifiche normative T.U.S.G. - ART. 296 (L) (Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico) 1. I rinvii contenuti nel presente testo unico a disposizioni primarie e secondarie si intendono riferiti alle modificazioni delle medesime, anche successive all'entrata in vigore del testo unico, salvo espressa esclusione del legislatore. N.B. Per rinvio si intende sia il caso in cui il testo normativo si riferisca ad altra parte del medesimo testo (riferimento interno) sia il caso in cui si riferisca ad altro testo normativo (riferimento esterno). Nel rinvio c.d. formale (o anche: dinamico, mobile o non recettizio) si rinvia alla fonte del dato normativo di riferimento al fine di coglierne ogni eventuale successiva modificazione e/o integrazione; nel rinvio c.d. materiale (o anche: statico, fisso o recettizio) invece, si rinvia al mero dato normativo richiamato e non alla relativa fonte, privando ogni eventuale successiva modificazione e/o integrazione di qualsiasi immediata rilevanza. Nel caso che qui ci occupa, trattasi di rinvii interni/esterni dinamici. 2. Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, attraverso l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare. N.B. Principio di fissità. (vds. soppresso art. 1, 2 comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ed art. 1, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 212: c.d. Statuto del contribuente.)

Principali riferimenti normativi D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 L. 27 luglio 2000, n. 212 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U.S.G.) D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 Circolare n. 1/DF del 21 settembre 2011 Direttiva n. 2/DGT del 14 dicembre 2012 33