FAIB Informa 11. Anno XX Circolare della FAIB Confesercenti Tel. 06-47251 Fax 06-4740750 20 Aprile 2015. www.faib.it faib@confesercenti.



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FAIB Informa 11 Anno XX Circolare della FAIB Confesercenti Tel. 06-47251 Fax 06-4740750 20 Aprile 2015 Il 30 aprile scade la proroga dei versamenti al Fondo indennizzi Come si ricorderà il Decreto 3 dicembre 2014 ( pubblicato su GU n. 15 del 20-1-15) modificò il DM 19 aprile 2013, sulla disciplina dei contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti. Segue a pag. 2 Ristrutturazione rete carburanti, la filiera approva nuovo documento per il Ministero Le Associazioni rappresentative della filiera petrolifera hanno approvato un nuovo documento unitario per la ristrutturazione della rete carburanti. www.faib.it faib@confesercenti.it Assemblea costitutiva Coordinamento Assolavaggisti Roma, 22 aprile 2015 Palazzo Confesercenti Auditorium "Antonio Nori" Segue a pag. 5 Confesercenti: Venturi lascia l incarico di Presidente, le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente Vicario Vivoli Marco Venturi lascia l incarico di Presidente Nazionale di Confesercenti. A dare l annuncio è stato lo stesso Venturi, nel corso della riunione di Presidenza Confesercenti che ha avuto luogo oggi a Roma. Segue a pag. 5 FAIB FEGICA FIGISC Comunicato stampa del 15 aprile 2015 Grave atteggiamento di Tamoil che nega l'incontro ai gestori esasperati dai continui silenzi dell'azienda, convenuti a Milano sotto la sede per un sit-in Segue a pag. 2 DOCUMENTO PROPOSTA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE Segue a pag. 2 L annuncio oggi alla riunione di Presidenza Confesercenti a Roma Inspiegabile, provocatorio ed arrogante comportamento della Tamoil che, stamattina, ha negato ogni incontro ad una folta delegazione di Gestori convenuti a Milano per protestare contro l inspiegabile atteggiamento

2 FAIB Informa 11 Segue a pag. 6 Il 30 aprile scade la proroga dei versamenti al Fondo indennizzi Come si ricorderà il Decreto 3 dicembre 2014 ( pubblicato su GU n. 15 del 20-1-15) modificò il DM 19 aprile 2013, sulla disciplina dei contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti. Tra le principali variazioni introdotte nel citato DM 2013, si conferma in particolare la proroga al 30 aprile 2015 del termine utile assegnato agli operatori per il versamento della seconda rata a saldo 2014, relativa alla quota di contributo da corrispondere al Fondo indennizzi, la cui scadenza era inizialmente prevista al 31 dicembre u.s. a norma dell art. 6 comma 3. Rammentiamo che il rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione della rete avviene mediante versamento del contributo alla Cassa Conguaglio GPL da eseguirsi mediante: A) Una parte fissa a carico dei soggetti titolari (proprietari dei decreti) di impianti pari a 100 euro. 2.000 euro per gli impianti dichiarati incompatibili. B) Parte variabile. per ogni litro di carburante per autotrazione erogato (benzina, gasolio e G.P.L.) nel corso del 2013 nella misura di 0,0015 euro per i soggetti titolari di impianti e di 0,0005 euro per i gestori. Si rammenta che i titolari degli impianti possono, su delega, effettuare anche la parte di versamento a carico del gestore o procedere, così come in diversi casi concordato, al rimborso per pari importo, dietro presentazione della ricevuta di pagamento. Le ricevute di pagamento devono poi essere inviate alla stessa Cassa Conguagli GPL all indirizzo mail cassacan@cassaconguagliogpl.191.it I pagamenti vanno effettuati indicando la causale (secondo versamento - conguaglio art.6 DM 19 aprile 2013) con gli estremi dell obbligato, tramite bonifico a: Cassa conguaglio gpl - via Sicilia 50, 00187 Roma Monte dei Paschi di Siena, filiale di Roma - via del corso 232 Iban: IT80J0103003200000005636791 Ristrutturazione rete carburanti, la filiera approva nuovo documento per il Ministero Le Associazioni rappresentative della filiera petrolifera hanno approvato un nuovo documento unitario per la ristrutturazione della rete carburanti. Il documento, firmato dai Presidenti di tutte le Associazioni del settore (Faib Fegica e Figisc, Unione Petrolifera Assopetroli e Grandi reti) è stato inoltrato al Ministero dello Sviluppo economico all attenzione della Sen. Simona Vicari, del Dr. Gianfrancesco Vecchio e dell Ing. Gilberto Dialuce. Il documento fa la sintesi delle posizioni dei diversi attori della distribuzione carburanti e fornisce al Ministero- come richiesto- la base normativa, unitariamente condivisa, dalle diverse parti, su cui lavorare per giungere alla ristrutturazione della rete, un obiettivo inseguito vanamente negli ultimi 20-30anni. Ora la partita si sposta nuovamente nelle stanze ministeriali. L elaborato approvato mira a favorire una corretta e puntuale conoscenza dello stato della rete carburanti, introducendo l anagrafica degli impianti affianco all attuale banca dati del Mise,, a riportare sulla rete la certezza delle incompatibilità attraverso l inasprimento delle sanzioni e delle misure finalizzate alla chiusura. Infatti contestualmente all iscrizione all anagrafe i titolari degli impianti dovranno dichiarare lo stato di compatibilità/incompatibilità degli impianti stessi, pena pesanti sanzioni. Il testo approvato richiama le incompatibilità del codice della strada e della sicurezza stradale. Dalla comunicazione derivano obblighi ad adempiere, variamente sanzionati. Sulle nuove aperture viene ribadita la centralità nei processi di autorizzazioni dei Piani regolatori e la loro previsione nell ambito delle aree a destinazione produttiva( commerciale,artigianale, industriale) superando le prassi in deroga al PRG. Infine sulle bonifiche viene stabilita una procedura agevolativa prevedendo lo smantellamento delle strutture fuori terra, la rimozione dei fondami e dei residui nei serbatori e nella loro messa in sicurezza. In caso di riutilizzo dell area i proprietari provvederanno alla rimozione delle strutture interrate.. DOCUMENTO PROPOSTA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE 6. Ai fini di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la attuale banca dati esistente presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l introduzione di un anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine l Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dal

3 FAIB Informa 11 30 giugno 2015, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All anagrafe potranno accedere, per consultazione, le Regioni, l Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l Agenzia delle Dogane e il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di cui alla Delibera CIP 12 settembre 1989 n. 18, la cui composizione, a partire dall entrata in vigore della presente legge, è integrata con un rappresentante delle Regioni e un rappresentante dell ANCI. 7. I titolari dell autorizzazione di cui all articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, o di concessione, laddove prevista, degli impianti, hanno l obbligo di iscrizione all anagrafe di cui al comma 6 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti in regolare sospensiva, con l evidenza della data di cessazione della sospensiva medesima. 8. Contestualmente all iscrizione nell anagrafe di cui al comma 6 i titolari degli impianti dovranno obbligatoriamente presentare una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione competente, all Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio ed all Ufficio monopoli, attestante, che l impianto di distribuzione carburante ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e come meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, ai successivi commi 16 e 17, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si proceda al loro adeguamento, da completare entro 12 mesi dall entrata in vigore della presente legge. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell autorizzazione dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla compatibilità dell impianto di cui al presente comma. La dichiarazione di cui al precedente periodo, sottoscritta dal titolare dell autorizzazione, potrà essere corredata da deroga formale, disposta antecedentemente all entrata in vigore della presente legge dall Amministrazione competente sulla base della specifica disciplina regionale. In alternativa alla dichiarazione di cui al precedente periodo potrà essere resa perizia giurata di tecnico abilitato. 9. Qualora l impianto di distribuzione carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 8 e non si proceda al loro adeguamento, da completare entro 12 mesi dall entrata in vigore della presente legge, il titolare cessa l attività di vendita di carburanti entro 9 mesi dall entrata in vigore della presente legge e provvede al suo smantellamento. Contestualmente, l Amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini dell aggiornamento dell anagrafe di cui al precedente comma 6, alla Regione ed all Agenzia delle dogane e dei monopoli. Inoltre l Ufficio monopoli competente per territorio dichiara la contestuale decadenza della licenza di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i relativi contratti per l affidamento e l approvvigionamento degli impianti di distribuzione dei carburanti. 10. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione carburanti siano iscritti nell anagrafe, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle Regioni e sulla scorta delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 6, 9 e 11bis, verranno inoltrate allo stesso Ministero tanto dalle Amministrazioni locali quanto dall Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 11. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 8 da parte del titolare di un impianto di distribuzione carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell autorizzazione la sanzione amministrativa di 5000 euro per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l iscrizione all anagrafe di cui al comma 6, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per ciascuna mancata dichiarazione e diffida il titolare dell autorizzazione o concessione a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni pena la decadenza dell autorizzazione o concessione. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32. 11bis Decorso inutilmente il nuovo termine il Ministero dello Sviluppo Economico dà prontamente comunicazione, all ufficio monopoli competente per territorio, alla Regione ed all Amministrazione competente per territorio al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono per competenza entro i trenta giorni successivi alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al Ministero stesso, essendo l iscrizione all anagrafe di cui al comma 6 requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio. 11ter Il rilascio al gestore dell impianto del registro annuale di carico e scarico da parte dell Ufficio monopoli competente per territorio dovrà essere subordinato alla verifica, accedendo all anagrafe di cui al comma 6, che l impianto sia iscritto all anagrafe stessa e che sia stato dichiarato compatibile ai sensi del comma 8.

4 FAIB Informa 11 12. Nel caso in cui il titolare dell autorizzazione o concessione abbia dichiarato che l impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 8, e non abbia provveduto alla cessazione dell attività di vendita carburanti entro 9 mesi dall entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell autorizzazione o concessione la sanzione amministrativa di 10.000 euro per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista dalla presente legge per la cessazione dell attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell esercizio dell impianto di distribuzione carburanti, di cui, sulla base del precedente comma 9, è già stata dichiarata la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e della licenza di esercizio. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 per la quota del 30 per cento ed al Comune competente per territorio per la quota restante. La Guardia di finanza ovvero altri organi di polizia Giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio rilasciata dall Ufficio dell Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi o frodi fiscali. 13. Fermo restando quanto previsto dall articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 8, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 9, l Amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandolo alla Regione, dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e all Ufficio dell Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente l ufficio dell Agenzia delle Dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di diritto i relativi contratti per l affidamento dell impianto e l approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di cui al presente comma si applica altresì la sanzione di cui al comma 12. 15. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alle date di cui al comma 9, sono inviate all Amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla Regione competente e al Ministero dello sviluppo economico 16. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 8, gli impianti ubicati all interno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale: a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all utenza quanto all impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; b) situati all interno di aree pedonali, ai sensi dell articolo 3, comma 1, numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 17. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 8, gli impianti ubicati all esterno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale: a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche; b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani; c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all utenza quanto all impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 18. Le Regioni ed i Comuni, anche attraverso lo strumento dell'anagrafe degli impianti di cui al precedente comma 6), verificheranno che gli impianti di distribuzione carburanti in sospensione dell attività rispettino le tempistiche e le modalità previste per il regime della sospensiva nelle relative norme regionali o provinciali. 19. L art. 2, comma 1-bis del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come modificato dal decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 346, è abrogato. Sono fatte salve le autorizzazioni per l installazione di impianti di carburanti già rilasciate, le istanze presentate per le quali il relativo procedimento sia ancora in corso al momento dell entrata in vigore della presente legge e gli interventi relativi a modifiche o ristrutturazioni degli impianti; in relazione a quest ultime fattispecie gli impianti di distribuzione sono da ritenersi compatibili con qualsiasi destinazione di zona, salva l esistenza di particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali nonché salve le limitazioni derivanti dalla disciplina delle zone territoriali omogenee A. 20. Fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi, edilizie, ambientali, igienico sanitarie e di sicurezza sul lavoro, sono consentite le istallazioni degli impianti di carburanti all interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto delle strade come definite nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della strada e successive modificazioni, nonché nelle zone definite nei PRG vigenti a destinazione commerciale, artigianale e industriale. Art. 21 1. Al fine di razionalizzare la rete di distribuzione carburanti si favorisce la riduzione sostenibile del numero

5 FAIB Informa 11 di punti vendita adottando, per gli impianti che chiuderanno entro tre anni dalla data di pubblicazione della presente norma, le procedure semplificate di dismissione di cui ai seguenti commi. Resta inteso che tali procedure troveranno applicazione con riferimento a tutte le aree ad eccezione dei casi in cui per le stesse aree non siano previsti specifici accordi contrattuali circa il loro ripristino. 2. Entro 30 giorni dalla data di cessazione definitiva dell attività i titolari di impianti di distribuzione carburanti comunicano al Comune competente l avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione secondo quanto riportato al successivo comma 3, eseguendole nei successivi 120 giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma 1. La conclusione dei lavori verrà attestata con una relazione, firmata e timbrata da un tecnico abilitato, da produrre all amministrazione comunale competente con formula di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. 3. Le attività di dismissione di cui al precedente comma, finalizzate a prevenire l insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell ambiente e delle condizioni igienico sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrate e ove necessario nell esecuzione di indagini ambientali. 4. In caso di riutilizzo dell area, i titolari di impianti procederanno alla rimozione delle strutture interrate. 5. Decorso il termine del processo di razionalizzazione di cui al comma 1, la chiusura degli impianti e il ripristino delle aree ricadrà nella procedura ordinaria. Assemblea costitutiva Coordinamento Assolavaggisti Roma, 22 aprile 2015 Palazzo Confesercenti Auditorium "Antonio Nori" Un riferimento strutturato alle attività del lavaggio auto Il car wash in Italia, problematiche e prospettive. PROGRAMMA Presiede Martino Landi Presidente Faib Confesercenti Interventi Gaetano Pergamo Direttore Faib Confesercenti Angelo Meola Project manager di Oil&Nonoil Roberto Degli Innocenti Consulente settore carburanti, advisor quotidiano on line checkupprezzinews.it Angelo Spanò Direttore Innova energia Giuseppe Dell Aquila Ufficio legislativo Confesercenti Graham Hunt Marketing manager Oil&Nonoil Conclude Mauro Bussoni Segretario Confesercenti Partecipano Costruttori, operatori, rappresentanti e dirigenti d azienda, associazioni Confesercenti: Venturi lascia l incarico di Presidente, le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente Vicario Vivoli L annuncio oggi alla riunione di Presidenza Confesercenti a Roma Marco Venturi lascia l incarico di Presidente Nazionale di Confesercenti. A dare l annuncio è stato lo stesso Venturi, nel corso della riunione di Presidenza Confesercenti che ha avuto luogo oggi a Roma. La decisione di Venturi di fare un passo indietro arriva a metà del mandato di Presidente, che sarebbe scaduto naturalmente tra due anni. D ora in avanti, come previsto dallo statuto della Confederazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice Presidente Vicario Massimo Vivoli, al quale, da questo momento, spetta la legale rappresentanza della Confesercenti Nazionale. Ho ritenuto che fosse giunto il momento di favorire il ricambio e la crescita della Confederazione, ha spiegato Venturi. In questi anni abbiamo fatto importanti passi avanti, consolidando e rilanciando Confesercenti nonostante la grave crisi sociale e politica che ha colpito il nostro Paese e le nostre imprese. Una lunga crisi che ha rafforzato la nostra volontà di affermare la nostra forza e la nostra autonomia. Non dobbiamo avere timori per il futuro, la saggezza e l entusiasmo dei nostri dirigenti e dei nostri imprenditori, l impegno dei nostri dipendenti e dei nostri collaboratori, rappresentano la migliore garanzia per la nostra Confederazione. L unità, la condivisione e la determinazione di tutti noi ha sottolineato Venturi si tradurranno sicuramente in ulteriori successi. Per me è un grande onore succedere a Venturi in questo

6 FAIB Informa 11 incarico, ha commentato Vivoli. Sarà mio particolare impegno raccoglierne il testimone e promuovere all interno della confederazione, a tutti i livelli, il ricambio da lui auspicato. Allo stesso tempo, lavorerò affinché Confesercenti continui a rafforzare il proprio ruolo di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese italiane nei confronti di istituzioni e politica, affrontando con grande forza i temi del fisco, del credito e della legalità. Sono infatti molte le sfide future che attendono Confesercenti e le imprese che rappresentiamo: ci lasciamo alle spalle un 2014 ancora segnato dal perdurare della crisi, e le PMI italiane non hanno ancora intercettato una ripresa che è molto attesa, ma che ancora non si è concretizzata. Ci aspetta dunque un lavoro di particolare importanza per il nostro Paese e per le imprese del nostro mondo. Dobbiamo arrivarci con un organizzazione più che mai viva e vitale, al centro come in periferia, capace di raccogliere le sfide aperte ma anche di fare comunità. Un obiettivo che, con la collaborazione di tutti, potremo sicuramente raggiungere. Guarda il Video su www.faib.it FAIB FEGICA FIGISC Comunicato stampa del 15 aprile 2015 Grave atteggiamento di Tamoil che nega l'incontro ai gestori esasperati dai continui silenzi dell'azienda, convenuti a Milano sotto la sede per un sit-in Inspiegabile, provocatorio ed arrogante comportamento della Tamoil che, stamattina, ha negato ogni incontro ad una folta delegazione di Gestori convenuti a Milano per protestare contro l inspiegabile atteggiamento dell Azienda che da oltre tre anni si rifiuta di intavolare con la rappresentanza dei Gestori la contrattazione prevista dalla Legge vigente. I Dirigenti preposti alle relazioni con la rete si sono nascosti per evitare di affrontare il confronto ed hanno addirittura lasciato cadere nel vuoto ogni tentativo di stabilire un contatto. Anche quello tentato dalle forze dell ordine, presenti in Via Andrea Costa, per garantire l ordine pubblico. Tale comportamento non solo è inqualificabile ma dimostra, ancora una volta, la protervia di un Azienda che crede, impunemente, di ignorare le norme di Legge che obbligano - Tamoil come le altre Aziende petrolifere- a definire con la rappresentanza sindacale dei Gestori le condizioni economiconormative che regolano i loro rapporti. Faib, Fegica e Figisc nello stigmatizzare il comportamento di Tamoil Italia, hanno deciso di proclamare, entro il prossimo mese di maggio, uno sciopero nazionale di colore dei Gestori Tamoil e, nel contempo, di accelerare il tavolo ministeriale per la composizione della vertenza collettiva già sollecitato al Ministero dello Sviluppo Economico. Considerato che la dirigenza Tamoil, telefonicamente contattata, ha sostenuto di non essere nelle condizioni di rappresentare l Azienda, le tre Organizzazioni di Categoria ritengono indispensabile che, ad intervenire nella vertenza, sia l Amministratore Delegato -Luca Luterotti- che, al momento, appare come l unico interlocutore abilitato a riavviare la trattativa, lasciando sullo sfondo quella dirigenza che non ha avuto, oltreché il coraggio, anche l educazione di accogliere l invito alla riflessione, fissare un incontro specifico e, così, raffreddare una situazione di fibrillazione divenuta insostenibile. All arroganza dell Azienda i Gestori oppongono la fermezza dei loro diritti che non mancheranno di far valere in tutte le sedi -anche giurisdizionali- competenti.