CIRCOLARE MENSILE Marzo 2011



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CIRCOLARE MENSILE Marzo 2011 FESTA NAZIONALE DEL 17 MARZO (D.L. n. 5 del 22.02.2011 INPS, Messaggio n. 6137 del 10.03.2011 Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, Circolare n. 3 del 10.03.2011) Il Consiglio dei Ministri ha istituito la Festa nazionale del 17 marzo per celebrare il 150 anniversario dell Unità d Italia. Tale giornata sarà a tutti gli effetti festiva e, al fine di evitare nuovi oneri a carico della finanza pubblica e dei datori di lavoro privati, gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività del 4 novembre non troveranno applicazione per tale ricorrenza ma, in sostituzione, per la festività del 17 marzo. Sul punto, sarà opportuno verificare le previsione del CCNL applicato dal singolo datore di lavoro per individuare il corretto trattamento da applicare alla prossima festività del 4 novembre (nessuna retribuzione aggiuntiva oppure nessuna maturazione di permessi retribuiti). Resta inteso che quanto sopra troverà applicazione solamente nel 2011. Eventuali prestazioni lavorative durante la giornata del 17 marzo dovranno, salvo diversa disposizione del contratto collettivo applicato in Azienda, essere retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro festivo. L INPS è intervenuto precisando che: - in presenza di CIG a orario ridotto la festività è interamente a carico del datore di lavoro; - in presenza di CIG a zero ore (sospensione dell'attività), la festività rientra nel trattamento di integrazione salariale e pertanto, salvo diversa disposizione contenuta nell accordo sindacale, è interamente a carico INPS. Quanto sopra non trova applicazione per i lavoratori retribuiti ad ore nell eventualità che la festività ricada nelle prime due settimane di sospensione Pag. 1

dell'attività (è a carico INPS se ricade oltre le prime due settimane di sospensione). NOVITA IN TEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (Ministero del Lavoro, Decreto del 02.03.2011 - INPS, Messaggi nn. 3040 del 07.02.2011, 3729 del 15.02.2011 e 4357 del 22.02.2011) Come consueto evidenziamo gli ultimi interventi in tema di ammortizzatori sociali. In particolare: Il Ministero del Lavoro ha: - assegnato ulteriori risorse finanziarie per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga alla regione Liguria; l INPS ha prorogato a tutto il 2011: - l incremento dal 60% all 80% dell integrazione salariale spettante ai lavoratori soggetti a contratti di solidarietà difensivi di cui all art. 1 del D.L. 726/1984 convertito nella L. 863/1984. - l indennità una tantum prevista dalla L. 191/2009 per i lavoratori a progetto. DETASSAZIONE DEI COMPONENTI ACCESSORI ALLA RETRIBUZIONE (Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro, Circolare n. 3/E del 14.02.2011) Il Ministero del Lavoro e l'agenzia delle Entrate sono intervenuti, con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, relativamente alle novità in tema di imposta sostitutiva del 10% applicabile a quanto corrisposto in relazione ad incrementi di produttività. Nella circolare viene precisato che, relativamente al periodo d imposta 2011 l imposta sostitutiva trova applicazione, entro il limite complessivo di. 6.000, nei confronti dei lavoratori subordinati del settore privato titolari, nell anno 2010, di reddito da lavoro dipendente non superiore ad. 40.000. La norma che ha prorogato la detassazione ha ristretto l ambito di applicazione Pag. 2

oggettivo limitandolo alle sole somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali purché riferite ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Risultano pertanto esclusi dal beneficio fiscale gli emolumenti premiali corrisposti sulla base di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro. In applicazione del principio generale di libertà di forma non esiste, relativamente agli accordi collettivi, un onere di tipo formale, ragione per cui possono dare diritto alla detassazione accordi collettivi non formalizzati in un documento cartolare. Conseguentemente, non trova applicazione, in relazione alla detassazione, quanto previsto per lo sgravio contributivo ma è condizione sufficiente, da parte del datore di lavoro, l attestazione nel CUD che le somme sono state erogate: in relazione ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all andamento economico o agli utili della impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova. Principali istituti che possono dare luogo alla applicazione della misura: straordinario: è detassabile la quota di retribuzione ordinaria e la quota relativa alla relativa maggiorazione; supplementare nel lavoro a tempo parziale: è detassabile l'intero compenso; lavoro notturno: sono detassabili le somme erogate per il lavoro notturno e l eventuale maggiorazione; lavoro festivo: è detassabile la maggiorazione; indennità di turno e le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni: sono detassabili. In attesa di ulteriori chiarimenti e disposizioni applicative è opportuno evidenziare che, in attuazione a quanto previsto dalla sopraccitata circolare, lo scorso 8 marzo Pag. 3

Confindustria ha sottoscritto con CGIL, CISL e UIL un Accordo il cui recepimento potrà consentire l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Analogo accordo è stato sottoscritto il 10 marzo in Emilia Romagna tra le Parti Sociali del settore artigiano. NOVITA LAVORO E PREVIDENZA (Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 26330 del 25.02.2011 - INPS, Circolari nn. 26 del 08.02.2011, e 45 del 01.03.2011 INPS, Messaggi nn. 3161 del 08.02.2011 e 4792 del 25.02.2011) Continuiamo la disamina delle novità in relazione al rapporto di lavoro evidenziando i seguenti interventi: l Agenzia delle Entrate ha approvato il modello con il quale i datori di lavoro dovranno, entro il prossimo 31 marzo, comunicare di voler ricevere direttamente dall Agenzia delle Entrate i mod. 730/4. I sostituti d imposta che, per la ricezione dei modelli 730-4, si avvalgono di soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni saranno tenuti, sempre entro il 31 marzo 2011, ad indicare il codice sede Entratel dell intermediario prescelto. Dette comunicazioni devono essere presentate anche dai sostituti d imposta che hanno già ricevuto negli anni precedenti i modelli 730-4 in via telematica dall Agenzia delle Entrate. l INPS ha: - fornito un quadro riepilogativo della disciplina in materia di permessi previsti dall art. 33 della legge 104/1992 (a seguito dell entrata in vigore del Collegato Lavoro con il quale sono state introdotte nuove disposizioni sui permessi retribuiti a favore dei dipendenti che assistono familiari con disabilità grave). In estrema sintesi: è stata ristretta la platea dei soggetti legittimati a fruire dei permessi per assistere persone in situazione di disabilità grave; non è più ammessa l alternatività tra diversi beneficiari dal momento che Pag. 4

i permessi ora possono essere accordati soltanto ad un unico lavoratore. La sola eccezione è prevista per i genitori di figli con disabilità grave ai quali è riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi alternativamente (sempre nel limite complessivo dei tre giorni per persona disabile); non sono più necessari i requisiti della convivenza, della continuità ed esclusività dell assistenza; il lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere; è prevista l immediata decadenza dal diritto nel caso in cui venga accertata l insussistenza dei requisiti richiesti. - fornito alcune precisazione in merito alla gestione delle visite mediche di controllo e della trasmissione/consultazione dei certificati medici a seguito della piena operatività dell obbligo di trasmissione telematica dei certificati di malattia anche per il settore privato. Sul punto, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha ricordato che il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al proprio datore di lavoro il certificato medico. Quanto sopra ad eccezione che il datore di lavoro non si sia attivato richiedendo all'inps la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione di malattia (in questo caso il datore di lavoro, per il principio di buona fede alla base di ogni rapporto di lavoro, è tenuto a comunicare ai propri lavoratori l esonero dalla consegna del certificato medico). - elevato, visto il non utilizzo di tutte le risorse stanziate, dal 2,25% al 2,50% lo sgravio contributivo previsto per l anno 2009 per le erogazione previste dai contratti collettivi di secondo livello. Di conseguenza, i datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per l anno 2009 potranno recuperare l ulteriore percentuale spettante in sede di conguaglio contributivo. Pag. 5

APPALTI E SUBAPPALTI (Ministero del Lavoro, Circolare n. 5 del 11.02.2011) Con la circolare in esame il Ministero del Lavoro, visto il sempre più frequente ricorso a processi di esternalizzazione in forza dei quali vengono affidate a soggetti esterni intere fasi del ciclo produttivo, ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti in materia di appalti e subappalti. Genuinità degli appalti: in relazione agli appalti che non richiedono un rilevante impiego di beni strumentali e che si riducono ad una mera organizzazione di lavoro (es: pulizie e facchinaggio) la genuinità dell appalto tende ad essere ricondotta, oltre all imprescindibile assunzione da parte dell appaltatore del rischio d impresa, all accertamento di chi sia titolare del potere direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati. La distinzione tra appalto lecito ed illecito dovrà essere pertanto ricondotta all oggetto: un fare (un opera od un sevizio) nell appalto lecito, un dare (la mera forza lavoro da adattare al proprio sistema organizzativo e da inserire nel proprio ciclo produttivo) nell appalto illecito. I principali elementi del contratto di appalto vengono pertanto individuati nell attività appaltata, nella durata presumibile del contratto e nell apporto dell appaltatore (con particolare riferimento all organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell opera o del servizio appaltati). D altro canto, viene ribadito che il solo utilizzo di strumenti di proprietà del committente non costituisce di per sé elemento decisivo e fondamentale nella qualificazione dell appalto come non genuino. In presenza di appaltatori che prestino la propria attività nei confronti di un unico cliente (c.d. monocommitenze) sarà oltremodo necessaria l individuazione dell organizzazione dei mezzi e la presenza del rischio d impresa. In relazione al rischio d impresa il Ministero del Lavoro fornisce, a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, alcuni indici rivelatori relativi all appaltatore: - esercizio abituale di un attività imprenditoriale; - esercizio di una propria attività produttiva in maniera evidente e comprovata; Pag. 6

- esercizio della propria attività nei confronti di più clienti (c.d. pluricommittenza). Dal punto di vista formale, la liceità dell appalto viene individuata nella presenza, in capo all appaltatore, di alcuni elementi, tra i quali vengono evidenziati: - l iscrizione al registro delle imprese, con particolare riferimento alla data di iscrizione, all oggetto sociale ed al capitale sociale; - la regolarità del libro giornale, del libro degli inventari e del LUL (data di assunzione, qualifica, mansione e corretta retribuzione dei lavoratori utilizzati nell appalto); - il DURC. Appalto illecito e fraudolento: La sanzione (penale) prevista per l appalto illecito è pari all ammenda di 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Nell eventualità che l appalto illecito sia stato posto in essere per non applicare disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo poste alla tutela di diritti inderogabili dei lavoratori verrà comminata anche l ulteriore sanzione penale prevista per la somministrazione fraudolenta (ammenda di. 20 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione). Sul punto trova applicazione l istituto della prescrizione obbligatoria che, a fronte di una riduzione delle sanzioni, comporterà l immediata cessazione dell appalto e la regolarizzazione alle dipendenze del committente dei lavoratori impiegati per tutta la durata dell appalto dichiarato illecito. Nei confronti dei crediti patrimoniali eventualmente maturati dal lavoratore potrà essere attivata la diffida accertativa. Infine, il Ministero del Lavoro si è soffermato: - sul regime della responsabilità solidale sia negli appalti privati che negli appalti pubblici; - sulla sicurezza del lavoro negli appalti; - sulla possibilità di utilizzare l istituto della certificazione del contratto; Pag. 7

INTERPELLI IN MATERIA DI LAVORO (Ministero del Lavoro, interpelli nn. 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 16) Il Ministero del Lavoro ha continuato la sua attività di risposta ad interpelli. In particolare, vale la pena mettere in evidenza i seguenti interventi: L adesione ai Fondi interprofessionali diretti al finanziamento di piani formativi, aziendali e territoriali, non implica automaticamente l applicazione di tutte le altre clausole di natura obbligatoria contenute nel CCNL. Inoltre, il rispetto della parte obbligatoria del contratto, ovvero l adesione ad una sola clausola di tale parte (es. fondi interprofessionali), non incide ai fini dell applicazione della normativa che subordina, per le imprese artigiane, commerciali e del turismo, il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi all applicazione dei contratti collettivi e che fa invece esclusivo riferimento al solo rispetto della parte normativa ed economica dei contratti collettivi. Il superamento del numero massimo di lavoratori part-time previsto dal recente CCNL Edilizia Industria comporta che, una volta superata l indicata percentuale, ogni ulteriore contratto a tempo parziale stipulato deve considerarsi adottato in violazione delle regole contrattuali con la conseguenza che la carenza di legittimazione contrattuale alla stipula comporta l applicazione della contribuzione virtuale (INPS, INAIL E Casse Edili), come se il rapporto non fosse a tempo parziale. Conseguentemente, l omissione contributiva che si verifichi a seguito del mancato versamento contributivo sia pur della c.d. contribuzione virtuale determinerà il mancato rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Al riguardo è precisato che il predetto limite è riferibile soltanto alle assunzioni a tempo parziale effettuate dopo l entrata in vigore del nuovo CCNL, rimanendo esclusi dal calcolo i contratti part-time che a tale data risultino già stipulati. Lo svolgimento da parte di professionisti di un attività secondaria comporta l obbligo di iscrizione alla Gestione Separata presso l INPS solamente nell eventualità che la stessa non risulti riconducibile ad un attività per il cui esercizio è richiesta ed è obbligatoria l iscrizione all albo. Qualora ciò non avvenga, la contribuzione relativa a tali prestazioni professionali dovrà essere versata dal professionista alla propria Cassa Professionale. Pag. 8

A seguito dell interpretazione estensiva fornita dalla Corte di Giustizia della Comunità europea in data 16 ottobre 2003 (causa C/32/02) al concetto di impresa, occorre incentrarsi su una nozione intesa in senso ampio di datore di lavoro, superando in tal modo lo stretto perimetro della nozione di imprenditore ed intendendo per impresa qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato. Conseguentemente, in linea con tale orientamento ermeneutico, si ritiene che anche i lavoratori dipendenti degli studi professionali, licenziati per riduzione di personale, abbiano diritto ad iscriversi nelle liste di mobilità c.d. non indennizzata. Inoltre, si ritiene applicabile la disciplina della mobilità in deroga, ai fini dell erogazione della relativa indennità, anche ai lavoratori subordinati licenziati per motivi di riduzione di personale da parte di studi professionali individuali a nulla rilevando la forma giuridica individuale o associata del soggetto datoriale. Quanto sopra, purché ricorrano tutti i presupposti di carattere generale previsti dalla normativa vigente: - ricorrenza di un anzianità aziendale di almeno dodici mesi di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato (ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie festività ed infortuni); - una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale da parte del lavoratore interessato. Il beneficio contributivo della riduzione contributiva (pari a quello previsto per gli apprendisti per un periodo massimo di 12 mesi) in caso di assunzione a termine di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità e nel prolungamento del medesimo beneficio per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato non può essere in alcun modo cumulato con l analogo beneficio contributivo per un periodo di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato. Conseguentemente, un datore di lavoro non potrà godere di entrambi i benefici nei confronti di un medesimo lavoratore preventivamente assunto a tempo determinato e poi riassunto in una fase successiva a tempo indeterminato anche nell eventualità in cui il primo contratto a termine sia stato di breve durata e Pag. 9

quindi il beneficio contributivo goduto dal datore di lavoro sia stato ben al di sotto del periodo massimo di 12 mesi. I contributi versati ad una cassa che eroga prestazioni assistenziali, non operante negli specifici settori d intervento di cui all art. 51 T.U.I.R. (in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della Salute per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20), non possono beneficiare dell esenzione rilevante sul versante fiscale trovando invece applicazione la sola esclusione dall imponibile contributivo (così come previsto dall art. 6, c. 4, lett. f, D.Lgs. n. 314/1997). Non risultano sanzionabili le errate o omesse registrazioni sul Libro Unico del Lavoro in ordine ai permessi orari riconducibili a ROL od Ex Festività, se le stesse non abbiano alcun riflesso sui trattamenti retributivi, fiscali e previdenziali. In riferimento all insorgenza dell obbligazione contributiva in caso di mancato godimento di tali permessi e del mancato pagamento della relativa indennità sostitutiva alle scadenze stabilite dai CCNL, viene evidenziato che l obbligazione va individuata in relazione al termine ultimo di godimento dei permessi. Conseguentemente, l adempimento dell obbligo contributivo non può subire alcun slittamento temporale ed il versamento dei relativi contributi deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento del permesso. RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI INPS (INPS, Messaggio n. 3881 del 16.02.2011) L INPS è intervenuto per fornire indicazioni in materia di formazione dell avviso di addebito a seguito di accertamento ispettivo. Dopo aver ribadito che l emissione dell avviso di addebito si realizza al decorso dei 90 giorni dalla notifica dell atto di accertamento, viene precisato che: Pag. 10

Pagamento del debito entro 30 giorni dalla notifica del verbale ispettivo: in questo caso il trasgressore è ammesso, nei 15 giorni successivi, al pagamento delle sanzioni amministrative nella misura minima prevista dalla legge. Tale pagamento estingue il procedimento sanzionatorio. Pagamento del debito dopo il 30 giorno: in quest altro caso il trasgressore non potrà più fruire del pagamento delle sanzioni amministrative in misura minima ma, oltre al versamento delle ulteriori somme aggiuntive così come indicate nel verbale ispettivo, sarà ammesso al pagamento della sanzione amministrativa nel rispetto della L. 689/1981. Mancato pagamento del debito nel termine di 90 giorni dalla notifica del verbale: verrà formato l avviso di addebito che sarà affidato all Agente della Riscossione per il recupero del credito. Gli importi sono maggiorati dell aggio e delle somme previste dalla normativa vigente. In riferimento alla misura del compenso previste per l attività di riscossione, l aggio è pari al 4,65% dell importo dovuto a titolo di contributi e somme aggiuntive nell eventualità che il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla notifica dell avviso di addebito. Qualora ciò non avvenga l aggio aumenta al 9%. Infine, per eventuali ulteriori profili l Istituto previdenziale rinvia ad una circolare in corso di pubblicazione. LO STUDIO Pag. 11