STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali e al fine di promuovere la realizzazione e il rafforzamento dell autonomia organizzativa e didattica, secondo le disposizioni dell art. 21 della Legge 59/97 e successive disposizioni attuative. In particolare, senza che ciò costituisca delega delle funzioni istituzionalmente attribuite alle istituzioni scolastiche, l Associazione si prefigge di favorire e promuovere: l esercizio dell autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche, anche attraverso il potenziamento e la rivalutazione professionale del ruolo della dirigenza scolastica; gli scambi e i contatti tra le scuole, di tipo organizzativo, culturale, amministrativo e didattico; le iniziative di formazione, collaborazione, consulenza ed altre specifiche attività di sostegno all esercizio responsabile del ruolo e dei compiti dei dirigenti scolastici, considerati fattore decisivo per l esercizio dell autonomia delle scuole; le iniziative di formazione, aggiornamento e studio per il personale delle scuole e per i dirigenti scolastici; la sperimentazione e la ricerca educativa e didattica; l arricchimento dell offerta formativa nel territorio; il ruolo e il valore delle scuole presso l opinione pubblica. Per il raggiungimento dei fini di cui sopra l associazione: stabilisce e mantiene costanti contatti con l amministrazione scolastica e gli enti locali, anche al fine di collaborare alla realizzazione dei piani dell offerta formativa territoriale; stabilisce contatti, in rappresentanza delle istituzioni autonome, con le organizzazioni politiche, sindacali e associative; stabilisce rapporti e promuove accordi e convenzioni con persone fisiche e giuridiche, private e pubbliche; assume, su mandato dell assemblea e in rappresentanza delle istituzioni scolastiche, compiti di ricerca, di istruttoria e di indagine prevalentemente in ambito amministrativo e gestionale, al fine di facilitare l attività delle singole istituzioni scolastiche e prevenire l eventuale contenzioso.
COSTITUZIONE, ADESIONE E SCIOGLIMENTO Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. A decorrere dall 1 gennaio 2002 è costituita l Associazione delle Scuole Autonome della Provincia di Bologna ASA.BO con durata illimitata. Dell Associazione fanno parte le scuole autonome pubbliche (D.P.R.233/98) che sono ubicate nella Provincia di Bologna, che partecipano alla costituzione dell Associazione, e quelle che aderiranno in seguito. Nell Associazione le scuole sono rappresentate dai rispettivi Dirigenti Scolastici o da un dirigente da loro delegato, da individuare comunque all interno dell Assemblea. In assenza del dirigente, all assemblea può partecipare il docente collaboratore vicario con diritto di voto. Le scuole aderenti versano all Associazione una quota associativa ordinaria annua fissata provvisoriamente in 100 (cento) Euro, da versarsi il primo anno entro 60 giorni dalla costituzione dell Associazione e negli anni successivi entro il 30 marzo di ogni anno. In caso di mancato versamento della quota annuale, la scuola inadempiente è esclusa dall Associazione. L Associazione è sciolta se in tal senso delibera la maggioranza assoluta dell Assemblea Plenaria. In tal caso, i fondi residui vengono ridistribuiti tra tutte le scuole componenti. ORGANI Art. 7. Art. 8. Sono organi dell Associazione: l Assemblea plenaria - il Presidente - la Giunta - il Tesoriere - Il Collegio dei Sindaci. L Assemblea plenaria è composta dai dirigenti delle singole scuole aderenti o dai loro delegati, individuati con delega scritta. Ogni dirigente aderente non può avere più di quattro deleghe, rappresentando al massimo 5 voti. L Assemblea delibera in materia di: a) regolamenti di attuazione dello Statuto; b) modifica dello statuto; c) eventuale decadenza degli organi, in seguito alle modifiche dello statuto; d) gestione contabile annuale; e) variazioni dell ammontare del contributo ordinario annuo; f) indirizzi generali in merito alle attivita dell associazione; g) programmazione delle attività dell associazione; h) nomina del rappresentante dell Associazione presso la conferenza regionale per l offerta formativa e presso la conferenza provinciale di
coordinamento dell offerta formativa; i)criteri per la nomina, da parte della Giunta, dei rappresentanti dell Associazione presso altri organismi territoriali e tecnici promossi da enti e istituzioni; j) forme e modalità organizzative interne all associazione; k) ogni altra materia sottoposta dalla Giunta alla deliberazione dell Assemblea. Le sedute dell Assemblea sono valide con la presenza della maggioranza assoluta delle scuole aderenti, comprese le scuole rappresentate mediante delega. Le delibere relative alle lettere a), b), c), sono adottate a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto, comprese le scuole rappresentate mediante delega; quelle riguardanti le lettere d), e), f) g), h) i), j), k) sono adottate a maggioranza delle scuole presenti, comprese le scuole rappresentate mediante delega. L Assemblea plenaria elegge il Presidente e la Giunta, designa il tesoriere e nomina il Collegio dei sindaci. L Assemblea plenaria è convocata dal Presidente e si riunisce in seduta ordinaria, di massima entro un mese dall inizio dell anno scolastico, per gli adempimenti statutari e regolamentari di sua competenza. L Assemblea deve essere convocata quando lo richieda un terzo dei suoi membri. La convocazione dell Assemblea deve essere comunicata in forma scritta ai dirigenti scolastici e ai presidenti dei consigli di circolo e d istituto. All assemblea possono partecipare i presidenti dei consigli di istituto e i dirigenti delle scuole non associate senza diritto di voto, ma con diritto di parola. Art. 9. Il Presidente, e in sua assenza il vicepresidente, è il responsabile legale dell Associazione sulla base degli indirizzi stabiliti dall Assemblea Plenaria, tiene i rapporti con gli Enti esterni, pubblici e privati, è titolare della stipula di accordi e convenzioni; convoca e presiede la Giunta; convoca l assemblea e ne presiede i lavori. Resta in carica per tre anni e decade quando viene meno la sua qualifica di Dirigente Scolastico nella provincia di Bologna; il mandato può essere revocato dall Assemblea plenaria a maggioranza assoluta dei componenti. art. 10. La Giunta, eletta dall assemblea plenaria, è composta da 9 membri, così suddivisi: 1 Presidente 5 rappresentanti delle scuole del primo ciclo di istruzione; 3 rappresentanti della scuola secondaria di secondo grado.
Il presidente dell ASAER, un dirigente per ogni ambito non già rappresentato dai membri della giunta, un dirigente dei CTA, sono invitati permanenti ai lavori della Giunta, senza diritto di voto ma con diritto di parola. La Giunta promuove la gestione unitaria dell Associazione nel raggiungimento dei fini statutari. È presieduta dal Presidente e viene da lui convocata secondo le necessità e, in ogni caso, almeno tre volte l anno. Il Presidente designa all interno della Giunta il vicepresidente, che lo sostituisce nei casi di impedimento o assenza. La Giunta decide a maggioranza dei membri presenti aventi diritto di voto; nel caso di mancanza di maggioranza, il voto del presidente vale per due. Quando un membro eletto e regolarmente in servizio è assente per tre volte di seguito decade dalla Giunta. Ciascun membro della Giunta decade quando viene meno la qualifica di dirigente scolastico nella provincia di Bologna. In caso di decadenza o di dimissioni di un membro della Giunta, si procede alla surroga con il primo dei non eletti nella stessa tipologia di scuola del dimissionario. Si procede alla elezione suppletiva, quando nella Giunta rimangono due posti vacanti. La Giunta predispone i lavori dell assemblea, ne rende operative le decisioni, ne cura la comunicazione pubblica. Inoltre nomina i rappresentanti dell Associazione presso altri organismi territoriali e tecnici promossi da enti e istituzioni, nel rispetto dei criteri deliberati dall Assemblea. La Giunta rende conto alle scuole costantemente delle iniziative intraprese, in particolare mediante la pubblicazione di documenti e materiali nel sito dell associazione. Il Presidente può decidere di invitare ai lavori della Giunta, occasionalmente e a scopo consultivo, altri dirigenti scolastici la cui presenza sia significativa per la discussione e l eventuale deliberazione. La Giunta può costituire commissioni di lavoro per discutere aspetti specifici di interesse dell Associazione. Le decisioni della Giunta sono verbalizzate e inserite nel sito dell Associazione. Art. 11. Ogni modifica del presente Statuto che cambi le caratteristiche degli organi dell Associazione comporta la decadenza degli organi eletti
secondo le regole del precedente Statuto e una nuova elezione del Presidente e della Giunta, a meno che l Assemblea decida diversamente, con maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto. In tal caso si procede a nuove elezioni suppletive per i membri da aggiungere agli organi statutari. Art. 12. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti; rimane in carica per tre anni e elegge a suo interno un Presidente. Certifica la regolarità della gestione amministrativa e contabile dell Associazione; si riunisce almeno due volte l anno. GESTIONE ORGANIZZATIVA ED AMMINISTRATIVA Art. 13. Art. 14. Art. 15. L Associazione ha sede legale presso gli uffici della Direzione Regionale dell Emilia Romagna siti in via de Castagnoli n. 1 Bologna. L Associazione ha una propria gestione amministrativa, curata dal Presidente, sul modello delle vigenti norme amministrative e contabili delle istituzioni scolastiche. La scuola cassiera è individuata in uno degli Istituti dei membri della giunta. L espletamento di incarichi istituzionali nell ambito dell Associazione è a titolo gratuito; è ammesso solo il rimborso delle spese sostenute. NORME TRANSITORIE FINALI art. 16. L ASA.BO è associata all Associazione Regionale delle scuole autonome e partecipa alla quota associativa con un contributo per scuola associata.