Oggetto: Comunicazione al contribuente degli esiti della liquidazione automatizzata dell imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata



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Transcript:

Roma, 06 giugno 2005 Direzione Centrale Gestione Tributi CIRCOLARE N. 30/E Oggetto: Comunicazione al contribuente degli esiti della liquidazione automatizzata dell imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata PREMESSA Il comma 412 della legge finanziaria per l anno 2005 ha previsto, in esecuzione dell articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto del contribuente, l invio della comunicazione degli esiti della liquidazione effettuata ai sensi dell articolo 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata percepiti a decorrere dall anno 2001. In particolare è previsto l invio della comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con allegato il modello di pagamento F24 precompilato dall Agenzia per il versamento dell imposta dovuta. E, inoltre, previsto che in caso di mancato pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, si proceda all iscrizione a ruolo della somma dovuta con l applicazione della sanzione di cui all articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, pari al 30% dell imposta e degli interessi di cui all articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione. La presente circolare illustra i seguenti aspetti relativi alla comunicazione:

1. Contenuto 2. Invio 3. Nuova elaborazione Si precisa che le norme del TUIR richiamate nella presente circolare sono riferite al D.P.R. 917/86 in vigore al 31 dicembre 2001. 1. CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE La comunicazione è composta da una lettera con la quale si avvisa il contribuente che: - a seguito della liquidazione dell imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata risultano somme da versare; - il tempestivo versamento di quanto dovuto esclude la successiva applicazione di sanzioni ed interessi; - è possibile chiedere/fornire chiarimenti ai servizi di assistenza dell Agenzia delle Entrate; - è possibile, in caso di errore, chiedere la rettifica degli esiti del controllo. La comunicazione contiene, inoltre, uno o più dei seguenti prospetti in ragione dei redditi soggetti a tassazione separata di cui al previgente art. 16, comma 1, del Tuir percepiti dal contribuente nell anno d imposta oggetto della liquidazione: trattamento di fine rapporto ed altre indennità, lettera a) della norma sopra citata ; indennità equipollenti ed altre indennità, lettera a); prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, lettera a-bis); emolumenti arretrati di lavoro dipendente, lettera b); indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lettera c); redditi soggetti a tassazione separata, per i redditi diversi dai precedenti di cui alle lettere d), e), f), g), g-bis), h), i), l), m), n) e n-bis). I citati prospetti, al fine di consentire la verifica degli esiti del controllo, riportano i dati e gli elementi utilizzati per la liquidazione dell imposta; in caso di redditi percepiti risultanti dal modello 770 presentato dal sostituto d imposta è indicato anche il codice fiscale di quest ultimo.

La comunicazione contiene, inoltre, una pagina dedicata a fornire ai contribuenti notizie utili e i riferimenti normativi. Infine, alla comunicazione è allegata la delega di pagamento modello F24 precompilato dall Agenzia. Nella delega è riportato il codice tributo 9527 da utilizzare per il versamento dell imposta liquidata sui redditi soggetti a tassazione separata, istituito con la risoluzione n. 24 del 24 febbraio 2005. 2. INVIO DELLA COMUNICAZIONE La comunicazione, predisposta centralmente, è resa disponibile agli uffici locali competenti per territorio con modalità informatiche. Gli uffici, dopo aver verificato ed eventualmente corretto l esito del controllo automatizzato, provvedono alla stampa e all invio della comunicazione al contribuente mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La data di ricevimento della raccomandata da parte del contribuente deve essere acquisita a sistema da parte dell ufficio competente, costituendo elemento essenziale per valutare la tempestività del versamento dell imposta dovuta. In caso di mancato recapito per trasferimento del contribuente, l ufficio deve procedere all invio di una seconda raccomandata con avviso di ricevimento al nuovo indirizzo. 3. NUOVA ELABORAZIONE DELLA COMUNICAZIONE La comunicazione non costituisce un atto autonomamente impugnabile in quanto essa è inviata al contribuente per consentirgli di portare a conoscenza dell Amministrazione finanziaria dati ed elementi non considerati nella liquidazione dell imposta, prima di procedere al versamento dell imposta stessa senza applicazioni di sanzioni e di interessi. Qualora il contribuente ritenga non dovute le somme richieste con la comunicazione può chiederne l annullamento oltre che all ufficio competente, anche ad un qualsiasi altro ufficio locale dell Agenzia delle entrate. Ciò per agevolare i contribuenti che non risiedono nella città ove è ubicato l ufficio che ha inviato la comunicazione. Il contribuente può fissare un appuntamento con gli uffici locali sia tramite Internet, collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it, sia tramite telefono componendo il numero 199.126.003 (il costo è di 11,88 centesimi di Euro al minuto, senza scatto alla risposta nella fascia oraria di punta).

Per evitare di dover accedere all ufficio più volte è bene che il contribuente si presenti allo sportello già in possesso della documentazione idonea a supportare le proprie ragioni (ad esempio il modello CUD o altre attestazioni rilasciate dal datore di lavoro o dall ente pensionistico, il prospetto di liquidazione del TFR, ecc.). Per chiedere informazioni il contribuente può contattare i Centri di assistenza telefonici (dalle ore 9 alle 17 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, il sabato) al numero 848.800.444. L operatore telefonico potrà anche, nei casi più semplici, correggere gli esiti del controllo, a tal fine il contribuente può trasmettere la documentazione eventualmente necessaria via fax. Qualora a seguito dell eventuale intervento correttivo non risultino dovute imposte, sarà rilasciato dall ufficio che ha eseguito la correzione un attestato comprovante tale circostanza. Se analogo intervento è stato eseguito da un centro di assistenza telefonica questo trasmetterà tale attestato via fax; in alternativa, il contribuente potrà richiederlo ad un qualsiasi ufficio locale. Qualora a seguito dell eventuale intervento correttivo eseguito dall ufficio competente risulti dovuto un importo diverso, lo stesso ufficio provvederà a spedire con raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a consegnare, previa sottoscrizione da parte del contribuente, opportunamente identificato, di apposita ricevuta di avvenuta consegna della raccomandata a mano, una nuova comunicazione, unitamente alla delega di pagamento precompilata. Se analogo intervento è stato eseguito da un ufficio diverso da quello competente ovvero da un centro di assistenza telefonica, gli stessi trasmetteranno i nuovi esiti del controllo all ufficio competente, il quale provvederà ad inviare la nuova comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di predisposizione di una nuova comunicazione i trenta giorni per eseguire il versamento decorrono dalla data di consegna di tale nuova comunicazione. Le specifiche modalità per il trattamento della comunicazione sono illustrate nell apposita GUIDA OPERATIVA SINTETICA pubblicata sul sito INTRANET dell Agenzia alla voce ASSISTENZA GUIDE E MANUALI LIQUIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI e disponibile anche nella procedura DALI.

Allegati Copia della comunicazione Copia dei prospetti di liquidazione Copia della lettera di spiegazioni Copia del modello F24 precompilato

Ufficio di... Gentile Contribuente, come risulta dai prospetti allegati, il controllo automatizzato ha evidenziato somme dovute, a titolo di IRPEF, sui redditi soggetti a tassazione separata percepiti nell anno 2001. Il versamento dell imposta dovuta deve essere eseguito entro 30 giorni dalla ricezione di questa comunicazione. A tal fine, potrà utilizzare il modello di pagamento F24 allegato. In caso di omesso versamento le sarà notificata cartella di pagamento che conterrà, oltre all imposta, una sanzione pari al 30% dell imposta medesima e gli interessi al tasso del 2,75% annuo. Qualora ritenga non corretto il risultato del controllo automatizzato potrà chiederne la rettifica a quest ufficio o, in alternativa, ad un qualsiasi altro ufficio locale dell Agenzia delle Entrate. A tal fine, potrà fissare un appuntamento sia tramite Internet, collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it, sia tramite telefono, componendo il numero 199.126.003 (il costo è di 11,88 centesimi di euro al minuto, senza scatto alla risposta, nella fascia oraria di punta). Per ulteriori informazioni può contattare i centri di assistenza telefonica (dalle 9 alle 17, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 il sabato) al numero 848.800.444 (il costo è quello della tariffa urbana a tempo). I casi più semplici possono anche essere risolti direttamente dallo stesso operatore telefonico. Distinti saluti IL DIRETTORE Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 39/1993.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ED ALTRE INDENNITA Codice fiscale sostituto o ente erogante Data di inizio rapporto di lavoro Data di cessazione rapporto di lavoro Periodo di commisurazione Anni Mesi Periodo convenzionale Anni Mesi Periodo Anni Mesi Tempo parziale Percentuale Quota eccedente Giorni di sospensione di lavoro Tempo determinato TFR maturato al 31.12.2000 Acconti e/o anticipazioni erogati - TFR Percentuale di TFR destinato al fondo pensione Ammontare netto - altre indennità maturate al 31.12.2000 Acconti e/o anticipazioni erogati - altre indennità Quota di incentivo all esodo (ridotta al 50%) Reddito di riferimento Aliquota Riduzioni Totale imponibile al 31.12.2000 Imposta netta TFR maturato ed erogato dal 01.01.2001 Ammontare netto - altre indennità maturate ed erogate dal 01.01.2001 Quota di incentivo all esodo (ridotta al 50%) Totale imponibile dal 01.01.2001 Aliquota media del quinquennio precedente Imposta lorda Detrazioni Imposta netta Totale imposta netta Tassazione applicata Ritenute totali Acconto versato Importi iscritti a ruolo Rimborsi percepiti Reddito complessivo netto anno 2000 Reddito complessivo netto anno 1999 Reddito complessivo netto anno 1998 Reddito complessivo netto anno 1997 Reddito complessivo netto anno 1996 Codice fiscale del deceduto Art. 2122 codice civile Quota spettante IMPOSTA DOVUTA

INDENNITA EQUIPOLLENTI AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ED ALTRE INDENNITA Codice fiscale sostituto o ente erogante Data di inizio rapporto di lavoro Data di cessazione rapporto di lavoro Periodo di commisurazione Anni Mesi Periodo convenzionale Anni Mesi Periodo Anni Mesi Tempo parziale Percentuale Quota eccedente Ammontare netto - indennità equipollenti al T.F.R. Acconti e/o anticipazioni erogati dal 1974 al 2000 - indennità equipollenti al T.F.R. Ammontare netto - altre indennità Acconti e/o anticipazioni erogati dal 1974 al 2000 - altre indennità Reddito di riferimento Aliquota Riduzioni Totale imponibile Tassazione applicata Imposta lorda Ritenute Acconto versato Importi iscritti a ruolo Rimborsi percepiti Codice fiscale del deceduto Art. 2122 codice civile Quota spettante IMPOSTA DOVUTA

PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE EROGATE DA FONDI PENSIONE Codice fiscale sostituto o ente erogante Data di iscrizione al fondo Data di cessazione rapporto di lavoro Periodo convenzionale Anni Mesi Periodo Anni Mesi Tempo parziale Percentuale Qualifica di iscrizione Prestazioni in forma di capitale maturate al 31.12.2000 Percentuale di TFR destinato al fondo pensione Reddito di riferimento Riduzioni (solo nuovi iscritti) Imponibile al 31.12.2000 Aliquota Imposta netta Prestazioni in forma di capitale maturate ed erogate dal 01.01.2001 Somme non dedotte Redditi già assoggettati Imponibile dal 01.01.2001 Aliquota media del quinquennio Imposta netta Totale imposta netta Tassazione applicata Ritenute totali Reddito complessivo netto anno 2000 Reddito complessivo netto anno 1999 Reddito complessivo netto anno 1998 Reddito complessivo netto anno 1997 Reddito complessivo netto anno 1996 Codice fiscale del deceduto Art. 2122 codice civile Quota spettante IMPOSTA DOVUTA

EMOLUMENTI ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE Compensi arretrati Reddito 1999 Reddito 2000 Aliquota Tassazione applicata Imposta lorda Ritenute Detrazioni Acconto versato IMPOSTA DOVUTA

INDENNITA PER LA CESSAZIONE DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA Imponibile Anno di insorgenza del diritto Reddito AAAA Reddito AAAA Aliquota Tassazione applicata Imposta lorda Ritenute Acconto versato Importi iscritti a ruolo Rimborsi percepiti IMPOSTA DOVUTA

REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA Imponibile Anno di insorgenza del diritto Reddito AAAA Reddito AAAA Aliquota Tassazione applicata Imposta lorda Ritenute Crediti d imposta Quota dell imposta sulle successioni Acconto versato IMPOSTA DOVUTA

COS È QUESTA COMUNICAZIONE (L. 311/2004, art. 1, co. 412) Questa comunicazione fa conoscere al contribuente l esito dell attività di liquidazione dell imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata percepiti nel 2001. Non è un atto impugnabile, per cui non è possibile presentare ricorso. DETERMINAZIONE DELL IMPOSTA (D.P.R. 917/1986, art. 17 vigente al 31.12.2001) L imposta è determinata in base ai dati esposti dai sostituti d imposta (datore di lavoro, ente pensionistico, ecc.) sul modello 770/2002, relativo ai compensi erogati nel 2001, ovvero sulla base dei dati esposti dal contribuente nel quadro RM del modello Unico 2002 o nel quadro F del modello 730/2002, presentati per il periodo d imposta 2001. Relativamente ai compensi erogati dai sostituti d imposta, l Irpef è liquidata nei modi ordinari, sommando detti compensi al reddito complessivo, se tale modalità è più favorevole per il contribuente. COME FAR CORREGGERE EVENTUALI ERRORI (Assistenza) Se il contribuente ritiene non dovute le somme richieste può chiedere l annullamento della comunicazione ai servizi di assistenza dell Agenzia delle Entrate, rivolgendosi preferibilmente all ufficio territorialmente competente o, in alternativa, ad un qualsiasi altro ufficio locale o ai centri di assistenza telefonica. Il contribuente può fissare un appuntamento con l ufficio sia tramite Internet, collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it sia tramite telefono, componendo il numero 199.126.003; in tal caso è opportuno porti con sé la documentazione attestante i dati corretti (prospetti di liquidazione del TFR, modelli Cud, altri certificati appositamente rilasciati dai sostituti d imposta). Qualora a seguito dell eventuale intervento correttivo non risultino dovute imposte, sarà rilasciato dall ufficio che ha eseguito la correzione un attestato comprovante tale circostanza. Nel caso in cui risulti dovuto un importo diverso, sarà inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento una nuova comunicazione, unitamente al modello di pagamento F24 precompilato. Se ci si è rivolti all ufficio competente questo potrà consegnare la nuova comunicazione mediante raccomandata a mano. Il contribuente può, altresì, contattare un centro di assistenza telefonica al numero 848.800.444 e trasmettere a mezzo fax eventuali documenti. Qualora a seguito dell intervento correttivo del centro di assistenza telefonica non risultino dovute imposte, l operatore potrà trasmettere l attestato comprovante tale circostanza via fax. In alternativa, il contribuente potrà chiedere la stampa del descritto documento ad un qualsiasi ufficio locale. Il centro di assistenza telefonica provvederà, nel caso in cui risulti dovuto un importo diverso, a trasmettere i nuovi esiti del controllo all ufficio competente il quale invierà una nuova comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Se il centro di assistenza telefonica non può intervenire inviterà il contribuente a contattare un ufficio locale.

MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO (D. Lgs 241/1997, art. 19) L imposta dovuta deve essere versata entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione; il versamento può essere effettuato con la contestuale presentazione dell allegato modello di pagamento F24 ad un qualsiasi sportello bancario, postale o di un concessionario. Il pagamento può essere effettuato anche attraverso lo sportello Bancomat della banca che ha rilasciato la carta, nei limiti di utilizzazione della stessa; l avvenuto pagamento è attestato dallo scontrino rilasciato dal medesimo sportello e da una successiva comunicazione dell Agenzia. Chi intende compensare il debito con eventuali crediti disponibili non può utilizzare il modello F24 allegato; ne deve compilare uno nuovo, indicando il codice tributo 9527, il periodo di riferimento del debito, il codice atto della comunicazione, gli importi a debito e quelli a credito. Chi intende versare solo una parte del debito, parimenti, non può utilizzare il modello F24 allegato; ne deve compilare uno nuovo, indicando il codice tributo 9527, gli importi che intende versare, il periodo di riferimento ed il codice atto della comunicazione. Anche il pagamento parziale può essere compensato. Se, a seguito della correzione di eventuali errori, è stata elaborata una nuova comunicazione, il versamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla consegna della medesima. OMESSO VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE (D. Lgs 471/1997, art. 13 D.P.R. 602/1973, art. 20) Se il contribuente non versa quanto dovuto, le somme saranno iscritte a ruolo e di seguito sarà notificata una cartella di pagamento che conterrà, oltre all imposta, una sanzione pari al 30% dell imposta medesima e gli interessi al tasso del 2,75% annuo, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione.