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REPUBBLICA DI SAN MARINO Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 5 settembre 2014: LEGGE 9 SETTEMBRE 2014 N.142 NORMATIVA IN MATERIA DI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI IN AMBITO SCOLASTICO E FORMATIVO Art. 1 (Riconoscimento e definizione dei disturbi evolutivi specifici) 1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia, la discalculia, il disturbo del linguaggio, il disturbo della coordinazione motoria e i disturbi del comportamento, quali disturbi evolutivi specifici, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante nello svolgimento di alcune attività della vita quotidiana. Ai fini della presente legge, si intende per: a) Dislessia: un disturbo specifico di apprendimento che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura; b) Disgrafia: un disturbo specifico di apprendimento che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica della scrittura; c) Disortografia: un disturbo specifico di apprendimento che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica dal linguaggio parlato al linguaggio scritto; d) Discalculia: un disturbo specifico di apprendimento che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri; e) Disturbo del linguaggio: un disturbo evolutivo specifico che si caratterizza per ridotte capacità dell eloquio e del linguaggio espressivo e/o ricettivo rispetto all età cronologica e alle capacità intellettive; f) Disturbo della coordinazione motoria: un disturbo evolutivo specifico caratterizzato da capacità deficitarie, rispetto all età cronologica e alle capacità intellettive, in tutte quelle attività che richiedono organizzazione e coordinazione motoria;

g) Disturbi dell attenzione e/o dell iperattività: disturbi che si manifestano con problemi di autocontrollo attentivo e/o dell attività. 2. I disturbi evolutivi specifici possono sussistere separatamente o insieme. 3. Nell'interpretazione delle definizioni di cui al comma 1, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia. Art. 2 (Finalità) La presente legge persegue le seguenti finalità per le persone con disturbi evolutivi: a) garantire l applicazione del diritto all'istruzione e alla formazione, rispettando l identità di ciascuno; b) favorire il raggiungimento del migliore successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto; c) promuovere lo sviluppo delle potenzialità e delle risorse individuali di ciascun allievo; d) ridurre i disagi relazionali ed emozionali vissuti dagli allievi, conseguenti la loro specifica condizione; e) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate e rispondenti alle necessità formative di ogni studente; f) garantire una formazione adeguata al personale scolastico di ogni ordine e grado in materia di disturbi evolutivi specifici; g) sensibilizzare ed offrire supporto ai famigliari nei confronti delle problematiche legate ai disturbi evolutivi e delle condizioni individuali di ciascun discente; h) favorire la prevenzione attraverso una diagnosi precoce e con i necessari percorsi didattici e riabilitativi; i) incrementare le forme di comunicazione e di collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; j) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale. Art. 3 (Diagnosi) 1. È compito della scuola, con particolare riferimento ai primi anni di frequenza scolastica, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie, interventi tempestivi, idonei ad individuare e riconoscere i bambini che potrebbero incontrare condizioni di disturbo evolutivo nel percorso scolastico. 2. La scuola è tenuta a trasmettere apposita comunicazione alle famiglie degli allievi che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentino persistenti difficoltà. 3. La diagnosi dei disturbi evolutivi è effettuata dai servizi sanitari e sociosanitari dell Istituto per la Sicurezza Sociale, su richiesta della famiglia. Gli esiti diagnostici vengono comunicati sia alla famiglia sia alla scuola di appartenenza dell alunno/studente. 4. Viene altresì riconosciuta la diagnosi effettuata da professionisti privati, qualora sia convalidata dai servizi sanitari e sociosanitari dell I.S.S. e corrisponda ai criteri indicati nelle Linee Guida, di cui all articolo 9 della presente legge. Art. 4 (Misure educative e didattiche) 1. In un ottica di prevenzione dei disturbi evolutivi specifici, gli insegnanti adottano metodologie didattiche adeguate allo sviluppo complessivo dell alunno, con particolare riferimento alle abilità di letto-scrittura e di calcolo, tenendo conto, nel rispetto della libertà

d insegnamento, delle indicazioni di carattere scientifico contenute nelle Linee Guida di cui al comma 2 dell articolo 9. 2. Le istituzioni scolastiche e formative, tenendo conto di quanto stabilito dalle Linee guida, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli allievi con disturbi evolutivi, attivando percorsi di didattica flessibile, individualizzata e personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi ed a misure dispensative. 3. I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all interno dei testi programmatici delle scuole di ogni ordine e grado, sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell alunno con disturbo evolutivo, adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo. 4. Le istituzioni scolastiche e formative assicurano l impiego di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, curando particolarmente l acquisizione, da parte dell alunno con disturbo evolutivo e del suo contesto familiare, delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi. 5. Le istituzioni scolastiche e formative provvedono altresì ad adottare, in favore dell alunno con disturbo evolutivo, misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere. 6. Le misure, di cui al comma precedente, hanno lo scopo di evitare situazioni di affaticamento e di disagio in attività direttamente coinvolte dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. 7. Le misure educative e dispensative, di cui ai commi precedenti, devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. Art. 5 (Piano didattico individualizzato e personalizzato (PDP)) 1. Entro il primo bimestre dell anno scolastico i docenti della classe, con la collaborazione dei servizi specialistici dell ISS e in accordo con la famiglia, predispongono, per ogni alunno con disturbo evolutivo, un piano didattico, che dovrà contenere le attività didattiche individualizzate e personalizzate previste per le discipline coinvolte dal disturbo, gli strumenti compensativi utilizzati, le misure dispensative eventualmente adottate e le forme di verifica e di valutazione personalizzate. Art. 6 (Forme di verifica e di valutazione) 1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con disturbo evolutivo deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli. 2. Le istituzioni scolastiche e formative adottano modalità valutative che consentano all alunno con disturbo evolutivo di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l espletamento della prestazione da valutare relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere da aspetti legati all abilità deficitaria. 3. Le istituzioni scolastiche e formative, in sede di esami, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo

evolutivo, anche in sede di esami, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari e possono, altresì, assicurare l utilizzazione di idonei strumenti compensativi ed adottare criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, sia in fase di colloquio. 4. Le istituzioni scolastiche e formative attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni con disturbi evolutivi specifici (dislessia e disortografia) l apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai disturbi di apprendimento. 5. Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni dalle prove scritte in lingua straniera in corso d anno scolastico e in sede di esami, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate: a) certificazione di disturbo di apprendimento attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte, redatta dai servizi competenti; b) richiesta di dispensa dalle prove scritte presentata dalla famiglia o dall allievo se maggiorenne; c) approvazione da parte del Consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studi in cui l insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante. In sede di esami, conclusivi della Scuola Media Inferiore e del ciclo secondario di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali sostitutive delle prove scritte sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe. I candidati con disturbi di apprendimento che superano gli esami conseguono il titolo valido per l iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado oppure all università. 6. Solo in casi di particolari gravità del disturbo, anche in comorbilità con altri disturbi e patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l alunno può - su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerato dall insegnamento della seconda lingua comunitaria (L3) e seguire un percorso didattico differenziato. 7. Al termine della Scuola Media Inferiore gli alunni esonerati dall insegnamento della seconda lingua comunitaria sono ammessi all esame, qualora abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in tutte le altre discipline e nella valutazione di comportamento. In caso di esito positivo alle prove d esame, il titolo conseguito risulta valido per l iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. 8. In sede di esami conclusivi del ciclo secondario, gli studenti, esonerati dall insegnamento della seconda lingua comunitaria, che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal Consiglio di classe con l attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto e saranno valutati analogamente a quanto stabilito dall articolo 7 del Decreto Legge 25 ottobre 2010 n.171. 9. In ambito universitario, l ateneo assicura agli studenti con disturbi evolutivi l accoglienza, il tutorato, la mediazione con l organizzazione didattica e il monitoraggio dell efficacia delle prassi adottate. 10. Per le prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale, sono previsti tempi aggiuntivi, ritenuti congrui in relazione alla tipologia di prova e comunque non superiori al 30% in più rispetto a quelli stabiliti per la generalità degli studenti, assicurando altresì l uso degli strumenti compensativi necessari in relazione al tipo di disturbo evolutivo. Resta inteso che gli studenti con disturbi evolutivi che hanno accesso ai tempi e agli strumenti compensativi di cui al presente comma sono esentati dall obbligo dell anonimato qualora richiesto.

11. La valutazione degli esami universitari di profitto è effettuata anche tenendo conto delle indicazioni presenti nelle Linee Guida di cui all articolo 9 comma 2. Art. 7 (Interventi per alunni con altri bisogni educativi specifici) 1. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad attivare percorsi di didattica individualizzata e personalizzata per favorire il successo scolastico anche di alunni, che, con continuità o per determinati periodi, possono manifestare bisogni educativi specifici, derivanti da svantaggio socio-economico, linguistico, culturale o da altre motivazioni accertate e documentate. 2. I consigli di classe, sulla base di considerazioni pedagogico-didattiche e di eventuali informazioni dei servizi sociosanitari, possono adottare anche per tali situazioni strumenti compensativi e misure dispensative previste dalla presente legge, ad esclusione di quelle indicate nei commi 5 e 6 del precedente articolo. Art. 8 (Interventi per la formazione) 1. Nell ambito dei programmi di formazione in servizio del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, è assicurata un adeguata preparazione riguardo alle condizioni relative ai disturbi evolutivi specifici e a situazioni di svantaggio socioeconomico, sociale, culturale. 2. Le attività di formazione riguardano in particolare i seguenti ambiti: a) caratteristiche delle diverse tipologie dei disturbi evolutivi specifici; b) principali strumenti per l individuazione precoce del rischio dei disturbi evolutivi specifici; c) strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo; d) gestione della classe in presenza di alunni con disturbo evolutivo specifico e di allievi con altri bisogni educativi specifici; e) forme adeguate di verifica e di valutazione; f) indicazioni ed esercitazioni concernenti le misure educative e didattiche di cui all articolo 4; g) modalità di coinvolgimento delle famiglie nei progetti d intervento; h) forme di orientamento e di accompagnamento per il prosieguo degli studi o per un proficuo inserimento nel mondo del lavoro; i) esperienze di studi di casi di alunni con disturbo evolutivo specifico, per implementare buone prassi didattiche. Art. 9 (Commissione Tecnica per l Inclusione Scolastica) 1. Si istituisce la Commissione Tecnica per l Inclusione Scolastica, che è l organismo responsabile per l attuazione dei percorsi di inclusione scolastica e svolge un ruolo di monitoraggio, sperimentazione, valutazione degli interventi. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate da parte della Commissione apposite Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni con disturbi evolutivi specifici. Le Linee Guida potranno essere periodicamente aggiornate sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e pedagogico-didattiche in materia. 3. La Commissione è impegnata a promuovere nelle istituzioni scolastiche e nei Servizi Socio Sanitari l attivazione di tutte le risorse umane, professionali, didattiche, tecnologiche, utili ad una piena inclusione nei processi formativi ed a sollecitare, in ambito scolastico, una proficua riorganizzazione dei tempi e degli spazi, nonché una evoluzione della didattica ordinaria, allo scopo di offrire risposte efficaci e strutturali, ai bisogni educativi specifici degli alunni.

4. La Commissione, previa presentazione da parte delle istituzioni scolastiche di specifici piani didattici personalizzati ed individualizzati, può assegnare risorse aggiuntive per attivare percorsi di sostegno in classi dove sono presenti alunni con disturbi evolutivi particolarmente severi o allievi in grave disagio e a rischio sociale, segnalati dai servizi sociosanitari con dettagliata relazione. 5. La Commissione può altresì assegnare risorse aggiuntive per potenziare percorsi di sostegno in classi dove sono presenti almeno tre alunni con disturbi evolutivi e bisogni educativi specifici per i quali non è stato attivato il percorso di sostegno di cui al comma 4. 6. La Commissione è tenuta, altresì, a proporre alle istituzioni scolastiche strumenti appositi, idonei ad individuare gli alunni con un potenziale disturbo evolutivo specifico. 7. Si provvede all istituzione della Commissione di cui sopra senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 10 (Composizione della Commissione Tecnica per l Inclusione) 1. La Commissione Tecnica per l Inclusione Scolastica è composta dai Dirigenti di Scuola Secondaria Superiore, Scuola Media Inferiore, Scuola Elementare, Scuola dell Infanzia, Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia, dal Direttore del Centro di Formazione Professionale, dal Direttore Unità Operativa Complessa del Servizio Minori e da due psicologi, di cui uno responsabile dell articolazione organizzativa di pertinenza, indicati dal Direttore del Servizio Minori. 2. La Commissione è coordinata dal Direttore Unità Operativa Complessa del Servizio Minori e può avvalersi di esperti nei disturbi evolutivi specifici e in altre situazioni di bisogni educativi specifici. Art.11 (Gruppi di lavoro per l inclusione scolastica) 1. In ogni ordine scolastico è istituita una unità di lavoro, strutturata a seconda delle realtà dei vari gradi d istruzione, con compiti consultivi e propositivi in materia di inclusione di alunni con bisogni educativi specifici. In particolare provvederà a: a) promuovere iniziative di sperimentazione e di innovazione metodologico-didattica e disciplinare; b) favorire la continuità orizzontale e verticale degli interventi in favore degli alunni con bisogni educativi specifici; c) dare piena attuazione alle disposizioni contenute nella presente legge e nelle linee guida di cui al comma 2 dell articolo 9. 2. Il gruppo di lavoro è composto dal dirigente scolastico o suo delegato, il Presidente del Consiglio di Circolo o di Istituto, tre insegnanti nominati dal Collegio dei Docenti, l insegnante del Centro Documentazione che svolge prevalentemente i compiti di cui all articolo 12 della presente legge. 3. Ai lavori di gruppo possono partecipare, su invito, anche rappresentanti di altri ordini scolastici, del Servizio Minori e di associazioni che si occupano di alunni con bisogni educativi specifici. Art. 12 (Compiti dei Centri di Documentazione) 1. Ai Centri di Documentazione, di cui all articolo 10 della Legge 10 febbraio 1998 n. 21 vengono affidati i compiti di:

a) curare la dotazione bibliografica sui temi dell inclusione scolastica e dei disturbi evolutivi specifici; b) diffondere le iniziative di formazione specifica e curarne gli aspetti organizzativi, anche in raccordo con il Dipartimento delle Scienze Umane dell Università degli Studi di San Marino; c) fornire indicazioni riguardo a siti e piattaforme on-line per la condivisione di buone pratiche in tema di disturbi evolutivi specifici; d) informare docenti e genitori sui nuovi ausilii e sulle risorse tecnologiche disponibili; e) raccogliere e documentare le buone pratiche di inclusione (organizzative, didattiche e metodologiche) realizzate dalle istituzioni scolastiche; f) curare l acquisizione, da parte delle famiglie degli alunni con disturbi evolutivi, delle competenze necessarie all efficiente utilizzo nel contesto familiare degli strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, di cui all articolo 4, comma 4. Art. 13 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione. Data dalla Nostra Residenza, addì 9 settembre 2014/1714 d.f.r. I CAPITANI REGGENTI Valeria Ciavatta Luca Beccari IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Gian Carlo Venturini http://www.bollettinoufficiale.sm/on-line/ricercabu?operation=getdocbu&id=e9bcb87bc1573ad5d0c26b4c4bbff2b8f3843973