TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE Sentenza numero 1661 del 08 settembre 2005 (significativo estratto) Estensore Arcuri

Documenti analoghi
NULLITA CARTELLA ESATTORIALE PRIVA DELL INDICAZIONE DELLE GENERALITA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PREORDINATO ALL EMISSIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA

Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza Sentenza n del 05 ottobre 2005 Estensore Panzera

Deliberazione N. 400 del 16/05/2019

GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA Sentenza n del 29/05/2007 Estensore Mastrovito

ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. R.G. n. CONTRORICORSO PER., in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA

OGGETTO: pagamento somma.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

RICORSO PER CASSAZIONE ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE. Sezione lavoro. Ricorso per cassazione. della sentenza n. R.G. n. resa dalla Corte di Appello di

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA. Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. Il Giudice, Dott.ssa Gilda Danila Romano, ha pronunciato la seguente

Limiti al rimedio dell ottemperanza

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo

Onorari degli avvocati: istanza per la liquidazione è esperibile anche innanzi al Tar Consiglio di Stato, sez. IV, decisione n.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE PRIMA CIVILE

pagina 1 di 5 Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a5df248596a96f0a9ad58f8a7

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA

SENTENZA. XX - Attore appellante - rappresentato e difeso dagli Avv.ti S. Pennisi e T. Virgili del Foro di Modena

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:

Opposizione all esecuzione Ordinanza di assegnazione Terzo Pignorato Esecuzione Forzata Assegnazione

sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:

Dott. Pietro Lisa Consigliere Dott. Manila Salvà Consigliere ha pronunziato la seguente

Tribunale di Torino, 17 maggio 2010

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SALERNO. Il Giudice di Pace dott. Luigi Vingiani ha emesso la seguente

ha pronunciato la presente

Autore: sentenza In: Magistratura ordinaria. Ufficio del Giudice di Pace di Sorrento. Repubblica Italiana. In nome del popolo Italiano. R.G.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO. Sezione Terza Civile SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenza n. 346/2018 pubbl. il 20/02/2018 RG n. 658/2017

Fallimento del tour operator e danno da vacanza rovinata: la giurisdizione è del giudice fallimentare

Sentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA

Sent 878/2005 Deciso il 04/03/2004 Deposito il 11/05/2005. Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano

COMUNE DI POLLUTRI Provincia di Chieti

Repubblica italiana. In nome del popolo italiano il Tribunale di Bergamo, dottoressa Francesca Bresciani, pronuncia la presente

TRIBUNALE CIVILE DI. Sezione - Giudice Dott./Dott.ssa. R.G. n. / - Udienza del COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON DOMANDA RICONVENZIONALE PER

Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA.


REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana

Dott. Giuseppe De Marzo - Avv. Paolo Pasetto. (Pres. Virgilio, Est. Corsaro)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 683 del 17/10/2016

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.

La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata

ha pronunciato la presente

contro per la riforma ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano. La Corte di Appello di Firenze

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Tribunale di Pistoia

Atto notificato a persona giuridica: illegittima la emissione della CAN (A. Turco)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola SENTENZA

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

CONSIGLIO DI STATO. sentenza 21 ottobre 2013 n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

N /2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter)

Errata indicazione del nominativo della compagnia di Assicurazione: improcedibilità della domanda.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI

contro nei confronti di per l annullamento

Esame avvocato, plagio, annullamento prove

ha pronunciato la presente


ha pronunciato la presente

Destinatario della sanzione pecuniaria ai sensi dell art. 283, comma 2, c.p.c. e termine ultimo per la condanna

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Condominio - Annullamento delibera assembleare - Nomina amministratore senza maggioranza assoluta

2) Quanto al giudizio R.G. ----: Voglia l Ecc.ma Corte, respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, deduzione ed

Sentenza n. 1443/2016 pubbl. il 16/12/2016 RG n. 3975/2013

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana D E C I S I O N E

N /2011 R.G.A.C.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE

Interruzione della prescrizione: atto giudiziale e atto stragiudiziale (A. Fuscellaro)

Svolgimento del processo

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura ordinaria

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha. pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con ricorso depositato

ha pronunciato la presente

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina

TRIBUNALE DI CASSINO

Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 8 del 7 gennaio 2009, emessa dal Consiglio di Stato

Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

Transcript:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in funzione di giudice di gravame Il Tribunale Civile di Catanzaro in funzione di giudice di gravame, nella persona del Giudice Unico dottor Bruno Arcuri, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1741 del Ruolo Generale per l anno 2004, avente ad oggetto domanda di ripetizione di indebito e vertente

TRA ITALGAS PIU S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con l avvocato Santo Gurzillo appellante E XXXX, con l avvocato YYYY appellato CONCLUSIONI PER L APPELLANTE In via principale, in riforma dell appellata sentenza, pronunciata dal Giudice di Pace del Mandamento di Squillace numero 66/2004, o dichiarare il difetto di giurisdizione dell Autorità Giudiziaria Ordinaria; o annullare la sentenza appellata; Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado.

In via subordinata, compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio. CONCLUSIONI PER L APPELLATO Rigettare l appello perché inammissibile e/o improcedibile e/o infondato in fatto e in diritto, indi condannare l appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 09 febbraio 2004, XXXX conveniva innanzi al Giudice di Pace del Mandamento di Squillace la Italgas Più S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo: o di essere titolare di un contratto di somministrazione di gas metano, stipulato per adesione con la società convenuta, per usi domestici e riscaldamento; o che la società convenuta aveva sempre applicato sui consumi di gas l IVA con l aliquota del 20% senza operare alcuna distinzione tra la tipologia di fornitura ad uso domestico e la tipologia di fornitura ad uso riscaldamento (soggetta all aliquota IVA del 10%) e senza

considerare che nel periodo ricompreso tra il mese di aprile e fino al 15 ottobre l accensione dei riscaldamenti è vietata. Si costituiva in giudizio la società convenuta, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice adito a favore dell Autorità Giudiziaria Tributaria. Con sentenza numero 66/2004 il Giudice di Pace del Mandamento di Squillace, in accoglimento della domanda attorea, condannava la società convenuta al pagamento in favore dell attore della somma di Euro (omissis) Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello la società per azioni Italgas Più chiedendo l accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe. Si è costituito ritualmente l appellato, chiedendo il rigetto dell appello. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente, va esaminata l eccezione relativa al difetto di giurisdizione sollevata da parte appellante.

Eccezione che risulta infondata. Difatti la controversia odierna non riguarda il rapporto tributario ma l applicabilità tra le parti dell imposizione dell IVA. Nel merito, l appello è fondato e merita accoglimento. Nelle ipotesi in cui non sia possibile distinguere tra la fornitura di gas ad uso domestico e la fornitura di gas ad uso riscaldamento, per mancanza di distinti contatori, l imposta da applicarsi alla somministrazione è quella ordinaria del 20%. In riforma dell impugnata sentenza, la domanda proposta da parte attrice in primo grado va rigettata. Ricorrono giusti motivi per la peculiarità dell questioni decise per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M. Il Tribunale Civile di Catanzaro in funzione di giudice di gravame, nella persona del Giudice Unico dottor Bruno Arcuri, definitivamente pronunciando, così provvede in riforma dell impugnata sentenza: o rigetta la domanda proposta in primo grado da parte attrice; o dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Catanzaro addì 10 agosto 2005 Depositato in Cancelleria addì 08 settembre 2005