REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in funzione di giudice di gravame Il Tribunale Civile di Catanzaro in funzione di giudice di gravame, nella persona del Giudice Unico dottor Bruno Arcuri, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1741 del Ruolo Generale per l anno 2004, avente ad oggetto domanda di ripetizione di indebito e vertente
TRA ITALGAS PIU S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con l avvocato Santo Gurzillo appellante E XXXX, con l avvocato YYYY appellato CONCLUSIONI PER L APPELLANTE In via principale, in riforma dell appellata sentenza, pronunciata dal Giudice di Pace del Mandamento di Squillace numero 66/2004, o dichiarare il difetto di giurisdizione dell Autorità Giudiziaria Ordinaria; o annullare la sentenza appellata; Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado.
In via subordinata, compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio. CONCLUSIONI PER L APPELLATO Rigettare l appello perché inammissibile e/o improcedibile e/o infondato in fatto e in diritto, indi condannare l appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 09 febbraio 2004, XXXX conveniva innanzi al Giudice di Pace del Mandamento di Squillace la Italgas Più S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo: o di essere titolare di un contratto di somministrazione di gas metano, stipulato per adesione con la società convenuta, per usi domestici e riscaldamento; o che la società convenuta aveva sempre applicato sui consumi di gas l IVA con l aliquota del 20% senza operare alcuna distinzione tra la tipologia di fornitura ad uso domestico e la tipologia di fornitura ad uso riscaldamento (soggetta all aliquota IVA del 10%) e senza
considerare che nel periodo ricompreso tra il mese di aprile e fino al 15 ottobre l accensione dei riscaldamenti è vietata. Si costituiva in giudizio la società convenuta, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice adito a favore dell Autorità Giudiziaria Tributaria. Con sentenza numero 66/2004 il Giudice di Pace del Mandamento di Squillace, in accoglimento della domanda attorea, condannava la società convenuta al pagamento in favore dell attore della somma di Euro (omissis) Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello la società per azioni Italgas Più chiedendo l accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe. Si è costituito ritualmente l appellato, chiedendo il rigetto dell appello. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente, va esaminata l eccezione relativa al difetto di giurisdizione sollevata da parte appellante.
Eccezione che risulta infondata. Difatti la controversia odierna non riguarda il rapporto tributario ma l applicabilità tra le parti dell imposizione dell IVA. Nel merito, l appello è fondato e merita accoglimento. Nelle ipotesi in cui non sia possibile distinguere tra la fornitura di gas ad uso domestico e la fornitura di gas ad uso riscaldamento, per mancanza di distinti contatori, l imposta da applicarsi alla somministrazione è quella ordinaria del 20%. In riforma dell impugnata sentenza, la domanda proposta da parte attrice in primo grado va rigettata. Ricorrono giusti motivi per la peculiarità dell questioni decise per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M. Il Tribunale Civile di Catanzaro in funzione di giudice di gravame, nella persona del Giudice Unico dottor Bruno Arcuri, definitivamente pronunciando, così provvede in riforma dell impugnata sentenza: o rigetta la domanda proposta in primo grado da parte attrice; o dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Catanzaro addì 10 agosto 2005 Depositato in Cancelleria addì 08 settembre 2005