PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) E IN SITUAZIONE DI DISAGIO (BES)



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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI E PER I SERVIZI PER L ENOGASTRONOMIA E L OSPITALITA ALBERGHIERA CESARE MUSATTI 30031 Dolo (VE) Via Rinascita, 3 tel 041410900 fax 041412863 verh03000v@istruzione.it verh03000v@pec.istruzione.it www.musatti.provincia.venezia..it C.F. 90019790279 C.M. VERH03000V PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) E IN SITUAZIONE DI DISAGIO (BES) FINALITA Questo documento e il protocollo di accoglienza del nostro Istituto e costituisce la linea guida di informazione, riguardante l accoglienza e l inserimento ottimale degli alunni che presentano Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e Bisogni Educativi Speciali (BES). Nella scuola odierna le differenze relative a situazioni individuali degli alunni, ai livelli socioculturali, a modalita di acquisizione ed elaborazione delle informazioni, ai ritmi personali di apprendimento rendono di fatto necessario un lavoro individualizzato, la progettazione di interventi e azioni mirate. La personalizzazione dell apprendimento (a differenza della individualizzazione) non impone un rapporto di uno a uno tra docente e allievo con conseguente aggravio del lavoro dell insegnante, ma indica l uso di strategie didattiche finalizzate a garantire a ogni studente una propria forma di eccellenza cognitiva, attraverso possibilita elettive di coltivare le proprie potenzialita intellettive (capacita spiccata rispetto ad altre/punto di forza). In altre parole, la PERSONALIZZAZIONE ha lo scopo di far si che ognuno sviluppi propri personali talenti (M. Baldacci). L idea principale di questo progetto operativo, funzionale all accoglienza degli alunni con DSA e BES, nasce dalla volonta di rendere concrete nella consuetudine didattica di ogni giorno queste indicazioni. Con il termine DSA si comprende un gruppo eterogeneo di problematiche che vanno dalla difficolta nell acquisizione e nell uso di abilita di comprensione del linguaggio orale, lettura, scrittura, calcolo, organizzazione dello spazio, in una situazione in cui, nella maggior parte dei casi, il livello scolastico e le capacita sensoriali sono adeguati all eta. 1

Tuttavia, qualsiasi sia l eziologia dei Disturbi Specifici d Apprendimento, la scuola deve focalizzare la propria attenzione sulle conseguenze che essi apportano nella vita dei ragazzi che ne sono affetti. Con il termine BES si intende una situazione di disagio, talvolta transitoria, in altri casi stabilizzata, che si riferisce a una serie di problematiche quali possono essere: carenze affettivo-relazionali; disagio economico; disagio sociale; divario culturale; divario linguistico; difficoltà di apprendimento (legate al funzionamento cognitivo limite); disturbo specifico dell'apprendimento (DSA); deficit del linguaggio; deficit delle abilità verbali e non verbali; disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD); deficit nella coordinazione motoria; disprassia; straniero. Nello sviluppo di ciascuna singola storia educativa e personale, le difficolta connesse ai DSA e ai BES si riflettono prioritariamente sull apprendimento e sullo sviluppo delle competenze ma, quando non sono adeguatamente riconosciute, considerate e trattate in ambito scolastico, causano anche ricadute sugli aspetti emotivi, di costruzione dell identita, dell autostima, delle relazioni con i coetanei. E importante identificare quegli adattamenti che siano fattibili da portare a termine dagli insegnanti nell ambito scolastico. Il Protocollo, secondo quanto stabilito dalle Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento (testo del DDL approvato in sede deliberante dalla Commissione Cultura del Senato il 19/05/2009 e DPR 122 del 22/06/2009, art. 10 valutazione degli alunni con DSA) e, tenuto conto della nuova legge sui disturbi specifici di apprendimento (Legge 8 ottobre 2010 n. 170), e volto nei soggetti DSA a: garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni; favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento, agevolando la piena integrazione sociale e culturale; ridurre i disagi formativi ed emozionali; assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialita ; adottare forme di verifica e di valutazione adeguate; sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA. Tale protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisitato periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate. Questo Protocollo e stato stilato tenendo conto della normativa vigente (presentata in modo 2

dettagliato in chiusura del documento) e si propone di: definire pratiche comuni all interno dell Istituto; facilitare l accoglienza, l inserimento e un proficuo percorso formativo degli studenti con DSA o BES; garantire il diritto all istruzione e i necessari supporti agli alunni con DSA; favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell apprendimento degli alunni con DSA o BES, agevolandone la piena integrazione sociale e culturale; ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA o BES, favorendone al contempo la piena formazione; accompagnare gli studenti con DSA e BES agli Esami di Stato. FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 1. Iscrizione e acquisizione della segnalazione specialistica. 2. Prima accoglienza e colloquio preliminare dei genitori alunni affetti da DSA o BES con il Dirigente Scolastico, il referente DSA o BES per la raccolta delle informazioni (verbalizzazione da parte del referente DSA o BES). 3. Determinazione della classe e presentazione del caso al consiglio di classe. 4. Inserimento in classe. 5. Supporto al Consiglio di Classe. 6. Accordo tra i docenti per la predisposizione del piano didattico personalizzato (nel CdC di settembre/ottobre). 7. Stesura finale e sottoscrizione del documento (docenti e genitori dello studente). 8. Valutazione intermedia e finale di istituto dei risultati dei diversi casi di DSA o BES inseriti nelle classi, attraverso la scheda di Monitoraggio. 9. Procedura da seguire in caso di sospetto di difficolta di apprendimento. 10. Procedura da seguire nell'identificazione di alunni in situazione di disagio (BES) 1. ISCRIZIONE Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, alunno, famiglia, segreteria studenti, referente DSA o BES. Le pratiche d iscrizione devono essere seguite da un assistente amministrativo che si occupi dell iscrizione degli studenti con DSA o BES in modo continuativo. Cosa consegnare/chiedere: Modulo d iscrizione con apposito rinvio alla documentazione allegata; Certificazione e/o diagnosi di un medico specialista (Neurologo, Neuropsichiatra infantile, Psichiatra) per i DSA. L assistente amministrativo che si occupa delle iscrizioni deve verificare la presenza di certificazione medica all interno dei moduli e comunicare al Dirigente Scolastico e al referente DSA o BES eventuali segnalazioni provenienti da ordini di scuola inferiori o di pari grado; in tal 3

caso i Dirigenti Scolastici di competenza concorderanno interventi comuni per garantire una comunicazione efficiente ed una continuita didattica efficace. Chiunque erroneamente riceva una diagnosi di DSA o BES e tenuto a consegnarla al Dirigente Scolastico o al referente DSA o BES. Il Dirigente Scolastico ed il referente DSA accertano che la certificazione specialistica indichi: tipologia di disturbo/i (dislessia, discalculia etc), livelli di gravita, indicazioni dello specialista sulle ricadute che compromettono l apprendimento e il rendimento scolastico dello studente; acquisisce altresi, se presenti, eventuali allegati con osservazioni didattico - educative della scuola di provenienza e stabiliscono una data per un colloquio con la famiglia ed eventualmente con l allievo. 2. PRIMA ACCOGLIENZA Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, referente DSA o BES, famiglia. Il Dirigente Scolastico ed il referente DSA o BES effettuano un colloquio con i genitori ed eventualmente con l allievo, se possibile, sin dal momento della pre-iscrizione. Obiettivi del colloquio con i genitori: dare informazioni sulle figure di riferimento e le modalita didattiche per i DSA o BES presenti nella scuola; raccogliere informazioni sulla storia personale e scolastica dell alunno; se possibile chiedere informazioni sui cicli scolastici precedenti e sulle figure di riferimento delle scuole di provenienza per poter creare un ponte tra i due cicli e non disperdere le informazioni; Obiettivi del colloquio con l allievo: rilevare la consapevolezza del disturbo e/o patologia e il livello di autostima; accettazione o rifiuto a rendere manifesto il disturbo e/o patologia; disponibilita all utilizzo degli strumenti compensativi. Durante il colloquio con i genitori sara compito degli insegnanti rendere esplicito cio che la scuola propone per gli studenti affetti da DSA o BES, la relativa normativa attualmente in vigore e la compilazione del piano didattico personalizzato. 3. DETERMINAZIONE DELLA CLASSE Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, commissione composizione classi, referente DSA o BES. In caso di iscrizione di alunno con DSA o BES alla classe prima il Dirigente scolastico con il Gruppo di lavoro formazioni classi inserira gli alunni nelle classi/sezione tenendo presenti i seguenti criteri: vista la documentazione prodotta dalla famiglia, sentira il parere degli specialisti; quando e possibile si inseriranno nel gruppo classe non meno di due studenti certificati DSA o BES. In caso di inserimento successivo (ad anno scolastico iniziato o in anni successivi al primo) la scelta della sezione in cui iscrivere l alunno con DSA o BES sara di competenza del Dirigente Scolastico, visti i criteri deliberati dal Collegio Docenti. Dal biennio al triennio il passaggio di informazioni avverra tramite un passaggio diretto di 4

informazioni tra coordinatori. A settembre il Dirigente Scolastico comunichera il nuovo inserimento all insegnante coordinatore e a tutto il CdC della classe coinvolta. Durante il primo CdC verra esaminata la cartella di ogni studente DSA o BES e definite le azioni dispensative e le attivita compensative. E opportuno che, prima del CdC di inizio anno (settembre/ottobre) o a certificazione acquisita in seguito ad esso, prima di convocare il CdC, il coordinatore incontri la famiglia dello studente per conoscenza preliminare (puo essere richiesta la presenza del Dirigente Scolastico, referente DSA o BES se necessario). 4. INSERIMENTO IN CLASSE Soggetti coinvolti: coordinatore di classe, referente DSA o BES, componenti CdC. Quando in una classe viene inserito uno studente con DSA o BES, il referente DSA o BES ed il coordinatore di classe devono preparare il Consiglio di Classe sull argomento: fornendo adeguate informazioni sui DSA o BES e/o la patologia specifica; fornendo ai docenti materiale didattico formativo adeguato; presentando le eventuali strategie didattiche alternative e/o compensative e relativi strumenti. Il coordinatore in sede del primo consiglio di classe (settembre/ottobre) mette a conoscenza l intero CdC del caso, raccoglie le eventuali osservazioni di tutti i componenti al fine di stilare (eventualmente con l aiuto del referente DSA o BES) una bozza di PERCORSO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP). 5. SUPPORTO AL CONSIGLIO DI CLASSE Il Consiglio di Classe nella definizione delle strategie da adottare nei confronti di un alunno con DSA o BES puo chiedere il supporto del Dirigente Scolastico della scuola del referente DSA o BES della scuola degli Enti territoriali preposti. 6. ACCORDO TRA I DOCENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PDP Soggetti coinvolti: coordinatore di classe, componenti CdC. In occasione del 2 CdC (Ottobre/Novembre) lo stesso acquisisce ed eventualmente integra il PDP, che quindi viene approvato; tale documento costituira un allegato RISERVATO della programmazione di classe. Il PDP deve contenere e sviluppare i seguenti punti: descrizione del profilo didattico/cognitivo dello studente, con riferimento alla certificazione redatta dallo specialista; strategie per lo studio strumenti utilizzati strategie metodologiche e didattiche adottate strumenti compensativi; criteri e modalita di verifica e valutazione assegnazione dei compiti a casa e rapporti con la famiglia. Ogni docente dovra allegare alla propria programmazione, una specifica programmazione delle azioni dispensative e attivita compensative che utilizzera nel corso dell anno scolastico. 5

Al termine di ogni quadrimestre il CdC verifichera la situazione didattica degli studenti DSA e BES, fissando un punto all OdG dei CdC riuniti in sede di scrutinio. 7. STESURA FINALE E SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO Soggetti coinvolti: componenti CdC, famiglia. Il PDP, una volta redatto, deve essere consegnato alle famiglie, anche per consentire l attivazione di indispensabili sinergie tra l azione della scuola, l azione della famiglia, l azione dell allievo. Nella progettazione del PDP dovranno essere indicate le modalita di accordo tra i docenti e la famiglia. In particolare andranno considerati i seguenti elementi: assegnazione dei compiti a casa e modalita su come vengono assegnati (con fotocopie, con nastri registrati,...) quantita di compiti assegnati (tenendo conto che i ragazzi con DSA sono lenti e fanno molta piu fatica degli altri occorre selezionare gli aspetti fondamentali di ogni apprendimento) scadenze con cui i compiti vengono assegnati, evitando sovrapposizioni e sovraccarichi modalita di esecuzione e presentazione con cui il lavoro scolastico a casa puo essere realizzato (uso di strumenti informatici, presentazioni di contenuti appresi con mappe, PowerPoint...). Pertanto il coordinatore di classe incontra nella seconda parte del CdC (se aperto alla componente genitori e studenti) o attraverso colloqui i genitori e lo studente per illustrare la proposta di PDP del CdC, e viene richiesta alle due componenti famiglia e studente la sua condivisione per mezzo di firma di accettazione da parte dei genitori. 8. VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE DI ISTITUTO DEI RISULTATI DEI DIVERSI CASI DI DSA INSERITI NELLE CLASSI Soggetti coinvolti: componenti CdC, referente DSA e BES. Nel corso di attivazione del protocollo saranno effettuate verifiche dei singoli casi, della situazione globale e delle azioni attivate per il sostegno all apprendimento degli studenti con disturbi di apprendimento. Per gli alunni in situazione di DSA debitamente certificate per la prima volta viene dettata una disciplina organica, con la quale si prevede che, in sede di svolgimento delle attivita didattiche, siano attivate adeguate misure dispensative e compensative e che la relativa valutazione sia effettuata tenendo conto delle particolari situazioni ed esigenze personali degli alunni. Per una valutazione corretta è importante definire chiaramente che cosa si sta valutando: l'attenzione alla competenza piu che alla forma, ai processi piu che al solo prodotto elaborato; l apprendimento, cioe quello che lo studente ha effettivamente imparato (non solo cio che sa); svolgimento in condizioni analoghe a quelle abituali, anche con uso di strumenti e tecnologie. Valutazione degli alunni con difficolta specifica di apprendimento (DSA): 1. Per gli alunni con difficolta specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, 6

la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell attivita didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti piu idonei. 2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalita di svolgimento e della differenziazione delle prove. (Legge 30 ottobre 2008, n. 169 Art.10). 9. PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DI DSA. Nel caso in cui un docente abbia il dubbio che un suo alunno possa essere affetto da DSA deve segnalare il caso al Dirigente Scolastico, al coordinatore di classe, quindi al referente DSA, i quali seguiranno la seguente procedura con molto tatto e discrezione: 1. colloquio con lo studente; 2. convocazione genitori; 3. in base ai risultati delle prime due fasi eventuale invito, rivolto ai genitori, a recarsi alla ASL di competenza previa segnalazione. 10. PROCEDURA DA SEGUIRE NELL'IDENTIFICAZIONE DI ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISAGIO (BES) La rilevazione dei BES deve essere effettuata dal Consiglio di Classe competente, il quale deve indicare in quali casi sia opportuna l'adozione di una personalizzazione della didattica. Ove non sia presente una certificazione clinica, il CdC motiverà a verbale le decisioni assunte sulla base delle considerazioni pedagogiche e didattiche emerse. La segnalazione di situazioni al di sotto della norma per la prosecuzione delle indagini valutative, deriva dall'osservazione effettuata nel corso della normale attività didattica. Attraverso l'osservazione pedagogica si raccolgono le informazioni su aspetti cognitivi e comportamentali e si segnalano attraverso la scheda di rilevazione individuale consegnata alla famiglia. INDICAZIONI OPERATIVE PER L ESPLETAMENTO DELLE PROVE DEGLI STUDENTI CON DSA AGLI ESAMI DI STATO Nel documento del Consiglio di Classe di maggio si devono: riportare tutte le informazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi, con riferimenti alle verifiche, ai tempi e al sistema valutativo utilizzati in corso d anno; inserire modalita, tempi e sistemi valutativi per le prove d esame. La commissione d esame terra in considerazione per la predisposizione della terza prova scritta e per la valutazione delle altre due prove: tempi piu lunghi; utilizzo di strumenti informatici se utilizzati in corso d anno (es. sintesi vocali, dizionari digitali); possibilita di avvalersi di un insegnante (membro della commissione) per la lettura dei testi delle prove; nei casi piu gravi, soprattutto per la lingua straniera, un insegnante potra scrivere la prova 7

sotto dettatura da parte dello studente. INDICAZIONI OPERATIVE PER L ESPLETAMENTO DELLE PROVE DEGLI STUDENTI CON BES AGLI ESAMI DI STATO Nel documento del Consiglio di Classe di maggio (Relazione finale per gli studenti del quinto anno) si devono riportare tutte le informazioni inserite nel PDP ai fini dell'espletamento delle prove d esame. La commissione d esame terra in considerazione per lo svolgimento delle prove scritte ed orali e per la relativa valutazione i criteri adottati dal Consiglio di Classe durante l'anno scolastico inseriti nel PDP. 8

NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO SUI BES Normativa Nazionale Direttiva ministeriale su BES del 27.12.2012 Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica Circolare Ministeriale N. 8 del 06.03.2013 Circolari ministeriali relative all'adhd Circolare Ministeriale 4089 del 15.06.2010 e del 20.03.2012 NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO SUI DSA DISTURBI SPECIFICI DELL APPRENDIMENTO Normativa Nazionale Ordinanza Ministeriale 13 Del 24.04.2013 Sugli Esami Di Stato C.M. 8 del 06.03.2013 BES Direttiva 27.12.2012 Strumenti D intervento Per Alunni Con Bisogni Educativi Speciali E Organizzazione Territoriale Per L inclusione Scolastica. Circolare Miur N. 48 Del 31.05.2012 Decreto N. 5669 - Linee Guida Per Il Diritto Allo Studio Degli Alunni E Degli Studenti Con Disturbi Specifici Di Apprendimento 12.07.2011 Legge 8 Ottobre 2010, N. 170 - Nuove Norme In Materia Di Disturbi Specifici Di Apprendimento In Ambito Scolastico. Nota Sullo Svolgimento Delle Prove Del SNV (Servizio Nazionale di Valutazione) 2010-2011 Per Gli Allievi Con Bisogni Educativi Speciali Nuove Norme Per L esame Di Stato Per L anno Scolastico 2009/2010 Nella Scuola Secondaria Di Secondo Grado. Nota Miur N. 5744 Del 28.05.2009 Esami Di Stato Per Gli Studenti Affetti Da Disturbi Specifici Di Apprendimento Dsa Decreto Del Presidente Della Repubblica N. 122 del 22 giugno 2009, art 10 valutazione alunni con DSA Nota ministeriale n. 4674 del 10 maggio 2007 Disturbi di apprendimento Indicazioni operative C.M. n. 28 del 15 marzo 2007 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l anno scolastico 2006-2007. Per quanto riguarda gli alunni con DSA si veda in particolare il punto 4. Normativa Regionale Nota DSA Aziende ULSS 16 6 Aprile 2011 LEGGE REGIONALE n. 16 del 4 marzo 2010 - Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento (dsa) e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale. 9

INDICAZIONI OPERATIVE PER L ESPLETAMENTO DELLE PROVE DEGLI STUDENTI CON DSA AGLI ESAMI DI STATO. DPR. 122 del 22 giugno 2009 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita applicative in materia ai sensi degli articoli 2-3 del D.L.n 137 del 01/09/2008,convertito con modificazioni dalla L.n 169 del 30/10/2008 Articolo 10 Valutazione degli alunni con difficolta specifica di apprendimento (DSA) Per gli alunni con difficolta specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell attivita didattica e delle prove di esame, sono adottati nell ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologici didattici compensativi e dispensativi ritenuti piu idonei. O.M. 13/2013 ART. 18 - ESAME DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI DSA 1. La Commissione d esame - sulla base di quanto previsto dall articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009, n. 122 e dal relativo DM n. 5669 12 luglio 2011 di attuazione della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico - nonche dalle Linee Guida allegate al citato DM n. 5669/2011, - considerati eventuali elementi forniti dal Consiglio di classe, terra in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalita didattiche e le forme di valutazione individuate nell ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al DPR n. 323/1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell art. 5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalita di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell art. 5 del D.M. 12 luglio 2011. Sara possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l ascolto dei testi della prova registrati in formati mp3. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione puo prevedere, in conformita con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione puo provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l opportunita di prevedere tempi piu lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato potra essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d anno o comunque siano ritenuti giovevoli 10

nello svolgimento dell esame, senza che venga pregiudicata la validita delle prove. Percorso didattico differenziato, con esonero dall insegnamento della/e lingua/e straniera/e 2. I candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell art. 6, comma 6, del DM n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell attestazione di cui all art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. Per detti candidati, il riferimento all effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all albo dell istituto. Percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e 3. Per quanto riguarda i candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell art. 6, comma 5, del DM n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovra sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalita e contenuti della prova orale, che avra luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purche compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell art. 15, comma 8. Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l osservanza della procedura di cui all art. 15, comma 7. Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi alla lingua o alle lingue straniere sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purche compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell art. 15, comma 8. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta. 11