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COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU CONTRATTO DI COMODATO D USO GRATUITO DEI LOCALI DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE SITA IN LOCALITA IS COLLUS A SAN GIOVANNI SUERGIU IN FAVORE DELLA GESTIONE COMMISSARIALE EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS. I sottoscritti signori: -------------------------------------- COGNOME E NOME, nato/a a LUOGO DI NASCITA il giorno GG/MESE/AAAA, domiciliato/a per la carica a San Giovanni Suergiu nella sede dell ente che rappresenta, il/la quale interviene nella sua qualità di QUALITA - nominato/a con ATTO DI NOMINA, che trovasi depositato agli atti del Comune di San Giovanni Suergiu il/la quale interviene in nome e per conto del:---------------------------------------------------- - Comune di San Giovanni Suergiu con sede a San Giovanni Suergiu, Piazza IV Novembre, codice fiscale 81002010924, denominato nel corpo del presente atto comodante, legittimato/a al compimento di quanto infra in forza dei poteri allo stesso conferiti dalla legge e dalle vigenti disposizioni dello Statuto Comunale, ------------------------- Palmiro Putzulu, nato a Bolotana il giorno 12 settembre 1950, domiciliato per la carica a Carbonia nella sede

dell ente che rappresenta, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente dell Area dei Servizi Ambientali - nominato con Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 29.08.2013, che trovasi depositato agli atti di questa Gestione Commissariale ex Provincia di Carbonia Iglesias il quale interviene in nome e per conto della: --------------- Gestione Commissariale ex Provincia di Carbonia Iglesias, con sede e domicilio fiscale a Carbonia, via Mazzini n.39, codice fiscale 92121570920, denominata comodataria nel corpo del presente atto, legittimato al compimento di quanto infra in forza dei poteri allo stesso conferiti dalla legge e dalle vigenti disposizioni dello Statuto Provinciale; -------------- ----------------- PREMETTONO QUANTO SEGUE: ------------------- con contratto di locazione repertorio n. 4881 del 10 febbraio 2003, il Comune di San Giovanni Suergiu ha concesso in locazione alla Provincia di Cagliari i locali della ex scuola elementare sita in località Is Collus al fine di adibirla quale sede del Centro Provinciale Antinsetti;-------- tale contratto, della durata di un anno e tacitamente rinnovabile, prevede un canone di locazione annuo pari ad euro 3.098,76; ---------------------------------------------------- la Provincia di Carbonia Iglesias, ora Gestione Commissariale ex Provincia di Carbonia Iglesias, è subentrata alla Provincia di Cagliari quale locataria dell immobile in oggetto in seguito alla costituzione delle

nuove province sarde; ---------------------------------------- che la Gestione Commissariale ex Provincia di Carbonia Iglesias, al fine del contenimento dei costi di gestione nonché in relazione al divieto imposto dalla normativa vigente alla stipulazione di contratti di locazione passiva, ha in programma il trasferimento della sede del Centro Provinciale Antinsetti presso altri locali di proprietà dell Ente; ------- dato atto della oggettiva difficoltà da parte della Gestione Commissariale ex Provincia di Carbonia Iglesias a procedere al suddetto trasferimento in tempi brevi, tenuto conto sia delle tempistiche legate all ottenimento delle autorizzazioni necessarie all allestimento di locali idonei alla conservazione dei prodotti fitosanitari, sia per la operazioni legate al trasferimento del personale del Centro Provinciale Antinsetti presso la nuova sede; ----------------------------- che il Comune di San Giovanni Suergiu, nelle more del trasferimento del Centro Provinciale Antinsetti, intende concedere alla Gestione Commissariale ex Provincia di Carbonia Iglesias i suddetti locali in comodato d uso gratuito; ---------------------------------------------------- - che con deliberazione del Commissario Straordinario della ex Provincia di Carbonia Iglesias n. del 30 dicembre 2013 è stato approvato lo schema di contratto di locazione di cui in oggetto, dando nel contempo atto della risoluzione del contratto di locazione repertorio n. 4881 del 10 febbraio 2003

a far data dal 31 dicembre 2013; ----------------------------- - che con deliberazione del Consiglio/Giunta Comunale del Comune di San Giovanni Suergiu n. del 30 dicembre 2013, si è preso atto dello schema di contratto di locazione riguardante lo stabile della ex scuola elementare sita in località Is Collus; ------------------------------------------ - che il contratto di locazione repertorio n. 4881 del 10 febbraio 2003 si intende risolto a far data dal 31 dicembre 2013; -------------------------------------------------------- Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale della presente convenzione, ---------------------- ------- LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE --------- ------------- Articolo 1 (Oggetto del contratto) ------------ Il Comune di San Giovanni Suergiu, come sopra rappresentato, concede, a far data dal 01 gennaio 2014 - perché se ne serva, per l uso consentito per destinazione - in comodato d uso gratuito alla Gestione Commissariale ex Provincia di Carbonia Iglesias che, come sopra rappresentata, accetta, i locali ubicati nella ex scuola elementare sita in località Is Collus, secondo le tempistiche di cui al successivo art. 3; -- ----- Articolo 2 (Destinazione d uso e idoneità dei beni) ---- Il comodatario dichiara di ritenere i locali e le superfici concessi in comodato ed in uso idonei alle proprie attività istituzionali, dichiarando altresì che si servirà dei locali ubicati nella ex scuola elementare sita in località Is Collus,

con la dovuta diligenza, esclusivamente per i fini istituzionali dell Ente;-------------------------------------- -------------- Articolo 3 (Durata del comodato --------------- ------------- e obbligo di restituzione dei beni) ------------ Il magazzino attualmente adibito alla conservazione dei prodotti fitosanitari utilizzati dal Centro Provinciale Antinsetti viene concesso in comodato d uso gratuito per una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data del 01 gennaio 2014, rinnovabile, mediante apposita deliberazione, di ulteriori 12 (dodici) mesi alla scadenza del medesimo, salvo disdetta da comunicarsi 6 mesi prima della scadenza; --------- I restanti locali della ex scuola elementare sita in località Is Collus, attualmente utilizzati come uffici, sono concessi in comodato d uso gratuito per una durata di 2 (due) mesi, al fine di consentire al comodatario il trasferimento del personale e dei beni mobili nella nuova sede del Centro Provinciale Antinsetti; -------------------------------------- Alla scadenza del termine convenuto il comodatario è obbligato a restituire l'immobile oggetto del presente contratto. ------ Qualora, durante la pendenza del contratto, venissero meno gli scopi e le finalità per i quali è stato concesso il comodato, oppure in caso di recesso o risoluzione del contratto, l immobile dovrà essere restituito al comodante. ------------- In ogni caso l immobile dovrà essere restituito al comodante nello stesso stato in cui è stato ricevuto, salvo il normale

deterioramento relativo alla vetustà ed eventuali lavori e migliorie. --------------------------------------------------- ------- Articolo 4 (Condizioni generali del contratto -------- --------------- e obbligo di custodia dei beni) -------------- I beni vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. ---------------------------------------------- Il comodatario è tenuto a custodire e conservare i beni concessi in comodato gratuito con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento, neppure temporaneo, degli stessi beni, né a titolo gratuito né a titolo oneroso. ---------------------------------------------- Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei beni nello stato in cui questi li ha ricevuti. La mutata destinazione d'uso dei beni produrrà ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario. ------------------------------------------------- ----------- Articolo 5 (Responsabilità del comodatario) ------ Il comodatario è costituito custode dei beni dati in comodato

ed è direttamente responsabile verso il comodante e verso i terzi dei danni causati nell uso del bene; il comodante è esonerato dal comodatario da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possano derivare dal fatto, omissione o colpa di coloro che utilizzano e occupano l immobile. ----------------- ----------------- Articolo 6 (Accesso ai locali) ------------ Il comodante, previa richiesta, ha il diritto di accedere in qualsiasi momento ai locali concessi in comodato con il proprio personale, per ogni accertamento, verifica od intervento necessari. Ha, altresì, il diritto di occupare parzialmente e temporaneamente i locali medesimi per esigenze connesse alla loro sicurezza e per realizzare ogni intervento ritenuto necessario. ----------------------------------------- --------- Articolo 7 (Spese ordinarie e straordinarie) ------- Sono a carico del comodatario le spese necessarie per il normale utilizzo dei beni, quali, a titolo puramente esemplificativo, quelli per consumi di energia elettrica, riscaldamento, acqua, servizi comunali, nonchè le spese per manutenzione ordinaria dei locali, senza diritto di rivalsa. Restano a carico del comodante le spese per la manutenzione straordinaria dei locali. ------------------------------------ --------- Articolo 8 (Divieto di cessione del contratto) ----- Le parti convengono espressamente che è fatto divieto al comodatario di cedere il contratto senza consenso scritto del comodante, a pena di nullità. --------------------------------

L inosservanza del divieto di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa al comodatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal risarcimento del danno. ----------------------- ---------- Articolo 9 (Prescrizioni di sicurezza) ------------ Il comodatario si obbliga a rispettare e a far rispettare a quanti utilizzano e frequentano i beni e i locali concessi, le prescrizioni ed i divieti stabiliti dalla vigente normativa in materia di sicurezza. ---------------------------------------- ----- Articolo 10 (Risoluzione e recesso dal contratto) ------ Il mancato utilizzo del bene per le finalità per le quali è stato concesso in comodato sarà causa di risoluzione del contratto. Gli stessi effetti saranno prodotti nel caso di violazione del divieto di concessione del godimento del bene ad un terzo e per l esecuzione dei lavori in contrasto con le vigenti norme urbanistico-edilizie. -------------------------- Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, che si intenderà risolto decorsi novanta giorni dalla data di comunicazione del recesso. -------------- Per quanto non espressamente regolato nel presente atto, relativamente alla disciplina della risoluzione e del recesso dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile. ------------------ ------------- Articolo 11 (Elezione di domicilio) ------------

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio presso la sede del Comune di San Giovanni Suergiu, ubicato a San Giovanni Suergiu in piazza IV Novembre. -------- ---------------- Articolo 12 (Controversie) ------------------ Le parti convengono espressamente che per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero tra loro insorgere, in relazione all interpretazione e/o all esecuzione del presente contratto, non componibili in sede di conciliazione bonaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari. ---------- --------------- Articolo 13 (Norma di rinvio) ---------------- Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti rinviano espressamente agli articoli 1803 e seguenti Codice Civile e a tutte le altre norme vigenti in materia. ---------- --------------- Articolo 14 (Modifiche al contratto) --------- Qualunque modifica al presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto. -------------- Articolo 15 (Spese contrattuali --------------- -------------- e registrazione in caso d uso) --------------- Il presente contratto è esente da imposta di bollo ai sensi dell art. 16 della tabella allegato B al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni. ------------------------------ Eventuali altre spese od oneri di natura fiscale inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico del comodatario, senza diritto di rivalsa. ------------------- Le parti dichiarano espressamente che il presente atto sarà

registrato solo in caso d uso. ------------------------------- Il presente atto, composto da cinque fogli, scritti sulle prime dieci facciate e fin qui alla presente, viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti per integrale accettazione in calce a questa pagina e a margine di ciascun foglio. ------------------------------------------------------ San Giovanni Suergiu, lì Per il Comune di San Giovanni Suergiu San Giovanni Suergiu, lì Per la Gestione Commissariale ex Provincia di Carbonia Iglesias