L Apprendistato professionalizzante: quadro giuridico dell is7tuto ed adempimen7 forma7vi dopo la Sentenza della Corte Cos7tuzionale n. 176 del 10/05/2010 ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO di BERGAMO Avv. Patrizia Tiraboschi Foro di Bergamo segreteria@studiolegale1raboschi.it Giovedì, 14 OTTOBRE 2010
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO E UN CONTRATTO DI LAVORO A CONTENUTO FORMATIVO NELL AMBITO DEL QUALE IL DATORE DI LAVORO SI IMPEGNA AD IMPATIRE AL LAVORATORE UNA FORMAZIONE PROFESSIONALE. Retribuzione Formazione Prestazione lavorativa
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO Art. 2130 del Codice Civile Legge n. 25 del 1955 Disciplina dell'apprendistato Legge 56 del 1987 Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro Legge n. 196 del 1997 Norme in materia di promozione dell'occupazione D.lgs n. 276 del 2003 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO DOPO LA RIFORMA BIAGI APPRENDISTATO PER L'ESPLETAMENTO DEL DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (articolo 48) APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (articolo 49) APPRENDISTATO PER L'ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE (articolo 50)
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE Elemen9 forma9vi Finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale. E fatto obbligo di allegare al contratto SCRITTO, il PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE. La formazione potrà essere effettuata sia all interno sia all esterno dell impresa nel rispetto ed in base alle caratteristiche previste dai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale. Obbligatoria presenza del tutor aziendale.
IL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE Il Piano formativo individuale è un documento, da allegarsi al contratto di apprendistato a pena di nullità, redatto sulla base del bilancio di competenze dell apprendista e della qualifica, o qualificazione professionale, a cui è finalizzato il rapporto di lavoro. Finalità del Piano formativo individuale: Descrivere il percorso formativo e professionale dell apprendista individuarne le competenze. Costruire e descrivere il percorso formativo che l apprendista svolgerà durante il suo contratto di apprendistato; Descrivere le tappe fondamentali della crescita professionale dell apprendista. Descrivere la qualifica di destinazione del contratto
IL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE: CONTENUTO - ANAGRAFICA DEL DATORE DI LAVORO - ANAGRAFICA DELL APPRENDISTA - COMPETENZE FORMATIVE DELL APPRENDISTA - COMPETENZE PROFESSIONALI ED EVENTUALI ESPERIENZE GIA MATURATE DALL APPRENDISTA - QUALIFICA O QUALIFICAZIONE FINALE
IL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE: CONTENUTO - ELEMENTI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO: DURATA, INQUADRAMENTO INIZIALE ED INQUADRAMENTO FINALE - NOME DEL TUTOR, RIFERIMENTI, INQUADRAMENTO, ANZIANITA AZIANDALE - PROFILO FORMATIVO OVVERO LE COMPETENZE DA MATURARE AL FINE DI ACQUISIRE LA QUALIFICA DI DESTINAZIONE - MODALITA DI ESPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE
IL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
I PROFILI FORMATIVI I PROFILI FORMATIVI SONO LE COMPETENZE RICONDUCIBILI ALLE DIVERSE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI. # FONTI NORMATIVE DIVERSIFICATE: LEGGE DELLO STATO LEGGE REGIONALE CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
I PROFILI FORMATIVI Inizialmente, l art. 49 del d.lgs. n. 276/2003 stabiliva che «la regolamentazione dei profili formativi dell apprendistato professionalizzante è rimessa alle Regioni e alle Province autonome, d intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale» (comma 5) PRINCIPI DIRETTIVI: - monte ore di formazione formale, interna o esterna all azienda, di almeno centoventi ore annue; - la presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
I PROFILI FORMATIVI: C. Costituzionale - Sent. n. 50/2005 Sentenza C. Costituzionale n. 50 del 2005 «(...) se è vero che la formazione all interno delle aziende inerisce al rapporto contrattuale, sicché la sua disciplina rientra nell ordinamento civile, e che spetta invece alle Regioni e alle province autonome disciplinare quella pubblica, non é men vero che nella regolamentazione dell apprendistato né l una né l altra appaiono allo stato puro (...).» LA SENTENZA DELLA CONSULTA INDIVIDUA PERTANTO DUE ORDINI DI COMPETENZE, A SECONDA DELLE MODALITA DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE: Formazione interna all impresa Competenza statale Formazione esterna all impresa Competenza regionale
I PROFILI FORMATIVI Con la l. n. 80/2005, introdotto il comma 5-bis: «fino all approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»
I PROFILI FORMATIVI Infine, l articolo 23 del d.l. n. 112/2008, aveva inserito il comma 5-ter: «In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo»
I PROFILI FORMATIVI OBIETTIVO del COMMA 5ter: creare il c.d. CANALE PARALLELO, alternativo al sistema di istruzione e formazione professionale pubblico, proprio perché volto a realizzare quella particolare formazione che ha una rilevanza interna al rapporto di lavoro.
I RICORSI REGIONALI: OGGETTO 1. art. 23, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 CHE INSERISCE IL COMMA 5ter ALL ART. 49 DEL D.LGS. 276/2003 2. art. 23, comma 1, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 CHE ELIMINA IL TERMINE DI DURATA MINIMA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 3. art. 23, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008 CHE INSERISCE LA SECONDA PARTE DEL COMMA 3 ALL ART. 50 DEL D.LGS. N. 276/2003 ( ossia: In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e' rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 53 )
LE CONCLUSIONI DELLA CORTE 1) dichiara l illegittimità costituzionale dell art. 23, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ( ) limitatamente alle parole «non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi», «integralmente» e «definiscono la nozione di formazione aziendale e»; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell art. 23, comma 1, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, ( ); 3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell art. 23, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, ( )
I PROFILI FORMATIVI Il testo del comma 5-ter, art 49, d.lgs. n. 276/2003 DOPO la sentenza «In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo» o».
CAPACITA FORMATIVA INTERNA LA FORMAZIONE POTRA (ANCORA) SVOLGERSI INTERAMENTE ALL INTERNO DELL AZIENDA QUANDO QUEST ULTIMA POSSEGGA I CARATTERI DETERMINATI DAL CONTRATTO COLLETTIVO: LOCALI IDONEI TUTOR FORMATO PERSONALE IN GRADO DI TRASFERIRE COMPETENZE
RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE SVOLTA CERTIFICAZIONE: RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE SVOLTA OPERATO DA ENTI di FORMAZIONE ACCREDITATI PRESSO LA REGIONE. LA CERTIFICAZIONE ATTRIBUISCE VALORE di CREDITO FORMATIVO. ATTESTAZIONE: DICHIARAZIONE OPERATA DAL DATORE DI LAVORO E DALL APPRENDISTA, ANCHE SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE, DELLA FORMAZIONE SVOLTA.
RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE SVOLTA Esempio di attestazione
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO Elemen9 9pici del rapporto di lavoro La durata del contratto (non inferiore a 2 anni e non superiore a 6 anni) è determinata dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale. Inquadramento e retribuzione sono determinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. In ogni caso, l inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, rispetto a quello di destinazione, ossia a quello applicato ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. Divieto di retribuzione a cottimo. Possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. (Precedenti giurisprudenziali)
APPRENDISTATO PER L'ESPLETAMENTO DEL DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE Fermo restando quanto stabilito dall articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresa la necessaria intesa tra le regioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, sentite le parti sociali, prevista dal comma 4 del citato articolo 48, l obbligo di istruzione di cui all articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui al predetto articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003. (Art. 48, comma 8, D.d.L. n. 1167 B al Senato - c.d. COLLEGATO LAVORO)
QUESITI