Comune di Livorno. Regolamento di contabilità



Documenti analoghi
REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI AGENTI CONTABILI

UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

Regolamento di contabilità

Art. 1 Oggetto e affidamento del servizio di tesoreria

IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

COMUNE DI TOIRANO. Provincia di Savona REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2016/2018" IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

LEZIONE 2 L ORDINAMENTO COMUNALE RIPORTATO NEL T.U.E.L. (D.LGS N. 267/2000 E SUCC. MODIFICHE)

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA

Comune di Livorno. Regolamento di contabilità

* * * * * * * * * * * *

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese

COMUNE DI SALUDECIO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI

COMUNE DI BORGHI PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI CASSA/ECONOMATO

COMUNE DI ENNA REGOLAMENTO DEGLI AGENTI CONTABILI DEL COMUNE DI ENNA

REGOLAMENTO DELL ATTIVITÀ DEGLI AGENTI CONTABILI

Amministrazione e Contabilità

Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32

Legge Regionale 30 dicembre 2010 n.34

R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I

XX COMUNITA MONTANA DEI MONTI SABINI POGGIO MOIANO RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DELL ESERCIZIO FINANZIARIO

REGOLAMENTO ECONOMALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI A DENARO E A MATERIA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO

LA GESTIONE DEL BILANCIO

REGOLAMENTO DI CONTABILITA (Testo aggiornato al 13/07/2015)

PROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Parte I LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI DELLA REGIONE

COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA DELLE OT

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Servizio Bilancio e Controllo di Gestione

Comune di Civezzano Provincia di Trento REGOLAMENTO DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI

Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125

RELAZIONE RELATIVA ALL ANALISI E REVISIONE DELLE PROCEDURE DI SPESA (ai sensi dell articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in L.

COMUNE DI FOLIGNO AREA SERVIZI FINANZIARI Viale Umbria 36

COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE Piazza Matteotti, Megliadino San Vitale - PD -

STATUTO DEL COMUNE DI LADISPOLI. Titolo VII GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTABILITA' Capo I PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA. Art.

Cassa e banche: quadro di riferimento

C O M U N E D I S A N S I R O Provincia di Como

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI

COMUNE DI FIUMICINO (Provincia di Roma) DISCIPLINARE DELL ESERCIZIO DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI DEL COMUNE

REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI

Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213

Città di Fabriano CONSIGLIO COMUNALE

REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno /50

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni

REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO Provincia di Pisa REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

COMUNE DI CAMINO (AL) REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI. Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 25/1/2013

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO I.GE.P.A. - Ufficio XII

COMUNE DI SCARMAGNO Provincia di Torino

COMUNE DI PUTIGNANO - Provincia di Bari -

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI (rif. D. Lgs. n. 267/2000, artt. 147, 147bis, 147ter, 147quater, 147quinquies)

NORME PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO

Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Università della Terza Età - "Luigi Imperati" Statuto

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

C.O.VE.VA.R. PARERE DEL REVISORE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E DOCUMENTI ALLEGATI IL REVISORE. Dr. Tino Candeli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

COMUNE DI CALANNA (Provincia di Reggio Calabria)

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2015

L anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di aprile nella sede comunale, IL RESPONSABILE DEL II SETTORE RISORSE STRATEGICHE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

MONTEDOMINI Azienda Pubblica di Servizi alla Persona REGOLAMENTO DI CONTABILITA

Legge regionale 4 dicembre 2015, n. 16. Quarta variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio della Regione Campania.

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 85 PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO GESTIONE CONTABILE

Art. 1 (Bilancio di competenza - Stato di previsione dell'entrata e della spesa)

Sommario. Principi redazione del bilancio. I tre momenti. L ordinamento finanziario e contabile dell Ateneo di Cagliari

SETTORE FINANZIARIO ATTO DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

Come introdurre la nuova contabilità armonizzata nei comuni e nelle province

COMUNE DI VENTOTENE PROVINCIA DI LATINA REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE

Comune di. Orbetello. Provincia di Grosseto. Regolamento di Contabilità

Comune di Valsavarenche. Inventario Beni Mobili ed Immobili. Regolamento

LEGGE REGIONALE N. 88 DEL REGIONE LAZIO. Norme in materia di opere e lavori pubblici.

COMUNE DI VERGIATE (Provincia di Varese)

APPENDICE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA :

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI. Circoscrizione del Tribunale di Locri. Relazione del Tesoriere

COMUNE DI MONSUMMANO TERME Provincia di Pistoia REGOLAMENTO CONTABILITA

COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova)

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del I N D I C E

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Procedura Amministrativo-Contabile di Tesoreria. Gestione dei Pagamenti e degli Incassi

Regolamento del sistema di controlli interni (art.147 e ss. del T.U.E.L.)

L ARMONIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI Corso di formazione istituzionale

TITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI

L.R. 26 Giugno 1980, n. 88

CAPO I PROGETTAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI VERGIATE (Provincia di Varese)

Transcript:

Comune di Livorno Regolamento di contabilità Livorno, febbraio 2006

Comune di Livorno Regolamento di contabilità Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 17 del 20 febbraio 2006 modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 18/01/2010

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Le norme del presente regolamento disciplinano, nel rispetto della legge e dello statuto, l ordinamento contabile e la gestione economico finanziaria del comune. ART. 1 ORDINAMENTO CONTABILE 1. L ordinamento contabile e le regole della gestione economico finanziaria si raccordano alle funzioni generali di programmazione e controllo al fine di assicurare coerenza tra obiettivi e strumenti. 2. Il comune applica i principi contabili approvati dall osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali istituito presso il ministero dell interno in base all art. 154 del D. Lgs 267/2000. ART. 2 - SERVIZIO FINANZIARIO 1. L organizzazione del servizio finanziario è disciplinata da appositi atti di organizzazione. 2. Le funzioni del servizio finanziario attengono: a) alla programmazione finanziaria ed economica e all elaborazione dei documenti contabili di previsione e di consuntivazione; b) alla verifica della regolarità contabile degli atti di gestione finanziaria, alla contabilizzazione delle entrate e delle spese, al monitoraggio della gestione ed al controllo sulla gestione economica e fiscale dell ente; c) all attivazione e gestione degli investimenti; d) al monitoraggio sulla gestione di cassa; e) ai rapporti con il servizio di tesoreria e con altri agenti contabili; f) ai rapporti con l organo di revisione; g) ai rapporti con il servizio programmazione e controllo e con tutti gli altri servizi comunali. ART. 3 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 1. Il responsabile del servizio finanziario fornisce supporto agli organi istituzionali in materia di finanza, di investimenti e di gestione finanziaria, economica e fiscale; svolge funzioni di controllo e monitoraggio della gestione finanziaria e degli andamenti di cassa, verificando gli equilibri di bilancio; vigila sulla coerenza tra le indicazioni contenute negli atti di indirizzo del consiglio comunale e le deliberazioni di giunta e tra queste e gli atti di gestione dei dirigenti. 1

2. Le funzioni inerenti la programmazione finanziaria ed il controllo attengono alla stesura della bozza di bilancio e del piano esecutivo di gestione (PEG), alla predisposizione delle delibere di variazioni al bilancio ed al PEG, al monitoraggio finanziario della gestione, al controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio, alla rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione. 3. Le funzioni inerenti la gestione finanziaria riguardano l espressione del parere di regolarità contabile su tutti gli atti deliberativi della giunta e del consiglio e la firma del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni di impegno di spesa dei dirigenti, il controllo contabile e fiscale degli atti di accertamento e di liquidazione e l emissione degli ordinativi di incasso e di pagamento. 4. Le funzioni inerenti gli investimenti riguardano l attivazione e gestione dei contributi, l emissione di prestiti (mutui, BOC, aperture di credito) e la gestione attiva dell indebitamento. 5. Sulla base dell organizzazione dell ente, al responsabile del servizio finanziario possono essere attribuite ulteriori competenze in materia economico finanziaria e di programmazione, tra cui le attività volte al reperimento di contributi comunitari, il controllo sulle società e partecipazioni del comune, la contabilità analitica ed il controllo di gestione. 6. Nelle ipotesi in cui il responsabile del servizio finanziario ritenga di esprimere parere di regolarità contabile sfavorevole sulle proposte di deliberazioni di giunta per mancata coerenza tra quanto disposto e gli indirizzi contenuti nella relazione previsionale e programmatica, nel triennale e nel bilancio annuale, nonché nel programma annuale e triennale delle opere pubbliche e negli altri atti di indirizzo, rinvia l atto all ufficio proponente affinché sia adeguato alle previsioni. 7. Su richiesta degli uffici competenti, il responsabile del servizio finanziario predispone un provvedimento di variazione al bilancio e al triennale da sottoporre al consiglio comunale. La delibera è inviata al sindaco dall assessore al bilancio. 8. In caso di urgenza, il responsabile del servizio finanziario, su proposta dell assessore al bilancio, predispone una delibera di giunta, da assumere con i poteri del consiglio, salvo ratifica entro 60 giorni dall adozione. 9. Nel caso in cui le variazioni al bilancio riguardino il finanziamento di nuove opere non previste negli atti di programmazione, il responsabile del servizio finanziario provvede successivamente all avvenuta modifica del programma delle opere pubbliche e del piano annuale da parte del consiglio. 10. Successivamente all approvazione dell atto consiliare o della giunta con i poteri del consiglio, delle variazioni al bilancio, il responsabile del servizio finanziario trasmette alla giunta, su proposta dell assessore al bilancio, gli atti che approvano le conseguenti variazioni al piano esecutivo di gestione. 11. Nel caso in cui il responsabile del servizio finanziario rilevi cause ostative alla firma del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle disposizioni dirigenziali per mancata coerenza con la deliberazione di approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) e del piano dettagliato degli obiettivi (PDO), rinvia l atto al dirigente proponente, che è tenuto ad adeguarsi agli indirizzi contenuti negli atti programmatici della giunta, sino a che non intervenga un atto di modifica del PEG. 2

ART. 4 - RESPONSABILI DEI SERVIZI 1. Sono denominati responsabili dei servizi i dirigenti titolari delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate annualmente dalla giunta con il piano esecutivo di gestione. 2. Ai responsabili dei servizi compete l adozione degli atti di gestione finanziaria. 3

CAPO II PROGRAMMAZIONE E BILANCIO ART. 5 - PROPOSTA DI BILANCIO 1. In attuazione del programma del sindaco e degli atti fondamentali e di indirizzo politico-amministrativo approvati dal consiglio comunale, la giunta impartisce al direttore generale o, in sua assenza, al responsabile del servizio finanziario, le linee guida inerenti la formazione del bilancio preventivo e dei suoi allegati. 2. Le direttive della giunta attengono alla politica tributaria, patrimoniale e tariffaria, al mantenimento, ampliamento, riduzione o esternalizzazione dei servizi, alla politica del personale, agli investimenti ed ai rapporti con i soggetti di cui al 3 comma. 3. Le istituzioni, i consorzi ed ogni altro soggetto, al finanziamento delle cui attività contribuisce il comune, sulla base degli indirizzi di cui al precedente comma 2, rimettono al sindaco, entro il 31 ottobre, motivata proposta in ordine ai previsti trasferimenti in favore e a carico del bilancio comunale. Il servizio finanziario, in collaborazione con gli uffici competenti, procede all'istruttoria delle proposte per la determinazione delle poste da iscrivere in bilancio. 4. Le procedure per la definizione della proposta di bilancio in pareggio, da sottoporre all approvazione del consiglio comunale, sono decise dalla giunta, su proposta del direttore generale o, in sua assenza, del responsabile del servizio finanziario. ART. 6 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO 1. Non oltre il 50 giorno antecedente il termine fissato dalla legge per l approvazione del bilancio, la giunta definisce gli equilibri del bilancio annuale e del triennale e la stesura definitiva del programma annuale e triennale delle opere pubbliche. 2. Nei 15 giorni successivi il servizio finanziario predispone le bozze del bilancio, del triennale e della relazione previsionale e programmatica e ne trasmette copia al presidente del collegio dei revisori per l espressione del parere entro i 20 giorni successivi. Non oltre il 30 giorno antecedente il termine fissato per l approvazione, il Sindaco illustra al Consiglio le bozze dei documenti contabili di previsione e la bozza del programma delle opere pubbliche. Il Sindaco trasmette copia delle bozze al presidente della commissione consiliare competente ed ai presidenti dei consigli di circoscrizione per l espressione dei relativi pareri nel termine di 20 giorni. Una copia delle bozze dei documenti contabili e del programma delle opere pubbliche è posta a disposizione dei consiglieri presso la segreteria generale. 3. Non oltre il 15 giorno antecedente il termine per l approvazione, la giunta licenzia gli schemi di bilancio annuale, triennale e la relazione previsionale e programmatica, ed il programma delle opere pubbliche tenendo conto delle eventuali osservazioni del collegio dei revisori, della commissione consiliare e dei consigli di circoscrizione. Gli schemi di delibera, completi di tutti gli allegati, sono nuovamente 4

depositati in segreteria per la consultazione da parte dei consiglieri. 4. I consiglieri comunali, la giunta e ciascun consiglio di circoscrizione, con deliberazione adottata con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, possono presentare al sindaco emendamenti agli stanziamenti previsti nello schema di bilancio entro le ore 14 del terzo giorno lavorativo antecedente la data fissata per l inizio della discussione in Consiglio. 5. Sugli emendamenti sono espressi i pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile, nonché il parere del collegio dei revisori. Non sono posti in votazione gli emendamenti che alterano gli equilibri di bilancio. 6. Ad avvenuta approvazione del bilancio, il servizio finanziario, in collaborazione con gli uffici competenti, assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione l'informazione sui contenuti significativi del bilancio annuale e dei suoi allegati, oltre che con le pubblicazioni obbligatorie previste dalla legge, anche mediante le pagine web della rete civica comunale. ART. 7 - ALLEGATI AL BILANCIO: BILANCIO PLURIENNALE E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 1. Il bilancio pluriennale, di durata pari a quello della regione toscana, elaborato in termini di competenza, viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio di previsione. 2. Il servizio finanziario cura il coordinamento generale dell'attività di predisposizione della bozza di relazione previsionale e programmatica e provvede alla stesura finale della stessa da sottoporre al consiglio nei termini del bilancio di previsione. ART. 8 - PUBBLICI ELENCO ANNUALE E PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 1. Il programma triennale, approvato dalla giunta entro il 30 settembre, redatto in conformità allo schema tipo definito con decreto del ministro dei lavori pubblici, e l elenco annuale dei lavori pubblici sono pubblicati per 60 giorni. 2. La giunta ridefinisce il programma entro il termine stabilito al comma 1 dell art. 6 e lo trasmette al servizio finanziario per l elaborazione della proposta di bilancio annuale e triennale nei cinque giorni successivi. 3. Il servizio finanziario provvede a registrare i dati previsionali relativi agli investimenti nel bilancio annuale e nel bilancio triennale, nonché le spese di gestione derivanti dalla attivazione dell investimento e gli oneri dei mutui, nel caso in cui sia previsto il finanziamento delle opere mediante accensione di prestiti, di aperture di credito o emissione di BOC. ART. 9 - APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 1. Il piano esecutivo di gestione (PEG) è uno strumento operativo finalizzato alla realizzazione degli indirizzi espressi dagli organi politici dell ente. Con il piano esecutivo di gestione sono evidenziati gli obiettivi ed i programmi di gestione, nonché i mezzi finanziari per il loro conseguimento. 5

2. La proposta è predisposta dal direttore generale, o, in sua assenza, dal responsabile del servizio finanziario, con il supporto dei servizi finanziario e di programmazione e controllo. 3. Il piano è elaborato tenendo conto del programma del sindaco, degli atti fondamentali e di indirizzo politico-amministrativo del consiglio e delle direttive della giunta. 4. Nella stesura del PEG sono privilegiati gli obiettivi che hanno riferimento a responsabilità settoriali diverse, in un ottica di programmazione e progettazione integrata. 5. Costituisce allegato al PEG il piano dettagliato degli obiettivi, sintetizzati in schede. 6. Per ciascun obiettivo sono indicati: il responsabile, l elenco analitico delle risorse finanziarie (capitoli di PEG) assegnate e del personale impiegato, gli obiettivi da raggiungere ed i tempi di attuazione, gli indirizzi per la gestione e gli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi. 7. La giunta approva il PEG entro l inizio dell esercizio, ovvero entro 7 giorni dalla approvazione del bilancio nel caso di rinvio del termine fissato dalla legge. Nel periodo intercorrente tra l inizio dell esercizio e l approvazione del PEG, opera la gestione provvisoria in dodicesimi degli stanziamenti definitivi dei capitoli assegnati nell esercizio precedente. 8. Al fine di consentire il finanziamento di spese pluriennali e di quelle che, per la funzionalità del servizio, debbono essere finanziate prima dell inizio dell esercizio, la giunta, unitamente alle risorse iscritte nel piano esecutivo di gestione annuale, assegna ai dirigenti gli stanziamenti degli interventi iscritti nel triennale. 9. Nel caso in cui con il PEG non siano stati individuati tutti gli obiettivi di gestione e conseguentemente non siano state assegnate interamente le risorse di entrata e gli interventi di spesa, la giunta provvede ad adottare atti di integrazione, specificando gli indirizzi per la gestione. 10. Nel PDO sono evidenziati gli obiettivi annuali relativamente agli stanziamenti in conto capitale corredati del cronoprogramma delle opere inserite nel piano annuale, compreso quelle il cui finanziamento proviene dalla gestione residui. ART. 10 AZIONI MODIFICATIVE DELLA PROGRAMMAZIONE E VARIAZIONI AL BILANCIO 1. Ove risulti necessario, il consiglio comunale può provvedere, a partire dalla seduta successiva all approvazione del bilancio ed entro il 30 novembre di ciascun esercizio, all aggiornamento degli atti di programmazione ed alla conseguente modifica degli stanziamenti di entrata e di spesa. 2. Le variazioni al bilancio annuale e pluriennale conseguenti alle modifiche di programmazione hanno natura contabile e riguardano la consistenza degli stanziamenti. Il consiglio comunale, o la giunta per motivi di urgenza, possono approvare varianti in entrata e in uscita o storni tra gli stanziamenti di bilancio sia nella parte entrata che nella parte spesa. 3. Le varianti al bilancio sono disposte in aumento nel caso sorga la necessità di prevedere nuove ed ulteriori risorse rispetto a quelle programmate, da utilizzare per fronteggiare maggiori spese, o nuovi investimenti, oppure in diminuzione, per sopraggiunte difficoltà nell accertamento, che comportano un pari abbassamento del totale complessivo delle uscite. 4. Gli storni tra interventi di spesa o tra risorse di entrata non alterano l ammontare complessivo del bilancio e possono risultare necessari per consentire il normale svolgimento delle attività dell ente. 5. Le richieste di variazione al bilancio sono trasmesse dai responsabili dei servizi al servizio finanziario entro il 15 novembre. Debbono essere motivate in relazione alla necessità di integrare o ridurre gli stanziamenti assegnati con il PEG, sia che 6

modifichino le risorse di entrata che gli interventi di spesa iscritti nel bilancio di previsione, e corredate della documentazione necessaria. 6. Il responsabile del servizio finanziario, verificata la correttezza contabile e la compatibilità finanziaria della richiesta, nonché la documentazione prodotta, predispone, entro il termine di 15 giorni, l atto di variazione al bilancio da sottoporre al consiglio o alla giunta, nel caso siano evidenziati motivi di urgenza. Lo schema di delibera, corredato del parere del collegio dei revisori, è presentato dall assessore al bilancio all organo competente per l adozione. 7. Il responsabile del servizio finanziario, entro sette giorni dall approvazione da parte della giunta dell atto di variazione al bilancio adottato con i poteri del consiglio, predispone lo schema consiliare di ratifica della deliberazione da sottoporre al consiglio nella prima seduta utile. ART. 11 VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E STORNI DA FONDO DI RISERVA 1. Le variazioni al bilancio comportano necessariamente variazioni al piano esecutivo di gestione. Il responsabile del servizio finanziario provvede alla predisposizione dell atto di variazioni al PEG da sottoporre alla giunta nella prima seduta utile successiva all atto di approvazione della variazione al bilancio. 2. Le variazioni al PEG che non comportano variazioni al bilancio sono trasmesse al servizio finanziario entro il termine del 30 di novembre. 3. Nel caso in cui non sia possibile provvedere con storni tra i capitoli gestiti, né con varianti in entrata ed in uscita, per esigenze impreviste e imprevedibili in sede di programmazione, i responsabili dei servizi possono sottoporre al responsabile del servizio finanziario, di norma entro il 10 dicembre di ciascun esercizio, motivata richiesta di integrazione degli stanziamenti di spesa con storno dal fondo di riserva. 4. Il responsabile del servizio, sentito l assessore al bilancio, ove concordi con le proposte ed accerti l esistenza della necessaria disponibilità sullo stanziamento, predispone gli atti relativi da sottoporre alla giunta. 5. Le delibere di giunta che approvano storni dal fondo di riserva sono comunicate al consiglio con cadenza semestrale. ART. 12 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 1. Ai fini della verifica degli equilibri di bilancio, i responsabili dei servizi, coordinati dal servizio finanziario, provvedono, entro il 5 di settembre di ciascun anno, al monitoraggio dell'andamento degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa. Nel caso in cui dal monitoraggio si evidenzi la presenza di debiti fuori bilancio o di fatti e situazioni che comportino l'alterazione degli equilibri del bilancio, il consiglio comunale, entro il 30 settembre di ciascun anno, adotta i provvedimenti necessari al ripiano dei debiti fuori bilancio ed al ripristino degli equilibri. Con lo stesso atto, il consiglio provvede, altresì, alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. 2. Il responsabile del servizio finanziario ha comunque l'obbligo di segnalare, in forma scritta, al sindaco, al consiglio nella persona del suo presidente, al direttore generale, al segretario ed all'organo di revisione i fatti, opportunamente documentati, che ritiene possano comportare il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. Entro i 30 giorni successivi alla segnalazione, il consiglio, su proposta della giunta, adotta gli atti necessari per ripristinare gli equilibri di bilancio. 3. Qualora i fatti segnalati risultino di particolare gravità, il responsabile del servizio finanziario informa il sindaco e la giunta della necessità di sospendere il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sugli atti di impegno di spesa, il cui rinvio non determini danni patrimoniali all ente. Della decisione è data 7

tempestiva comunicazione ai dirigenti gestori delle risorse. 4. Ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio e per il rispetto del patto di stabilità, la giunta può prevedere con proprio atto di organizzazione limiti alla possibilità di impegno di spesa corrente dei dirigenti, salvo le spese derivanti da contratti o da disposizioni normative o quando il mancato impegno può causare danni patrimoniali all ente. CAPO III LA GESTIONE FINANZIARIA ART. 13 - GESTIONE DEL P.E.G. 1. Gli atti di gestione del piano esecutivo sono di competenza dei responsabili dei servizi, siano essi gestori diretti o di staff, che li adottano nei limiti delle risorse e degli interventi assegnati e nel rispetto degli obiettivi di gestione. 2. I responsabili dei servizi di staff curano le procedure di impiego delle risorse sulla base dei programmi proposti dagli uffici gestori dei servizi e definiti nel PEG. 3. Gli atti di gestione finanziaria di competenza dei responsabili dei servizi relativamente all entrata sono: l accertamento, la riscossione ed il versamento; per quanto riguarda la spesa sono: l impegno e la liquidazione. 4. I gestori delle risorse e degli interventi hanno l'obbligo della presentazione al servizio competente, entro il 31 gennaio, del rendiconto sul grado di raggiungimento degli obiettivi, compresi i lavori realizzati ed i tempi di attuazione dei progetti per gli investimenti. Sui risultati raggiunti, il direttore generale o, in sua assenza, il responsabile del servizio finanziario, relaziona alla giunta entro il 28 febbraio. 5. Ogni atto che comporti modificazioni nella gestione corrente o in conto capitale per gli esercizi futuri è preceduto da una verifica delle conseguenze finanziarie sul bilancio pluriennale al fine di garantire il permanere delle compatibilità finanziarie nel medio periodo. ART. 14 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA 1. L accertamento costituisce la prima fase della gestione dell entrata. Avviene sulla base del principio della competenza finanziaria, secondo il quale un entrata è accertabile nell esercizio finanziario in cui è sorto il diritto al credito e quest ultimo sia certo, liquido ed esigibile. 2. Le disposizioni di accertamento, firmate dal responsabile del servizio competente, evidenziano: la ragione del credito, il titolo giuridico che supporta il credito, il soggetto debitore, l ammontare del credito e la relativa scadenza. 3. Gli atti di accertamento di entrata, debitamente sottoscritti dal gestore della risorsa e corredati della documentazione comprovante il diritto dell ente alla riscossione, sono trasmessi al servizio finanziario per la registrazione, ai fini della esecutività degli stessi, entro tre giorni dal momento in cui si sono perfezionati tutti gli elementi costitutivi dell accertamento, e comunque entro il 20 dicembre di ciascun esercizio. 4. Nel caso di entrate a destinazione vincolata per legge, se non provvede l ufficio 8

competente con proprio atto, il servizio finanziario procede alla registrazione dell accertamento e del corrispondente impegno di spesa entro il 31 dicembre dell esercizio di riferimento. ART. 15 - RISCOSSIONE E VERSAMENTO DELLE ENTRATE IN TESORERIA E REGOLARIZZAZIONE CON REVERSALI D INCASSO 1. Per tutte le entrate, comunque riscosse, il servizio finanziario emette i relativi ordini d incasso (reversali) da registrarsi nei libri contabili. 2. La redazione dell ordinativo d incasso può essere effettuata su supporto cartaceo o anche esclusivamente su supporto informatico. In tal caso deve essere sempre possibile la stampa del documento. 3. La firma degli ordinativi di incasso e della distinta del tesoriere può essere effettuata anche con modalità digitale. 4. Il tesoriere deve perfezionare la riscossione di somme che vengono versate a favore dell ente senza la preventiva emissione della reversale, richiedendone la regolarizzazione contabile entro 10 giorni dalla riscossione. 5. Le entrate dell ente possono essere acquisite, oltre che tramite il tesoriere comunale, con le seguenti modalità: a) versamenti sui conti correnti postali intestati all ente con traenza del tesoriere; b) versamenti con moneta elettronica (bancomat, carta di credito) che confluiscono in un conto corrente appositamente aperto presso l istituto di credito che gestisce la tesoreria. Da tale conto viene quotidianamente prelevata la giacenza che confluisce tra i fondi incassati dal tesoriere; c) versamenti con apparecchiature informatiche effettuate con prelievi periodici da parte del responsabile del servizio competente il quale provvede a redigere apposito verbale di riscontro con versamento dei fondi al tesoriere in conto sospeso; d) versamenti a mezzo domiciliazione bancaria attivata dal debitore tramite banche convenzionate; e) versamenti a mezzo di incaricati speciali della riscossione individuati con formali atti che attribuiscono la qualifica di agente contabile. 6. Gli incaricati della riscossione annotano giornalmente gli incassi nel registro di cassa. Sono responsabili dei fondi custoditi nella cassa e della corretta tenuta e conservazione dei registri e delle ricevute di riscossione. 7. Le modalità organizzative ed i termini di versamento e rendicontazione dell attività di riscossione sono disciplinati da apposita regolamentazione o dal provvedimento istitutivo dell attività. In assenza di apposita disciplina, gli incaricati provvedono al versamento delle somme riscosse nei due giorni successivi a quello della riscossione. 8. I rendiconti delle riscossioni e dei versamenti sono trasmessi al servizio finanziario con cadenza quindicinale. Il servizio finanziario effettua il riscontro tra i rendiconti periodici ed i versamenti effettuati dagli incaricati della riscossione. 9. Le somme giacenti nei conti correnti postali, come previsto dalla normativa vigente, sono prelevate e versate in tesoreria ogni 15 giorni. Copia del relativo ordine è inviato dai responsabili dei servizi al tesoriere e trasmesso, per conoscenza, al servizio finanziario per l emissione della reversale d incasso sul competente capitolo di PEG. 10. Le reversali d incasso sono sottoscritte dal responsabile del servizio finanziario, o suo delegato. 11. Per la gestione dei fondi economali si rinvia al Capo VIII del presente regolamento. 9

ART. 16 - IMPEGNO DI SPESA 1. Presupposto indispensabile per l emissione dell impegno di spesa è l approvazione del piano esecutivo di gestione con il quale vengono assegnate le risorse ai responsabili dei servizi. 2. Il responsabile del servizio assegnatario può delegare temporaneamente, in caso di assenza, impedimento o nei casi previsti da atti di organizzazione dell ente, la propria potestà ad impegnare le spese sui capitoli assegnati a dirigenti o direttivi inquadrati nelle posizioni organizzative. 3. Gli atti di impegno sono trasmessi al servizio finanziario per la registrazione sul pertinente capitolo di PEG, previa verifica della legittimità della spesa, della corretta imputazione e dell effettiva copertura finanziaria, entro il 31 dicembre dell anno di riferimento. Decorso tale termine, gli atti di impegno si intendono non ricevibili e le somme non impegnate costituiscono economie di bilancio. 4. Con l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile del servizio finanziario è autorizzata l esecuzione della spesa per l importo fissato. 5. Per le spese afferenti procedure in via di espletamento, l atto autorizzativo dell avvio del procedimento costitutivo del vincolo sullo stanziamento di bilancio determina una prenotazione di impegno. 6. Gli atti di prenotazione di impegno relativi all indizione di gare ad evidenza pubblica sono trasmessi al servizio finanziario per la registrazione in via provvisoria in contabilità. L impegno diviene esecutivo con la registrazione dell'atto di affidamento di lavori o forniture e nei limiti dell'importo di aggiudicazione. A tale scopo l atto di affidamento è trasmesso al servizio finanziario per la registrazione degli estremi del creditore e dell importo entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione. Eventuali maggiori prenotazioni sono accertate d ufficio in economia dal servizio finanziario. 7. Sono altresì registrate le prenotazioni delle somme relative ai fondi economali. Gli impegni divengono esecutivi con l emissione del buono d ordine alle ditte. Il servizio finanziario provvede alla registrazione degli estremi di esecutività in sede di controllo del rendiconto dell economo o degli agenti contabili nei confronti dei quali sono stati emessi mandati di anticipazione di somme. 8. Le prenotazioni di impegno possono essere annotate in contabilità a cura dei responsabili dei servizi gestori delle risorse assegnate. Il servizio finanziario provvede alla registrazione in sede di esame degli atti di impegno di spesa. 9. Le obbligazioni giuridicamente perfezionate discendenti da norme di legge o da contratti, o atti esecutivi che estendono i loro effetti a più esercizi determinano l assunzione automatica del corrispondente impegno di spesa pluriennale su ciascuno degli esercizi futuri, nei limiti degli stanziamenti di ogni singolo intervento iscritti nel bilancio pluriennale. 10. Per quanto attiene agli impegni di spesa costituiti sugli stanziamenti senza necessità di atti formali di impegno di cui all art. 183, 5 comma, ultimo capoverso del d. lgs. 267/2000, opera il disimpegno automatico dopo due anni dalla data di registrazione, ove non risulti affidato l incarico relativo. 11. Gli atti di impegno di spesa sono registrati cronologicamente in un unico protocollo in cui risulti l ufficio presso il quale sono conservati in originale. ART. 17 LIQUIDAZIONE 1. La liquidazione è la fase in cui si verifica la completezza della documentazione e l idoneità della stessa a comprovare il diritto alla riscossione del creditore. 10

2. La firma dell atto di liquidazione compete al responsabile del procedimento di spesa o ad altro soggetto, dirigente o direttivo inquadrato nelle posizioni organizzative, dallo stesso espressamente incaricato. 3. Gli atti di liquidazione debbono contenere la certificazione dell avvenuta prestazione/fornitura nonché l individuazione del creditore e della somma certa e liquida da pagare con l indicazione dell atto di assunzione dell impegno e del capitolo di PEG, specificando se trattasi dell esercizio in corso o della gestione residui. Ove il programma informatico lo consenta, la liquidazione è disposta dall ufficio competente in forma elettronica mediante associazione del documento contabile all impegno di spesa. 4. Ai sensi della legge sui lavori pubblici, il certificato attestante lo stato di avanzamento dei lavori, corredato del codice CUP, è da ritenersi, a tutti gli effetti, atto di liquidazione sulla cui base procedere all emissione del mandato di pagamento. 5. Gli atti di liquidazione sono classificati con sistemi di raccolta che garantiscano la data certa di emanazione e l ufficio di provenienza. A tal fine la classificazione prevede una registrazione che attribuisce automaticamente data e numero progressivo valido per tutto l ente. 6. Quando l atto di liquidazione risulti incompleto od inesatto o la documentazione non sia conforme alla normativa fiscale, il servizio finanziario, non potendo procedere all emissione del mandato di pagamento, rinvia per scritto la documentazione all ufficio proponente, che procede alle integrazioni e/o correzioni in tempi rapidi per evitare il maturarsi di interessi di ritardato pagamento. ART. 18 - ORDINAZIONE 1. L ordinazione consiste nell ordine di pagare impartito al tesoriere tramite mandato di pagamento. 2. Il responsabile del servizio finanziario, prima della registrazione dei mandati di pagamento, verifica la correttezza dell atto di liquidazione e la regolarità della documentazione. 3. Il mandato di pagamento contiene tutti gli elementi utili ad individuare il beneficiario, nonché i dati contabili e meccanografici riferiti al bilancio ed il codice CUP nel caso di pagamento di investimenti pubblici. 4. I mandati di pagamento, dopo la registrazione, sono sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario o, in sua assenza, dal responsabile dell ufficio competente del servizio finanziario, anche con firma digitale. 5. Nel caso in cui il beneficiario del mandato di pagamento risulti debitore dell ente, il responsabile del servizio finanziario procede, ove lo ritenga necessario, ad effettuare la compensazione amministrativa, previa informazione al debitore medesimo. ART. 19 PAGAMENTO 1. Il pagamento è la fase finale del procedimento di spesa con la quale il tesoriere dà esecuzione all ordine contenuto nel mandato di pagamento effettuando i controlli di capienza dei rispettivi interventi stanziati in bilancio, con le modalità indicate nei mandati stessi e nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e della convenzione di tesoreria. 2. Nei casi previsti dalla legge, il tesoriere può procedere al pagamento in conto sospeso, prima dell emissione del mandato di pagamento. La regolarizzazione contabile deve avvenire entro 15 giorni e comunque entro la chiusura dell esercizio. 3. La modalità di estinzione dei mandati, richiesta in forma scritta dai creditori, deve essere unica per ogni contratto e, di norma, non può essere modificata nel corso della prestazione. 11

4. Nel caso di mandati di pagamento in contanti a favore di persone giuridiche, nei quali non siano indicate le generalità di colui che è autorizzato a firmare per quietanza, spetta al tesoriere la verifica del possesso della titolarità alla riscossione. 5. Non sono ammessi pagamenti in contanti per importi superiori ad 12.500,00, in base alla normativa antifrode e antiriciclaggio. 6. Decorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dell ordinativo di pagamento, il tesoriere provvede alla commutazione d ufficio dei mandati di pagamento in assegni circolari. 7. La stessa procedura si applica ai mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre di ciascun anno. 8. Per i mandati relativi a compensazioni amministrative effettuate ai soli fini contabili, non è richiesta la quietanza da parte del beneficiario. ART. 20 - DISCIPLINA DEI CREDITI 1. La giunta comunale, con proprio atto, determina, per specifiche tipologie di credito, l'ammontare entro il quale disporne la rinuncia, quando il costo complessivo della riscossione supera l'ammontare del singolo credito. Le disposizioni dirigenziali di rinuncia ai crediti sono comunicate al responsabile del servizio finanziario. 2. A tutte le entrate di qualsiasi natura, per le quali non sia stabilito da disposizioni legislative l'ammontare degli interessi per ritardato pagamento, si applica l'interesse legale. Nel caso di mancato pagamento è applicabile l'interesse di mora. 3. La rateizzazione dei crediti, gravati degli interessi legali, può essere concessa con disposizione, previa garanzia per l'importo del debito rateizzato. 4. La giunta, con proprio atto, può disporre l esonero dalla prestazione della garanzia medesima. ART. 21 - CREDITI INESIGIBILI E CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA 1. I crediti inesigibili devono essere registrati in apposito libro delle scritture patrimoniali, fino a che permanga il diritto alla riscossione. 2. Sulla base delle poste di entrata relative a crediti di dubbia esigibilità, i responsabili dei servizi comunicano al servizio finanziario, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, la somma da iscrivere nel fondo svalutazione crediti. 3. Il calcolo viene effettuato sulla base del trend storico della percentuale di mancato incasso delle somme iscritte a ruolo. 4. Nel caso di accertata inesigibilità di crediti dell ente, qualora risulti accantonata nell avanzo una posta per svalutazione crediti, si provvede, con atto dirigenziale, alla loro eliminazione dal conto del patrimonio mediante utilizzo dell apposito fondo. ART. 22 - PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI 1. Il responsabile del servizio finanziario trasmette in tesoreria, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'elenco provvisorio dei residui passivi, debitamente sottoscritto. Il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati sui residui solo se gli stessi trovano riscontro in detto elenco. 2. Le eventuali modifiche all elenco sono tempestivamente comunicate al tesoriere per scritto, con nota a firma del responsabile del servizio finanziario. 12

CAPO IV GLI INVESTIMENTI ART. 23 - FONTI DI FINANZIAMENTO 1. Gli investimenti possono essere finanziati utilizzando: a) entrate correnti con destinazione vincolata agli investimenti; b) avanzi di bilancio derivanti da maggiori entrate correnti rispetto alle spese correnti; c) reimpiego delle somme incassate nel titolo IV della parte entrata del bilancio e derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti; d) reimpiego dell avanzo di amministrazione vincolato agli investimenti e di quello libero; e) accensione di prestiti e altre forme di indebitamento, tra cui BOC, e aperture di credito; f) entrate derivanti dalla gestione di fondi immobiliari chiusi; g) project financing. ART. 24 - INDEBITAMENTO 1. Il ricorso all indebitamento è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalla legge e per la realizzazione degli investimenti. 2. E possibile quando risulta approvato il rendiconto del penultimo esercizio chiuso e quando la posta relativa all investimento è prevista nel bilancio annuale o nel pluriennale deliberato dall organo consiliare. 3. Per ridurre gli oneri dei mutui in ammortamento, l ente può procedere all emissione di prestiti obbligazionari, per la durata non superiore a quella del debito residuo. L ammontare è comprensivo delle eventuali penalità per l estinzione anticipata dei prestiti. ART. 25 UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 1. L ente può utilizzare strumenti finanziari derivati di copertura del rischio di tasso di interesse per la gestione delle passività risultanti da emissioni obbligazionarie, da mutui passivi e dalle altre forme di ricorso al mercato finanziario previste dalla legge. 2. Gli strumenti derivati consentiti sono gli swap e le opzioni sui tassi di interesse. Le operazioni finanziarie conseguenti sono poste in essere su capitali effettivamente dovuti, con esclusione della facoltà di operare su importi figurativi. Resta ferma la facoltà di utilizzare diversi strumenti finanziari derivati ai fini del conseguimento di un unico risultato sul medesimo capitale, nonché di effettuare operazioni di segno opposto per neutralizzare parzialmente o totalmente gli effetti di precedenti contratti. 3. Gli strumenti derivati sono utilizzati per ridurre i rischi connessi sia all oscillazione dei tassi di interesse, sia alla concentrazione dell indebitamento in alcune categorie di tasso. E vietato utilizzare gli strumenti finanziari derivati per fini speculativi. 4. L utilizzo di strumenti finanziari derivati può essere attivato soltanto previa relazione tecnica del servizio finanziario che analizzi l incidenza dell operazione sulle condizioni economico-finanziarie e sugli equilibri di bilancio di medio e lungo termine. 13

CAPO V RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE ART. 26 CONTO DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI 1. Il tesoriere e gli agenti contabili rendono all ente il conto della propria gestione entro il termine di due mesi dalla chiusura dell esercizio finanziario. 2. Sono agenti contabili gli incaricati del pagamento e della riscossione di somme di pertinenza dell ente, ovvero coloro che in qualità di privati concessionari hanno maneggio di pubblico denaro. 3. Sono, altresì, agenti contabili i consegnatari di beni e valori appartenenti all ente. 4. Gli agenti contabili sono personalmente responsabili della gestione dei fondi e dei beni a loro affidati, sono soggetti alla giurisdizione della corte dei conti, sono obbligati a rendere il conto delle operazioni eseguite (conto giudiziale), sono soggetti a verifiche da parte del responsabile del servizio finanziario e del collegio dei revisori. 5. Nel conto giudiziale sono evidenziati in forma descrittiva ed a valore gli atti ed i fatti di gestione, distinti per il carico e lo scarico, nonché le rimanenze di chiusura, da riportare nell esercizio successivo. 6. L elenco degli agenti contabili a denaro ed a materia è allegato al rendiconto dell ente ed indica per ognuno il provvedimento di legittimazione del contabile della gestione. ART. 27 - RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 1. Entro il 28 febbraio dell anno successivo alla chiusura dell esercizio, il servizio finanziario azzera d ufficio i residui di stanziamento dell anno precedente ed i residui passivi di parte corrente, non correlati ad entrate vincolate, relativi al terzo esercizio precedente a quello chiuso ed invia ai responsabili dei servizi l elenco dei residui attivi e passivi rimasti accesi. 2. Entro il 31 marzo, i responsabili dei servizi provvedono, con motivata disposizione, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, indicando il titolo giuridico che consente il permanere o meno del residuo. 3. La eliminazione totale o parziale di residui attivi riconosciuti inesigibili, insussistenti o prescritti non correlata a pari eliminazione di residui passivi è adeguatamente motivata nell atto di approvazione del rendiconto della gestione. 4. L operazione di riaccertamento dei residui passivi da iscrivere nel conto del bilancio è tesa alla verifica del permanere o meno delle posizioni debitorie ricercando l effettiva esistenza dei presupposti previsti dalla legge e dai principi contabili. ART. 28 - RENDICONTO DELLA GESTIONE 1. Il rendiconto è l atto complesso con il quale l amministrazione evidenzia al consiglio le operazioni contabili, finanziarie, economiche e patrimoniali effettuate nell esercizio di riferimento. Si compone del conto finanziario, del conto economico, del conto del patrimonio e del prospetto di conciliazione. Al rendiconto sono allegati: a) la relazione della Giunta; b) la relazione dei revisori dei conti; 14

c) l elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza; d) la deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio dell anno di riferimento. 2. Sono presupposti che necessitano di verifica e parificazione: a) il conto del tesoriere; b) il conto degli agenti contabili. 3. Ai fini della conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti ed organismi costituiti per l esercizio di funzioni e servizi, l ufficio competente predispone una relazione sulla gestione consolidata, secondo i principi e le tecniche di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 riguardante l attuazione delle direttive n. 78/660 CEE e n. 83/349 CEE in materia societaria, e successive modifiche e integrazioni. 4. La proposta di deliberazione consiliare e lo schema di rendiconto, corredato degli allegati previsti dalla legge e della relazione di cui al precedente comma 3, sono sottoposti all esame del collegio dei revisori entro il 20 maggio, in modo da consentire il deposito in segreteria della documentazione, completa della relazione dei revisori, 20 giorni prima del termine di approvazione previsto dalla legge. 5. Il rendiconto della gestione è deliberato dal consiglio entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio. 15

CAPO VI IL PATRIMONIO ART. 29 INVENTARI 1. I beni ed i diritti reali del comune sono iscritti in appositi inventari tenuti a cura del servizio patrimonio. Il responsabile del servizio provvede, nel termine del 31 marzo di ogni anno, a trasmettere al servizio finanziario copia del riepilogo degli stessi, nonché una relazione che motivi i principali scostamenti rispetto alla consistenza rilevata nell inventario precedente. 2. L'ammortamento è calcolato a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di acquisto del bene o di registrazione delle variazioni patrimoniali derivanti dal collaudo dei lavori di ristrutturazione, ampliamento e rifacimento totale o parziale di beni immobili. Il calcolo è effettuato sulla base dei dati desumibili dalle scritture contabili patrimoniali aggiornate alla data del 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente. 3. I titoli e le partecipazioni sono iscritti in inventario al costo di sottoscrizione (valore nominale) tenendo conto di eventuali perdite ed incrementi di valore deliberate dalle società partecipate. In caso di variazione del capitale sociale, l amministrazione comunale deve provvedere alla conseguente rettifica dei valori già iscritti in inventario. 4. Non sono inventariabili i beni mobili di facile consumo, la cui utilità non si protrae oltre l esercizio nel quale sono stati acquistati, nonché quelli di importo inferiore ad 1.000,00 oltre IVA, se acquisiti con risorse di parte corrente. 5. Per i beni mobili non inventariati, i responsabili dei servizi consegnatari dei beni tengono costantemente aggiornati appositi registri di consistenza. I consegnatari dei beni non inventariati sono tenuti a rendere, annualmente, il conto della propria gestione, da trasmettere al servizio patrimonio. ART. 30 - CONSEGNATARI DEI BENI MOBILI 1. Tutti i beni mobili, a qualunque categoria appartengano, devono essere dati in consegna ad agenti consegnatari per mezzo di appositi verbali. I consegnatari sono individuati nei responsabili di servizi. 2. Ogni passaggio di beni mobili tra i diversi consegnatari viene documentato mediante verbali. 3. I consegnatari ed i subconsegnatari dei beni mobili sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in custodia fino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico. 4. L ufficio patrimonio predispone gli atti necessari alla determinazione delle tariffe per l'eventuale uso da parte di terzi degli oggetti e apparecchiature di cui ai comma precedenti. 5. La riscossione è a cura del responsabile del servizio che dispone l uso da parte dei terzi. 16

ART. 31 CONSEGNATARI DEI BENI IMMOBILI 1. L individuazione dei consegnatari dei beni immobili avviene secondo le norme di legge e del presente regolamento. 2. I beni immobili sono assegnati, di regola, ai responsabili dei servizi, salvo gli edifici del palazzo comunale che, per funzionalità della gestione, sono dati in consegna al responsabile dell ufficio patrimonio. 3. I consegnatari di beni immobili, per ragioni di servizio ed in relazione all ubicazione dei beni, possono affidarli a subconsegnatari, attraverso verbali di consegna sottoscritti da entrambi i soggetti. 4. I sub consegnatari sono tenuti a comunicare tempestivamente ai responsabili dei servizi ed al patrimonio ogni variazione intervenuta circa l utilizzo del bene ed a riconsegnare, con apposito verbale, gli immobili non più utilizzati per le finalità cui erano adibiti. 5. I consegnatari ed i subconsegnatari sono obbligati al corretto utilizzo degli immobili agli stessi assegnati, vigilando sulla loro conservazione ed assumendo le competenze e le responsabilità dei soggetti gestori. 6. Sono esenti dall obbligo della resa del conto i consegnatari dei beni per solo debito di vigilanza. ART. 32 - SDEMANIALIZZAZIONE E MUTAMENTO DI DESTINAZIONE DEI BENI 1. Il passaggio dei beni, dei diritti reali, delle servitù e delle pertinenze dal demanio al patrimonio dell'ente è dichiarato con apposita deliberazione della giunta comunale, da pubblicare conformemente a quanto disposto dalle norme vigenti. 2. La cessazione della destinazione a sede di uffici pubblici o a pubblici servizi dei beni patrimoniali indisponibili, compresi i connessi diritti reali, servitù, pertinenze, ecc., è dichiarata con apposita deliberazione della giunta comunale. 17

CAPO VII IL SERVIZIO DI TESORERIA ART. 33- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 1. Il servizio di tesoreria e di cassa dell'ente consiste nella riscossione di tutte le entrate e nel pagamento di tutte le spese dell ente. 2. E affidato a soggetto abilitato all esercizio mediante procedura ad evidenza pubblica con modalità che rispettino i principi di concorrenza. 3. Le norme che regolano i rapporti tra l amministrazione comunale ed il concessionario del servizio sono disciplinate, nel rispetto dei principi di legge, da apposita convenzione. ART. 34 - VERIFICHE DI CASSA 1. L organo di revisione economico-finanziaria dell ente provvede all inizio ed alla fine del mandato del sindaco alla verifica straordinaria di cassa. Provvede, altresì, con cadenza trimestrale, alla verifica ordinaria di cassa ed alla verifica della gestione del servizio di tesoreria. 2. Le operazioni di verifica sono verbalizzate con conservazione agli atti del tesoriere dell ente del verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti. 3. Oltre alle verifiche ordinarie di cassa trimestrali, l organo di revisione può effettuare, a propria discrezione, ulteriori verifiche di cassa straordinarie. ART. 35 - PRELIEVI E RESTITUZIONE DEI TITOLI E DEPOSITI 1. I movimenti di consegna, prelievo e restituzione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti sono autorizzati dal dirigente del servizio finanziario, previa attestazione da parte del dirigente dell ufficio contratti, dell avvenuto versamento. 2. I movimenti sono regolarizzati mensilmente con imputazione ai pertinenti capitoli dei servizi per conto di terzi. Il tesoriere allega gli originali degli ordinativi al proprio rendiconto. 18

CAPO VIII LA GESTIONE DEI FONDI E DELLE ANTICIPAZIONI ART. 36 - FONDI ECONOMALI 1. L'economo comunale ed i responsabili degli uffici circoscrizionali sono autorizzati alla gestione di fondi il cui importo viene stabilito con atto di organizzazione di giunta. 2. Con lo stesso atto, la giunta definisce la tipologia dei singoli fondi, nonché le procedure per il reintegro, il rinnovo ed il rendiconto finale. 3. A valere sui fondi, per il pagamento delle spese di modesto importo necessarie al funzionamento dei servizi, l'economo provvede entro il tetto massimo di 1.000,00, oltre IVA, per intervento. 4. I responsabili degli uffici circoscrizionali, nella gestione dei fondi, provvedono al pagamento delle spese entro il tetto massimo di 600,00, oltre IVA, per intervento. 5. L economo, gli addetti alla cassa economale ed i responsabili degli uffici circoscrizionali prestano cauzione in contanti, a mezzo di fideiussione bancaria o tramite titoli o depositi, determinata in relazione al volume delle somme gestite. ART. 37 - ANTICIPAZIONI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI 1. I responsabili dei servizi assegnatari delle risorse, quando speciali e motivate circostanze lo richiedano, possono disporre che, nell'osservanza delle corrette procedure, si provveda al pagamento diretto di spese per acquisto di beni e prestazioni di servizi correlate ad uno specifico programma o intervento, a mezzo di apposito mandato di anticipazione da intestare al responsabile della relativa esecuzione. 2. La disposizione che autorizza il mandato di anticipazione deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni: a) l'illustrazione delle ragioni per cui si ritiene necessario far ricorso alla procedura di pagamento diversa da quella ordinaria; b) l'oggetto della spesa, da pagare col mandato di anticipazione; c) l'importo globale del mandato di anticipazione. 3. Per la gestione e rendicontazione dell'anticipazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai fondi economali. 19