Repertorio n. in data ATTO UNILATERALE D OBBLIGO Con il presente atto il sottoscritto: LONARDI UMBERTO nato a Cremona il 21/05/1939, domiciliato e residente a Cremona, via San Giuseppe n.15 CF: LNRMRT39E21D150W in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Fondazione denominata FONDAZIONE LA PACE ONLUS con sede in CREMONA, Via Massarotti n.49 Codice fiscale 93052420192, iscritta al Registro regionale delle persone giuridiche presso il REA della CCIAA di Cremona al numero 2487, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto d obbligo dal Consiglio di Amministrazione. PREMESSO: che la FONDAZIONE LA PACE ONLUS non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento; che la FONDAZIONE LA PACE ONLUS di seguito chiamata Fondazione, è qui rappresentata dal Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, LONARDI UMBERTO nato a Cremona il 21/05/1939, domiciliato e residente a Cremona Via San Giuseppe n. 15 CF: LNRMRT39E21D150W che dichiara di essere dotato di tutti gli opportuni poteri come da delibera del Consiglio di amministrazione del 25 ottobre 2011; che la Fondazione ha lo scopo di garantire la necessaria assistenza alle persone svantaggiate per anzianità, per disabilità fisica o psichica, per malattia, per emarginazione sociale, ispirando la propria attività al Magistero e alla Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica; che la DIOCESI di Cremona con sede in Cremona piazza Sant Antonio Maria Zaccaria 5, iscritta al Registro delle Imprese di Cremona CF 93009470191, Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, è proprietaria del complesso immobiliare sotto descritto per atto di donazione in data 25.07.2011, Rep. N. 176258/22721, registrato a Cremona il 05.08.2011 n. 3736 serie 1T ed ivi trascritto il 05.08.2011 n. 7613/4849; che la Fondazione è concessionaria del diritto di superficie del complesso immobiliare sito nel Comune di Cremona, distinto e censito al Catasto Fabbricati come segue:
foglio 84 - particella 256 sub 501, particella 442 sub 501, particella 444 sub 501, particella 445 sub 501, particella 601 sub 501, zona cens. 1, categoria B/1, classe 3, consistenza 22500 mq, rendita Euro 15.106,28 - particella 442 sub 2, zona cens. 1, categoria D/1, classe U, rendita Euro 110,52; - particella 444 sub 2, zona cens. 1, categoria B/7, classe U, consistenza 895 mq, rendita Euro 508,45; - con diritto esclusivo all area ad orto e giardino distinta al catasto fabbricati col mapp 443/1 ente comune non censibile; che detto complesso confina, in senso orario: a Nord dapprima con la via pubblica Santa Tecla, poi per salto rientrante, con la particella 688 a linea di termini; ad Est prima con la particella 688 per linea di ml 4,70 congiungente lo spigolo del pilastro del cancello di via S. Tecla con il cordolo che contiene la siepe quindi con il cordolo stesso, poi per salto sporgente con la particella 273 con recinzione di queste ragioni e con le particelle 287 e 288, a Sud con le particelle 606, 686 e 563/parte con murature di queste ragioni quindi per breve salto rientrante con le particelle 449 con muro di queste ragioni, 447, 446 con paramento esterno dei muri di fabbrica dei confinanti e di cinta di queste ragioni fino alla via Massarotti, infine ad Ovest con la via pubblica Angelo Massarotti; che il diritto di superficie fa riferimento all atto di COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE A TITOLO GRATUITO in data 05.12.2011, Rep. N. 176642/22888, registrato a Cremona il 23.12.2011 n. 5791 serie 1T; che in tale complesso si è svolta fino al 31 dicembre 1989 l attività di Casa di Cura, che successivamente il complesso è stato utilizzato, per la maggior parte, per la residenza delle Suore anziane; che l intero complesso come precedentemente descritto è particolarmente adatto alla attuazione degli scopi della Fondazione in quanto utilizzabile, attraverso interventi di manutenzione straordinaria, quale struttura residenziale e semiresidenziale per la tutela di persone svantaggiate e servizi sociali, socio sanitari e sanitari di natura domiciliare, territoriale, ambulatoriale;
che l area in oggetto è ricompresa nel Piano di Recupero di iniziativa pubblica, denominato Parco dei Monasteri, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.54/44569 del 3 settembre 2002, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 415/42515/03 del 3 settembre 2003; che l area in oggetto risulta ricadere secondo il vigente Piano di Governo del Territorio Piano delle Regole in Ambito del tessuto urbano consolidato (art. 24 delle N.T.) Nuclei di antica formazione e Unità Urbana città storica ristrutturazione urbanistica postbellica (art. 47 delle N.T.); che le attività previste ricadono tra quelle consentite dal vigente P.G.T. Piano dei Servizi Servizi Religiosi (SR). In particolare si tratta di attività perfettamente coerenti con quanto previsto dall art. 2.1.7 delle Modalità di Attuazione PS ma, ovvero destinazione principale a strutture religiose e per il culto e strutture socio assistenziali e destinazioni d uso complementare, accessoria e compatibile con la destinazione d uso principale che integrano o rendono possibili le destinazioni d uso principali purché strettamente collegate alla funzione pubblica o di interesse pubblico e generale e non escluse nel Piano delle Regole ; che ai sensi dell art. 4 Modalità Attuative del Piano dei Servizi è ammessa da parte del proprietario dell area, la realizzazione diretta di attrezzature e servizi per la cui attuazione è preordinato il vincolo espropriativo. Condizione per tale realizzazione è che la Giunta Comunale, con proprio atto, riconosca la pubblica utilità dell iniziativa ed espliciti la volontà di consentire tale intervento diretto che è subordinato alla stipula di apposita convenzione intesa a disciplinare le modalità attuative e gestionali; che in data 17.11.2011, protocollo n. 57044 del 17.11.2011 pratica n. 5498, il dott. Umberto Lonardi, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Fondazione denominata FONDAZIONE LA PACE ONLUS, concessionaria del diritto di superficie, ha presentato la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica con procedimento semplificato, trattandosi di area sottoposta a vincolo ai sensi dell art 142 del D.Lgs 42/2004; che in data 17.11.2011, protocollo n. 57049 del 17.11.2011 pratica n. 5493, il dott. Umberto Lonardi, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Fondazione denominata FONDAZIONE LA PACE ONLUS, concessionaria del diritto di superficie, ha presentato la richiesta di Permesso di Costruire per le opere di Manutenzione Straordinaria da eseguirsi al numero civico
49 di via Angelo Massarotti foglio 84, mappali 256/501, 442/501, 444/501, 601/501, 442/2, 444/2, consistenti nella realizzazione di una struttura residenziale e semiresidenziale per la tutela di persone svantaggiate e servizi sociali, socio sanitari e sanitari di natura domiciliare, territoriale, ambulatoriale costituita da 4 differenti unità: una Residenza Sanitaria Assistita costituita da 7 nuclei di 12 posti letto per un totale di 84 posti letto e un Centro Diurno Integrato per 20 utenti, una Comunità Alloggio per 14 posti letto e un unità costituita da 6 Mini Alloggi Protetti di 2 posti letto ciascuno. TUTTO CIO PREMESSO la Fondazione La Pace ONLUS, per quanto di propria competenza e spettanza, si obbliga ad adempiere ed osservare gli impegni e le condizioni che seguono: ART. 1 L intervento edilizio sopra descritto, oggetto di richiesta di Permesso di Costruire, sarà destinato ad attività, inizialmente previste, socio sanitarie ed assistenziali rivolte ad anziani e disabili, onde assicurare un offerta assistenziale adeguata alle esigenze della Città di Cremona in conformità agli scopi dello statuto. Nel dettaglio le attività previste sono: una Residenza Sanitaria Assistita, un Centro Diurno Integrato, una Comunità Alloggio, sei Mini Alloggi Protetti. ART. 2 La struttura sarà pertanto ad uso esclusivo della Fondazione La Pace ONLUS, che si impegna a non adibirlo ad altre destinazioni diverse da quelle descritte nel presente atto. ART. 3 La chiesa sarà aperta al pubblico durante le ore diurne. ART. 4 Le aree scoperte pertinenziali saranno ad uso esclusivo della struttura e dedicate in parte a parcheggio per gli automezzi dei dipendenti, dei parenti degli ospiti e dei visitatori, in parte a giardino per gli ospiti.
ART. 5 L intervento edilizio sarà realizzato secondo il progetto redatto da Studio Beltrami Architettura e Studio di Ingegneria Brambilla, così come approvato dagli organi comunali competenti. Eventuali modifiche al progetto di limitata entità che si rendessero necessarie in corso d opera e riguardanti piccole variazioni alla dislocazione interna dei locali e degli spazi o modeste varianti alle dimensioni plani volumetriche ed alle finiture delle parti esterne dell edificio (la cui esecuzione rimane comunque subordinata ai necessari titoli abilitativi) non avranno rilevanza per il presente atto, sempre che non incidano sulla consistenza e sulla destinazione d uso della struttura. ART. 6 L inosservanza del presente atto potrà costituire fatto rilevante a norma del D.P.R. 380/2001 e successive modificazioni. ART. 7 Gli immobili in oggetto, in caso di cessazione del servizio, verranno in ogni caso convertiti ad altri scopi di interesse pubblico ed anche in tale eventualità, sarà effettuata da parte dell Amministrazione Comunale, la verifica della sussistenza del nuovo interesse pubblico proposto riservandosi la possibilità di autorizzare o meno tale nuova funzione. ART.8 I contenuti del presente atto saranno menzionati e citati negli eventuali successivi atti di locazione/compravendita, al fine di rendere edotti i terzi interessati sull esistenza e persistenza degli obblighi assunti anche nei loro confronti. ART. 9 L efficacia del presente atto unilaterale d obbligo cesserà, in ogni caso, qualora l area e gli edifici oggetto di intervento e di cui trattasi, vengano ricompresi, da futuri strumenti urbanistici, in zona che non risulti essere destinata ad interesse pubblico.