Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere

Documenti analoghi
Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere

Dott. Pietro Lisa Consigliere Dott. Manila Salvà Consigliere ha pronunziato la seguente

Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere. ha pronunziato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto

RICORSO PER CASSAZIONE ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE. Sezione lavoro. Ricorso per cassazione. della sentenza n. R.G. n. resa dalla Corte di Appello di

Deliberazione N. 664 del 01/08/2019

REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA

Successivamente oggi, , alle ore 12.00, nella causa. contro. avente ad oggetto: mediazione; appello avverso la sentenza n

Opposizione all esecuzione Ordinanza di assegnazione Terzo Pignorato Esecuzione Forzata Assegnazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE PRIMA CIVILE

Sentenza n. 1443/2016 pubbl. il 16/12/2016 RG n. 3975/2013

Cass. 7214/2017. Notifica nulla e notifica inesistente. Scritto da Francesco Annunziata Domenica 02 Aprile :00

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA. Sezione specializzata in materia d impresa SENTENZA

Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cass. 3724/2013. Compensazione delle spese: illegittima in mancanza di gravi ed eccezionali motivi.

Cass /2014. Compenso al CTU: chi lo paga? Scritto da Francesco Annunziata Martedì 11 Novembre :40

ha pronunciato la presente

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

99,90 PER AVVOCATI. Redazione

r tj 130' 2o.AG ~, Lt/2J2JUb ~ +- ~~~l ~~~~~-~~b~ì_~~-~0~~~ +-~~~~~~

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass.11615/2015. Riduzione dei compensi professionali: deve essere motivata.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE PRIMA SEZIONE CIVILE

Spese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a

Deliberazione N. 400 del 16/05/2019

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

ORDINANZA. GUIDA FRANCESCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI. TRASONE 22, presso lo studio dell'avvocato ANNAMARIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA. EQUITALIA SUD SPA , quale cessionaria del. ramo di azienda di EQUITALIA PRAGMA SPA (già Pragma

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

Sentenza n. 513/2019 pubbl. il 24/01/2019 RG n /2016

Sentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2009. Spese di CTU: solidarietà tra le parti. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 20 Marzo :17

CITTÀ DI CASTELVETRANO Libero Consorzio Comunale di Trapani

Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene

Cass. SS.UU /2009: Termini processuali. Appello. sentenza pubblicata nel periodo feriale

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o TRIBUNALE DI CATANIA. Sezione Specializzata in Materia di Impresa

COMUNE DI SERDIANA Provincia di Cagliari

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI SASSARI SENTENZA

Dott. Salvatore Daidone Consigliere. Dott. Manila Salvà Consigliere. ha pronunziato la seguente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

OGGETTO: pagamento somma.

, rappresentata e difesa dall'avvocato giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE. sentenza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA D E C R E T O

Ufficio Esecuzioni Mobiliari

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE. Cass. 39/2015: Ultrattività del mandato alla lite

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma viale del Policlinico 155 rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Capparelli e Iosè Guizzo dell a

Reggio Emilia, questo giorno 19 (diciannove) del mese di settembre dell anno 2012 nella sede dell Azienda in Via Pietro Marani 9/1 Reggio Emilia

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai S E N T E N Z A

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 138 DEL

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano. La Corte di Appello di Firenze S E N T E N Z A. Svolgimento del processo

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenza di condanna - La compensazione delle spese comprende anche quelle successive alla sentenza

Sentenza n. 263/2017 pubbl. il 24/05/2017 RG n. 2294/2015

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai

VI-2 SEZIONE CIVILE. - Presidente. Gianfranco, in proprio e quale erede di. Ida, rappresentato e difeso, in forza di procura specia- CUL C. I.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano. La Corte di Appello di Firenze

Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica

Proponibilità dell appello incidentale nel processo tributario

contro nei confronti di e con l'intervento di

LA CORTE D APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI. composta dai Magistrati Dott. Maria Teresa Spanu Presidente rel.

nella causa civile di I Grado iscritta al N /2015 R.G. promossa da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass /2018. Casella piena: la notifica PEC è valida. Scritto da Francesco Annunziata Mercoledì 23 Maggio :54

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione, II Sezione civile, sentenza 30 maggio 2016, n

Sentenza n. 346/2018 pubbl. il 20/02/2018 RG n. 658/2017

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 22 febbraio 13 aprile 2017, n Presidente Chiarini. Relatore Tatangelo

(Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza del 08 novembre 2013).

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE PRIMA SEZIONE CIVILE

Transcript:

1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O CORTE D APPELLO DI TRIESTE Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dott. Alberto Da Rin Presidente Rel. Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento di appello iscritto al ruolo generale al n. 475/2006, promosso con citazione notificata il 28/8/2006 da Tizio, rappresentato e difeso dall avv. X giusta mandato a margine della citazione di primo grado appellante contro

2 Caio di Caio & C sas, in persona del legale rappresentante Caio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Y e Z giusta mandato a margine della comparsa di risposta d appello appellata CONCLUSIONI DELL APPELLANTE: Riformare l appellata sentenza del tribunale di Udine sez. Distaccata di Cividale del Friuli e accertarsi e dichiararsi che la Caio sas non ha e non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo portato nell atto di precetto di data 27/2/2003 nei confronti di Tizio. In subordine dichiararsi comunque non dovuto l importo precettato a titolo IVA su diritti ed onorari. Spese di entrambi i gradi di causa integralmente rifuse. CONCLUSIONI DELL APPELLATO: In via principale: respingersi l appello avversario; confermarsi la sentenza impugnata e comunque, anche per quanto occorrer possa, in via di appello incidentale condizionato respingersi l opposizione a precetto siccome inammissibile. Con rifusione delle spese del grado e con distrazione a favore dei procuratori anticipatari.

3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Udine, sezione distaccata di Cividale del Friuli, con sentenza 11-17 novembre 2005, respinse l opposizione a precetto (titolo esecutivo la sentenza n. 1306/2002 del Tribunale di Udine la quale, dichiarando cessata la materia del contendere, aveva condannato Tizio al pagamento delle spese di lite) notificato dalla Caio sas a Tizio; compensò le spese di lite. Ha interposto appello il soccombente, lamentando l omessa pronuncia, da parte del Giudice, in ordine all avvenuta caducazione del titolo portato in esecuzione: la Corte d Appello di Trieste aveva infatti riformato la sentenza del Tribunale di Udine, condannando la società Caio sas al pagamento delle spese di lite. Non doveva inoltre essere corrisposta l Iva, poiché detta società poteva portare l imposta in detrazione. Si è costituita l appellata, chiedendo il rigetto dell appello. MOTIVI DELLA DECISIONE Si osserva che, contrariamente alla sentenza citata dall appellata, la prevalente e ormai consolidata giurisprudenza ritiene che: l art. 336 cpc disponendo al fine di scoraggiare impugnazioni dilatorie- che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti della sentenza riformata o cassata comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l efficacia esecutiva della sentenza di primo

4 grado sia l efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente (Cass. n. 15220 del 2005, conformi n. 8263 e 8745del 2000, 16170 del 2001, 7353 del 2004). All udienza del 23 giugno 2010, in sede di precisazione delle conclusioni del procedimento di primo grado, l opponente aveva depositato la sentenza di riforma della Corte d Appello di Trieste e, in conclusionale, aveva evidenziato l interesse ad ottenere la restituzione di quanto pagato al solo scopo di evitare l esecuzione forzata e sulla base di un titolo inesistente. Ne deriva che, essendosi caducato il titolo esecutivo, andava accolta l opposizione a precetto. In tale senso va disposta la riforma della sentenza. Non occorre infatti esaminare l ulteriore motivo di gravame, assorbito. Le spese di lite del primo grado possono essere dichiarate nuovamente compensate, oltre che per i motivi esposti dal primo Giudice, pure perché la comunicazione della riforma della sentenza di cui al titolo esecutivo è avvenuta solo in corso di giudizio, mentre seguono la soccombenza quelle di secondo grado, in favore del difensore, antistatario come da richiesta formulata in comparsa conclusionale. P.Q.M.

5 In riforma della sentenza n. 197/2005 del Tribunale di Udine, sezione distaccata di Cividale del Friuli, dichiara che la Caio & C sas non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Tizio. Condanna l appellato alla rifusione delle spese di lite del grado di giudizio che liquida in complessivi E. 2.800,00 di cui E. 1.500,00 per onorari, E. 300,00 per spese e il resto per diritti, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore dell avv. X, antistatario. Trieste 19 ottobre 2010 Il Presidente est.