Regione Liguria Disposizioni e criteri per l esercizio, il controllo, la manutenzione e l ispezione degli impianti termici



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1. Con che periodicità si devono effettuare i controlli di manutenzione sugli impianti termici? L art. 7 del DPR 16/04/2013 n. 74 ha disposto che le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione su un impianto termico vadano effettuate secondo le seguenti prescrizioni: - le operazioni periodiche di controllo e manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche riportate nei relativi libretti per l installazione, l uso, la manutenzione e il controllo dei componenti, nel rispetto della legislazione vigente e della buona regola tecnica, secondo criteri riportati nella normativa di settore (UNI CEI, ecc.); - l installatore o, in difetto di questo, il manutentore degli impianti termici, devono definire e rendere noto al Responsabile dell impianto, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi: a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantirne l efficienza e la sicurezza delle persone e delle cose; b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate. 2. Con che periodicità si devono effettuare i controlli di efficienza energetica sugli impianti termici? Il controllo di efficienza energetica, da effettuarsi in occasione di uno degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione, va eseguito con la frequenza stabilita nella Tabella A delle Disposizioni Regionali, in vigore con decorrenza 1 gennaio 2015, in relazione alla tipologia di impianto, al combustibile impiegato, alla potenza termica ed all età del generatore. Con la cadenza stabilita nella sopra citata tabella, in occasione di uno degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione, il manutentore effettua il controllo di efficienza energetica e provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo di efficienza energetica. Tale rapporto deve essere trasmesso a cura del manutentore, in forma digitale, al Catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici, mentre una copia cartacea é rilasciata al Responsabile dell impianto che la conserva e la allega al Libretto di Impianto. 3. Che validità hanno i Rapporti di controllo tecnico degli impianti trasmessi alle Autorità competenti precedentemente all entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali? I Rapporti di controllo tecnico degli impianti termici già trasmessi alle rispettive Autorità competenti, antecedenti al 1 gennaio 2015, conservano la validità stabilita al momento della presentazione; in particolare: - per impianti di potenza termica inferiore a 35 kw: - nei casi di validità quadriennale i precedenti Rapporti di controllo tecnico avranno validità a partire dall anno di emissione del bollino, questo compreso, fino al 31 dicembre dell anno solare di scadenza dei quattro anni; pertanto nel corso dell anno successivo dovrà essere trasmesso un nuovo Rapporto di controllo di efficienza

termica ed all età del generatore, con decorrenza dall anno solare di trasmissione del Rapporto stesso, questo compreso. - nei casi di validità riferita al biennio solare i precedenti Rapporti di controllo tecnico avranno validità per il biennio indicato sul bollino, ovvero fino al 31 dicembre dell anno solare di scadenza; pertanto nel corso dell anno successivo dovrà essere trasmesso un nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica, corredato di bollino o versamento on-line del contributo; la validità del nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica sarà quella riportata nella Tabella A delle Disposizioni Regionali corrispondente alla tipologia di impianto, alla potenza termica ed all età del generatore, con decorrenza dall anno solare di trasmissione del Rapporto stesso, questo compreso. - nel caso di validità riferita a biennio fisso (bollino 2013-2014) il nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica, corredato di bollino o versamento on-line, dovrà essere trasmesso: - nel corso dell anno 2015 per gli impianti per i quali il precedente Rapporto di controllo, completo di analisi di combustione e bollino, sia stato presentato nell anno 2013; - nel corso dell anno 2016 per gli impianti per i quali il precedente Rapporto di controllo, completo di analisi di combustione e bollino, sia stato presentato nell anno 2014; - nei casi di validità riferita al biennio di stagione termica i precedenti Rapporti di controllo tecnico avranno validità per il biennio indicato sul bollino, ovvero fino al 31 luglio dell anno di scadenza del biennio; pertanto nel corso del secondo semestre dell anno di scadenza dovrà essere trasmesso un nuovo Rapporto di controllo di efficienza termica ed all età del generatore, con decorrenza dall anno solare di trasmissione del Rapporto stesso, questo compreso. - per impianti di potenza termica uguale o superiore a 35 kw: - nei casi di validità annuale riferita all anno solare i precedenti Rapporti di controllo tecnico avranno scadenza al 31 dicembre dell anno di riferimento; pertanto nel corso del 2015 dovrà essere trasmesso un nuovo Rapporto di controllo di efficienza termica ed all età del generatore al momento del rilascio del Rapporto, con decorrenza dall anno solare di trasmissione del Rapporto stesso, questo compreso. - nei casi di validità annuale riferita all anno di stagione termica i precedenti Rapporti di controllo tecnico avranno scadenza al 31 luglio dell anno successivo a quello di riferimento; pertanto nel corso del secondo semestre 2015 dovrà essere trasmesso un nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica, corredato di bollino o versamento

on-line del contributo; la validità del nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica sarà quella riportata nella Tabella A delle Disposizioni Regionali corrispondente alla tipologia di impianto, alla potenza termica ed all età del generatore al momento del rilascio del Rapporto, con decorrenza dall anno solare di trasmissione del Rapporto stesso, questo compreso. 4. Nel caso di impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kw e alimentati a gas, come si determina l età del generatore di calore agli effetti della cadenza per la trasmissione del successivo Rapporto di controllo di efficienza energetica? L età del generatore di calore a gas è intesa quella al momento dell effettuazione dell intervento di Controllo dell'efficienza energetica e rilascio del relativo Rapporto; in particolare: - se al momento dell intervento l età del generatore è inferiore o uguale a 15 anni (calcolati dal giorno di installazione dell impianto, come indicato nel libretto), la validità della certificazione e la relativa cadenza per la trasmissione del successivo Rapporto di controllo di efficienza energetica sarà di quattro anni, con decorrenza dall anno solare di trasmissione del Rapporto stesso, questo compreso; - se al momento dell intervento l età del generatore è maggiore di 15 anni (calcolati dal giorno di installazione dell impianto, come indicato nel libretto), la validità della certificazione e la relativa cadenza per la trasmissione del successivo Rapporto di controllo di efficienza energetica sarà di due anni, con decorrenza dall anno solare di trasmissione del Rapporto stesso, questo compreso. 5. Nel caso di impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kw e alimentati a gas, cosa succede se il generatore di calore raggiunge i 15 anni di età nel periodo di validità della certificazione? Per impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kw, nei casi in cui il generatore di calore a gas supera i 15 anni di età durante il periodo di validità del Rapporto di controllo di efficienza energetica, quest ultimo conserva la validità fino al termine prestabilito al momento della trasmissione del Rapporto di controllo. Alla scadenza del termine, la cadenza per la trasmissione del successivo Rapporto di controllo di efficienza energetica diventerà di due anni, con decorrenza dall anno solare di trasmissione del Rapporto stesso, questo compreso. 6. Chi può inviare, firmato digitalmente, il rapporti di controllo di efficienza energetica? Il rapporto di controllo di efficienza energetica può essere inviato e firmato digitalmente dai manutentori che lo hanno redatto se provvisti di firma digitale o, in alternativa, dal rappresentante legale o dal responsabile tecnico della ditta incaricata del controllo e manutenzione. Il manutentore che effettua l intervento di controllo di efficienza energetica presso il cliente é tenuto a firmare la copia cartacea del rapporto di controllo di efficienza energetica che deve rilasciare al cliente stesso.

7. Esiste un modello di Rapporto di manutenzione approvato da Regione Liguria? Non esiste un modello standard di rapporto di manutenzione approvato da Regione Liguria. Al termine di ogni intervento di controllo ed eventuale manutenzione dell impianto, le operazioni svolte e l esito della manutenzione saranno riportate nel rapporto di manutenzione sulla base di un modello che la ditta di manutenzione può liberamente scegliere. Il manutentore é tenuto a redigere e sottoscrivere il rapporto di manutenzione in duplice copia. Il Responsabile di impianto sottoscrive il rapporto per presa visione, trattenendone una copia che allega alla documentazione di impianto. 8. In caso di sostituzione del generatore di calore occorre inviare un nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica anche se il precedente é ancora valido? In caso affermativo, occorre pagare nuovamente il contributo? Si, in caso di sostituzione del generatore di calore occorre trasmettere un nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica al catasto regionale anche se il precedente é ancora in corso di validità. In fase di trasmissione verrà richiesto il pagamento del contributo in base alla potenza dell impianto. 9. Come si comporta il manutentore nel caso in cui incorra in un impianto mai censito? Nel caso di impianti mai censiti occorre compilare la scheda identificativa dell impianto riportando la data di installazione o, in alternativa, l anno di costruzione del generatore. 10. Nel caso in cui in un immobile siano presenti più macchine termiche, come ci si comporta in merito all invio dei rapporti di controllo di efficienza energetica e il pagamento dei relativi contributi? In generale si possono individuare le seguenti situazioni: in caso di impianto autonomo si ha generalmente 1 unico codice catasto e 1 unico libretto di impianto. Se sono presenti più macchine termiche, occorre compilare tante schede n.4 (Generatori) quanti sono le macchine termiche. in caso di impianto centralizzato occorre fare riferimento alle reti di distribuzione: si hanno tanti codici catasto e tanti libretti quante sono le reti di distribuzione presenti. Per ciascuna rete di distribuzione occorre compilare tante schede n.4 (Generatori) quanti sono le diverse macchine termiche presenti. Nell ambito dello stesso impianto (collegato ad un codice catasto e ad un libretto) occorre dividere le macchine termiche per funzione (caldo o freddo). Per ogni funzione occorre individuare i gruppi di macchine termiche alimentate dallo stesso combustibile: per ciascun gruppo si deve compilare un rapporto di controllo di efficienza energetica e si deve pagare un contributo corrispondente alla somma delle potenze delle singole macchine. ESEMPI: a) All interno di una unità immobiliare indipendente ci sono 3 caldaie alimentate dallo stesso combustibile con potenze pari a 12, 13 e 15 kw 1 rapporto di controllo di efficienza energetica con 3 schede, una per ogni caldaia.

Verrà richiesto il pagamento di un unico contributo corrispondente ad una potenza pari a 40kW (46 ) b) All interno di una unità immobiliare indipendente ci sono 2 caldaie alimentate con 2 combustibili differenti con potenze pari a 12 e 15 kw 2 rapporti di controllo di efficienza energetica Verrà richiesto il pagamento di 2 contributi corrispondenti rispettivamente alla potenza di 12 e 15 kw (24 ciascuno) c) All interno di una unità immobiliare indipendente ci sono 2 generatori (uno freddo e uno caldo) con potenze pari a 13 e 15 kw 2 rapporti di controllo di efficienza energetica Verrà richiesto il pagamento di 2 contributi corrispondenti rispettivamente alla potenza di 13 e 15 kw (24 ciascuno) d) All interno di uno stabile con più appartamenti c é 1 generatore (pompa di calore reversibile) con un unico sistema di distribuzione e con potenza pari a 100 kw 1 rapporti di controllo di efficienza energetica Verrà richiesto il pagamento di 1 contributo corrispondente alla potenza di 100 kw (80 ) e) All interno di uno stabile con più appartamenti ci sono 3 generatori di calore a servizio di 3 unità immobiliari con diversi sistemi di distribuzione ma collocati in una centrale termica. 3 libretti di impianto 3 codici catasto 3 rapporti di controllo di efficienza energetica Verrà richiesto il pagamento di 3 contributi corrispondenti alla potenza di ciascun generatore f) All interno di uno stabile con più appartamenti c é un generatore di calore centralizzato e due condizionatori fissi di potenza pari a 15 kw ciascuno con diversi sistemi di distribuzione. 3 libretti di impianto 3 codici catasto 3 rapporti di controllo di efficienza energetica Verrà richiesto il pagamento di 3 contributi corrispondenti alla potenza di ciascuna macchina termica