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Cassazione. Non è agente di commercio l informatore scientifico Anche se qualificato nero su bianco come contratto di agenzia, va invece ricondotto ai canoni del lavoro subordinato il rapporto di colui che svolga prevalentemente l attività di informatore medico scientifico piuttosto che quella di agente di commercio. Sì al reintegro. http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaaldiritto/dirittocivile/2014 09 15/non e agentecommercio informatore scientifico 184808.php Di Francesco Machina Grifeo 15/9/2014 Corte di cassazione Sezione lavoro sentenza 15 settembre 2014 n. 19394 Anche se qualificato nero su bianco come contratto di agenzia, va invece ricondotto ai canoni del lavoro subordinato il rapporto di colui che pur con un limitato margine di autonomia svolga prevalentemente l attività di informatore medico scientifico piuttosto che quella di agente di commercio. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 19394/2014 rigettando il ricorso di una nota casa farmaceutica. Anche se qualificato nero su bianco come contratto di agenzia, va invece ricondotto ai canoni del lavoro subordinato il rapporto di colui che pur con un limitato margine di autonomia svolga prevalentemente l attività di informatore medico scientifico piuttosto che quella di agente di commercio. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 19394/2014 rigettando il ricorso di una nota casa farmaceutica. Il ricorso Secondo l azienda ricorrente la Corte di appello di Firenze, nel confermare il provvedimento di reintegra emesso dal tribunale di Pisa, «avrebbe omesso di considerare che l espletamento dell attività di promozione delle vendite era un preciso obbliga assunto dal lavoratore, così come avrebbe omesso di rilevare che il carattere autonomo della prestazione lavorativa, quale emersa dall istruttoria, non era incompatibile con la soggezione della stessa a determinati controlli o direttive da parte del committente, il quale aveva retribuito l agente sempre con delle provvigioni». La motivazione della Corte Una posizione non condivisa dalla Suprema corte secondo cui «contrariamente alla qualificazione formale del rapporto come di agenzia, l attività prevalente richiesta all appellato non era quella di promuovere contratti per conto del preponente, bensì quella dell informatore dipendente di azienda farmaceutica alla stregua di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale per l industria chimica, a nulla rilevando il limitato margine di autonomia di cui il medesimo godeva nel decidere di ampliare la lista dei sanitari da visitare rispetto a quella predisposta dal datore di lavoro, trattandosi, in quest ultimo caso, di un aspetto non significativo ai fini della qualificazione». Del resto, conclude la sentenza, anche altri aspetti deponevano per il vincolo della subordinazione come per esempio il fatto che «era tenuto a rendere conto del suo operato periodicamente ad un capo area», così come «il tipo di compenso erogato», tutte circostanze che «evidenziavano lo stabile inserimento del lavoratore» N.d.R.: Artt. CC citati nella sentenza: Art. 1742 Nozione

I. Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l incarico di promuovere, per conto dell altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. II. Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile. Art. 2094 c.c. Prestatore di lavoro subordinato È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell imprenditore. 2222. Contratto d opera. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo [c.c. 2225] un opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV [c.c. 1655] (1). (1) Vedi l art. 21, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.