PROGETTO DI LEGGE RIFORMA DELL ISTITUTO DEL DECRETO PENALE. Art. 1

Documenti analoghi
LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

LIBRO QUARTO - MISURE CAUTELARI

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ALFANO)

Codice Procedura Penale aggiornato con la legge 20 febbraio 2006, n. 46

DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEL PROCESSO A SEGUITO DI SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO

Codice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO.

16 GENNAIO 2019, 14.30

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 gennaio 2014

Schema di decreto legislativo recante Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell art. 2, comma 2, della l. 28 aprile 2014, n

Riforma penale: in Gazzetta le modifiche ai giudizi d impugnazione

La legge sul processo lungo

MODIFICHE AL CODICE PENALE ED AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DISPOSIZIONI SULLA PROCEDURA CIVILE E IN MATERIA GIUDIZIARIA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (SEVERINO DI BENEDETTO)

Indice. Indice. Capitolo I. L udienza preliminare. di Francesco Alvino

SCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE

INDICE. Schemi. Prefazione... XIII

SENATO DELLA REPUBBLICA

INDICE SOMMARIO LIBRO DECIMO

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Il procedimento penale, definizione e caratteri

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

DECRETO LEGGE N. 78/13 (SVUOTACARCERI) CONVERTITO CON L. N. 94/13.

La parte civile nel processo penale

Le variazioni ai giudizi di impugnazione

LEGGE 21 febbraio 2006, n. 102 in G.U. n. 64 del 17 marzo 2006; in vigore dal 1 aprile 2006)

1. All'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

PROGETTO DI LEGGE RESPONSABILITÀ DA MISFATTO DELLA PERSONA GIURIDICA. Titolo I Disposizioni generali. Art. 1 (Ambito di applicazione)

CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPETENZA. Articolo 1 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di competenza)

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni

DISEGNO DI LEGGE n Art. 1.

Tutte le innovazioni al codice di procedura penale

La sospensione condizionale della pena

COMUNE DI ROANA. Provincia di Vicenza * * * REGOLAMENTO DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI

Richiesta di revoca dell'ordinanza di sequestro preventivo proposta dal difensore

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita delle sentenze di proscioglimento.

Le fasi principali del procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente dipendente da reato

529 L. 9 gennaio 2019, n. 3 Art. 1. Anticorruzione

I nuovi articoli del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale ABUSO D'UFFICIO

I procedimenti speciali che omettono la fase dell udienza preliminare e il decreto penale di condanna

INDICE SOMMARIO. REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi Termine a difesa...

INDICE-SOMMARIO CAPITOLO PRIMO LA NATURA E LA FUNZIONE DELL UDIENZA PRELIMINARE. di E. Aprile

La sospensione del procedimento con messa alla prova

IMPUGNAZIONI PENALI esercitazione pratica

LEGGE 21 febbraio 2006, n.102 Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali. (G.U. n. 64 del )

PROGETTO DI LEGGE DISCIPLINA DEI REATI INFORMATICI. Art. 1 (Finalità)

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO in vigore dal 27 maggio 2008

INDICE. Schemi. Prefazione... XIII

COMUNE DI TULA Provincia di SASSARI

La principale funzione di una Procura della Repubblica è quella di indagare sui reati e di sostenere l accusa nel corso del giudizio.

La "Berufung" (appello) nel codice di procedura penale tedesco

CAPITOLO 1: NATURA, CARATTERISTICHE E RATIO DEL PROCEDIMENTO PER DECRETO PENALE DI CONDANNA

Il decreto penale di condanna nel codice di procedura penale della Repubblica Federale Tedesca

Indice dei quesiti di diritto Penale per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore giudiziario. Da 900 a 999

Giudizio abbreviato. Esclusione della parte civile

SINTESI DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Sommario. Introduzione. Brevi nozioni sul procedimento penale in generale...1

Art Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente

Giudice competente giudice dell esecuzione, non giudice dell appello (come da art. 175 comma 4 c.p.p. per la restituzione nel termine).

Art. 1. (Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104)

TITOLO II Applicazione della pena su richiesta delle parti (1)

IL GIUDICATO PENALE DALLA PARTE DEL CONDANNATO

Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150

Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicherà il rito del lavoro.

Ordinanza sul casellario giudiziale

Bozza del disegno di legge Alfano sulla esecuzione delle pene presso il domicilio e messa alla prova

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (FLICK)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. DECRETO 26 maggio 2009, n. 57

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Oggetto: dichiarazione sostitutiva circa la sussistenza di provvedimenti giudiziari e di carichi pendenti Codice gara.

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

INDICE SOMMARIO TOMO I PROCEDIMENTI SPECIALI. CAPITOLO I L APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI (Antonio Angelo Arru)

RICHIESTA DI PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE

La prescrizione dei reati o prescrizione penale

IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA NEL SISTEMA PENALE

Impugnazione. Autore : Edizioni Simone. Data: 14/10/2015. Impugnazione (d. proc.)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO 30 settembre 1989, n. 334 Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale.

Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali

TRIBUNALE DI BIELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BIELLA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA AI SENSI

Patteggiamento sul reato di dichiarazione fraudolenta per utilizzo di false fatture accessibile col ravvedimento

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2015, n. 28

INDICE-SOMMARIO. Capitolo Primo GENERALITÀ. Capitolo Secondo IL PROCEDIMENTO DELINEATO DALL ART. 127 C.P.P.

Codice penale militare e Procedura penale militare

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3596

INDICE. I. IL GIUDIZIO ABBREVIATO di Michele Bonetti

La differenza tra Riesame e Appello

SENATO DELLA REPUBBLICA

QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309

Legge 27 marzo 2001, n. 97

Parte Prima I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell ambito del processo penale

Transcript:

LA ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITA E RICERCA SCIENTIFICA nella seduta del 18 febbraio 2014, ha esaminato ed approvato in sede referente il Progetto di Legge MODIFICHE ALLA LEGGE 9 SETTEMBRE 1919 N.35 LEGGE CHE ISTITUISCE IL DECRETO PENALE accogliendo gli emendamenti riportati nel seguente testo evidenziati in grassetto o interlineati: PROGETTO DI LEGGE MODIFICHE ALLA LEGGE 9 SETTEMBRE 1919 N. 35 LEGGE CHE ISTITUISCE IL DECRETO PENALE RIFORMA DELL ISTITUTO DEL DECRETO PENALE Art. 1 L articolo 2 della Legge 9 settembre 1919 n. 35, così come sostituito dall articolo 1 della Legge 18 ottobre 1963 n. 43, è sostituito dal seguente: «Art. 2 Il Commissario della Legge, quando in seguito all esame degli atti ed alle investigazioni compiute, ritiene di dover applicare la multa, la multa a giorni e l interdizione, ovvero l una o l altra di tali pene, anche se previste in alternativa alla prigionia o all arresto, può pronunciare decreto penale di condanna, ponendo a carico del prevenuto le spese del procedimento. Con il decreto penale il Commissario della Legge ordina la confisca o la restituzione delle cose sequestrate, può disporre la sospensione condizionale della interdizione o della multa e la non menzione della condanna nel certificato del casellario. Il decreto penale non può essere pronunciato per i reati di cui all articolo 164 del Codice Penale.». 1. La presente legge disciplina il Decreto Penale. Art. 2 Dopo il primo comma dell articolo 3 della Legge 9 settembre 1919 n. 35 è introdotto il seguente comma: 1

«Il reato è estinto se nel termine di cinque anni l'imputato non commette un misfatto, delitto o contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna con decreto non impedisce la concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.». 1. Il Commissario della Legge quando in seguito all esame degli atti ed alle investigazioni compiute, ritiene di dover applicare la multa, la multa a giorni e l interdizione, ovvero l una o l altra di tali pene, anche se previste in alternativa alla prigionia o all arresto, può pronunciare decreto penale di condanna, ponendo a carico del prevenuto le spese del procedimento. 2. Il decreto penale non può essere pronunciato per i reati di cui all articolo 164 del Codice Penale. Art. 3 L articolo 4 della Legge 9 settembre 1919 n. 35 è sostituito dal seguente: «Art. 4 Il decreto è notificato all'imputato, al difensore di fiducia o, in mancanza, al difensore d ufficio e al Procuratore del Fisco, con formale avvertenza che se entro trenta giorni dalla notificazione non è proposta opposizione, il decreto diverrà esecutivo.». 1. Il decreto penale riporta la medesima intestazione delle sentenze e contiene: a) l indicazione dell autorità che l ha pronunciato; b) le generalità dell imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo; c) l imputazione; d) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata; e) la condanna con l indicazione degli articoli applicati; f) la data e la sottoscrizione del giudice e del cancelliere. 2. Con il decreto di condanna il giudice ordina la confisca nei casi previsti dall articolo 147 del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate, concede la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna. 3. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni l imputato non commette un misfatto, delitto o contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna con decreto non impedisce la concessione di una successiva sospensione condizionale della pena. 2

Art. 4 L articolo 6 della Legge 9 settembre 1919 n. 35 è sostituito dal seguente: «Art. 6 Il Procuratore del Fisco può proporre opposizione avverso un decreto penale pronunciato al di fuori dei casi indicati dall articolo 2 o quando ritiene che si sarebbe dovuto applicare la pena della prigionia o dell arresto.». 1. Il decreto è notificato all imputato, al difensore di fiducia o, in mancanza, al difensore d ufficio e al Procuratore del Fisco con formale avvertenza che se entro trenta giorni dalla notificazione non è proposta opposizione, il decreto diverrà esecutivo. 2. L opposizione è presentata al Commissario della Legge che ha emesso il decreto stesso. Art. 5 L articolo 7 della Legge 9 settembre 1919 n. 35 è sostituito dal seguente: «Art. 7 È inammissibile l opposizione proposta fuori termine o da persona non legittimata. Contro l'ordinanza di inammissibilità l'opponente può proporre appello. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il Commissario della Legge che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione.». 1. L opposizione è proposta in cancelleria dall imputato personalmente o dal difensore di fiducia. 2. Nell atto di cui al comma 1, la parte che impugna il decreto deve eleggere domicilio nel territorio della Repubblica. Nel domicilio eletto sono eseguite tutte le notifiche relative al procedimento. Art. 6 L articolo 8 della Legge 9 settembre 1919 n. 35 è sostituito dal seguente: «Art. 8 Salvo quanto previsto dall articolo 7, il Giudice Inquirente, ricevuto l atto di opposizione, revoca il decreto di condanna e dispone il rinvio a giudizio per la medesima imputazione già contenuta nel decreto. 3

Al dibattimento di primo grado e alle ulteriori fasi del procedimento si applicano le disposizioni del codice di procedura penale. Nel giudizio conseguente all opposizione, il Giudice può applicare una pena anche diversa e più grave di quella indicata nel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi.». 1. Il Procuratore del Fisco può proporre opposizione avverso un decreto penale pronunciato al di fuori dei casi indicati dall articolo 2 o quando ritiene che si sarebbe dovuto applicare la pena della prigionia o dell arresto. Art. 7 L articolo 9 della Legge 9 settembre 1919 n. 35 è sostituito dal seguente: «Art. 9 In caso di connessione con altro reato per il quale non può essere pronunciato decreto penale, si procede nei modi prescritti dal codice di procedura penale.». 1. E inammissibile l opposizione proposta fuori termine o da persona non legittimata. L inammissibilità è dichiarata con ordinanza. 2. Contro l ordinanza di inammissibilità l opponente può proporre impugnazione al Giudice d Appello. 3. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l esecuzione. Art. 8 La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione. 1. Salvo quanto previsto dall articolo 7, il Giudice Inquirente che ha emesso il decreto penale di condanna, ricevuto l atto di opposizione, revoca il decreto di condanna e dispone il rinvio a giudizio per la medesima imputazione già contenuta nel decreto. 2. Al dibattimento di primo grado e alle ulteriori fasi del procedimento si applicano le disposizioni del codice di procedura penale. 3. Nel giudizio conseguente all opposizione, il Giudice può applicare una pena anche diversa e più grave di quella indicata nel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi. 4

Art. 9 1. In caso di connessione con altro reato per il quale non può essere pronunciato decreto penale, si procede nei modi prescritti dal codice di procedura penale. Art. 10 1. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai procedimenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato disposto rinvio a giudizio. Art. 11 1. Sono abrogati: a) la Legge 9 settembre 1919 n. 35; b) l articolo 1 della Legge 18 ottobre 1963 n. 43. Art. 12 1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione. 5