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La misura degli investimenti nell ambito dell OCM del vino è stata concepita e attuata in maniera appropriata nel pieno rispetto del principio di economia? CORTE DEI CONTI Non è dimostrato che la misura degli investimenti nell ambito dell OCM sia necessaria. A parere della Corte, la misura di investimento non è concepita in modo appropriato perché non vi è alcuna ragione evidente per cui il settore vitivinicolo necessitasse specificamente di un aiuto supplementare all investimento, rispetto al sostegno già disponibile per tutti i settori agricoli nello sviluppo rurale (misure 121 e 123 del PSR). L argomentazione secondo cui il settore vitivinicolo avrebbe necessità supplementari rispetto agli altri settori agricoli non è infatti corroborata da alcuno studio o analisi. Demarcazione: la difficoltà di tracciare la linea tra OCM e sviluppo rurale. Questa misura è fonte di complessità e ha creato ostacoli amministrativi perché ha richiesto di tracciare e far rispettare una linea di demarcazione artificiale tra misure molto simili: l aiuto all investimento dell OCM e quello del PSR. Ne è derivato un aumento degli oneri amministrativi per gli Stati membri, che hanno dovuto modificare i PSR prima di attuare la misura dell OCM. Questo in alcuni casi ha ritardato l attuazione della misura (in particolare in Italia e Spagna dove, essendo i PSR sono gestiti a livello regionale, la linea di demarcazione ha dovuto essere tracciata da ciascuna regione) o ha limitato in misura eccessiva la portata degli investimenti ammissibili, costringendo nel periodo oggetto di audit gli Stati membri a riassegnare ad altre misure dei programma una quota significativa dei fondi preventivati per gli investimenti. RACCOMANDAZIONE: Per razionalizzare il regime di aiuto, la Commissione dovrebbe monitorare l assorbimento dei fondi, analizzare la necessità della misura di investimento ed appurare se il settore vitivinicolo, rispetto ad altri settori agricoli, abbia bisogno di ulteriori aiuti. Poche le garanzie che gli Stati membri eroghino il sostegno solo a progetti finanziariamente sostenibili e che valutino sistematicamente la ragionevolezza dei costi del progetto. La misura di investimento non è stata attuata tenendo debitamente conto del principio di economia. La maggior parte degli Stati membri controllati non ha garantito che l aiuto fosse erogato solo a progetti sostenibili. Inoltre vi è il rischio di una spesa eccessiva, dal momento che la ragionevolezza dei costi dei progetti non è stata sistematicamente valutata. La Corte rileva tra l altro che la Commissione non ha fornito alcun orientamento agli Stati membri sulle procedure di selezione dei progetti riguardanti la misura di investimento. Così dei quattro Stati membri visitati che attuano la misura di investimento solo due risultavano applicare procedure formali per valutare la ragionevolezza dei costi: l Italia (Veneto e Lazio) e la Spagna, che utilizzano procedure informatizzate prima di approvare la domanda. In particolare, i richiedenti sono tenuti a presentare tre diverse offerte, e la validità della scelta può COMMISSIONE La misura nell OCM ha una sua peculiarità. La Commissione ritiene che la specifica misura di investimento dell OCM vino sia importante per incrementare la competitività e sia complementare rispetto alle corrispondenti misure di investimento dei PSR. Il legislatore ha dunque stabilito scientemente che i due programmi si sviluppassero in parallelo per motivazioni: strategiche: i programmi di sostegno del vino mirano ad accrescere la competitività del settore, mentre i PSR sono volti a garantire uno sviluppo sostenibile delle aree rurali; finanziarie: i programmi di sostegno del vino non impongono agli Stati membri di fornire un contributo finanziario nazionale o regionale. Un problema superato. La linea di demarcazione tra i programmi è adesso chiara e dovrebbe consentire di scongiurare il rischio di doppio finanziamento. Una volta definita, inoltre, i costi amministrativi aggiuntivi per le amministrazioni nazionali sono stati contenuti. In ogni caso il ritardo nell applicazione delle misure nella prima fase di attuazione del programma può essere imputato anche ad altri fattori, come la difficoltà di ottenere garanzie bancarie, a causa della crisi finanziaria, o ritardi nell attuazione del quadro legislativo per la misura in questione, a livello nazionale o regionale. Nel regolamento 1308/2013 sulla nuova OCM, il Consiglio e il Parlamento hanno confermato per il 2014-2020 l utilità della riforma del settore vitivinicolo, dimostrando la volontà di dare alle misure il tempo necessario per esplicare i loro effetti, e conservando gli investimenti nei due regimi di sostegno. La misura di investimento sarà comunque valutata nell ambito del sistema comune di monitoraggio e valutazione della PAC 2014-2020. In questo contesto, nel 2018 la Commissione esaminerà come includere una valutazione del valore aggiunto del sostegno agli investimenti presente sia nell OCM vino che nello sviluppo rurale (anche se le informazioni sull impatto di una politica possono essere raccolte solo dopo un tempo sufficientemente lungo). La Commissione ha sottolineato che già realizza missioni di controllo sulla misura di investimento, durante le quali si assicura che gli Stati membri verifichino la ragionevolezza dei costi della misura. Ai sensi del regolamento 1290/2005 sul finanziamento della PAC (in particolare art. 9) gli audit verificano che gli Stati membri abbiano adottato tutte le disposizioni legislative e amministrative o le altre misure (gestione e controllo) necessarie per garantire la corretta tutela degli interessi finanziari dell Unione, e che rispettino i principi di una sana gestione finanziaria, comprendenti la valutazione della ragionevolezza dei costi. Più nel dettaglio, l applicazione del principio primo arrivato/primo servito non implica necessariamente che manchi una verifica della redditività del progetto. Le procedure di selezione in Austria e in Francia non hanno impedito che i progetti approvati fossero verificati e dichiarati economicamente validi. 1

essere valutata da un valutatore esterno. Il Veneto in particolare ha impiegato uno strumento informatico per valutare il rendimento prevedibile dell investimento in base a dati economici forniti dal beneficiario, ammettendo all aiuto solo progetti la cui sostenibilità economica era dimostrata. Il Lazio ha applicato invece un sistema di valutazione meno dettagliato, basato sul raffronto fra i conti annuali del richiedente relativi all esercizio precedente l investimento e gli effetti attesi dell investimento sui conti dell esercizio successivo a quest ultimo. In Spagna, le procedure di selezione comprendono una valutazione della sostenibilità del progetto e della situazione finanziaria del beneficiario, ma perché un progetto venga selezionato non è richiesto alcun punteggio minimo. Invece in Austria e Francia la selezione è basata sul principio primo arrivato/primo servito e quindi, in assenza di procedure specifiche, non vi è garanzia che siano stati sovvenzionati solo i progetti sostenibili; inoltre non ci sono elementi da cui risulti che si procede a valutare sistematicamente la ragionevolezza dei costi dei progetti (la valutazione, non formalizzata, dipendeva dalla competenza della persona che esaminava la domanda). RACCOMANDAZIONE: Gli Stati membri dovrebbero valutare sistematicamente, nelle domande di aiuto, la ragionevolezza dei costi dei progetti da finanziare con fondi UE. Ove fattibile, si dovrebbero definire parametri di riferimento (benchmark) per le voci di costo comuni, al fine di facilitare la valutazione dei costi nei progetti. Il risultato di questa valutazione dovrebbe essere adeguatamente documentato. Gli Stati membri dovrebbero espletare anche verifiche di sostenibilità per valutare la solidità della situazione finanziaria dei richiedenti, documentando tali analisi. Invece la Commissione dovrebbe assicurarsi che gli Stati membri dispongano di sistemi efficaci per effettuare entrambi i controlli. La selezione dei progetti spetta agli Stati membri e la Commissione non può valutare ex ante la ragionevolezza dei costi. Per il resto, la Commissione già realizza controlli sulla misura di investimento, durante i quali si assicura che gli Stati membri verifichino la ragionevolezza dei costi. La Commissione fa presente comunque che le questioni più generali legate alla selezione dei progetti di investimento, specialmente per quanto attiene alla verifica della ragionevolezza dei costi e della redditività dei progetti (ex ante), verranno trattate nelle riunioni del comitato di gestione OCM. La misura di promozione è concepita in maniera appropriata e attuata in modo efficiente? CORTE DEI CONTI Le azioni di promozione sono spesso usate per consolidare i mercati esistenti, anziché per conquistarne di nuovi o recuperare i vecchi. Le modifiche intervenute nella normativa applicativa sono andata in questa direzione, ampliando la possibilità per i beneficiari di usufruire dell aiuto per periodi più lunghi. RACCOMANDAZIONE: Il regolamento UE dovrebbe limitare la possibilità che un singolo beneficiario presenti, in ciascun periodo di programmazione, un programma di promozione per gli stessi paesi destinatari. I fondi Ue in parte sostituiscono le spese di promozione correnti e finanziano costi interni che il beneficiario avrebbe comunque sostenuto, determinando un uso non efficiente dei fondi UE. La Corte ha riscontrato che nessuno degli Stati membri oggetto dell audit controllava se i richiedenti necessitassero veramente del sostegno pubblico. Pertanto sono emersi casi evidenti (ad esempio in Francia, Austria e Portogallo) in cui le sovvenzioni sono andare a beneficiari che anche in assenza di sostegno dell UE avrebbero comunque sostenuto i costi delle azioni di promozione (effetto inerziale). In altri termini questo sostegno, anziché aumentare la spesa globale relativa alla promozione, ha sostituito una parte COMMISSIONE Per aumentare gli sbocchi per il vino, obiettivo della misura, oltre che conquistarne nuovi mercati o riconquistare i vecchi si può intervenire anche sui mercato esistenti: se si accede a nuovi mercati è infatti necessario poi consolidarvi la propria posizione. La legislazione dell Unione non lo esclude. Inoltre, le modifiche al regolamento 555/2008 (art. 5, par. 3) e l adozione degli orientamenti dovrebbero consentire di migliorare la qualità della procedure di selezione e, nello specifico, di assegnare in modo più evidente una preferenza a nuovi beneficiari e a beneficiari che si rivolgono a nuovi paesi terzi. È difficile escludere situazioni in cui i beneficiari avrebbero intrapreso le medesime azioni senza il sostegno della UE. La Commissione si confronterà comunque con gli Stati membri per adeguare gli orientamenti al fine di garantire la complementarità dei progetti di promozione finanziati dall UE con le azioni esistenti, ed evitare quindi il rischio di effetto inerziale. 2

cospicua delle risorse spese in precedenza dall impresa, coprendo costi interni e riducendo l efficienza dei fondi UE. RACCOMANDAZIONE: Per minimizzare il rischio di effetto inerziale, la Commissione dovrebbe far sì che gli Stati membri, durante le procedure di selezione, richiedano ai beneficiari di dimostrare esplicitamente che hanno bisogno dell aiuto e che le spese di esercizio ordinare non siano finanziate dal bilancio UE. Il sostegno ad azioni pubblicitarie per un marchio commerciale affermato non corrisponde alla finalità originaria della misura, che consisteva nel sostenere il mercato vinicolo della UE piuttosto che i marchi affermati. Inoltre la Corte rileva il rischio di effetto inerziale, riscontrato in diversi casi. RACCOMANDAZIONE: La Commissione dovrebbe limitare la portata della misura concernente l ammissibilità della pubblicità di un marchio, per evitare che il finanziamento UE sostituisca le spese operative del beneficiario. Il sostegno alla promozione è concesso anche a grandi imprese, che vantano già una solida reputazione e tradizione nell export e che probabilmente avrebbero comunque attuato le azioni di promozione. Nonostante il sostegno fosse diretto in preferenza alle micro, piccole e medie imprese (PMI), in tutti gli Stati membri visitati, eccetto l Austria, sono state finanziate anche grandi aziende vinicole, che vantano una lunga tradizione nel campo dell export. Alcune di queste sono già presenti in paesi terzi tramite partner locali o propri distributori e reti commerciali. La necessità di un sostegno a tali imprese non è dunque evidente. Un aiuto UE per la promozione incentiverebbe infatti le grandi imprese a ridurre in modo proporzionale i propri finanziamenti per la promozione, accentuando la tendenza a proteggere e consolidare con le sovvenzioni ricevute le quote di mercato esistenti, e facendo sì che il contributo UE diventi di fatto una sovvenzione parziale dei costi di esercizio. RACCOMANDAZIONE: La Commissione dovrebbe sottolineare maggiormente l importanza di favorire l accesso delle PMI alla misura di promozione. Spese accessorie non sufficientemente giustificate: il caso degli organismi attuatori. Le spese generali e i costi dei cosiddetti organismi attuatori (che possono essere nominati dai beneficiari per organizzare e coordinare le loro operazioni di promozione) rappresentano un esempio significativo di giustificazione insufficiente dei costi: la documentazione di sostegno, nel corso dell audit, è risultata scarsa o inadeguata, minando l efficacia dei controlli documentali svolti dagli Stati membri per accertare la realtà e l ammissibilità delle azioni di promozione. La Corte sottolinea che Italia, Portogallo e Romania ammettono all aiuto le spese degli organismi attuatori - spesso pagati su base forfettaria, in percentuale dei costi globali delle azioni di promozione - senza che venga fornita una giustificazione sufficiente dei servizi prestati. Per quanto riguarda le spese generali, definite come costi di coordinamento, amministrazione e gestione e rimborsabili fino al 4% del costo effettivo di esecuzione del progetto (art. 5 bis del regolamento 555/2008), queste sono ammissibili in tutti gli Stati membri visitati, ad eccezione dell Austria. Ma la natura di alcune spese generali (ad esempio per il coordinamento e la gestione) è almeno in parte la stessa delle attività svolte dagli organismi attuatori per preparare ed eseguire le azioni di promozione. A giudizio della Corte, però, quando le operazioni di promozione sono poste in atto esclusivamente dal beneficiario, la retribuzione di un organismo attuatore rappresenta un costo Richiamare l attenzione sul marchio non è precluso dalle norme e può essere importante per i beneficiari che cofinanziano. Se da un lato l obiettivo della misura è incrementare la competitività dei vini DOP/IGP e dei vini varietali, d altro le norme non precludono la possibilità di identificare marchi specifici. Per i beneficiari, che versano il 50% dei costi del progetto, è importante poter richiamare l attenzione sul proprio marchio in modo da essere riconoscibili dai mercati obiettivo e, quindi, aumentare le vendite. Benché il sostegno sia diretto in preferenza alle PMI, anche le grandi imprese possono beneficiarne, dal momento che si tratta di preferenza e non di ammissibilità. Proprio le grandi imprese, tra l altro, sono in prima fila nella promozione dei vini europei nei paesi terzi, mentre per quelle più piccole è più arduo intraprendere iniziative. Inoltre bisogna considerare gli effetti di ricaduta: quando si parla della capacità di autofinanziamento delle grandi imprese, è opportuno ricordare che gli sforzi finanziari che realizzano per promuovere i propri prodotti giovano a tutti gli operatori del settore, creando dei benefici anche per altre imprese, che magari producono vini della stessa categoria e con la stessa origine geografica. La Commissione cita inoltre il caso dell Italia, dove le grandi imprese tramite la creazione di associazioni temporanee di imprese producono un effetto moltiplicatore. Comunque, le modifiche al regolamento 555/2008 (art. 5, par. 3) e l adozione degli orientamenti del 2013 dovrebbero consentire di migliorare la qualità della procedura di selezione e, nello specifico, di assegnare in modo più evidente di una preferenza alle PMI. La Commissione ritiene che questa raccomandazione sia già stata presa in considerazione per il periodo di programmazione 2014-2018. La questione è trattata negli nel regolamento 555/2008 (l art. 5 bis, introdotto dal regolamento 752/2013 riguarda le spese per il personale e quelle generali, e stabilisce che le spese generali sono rimborsabili fino al 4% del costo effettivo di esecuzione del progetto) e negli orientamenti. Questi ultimi prevedono che se si ricorre a un organismo attuatore devono essere fornite fatture e documenti giustificativi per i servizi forniti. Sempre per quanto riguarda gli organismi attuatori, gli orientamenti indicano chiaramente che i costi possono essere considerati ammissibili se non sono già stati imputati a un altra categoria di spesa. 3

eccessivo e non giustificato. RACCOMANDAZIONE: La Commissione dovrebbe fare in modo che le spese accessorie, come i costi e le spese generali degli organismi attuatori, siano debitamente giustificate e limitate a una percentuale massima dei costi totali. Costi non sufficientemente giustificati dagli Stati membri, anche considerando l assenza di controlli in loco. Il quadro normativo dell UE non esige esplicitamente il controllo in loco delle operazioni di promozione. Dei cinque Stati membri visitati solo l Italia li espleta controlli nei paesi terzi durante l esecuzione delle azioni di promozione. Partendo da questa premessa, diventa fondamentale disporre di una pista di audit accurata che consenta di riconciliare in maniera completa una determinata azione di promozione con le fatture corrispondenti. Invece spesso, in Spagna, Francia, Italia e Austria, le fatture esaminate durante l audit non erano sufficientemente dettagliate riguardo alla natura delle azioni di promozione svolte. Tali fatture si riferivano, di norma, a un contratto globale di promozione o a un azione attuata, senza specificare le voci di spesa. In Francia nel periodo di programmazione 2009-2013 i beneficiari della misura potevano presentare domande di pagamento sulla semplice scorta di una tabella riepilogativa delle fatture, certificata da una società di audit, senza dunque che venisse richiesta alcuna fattura. In questi casi il rischio che vengano finanziate spese non ammissibili aumenta in modo significativo. Demarcazione: Gli Stati membri non sempre verificano l eventuale esistenza di doppi finanziamenti. Gli Stati membri devono assicurare la predisposizione di controlli per evitare doppi finanziamenti delle misure con l OCM del vino e altri regimi comunitari o nazionali/regionali, ma nel corso dell audit si è riscontrato che non hanno sufficientemente minimizzato questo rischio. RACCOMANDAZIONE: Gli Stati membri dovrebbero garantire una pista di audit sufficiente, ovvero un meccanismo di controllo che consenta la tracciabilità a ritroso al dato originale e che nel caso specifico sia atto a giustificare l esistenza e l ammissibilità di azioni di promozione, collegando ogni aiuto ad azioni specifiche e adeguatamente documentate. Gli Stati membri dovrebbero inoltre verificare sistematicamente che una stessa azione di promozione non venga finanziata due volte con altri fonti nazionali o dell UE. Definizione della spesa ammissibile: Il caso dei costi del personale. Il regolamento 555/2008 è stato recentemente modificato (con regolamento 752/2013) per chiarire alcuni aspetti dei costi ammissibili, stabilendo in particolare che i costi del personale sono da intendersi tali. Ma questa disposizione, secondo la Corte, è in contrasto con il regolamento 1290/2005 relativo al finanziamento della PAC (art. 13), secondo cui Le spese connesse a costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA non sono finanziate dal FEAGA. Tra l altro, secondo la Corte, l ammissibilità delle spese del personale favorirebbe l effetto inerziale. Le risorse destinate dagli Stati membri alla promozione sono in eccesso rispetto alle possibilità di spesa e questo rende meno efficiente l utilizzo dei fondi UE. Nonostante le difficoltà incontrate nell utilizzare la dotazione 2009-2013 stanziata per 4 La Commissione riconosce che i controlli in loco nei paesi terzi presentano dei problemi, sebbene la legislazione della UE non richieda verifiche di questo tipo. La questione dei controlli in loco è stata sollevata in occasione dei negoziati con gli Stati membri sul nuovo periodo di programmazione. Romania, Italia, Spagna e Slovacchia, in particolare, hanno richiesto i controlli nei paesi terzi all interno dei loro programmi, mentre gli altri Stati membri li hanno ritenuti troppo onerosi e poco vantaggiosi anche in termini di costi. Per contenere le conseguenze dell assenza di controlli nei paesi terzi, gli orientamenti della Commissione propongono che vengano forniti a fini di controllo le fatture e i documenti. Comunque la Commissione desidera migliorare la qualità dei controlli relativi a questa misura, in particolare modificando eventualmente gli orientamenti e le norme. Si è consapevoli dell importanza del tema. La Commissione ha sottolineato di aver attribuito particolare importanza a questo tema in occasione dell analisi dei programmi 2014-2018 e ha assicurato che prenderà in considerazione le osservazioni della Corte in occasione delle future verifiche della misura. In occasione dei controlli per la liquidazione dei conti si procede automaticamente alla verifica dell esistenza di una pista di audit sufficiente. Quando le disposizioni impongono la realizzazione di controlli specifici, ed emergono lacune nella pista di audit, la Commissione richiede che vengano applicate misure correttive e può applicare rettifiche finanziarie. I costi del personale sono ammissibili. Il regolamento 555/2008 nell articolo 5 bis (introdotto dal regolamento 752/2013) indica i parametri per l ammissibilità dei costi del personale, che devono essere direttamente collegate alle fasi di preparazione, esecuzione o monitoraggio dell azione in questione. (Gli orientamenti adottati nel 2013 definiscono inoltre più nel dettaglio la spesa.) Comunque non sussiste alcuna contraddizione con l art. 13 del regolamento 1290/2005. Da interpretazione, quest ultimo, strutturato per evitare che il FEAGA copra costi per il personale e spese amministrative, non era stato redatto per evitare che venissero finanziati costi del personale relativi alla fornitura di servizi specifici. In altri termini, i costi per il personale e le spese generali vengono considerati ammissibili quando sono strettamente collegati all azione, ma devono essere disciplinati in qualche modo, come è effettivamente accaduto. La Commissione non condivide la preoccupazione. Spetta agli Stati membri, nel presentare i programmi di sostegno, fornire le ripartizioni indicative delle dotazioni per ogni misura, sulla base delle proprie esigenze e nei limiti del bilancio assegnato.

la promozione, la dotazione 2014-2018 prevista dagli Stati membri per la stessa misura rischia di essere troppo elevata: è oltre il doppio di quella spesa nel periodo precedente (1 miliardo e 156 milioni di euro contro 552 milioni di euro), benché non sia stata effettuata alcuna analisi per dimostrare un aumento del fabbisogno. Questo può pregiudicare l applicazione dei principi della sana gestione finanziaria perché quando l importo disponibile supera la domanda effettiva gli Stati membri tendono a non essere sufficientemente selettivi, ovvero a non controllare sistematicamente che i richiedenti necessitino in modo dimostrabile del sostegno pubblico e a sostenere tutti i progetti ammissibili. Insomma, alla luce delle inefficienze riscontrate, la Corte è del parere che, mettendo a disposizione della misura un volume di fondi eccessivo, il rischio che tali fondi vengano utilizzati in maniera non efficiente è notevolmente aumentato. Questa ripartizione per misura è indicativa e gli Stati membri possono modificarla due volte l anno, in base alle esigenze manifestate. Tra l altro nel regolamento 1308/2013 sulla nuova OCM il Consiglio e il Parlamento hanno deciso di potenziare le misure di promozione, consentendo l apertura del mercato interno per campagne di informazione sul consumo responsabile di vino e sui regimi DOP/IGP nell Unione. 5