Ordinanza sulle finanze della Confederazione



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Ordinanza sulle finanze della Confederazione (OFC) Modifica del 5 dicembre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 5 aprile 2006 1 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue: Art. 2 lett. d Conti speciali sono tenuti da: d. il fondo infrastrutturale. Art. 3 lett. g e h L allegato al conto annuale contiene ulteriori indicazioni segnatamente su: g. gli accantonamenti; h. le limitazioni temporali. Art. 7 cpv. 2 2 Di regola entro sei mesi dal messaggio sul programma di legislatura, il Consiglio federale sottopone all Assemblea federale decisioni finanziarie pluriennali e periodiche di portata rilevante. Art. 19 cpv. 1 lett. d Concerne solo il testo francese. Art. 20 cpv. 7 7 Con il riporto di credito il Consiglio federale riporta all anno successivo i crediti a preventivo già stanziati dall Assemblea federale e non completamente utilizzati. Art. 34 cpv. 2 Concerne solo il testo francese. 1 RS 611.01 2008-2094 6455

Art. 37 Disciplinamento della firma dei giustificativi contabili (art. 39 LFC) 1 I giustificativi contabili di terzi o di altre unità amministrative sono approvati con firma doppia; nel caso di rappresentanze all estero l Amministrazione delle finanze può autorizzare la firma individuale. 2 Una firma individuale è sufficiente: a. nel caso in cui l ordinazione e la fatturazione siano gestiti da un sistema elettronico, se: 1. l ordinazione avviene con firma doppia, 2. il sistema procede al controllo tra l ordinazione e la fatturazione, e 3. gli scarti di importi e quantità tra l ordinazione e la fatturazione rimangono entro i limiti di tolleranza; b. nel caso in cui l acquisizione di una prestazione sia convenuta con un altra unità amministrativa; c. nel caso in cui l importo complessivo di una fattura è inferiore a 500 franchi. 3 L Amministrazione delle finanze emana istruzioni sui limiti di tolleranza di cui all articolo 2 lettera a numero 3 d intesa con il Controllo delle finanze. 4 Non è necessaria la firma se le condizioni del capoverso 2 lettera a sono adempite e inoltre la merce in arrivo: a. è esaminata e viene registrata nel sistema quanto a valore e quantità; e b. è inclusa nel processo di controllo tra ordinazione e fatturazione gestito da un sistema elettronico. 5 Chi firma i giustificativi contabili ne attesta in tal modo l esattezza formale e materiale. Art. 37a Disciplinamento della firma per l autorizzazione di mandati di pagamento e per le rimunerazioni all interno dell Amministrazione (art. 39 LFC) 1 L autorizzazione di mandati di pagamento alla contabilità centrale a favore di terzi o di rimunerazioni a favore di altre unità organizzative richiede una firma doppia. 2 Se le rimunerazioni tra unità amministrative sono gestite da un sistema elettronico è sufficiente l approvazione dei giustificativi contabili da parte del beneficiario della prestazione. 3 Chi firma i mandati di pagamento ne attesta in tal modo l esattezza formale. 4 La competenza per autorizzare mandati di pagamento può essere delegata a un centro di prestazioni di servizi dell Amministrazione federale. 6456

Art. 37b Approvazione elettronica e autorizzazione all interno dell Amministrazione (art. 39 LFC) 1 L approvazione e l autorizzazione per via elettronica di giustificativi contabili, mandati di pagamento e rimunerazioni all interno dell Amministrazione sono equiparate alla firma autografa. 2 L Amministrazione delle finanze emana istruzioni sulle esigenze tecniche d intesa con l Organo strategia informatica della Confederazione e il Controllo delle finanze. Art. 49 cpv. 2 lett. d Concerne solo il testo francese. Art. 52a Collaborazione con i privati («Partenariato pubblico-privato») (art. 39 e 57 LFC) 1 Nell adempimento dei loro compiti le unità amministrative verificano in casi appropriati la possibilità di una collaborazione contrattualmente regolata e a lungo termine con partner privati. 2 L AFF disciplina i dettagli mediante istruzioni. Art. 56 cpv. 3 lett. b e c 3 Si devono operare limitazioni temporali: b. nel settore dei sussidi: a partire da un importo di un milione di franchi d intesa con l Amministrazione delle finanze; c. nel settore delle entrate fiscali: a partire da un importo di un milione di franchi. Art. 58 Concerne solo il testo francese. Art. 61 Fondi speciali (art. 52 LFC) 1 Di regola i fondi speciali sono iscritti a bilancio sotto il capitale proprio. 2 Essi sono iscritti a bilancio sotto il capitale di terzi se l unità amministrativa competente non può influenzare né il tipo né il momento dell utilizzazione dei mezzi. 6457

Titolo prima dell art. 64a Sezione 4: Consuntivo consolidato Art. 64a Eccezioni al consolidamento (art. 55 cpv. 2 lett. a LFC) La Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA non è inclusa nella presentazione del consuntivo consolidato. Art. 64b Principi della presentazione dei conti (art. 55 cpv. 3 LFC) I principi di cui all articolo 54 e le disposizioni sulla iscrizione a bilancio e sulla valutazione (art. 55 60) sono applicabili per analogia al consuntivo consolidato. Art. 64c Norme di riferimento per la presentazione dei conti (art. 55 cpv. 3 LFC) 1 La presentazione dei conti del consuntivo consolidato è retta dagli International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). 2 Nell allegato 3 sono disciplinate: a. le deroghe agli IPSAS; b. le norme di riferimento complementari, sempre che gli IPSAS non contengano alcun disciplinamento. 3 Le deroghe e i complementi di cui al capoverso 2 sono motivati nell allegato al consuntivo consolidato. Art. 64d Rapporto (art. 55 cpv. 3 LFC) L Amministrazione delle finanze prepara per il Consiglio federale il rapporto sul consuntivo consolidato e ne disciplina i dettagli mediante istruzioni. Art. 70a Rischi di cambio (art. 60 LFC) 1 Se a causa di un credito d impegno devono essere effettuati pagamenti in valuta estera, di regola l Amministrazione delle finanze garantisce il rischio di cambio qualora: a. i pagamenti complessivi superino il valore di 50 milioni di franchi; b. almeno una parte dei pagamenti scada negli anni successivi al decreto di stanziamento; e c. l importo dei pagamenti annuali sia certo o possa essere pianificato in anticipo. 6458

2 Se i pagamenti raggiungono un importo compreso tra i 20 e i 50 milioni di franchi, previa consultazione dell Amministrazione delle finanze e secondo il principio di economicità, l unità amministrativa competente decide la concessione della garanzia nei singoli casi. 3 Di regola la garanzia è effettuata dall Assemblea federale immediatamente dopo lo stanziamento del credito d impegno. 4 L Amministrazione delle finanze disciplina i dettagli mediante istruzioni. Art. 75 cpv. 2 lett. f, k, o bis e q 2 Essa emana istruzioni riguardanti segnatamente: f. i limiti di tolleranza, le esigenze tecniche relative all approvazione e all autorizzazione per via elettronica (art. 37 cpv. 3 e 37b); k. la conclusione di contratti di leasing (art. 52 cpv. 2) e la collaborazione con privati (art. 52a cpv. 2); o bis. il rapporto sul consuntivo consolidato (art. 64d); q. la garanzia dei rischi di cambio (art. 70a). II 1 Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalla versione qui annessa. 2 Alla presente ordinanza è aggiunto l allegato 3 conformemente alla versione qui annessa. III La presente modifica entra in vigore il 1 gennaio 2009. 5 dicembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 6459

Piano contabile generale della Confederazione (articolazione per tipi) Allegato 1 (art. 33) Bilancio Conto economico Conto degli 1 Attivi 2 Passivi 3 Spese 4 Ricavi 5 Uscite per 6 Entrate per 10 Beni patrimoniali 20 Capitale di terzi 200 Impegni correnti 100 Liquidità e di denaro a breve termine 101 Crediti 201 Impegni finanziari a breve termine 102 Investimenti finanziari a breve termine 104 Limitazione contabile attiva 107 Investimenti finanziari a lungo termine 109 Crediti verso fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi 204 Limitazione contabile passiva 205 Accantonamenti a breve termine 206 Impegni finanziari a lungo termine 208 Accantonamenti a lungo termine 209 Impegni verso fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi 30 Spese per il personale 31 Spese per beni e servizi e altre spese d esercizio 32 Spese per l armamento 40 Gettito fiscale 50 Investimenti materiali e scorte 41 Regalie e concessioni 52 Investimenti immateriali 60 Alienazione di materiali 62 Alienazione di immateriali 42 Ricavi e tasse 54 Mutui 64 Restituzione di mutui 33 Ammortamenti 43 Ricavi diversi 55 Partecipazioni 65 Alienazione di partecipazioni 6460

Bilancio Conto economico Conto degli 1 Attivi 2 Passivi 3 Spese 4 Ricavi 5 Uscite per 6 Entrate per 14 Beni amministrativi 29 Capitale proprio 140 Investimenti materiali 290 Fondi a destinazione vincolata nel capitale proprio 141 Scorte 291 Fondi speciali 142 Investimenti immateriali 292 Riserve da preventivo globale 144 Mutui 295 Riserve di rivalutazione 145 Partecipazioni 296 Riserve di nuove valutazioni 299 Eccedenza/disavanzo di bilancio 34 Spese finanziarie 44 Ricavi finanziari 56 Contributi agli 35 Versamenti in fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi 36 Spese di riversamento 38 Spese straordinarie 45 Prelevamenti da fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi 48 Ricavi straordinari 58 Uscite straordinarie per 66 Restituzioni di contributi agli 68 Entrate straordinarie per 59 Riporto a bilancio 69 Riporto a bilancio 6461

Deroghe del conto della Confederazione agli IPSAS N. IPSAS N. Deroga 1 Principio della conformità temporale (Accrual Accounting) 2 Il fondo per il conto flusso del capitale comprende le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti. 2 Documentazione a tre livelli del conto flusso del capitale: attività commerciale,, finanziamenti. 15 Strumenti finanziari: pubblicazione ed esposizione in bilancio 17 Requisito per la rilevazione: utilità economica o potenziale di utilità per l adempimento di compiti pubblici (service potential). 18 La presentazione delle informazioni per segmento è effettuata secondo il principio della conformità temporale (Accrual Accounting). 18 Per ogni segmento vengono documentati i risultati nonché i relativi attivi e impegni proporzionali. Allegato 2 (art. 53 cpv. 2) 1.1 Gli acconti per merci, prestazioni di servizi e materiale d armamento sono contabilizzati all attivo alla data del pagamento (principio cash). 1.2 Il compenso della Confederazione per la riscossione della ritenuta d imposta UE è contabilizzato secondo il principio cash. 2.1 Il fondo comprende inoltre crediti e impegni correnti. 2.2 Nessun livello separato per le attività commerciali e gli, documentazione separata delle operazioni finanziarie straordinarie (art. 7 LFC). 15 Espressione al netto: nel finanziamento di terzi aggio e disaggio vengono reciprocamente compensati e contabilizzati come spese o diminuzione di spese. 17 Il materiale d armamento e quello della protezione civile non vengono iscritti all attivo. 18.1 I dati sui settori di compiti si basano sull ottica di finanziamento. 18.2 Rinuncia alla documentazione dei valori di bilancio per dipartimento e per settore di compiti. 6462

N. IPSAS N. Deroga 23 Reddito derivante da operazioni non commerciali 23.1 I ricavi a titolo di imposta federale diretta sono contabilizzati al momento della consegna della quota della Confederazione da parte dei Cantoni (Cash Accounting). 23.2 I ricavi dalla tassa d esenzione dall obbligo militare sono contabilizzati al momento della consegna da parte dei Cantoni (Cash Accounting). 25 Prestazioni a favore dei lavoratori 25 Nell allegato gli impegni della previdenza sono indicati negli impegni eventuali (rinuncia all iscrizione a bilancio). 6463

Norme di riferimento complementari del conto della Confederazione Oggetto Norma di riferimento Stato Valutazione degli strumenti finanziari in generale Voci contabili strategiche nel settore degli strumenti finanziari derivati Valutazione degli immateriali Direttive del 14 dicembre 1994 della Commissione federale delle banche concernenti le prescrizioni sull allestimento dei conti articoli 23 27 OBCR (PAC- CFB) 25 marzo 2004 Numero 23b PAC-CFB 31 dicembre 1996 International Accounting Standards (IAS) 38, valori patrimoniali immateriali 31 marzo 2004 6464

Deroghe del consuntivo consolidato della Confederazione agli IPSAS Allegato 3 (art. 64c cpv. 2) N. IPSAS N. Deroga 1 Principio della conformità temporale (Accrual Accounting) 6 La cerchia di consolidamento è definita secondo il principio del controllo. 15 Strumenti finanziari: pubblicazione ed esposizione in bilancio 17 Requisito per la rilevazione: utilità economica o potenziale di utilità per l adempimento di compiti pubblici (service potential). 18 Per ogni segmento vengono documentati i risultati nonché i relativi attivi e impegni proporzionali. 23 Reddito derivante da operazioni non commerciali 1.1 Gli acconti per merci, prestazioni di servizi e materiale d armamento sono contabilizzati all attivo alla data del pagamento (Cash Accounting). 1.2 Il compenso della Confederazione per la riscossione della ritenuta d imposta UE è contabilizzato secondo il principio cash. 6 La cerchia di consolidamento è disciplinata dall articolo 55 LFC. 15 Espressione al netto: nel finanziamento di terzi aggio e disaggio vengono reciprocamente compensati e contabilizzati come spese o diminuzione di spese. 17 Il materiale d armamento e quello della protezione civile non vengono iscritti all attivo. 18. Rinuncia alla documentazione dei valori di bilancio per dipartimento e per settore di compiti. 23.1 I ricavi a titolo di imposta federale diretta sono contabilizzati al momento della consegna della quota della Confederazione da parte dei Cantoni (Cash Accounting). 6465

N. IPSAS N. Deroga 23.2 I ricavi dalla tassa d esenzione dall obbligo militare sono contabilizzati al momento della consegna da parte dei Cantoni (Cash Accounting). 25 Prestazioni a favore dei lavoratori 25 Nell allegato gli impegni della previdenza sono indicati negli impegni eventuali (rinuncia all iscrizione a bilancio). Norme di riferimento complementari del consuntivo consolidato della Confederazione Oggetto Norma di riferimento Stato Valutazione degli strumenti finanziari in generale Voci contabili strategiche nel settore degli strumenti finanziari derivati Valutazione degli immateriali Direttive del 14 dicembre 1994 della Commissione federale delle banche concernenti le prescrizioni sull allestimento dei conti articoli 23 27 OBCR (PAC- CFB). International Accounting Standards (IAS) 39, strumenti finanziari: approccio e valutazione Numero 23b PAC-CFB International Accounting Standards (IAS) 39, strumenti finanziari: approccio e valutazione International Accounting Standards (IAS) 38, valori patrimoniali immateriali 25 marzo 2004 1 gennaio 2005 31 dicembre 1996 1 gennaio 2005 31 marzo 2004 6466