DELIBERA ALIQUOTE IRPEF ANNO 2014 E REGOLAMENTO IL SINDACO / L ASSESSORE

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Transcript:

DELIBERA ALIQUOTE IRPEF ANNO 2014 E REGOLAMENTO IL SINDACO / L ASSESSORE RICHIAMATO l art. 1 del D.Lgs, 28 settembre 1998, n. 360, con il quale è stata data ai Comuni la facoltà di istituire l addizionale Comunale I.R.P.E.F. Imposta sul reddito delle persone fisiche- con decorrenza 1 gennaio 1999; RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 101 del 03.12.2001, con la quale, con decorrenza 01.01.2002, in Carbonia è stata istituita l addizionale comunale I.R.P.E.F., fissandola nella misura dello 0,2 per cento; RICHIAMATE le delibere G.M. n. 348 del 26.11.2002, G.M. n. 286 del 01.12.2003, G.M. n. 279 del 15/11/2004, G.M. n. 228 dell 11/11/2005, con le quali furono fissate le aliquote delle addizionali IRPEF, dal 2003 al 2006; RICHIAMATA la delibera G.M. n. 262 del 14.11.2006, con la quale, per l anno 2007, con decorrenza 01.01.2007, l aliquota I.R.P.E.F. è stata aumentata dello 0,1 per cento, portandola quindi dallo 0,2 per cento allo 0,3 per cento; VISTA la delibera G.M. n. 3 del 04/01/2007, con la quale fu rettificata la citata delibera G.M. n. 262 del 14.11.2006, e l aliquota dell addizionale comunale IRPEF fissata nella misura dello 0,4 per cento; RICHIAMATA la delibera consiliare n. 13 del 12.02.2007, avente per oggetto: Approvazione regolamento addizionale comunale IRPEF ; ATTESO che l addizionale comunale IRPEF, è stata applicata dall Ente nella misura dello 0,4 per cento, dall anno 2008 all anno 2011 compreso; VISTO l art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per il quale fu sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato; VISTO l art. 1 comma 11 del D.L. 138/2011, convertito nella Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale recita testualmente : comma 11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità' del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività' cui il sistema medesimo e' informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività'. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998,n. 360, e' stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non e' dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo. ;

ATTESO pertanto che è stata resa ai Comuni la potestà di aumentare l addizionale in parola; DATO ATTO che l Ente ha dovuto usufruire della resa facoltà di intervenire sull addizionale, a seguito del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività' economica, che aggiungeva ulteriori tagli ai trasferimenti da parte dello Stato, nei confronti dei Comuni, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha determinato l estrema necessità, per i Comuni, di reperire risorse; VISTA pertanto la delibera G.M. n. 164 del 17/11/2011, con la quale l Ente usufruì della facoltà di poter intervenire sull addizionale, fissandola nella misura dello 0,6 per cento, con decorrenza 01.01.2012, per l anno 2012 e seguenti; VISTA la Finanziaria 2007, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, la quale, con l art. 1, comma 142, dispone che i Comuni che adottano il Regolamento per l istituzione dell addizionale all I.R.P.E.F., ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota, come riportato letteralmente: "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può' eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può' essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2"; VISTO l art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, il quale stabilisce la competenza del Consiglio Comunale in materia di regolamenti; ATTESO che ai sensi dell art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 488: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l aliquota dell addizionale comunale all IRPEF di cui all art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento; VISTO l art. 162 comma 3- del Testo Unico sull Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre i termini per l approvazione del bilancio di previsione; VISTO il termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2014 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell Interno adottato il 13 febbraio 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21/2/2014);

VISTO l art. 16 comma 6- del Decreto Legge 95/2012, convertito nella Legge 135/2012 il quale ha determinato nuovi tagli dei trasferimenti erariali dovuti ai Comuni oltre che per gli anni passati, 2012 e 2013, anche per il triennio 2014-2016, che si aggiungono a quelli già citati; VISTA la delibera G.M. N. 50 del 28.03.2013, e poi la deliberazione di C.C. n. 19 del 30/04/2013, con la quale furono dettagliate le aliquote dell addizione per scaglioni di reddito, come di seguito riportato: nella misura dello 0,59 per cento, per i redditi da 0 a 15.000,00 euro, nella misura dello 0,60 per cento, per i redditi da euro 15.000,01 a 28.000 euro, nella misura dello 0,78 per cento, per i redditi da 28.000,01 a 55.000 euro, nella misura dello 0,79 per cento, dal 55.000,01 a 75.000 euro, nella misura dello 0,80 per cento, oltre 75.000 euro RITENUTO di dover provvedere a garantire l applicazione dell addizionale I.R.P.E.F. nel rispetto delle esigenze del bilancio di previsione 2014; RITENUTO di dover confermare, per l anno 2014, le aliquote comunali I.R.P.E.F. attualmente in vigore e stabilite con il regolamento dell addizionale comunale I.R.P.E.F.; VISTO lo Statuto Comunale; VISTO il Testo Unico per l Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; P R O P O N E AL CONSIGLIO 1. Di confermare, per l anno 2014, le aliquote dell addizionale comunale I.R.P.E.F., di cui all art. 2 del vigente Regolamento Comunale dell addizionale IRPEF, originariamente approvato con delibera consiliare n. 13 del 12.02.2007, e come da ultimo modificato con deliberazione C.C. n. 19 del 30/04/2013, come di seguito riportato: nella misura dello 0,59 per cento, per i redditi da 0 a 15.000,00 euro, nella misura dello 0,60 per cento, per i redditi da euro 15.000,01 a 28.000 euro, nella misura dello 0,78 per cento, per i redditi da 28.000,01 a 55.000 euro, nella misura dello 0,79 per cento, dal 55.000,01 a 75.000 euro, nella misura dello 0,80 per cento, oltre 75.000 euro 2. Di dare atto che le aliquote indicate hanno vigenza, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, a partire dal 01/01/2014. 3. Di trasmettere, a norma dell art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento confermato, ed allegato alla presente, al Ministero dell Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l approvazione del bilancio di previsione.

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

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Art. 01 - Oggetto del Regolamento Art. 02 - Aliquota. Art. 03 - Pubblicazione aliquota. Art. 04 - Entrata in vigore INDICE SISTEMATICO

Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento viene adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), e dall art. 52 del D.Lgs. 446/1997. 2. Ai fini dell applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione. 3. Il regolamento disciplina l applicazione dell aliquota di compartecipazione dell addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita a norma dell art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 dall art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall art. 1 commi 142, 143, 144 della L. 27.12.2006, n. 296. Nonché dall art. 1 del D.L. 138/2011, convertito nella Legge 14 settembre 2011, n. 148. 4. Per la disciplina dell imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale. Art. 2 Aliquota L aliquota dell addizionale comunale all IRPEF è fissata: nella misura dello 0,59 per cento, per i redditi da 0 a 15.000,00 euro, nella misura dello 0,60 per cento, per i redditi da euro 15.000,01 a 28.000 euro, nella misura dello 0,78 per cento, per i redditi da 28.000,01 a 55.000 euro, nella misura dello 0,79 per cento, dal 55.000,01 a 75.000 euro, nella misura dello 0,80 per cento, oltre 75.000 euro Art. 3 Pubblicazione aliquota La pubblicazione dell aliquota dell addizionale comunale all IRPEF, sarà fatta, a norma dell art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell art. 52 del D.Lgs. 446/97, c/o il Ministero dell Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l approvazione del bilancio di previsione; Art. 4 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2013. ************