8622/18 buc/va/s 1 DGC 1

Documenti analoghi
9374/16 zam/via/tar/s 1 DG C 1

Si allega per le delegazioni la versione parzialmente declassificata del documento in oggetto.

PUBLIC /15 zam/cap/ms/s 1 DG C 1A LIMITE IT. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 11 dicembre 2015 (OR. fr) 14761/15 LIMITE

Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)/consiglio

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 8 febbraio 2016 (OR. en)

IT Unita nella diversità IT B8-0163/23. Emendamento. Alessia Maria Mosca, Bernd Lange a nome del gruppo S&D

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

8688/19 ADD 1 1 LIFE LIMITE IT

IT Unita nella diversità IT B8-0538/1. Emendamento. Jonathan Arnott a nome del gruppo EFDD

7051/16 ini/don/lui/s 1 DGB 1 A

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO. che autorizza l'avvio di negoziati su un Patto globale per l'ambiente

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 26 maggio 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 maggio 2017 (OR. en)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 19 ottobre 2007 (OR. en) 13444/07 Fascicolo interistituzionale: 2007/0155 (ACC)

Si accludono per le delegazioni le conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella riunione in oggetto.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 29 novembre 2016 (OR. en)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 ottobre 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 22 maggio 2017 (OR. en) Principi guida per la trasparenza nei negoziati a norma dell'articolo 50 del TUE

Si invita il COREPER a raccomandare al Consiglio di adottare le conclusioni riportate nell'allegato della presente nota.

14148/17 hio/sp 1 DGG 1A

9587/12 per/per/mr/t 1 DG C 1

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Si accludono per le delegazioni le conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella riunione in oggetto.

13543/17 ele/buc/am 1 DG G 3 B

Informazione qualificata del 15 Maggio 2018 Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12 (periodo di riferimento: maggio 2018)

IT Unita nella diversità IT A8-0178/12. Emendamento. Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger a nome del gruppo ENF

9452/16 BUC/am/S 1 DG G 2B

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO. che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo di libero scambio con l'australia

10049/19 pin/deb/sp/s 1 ECOMP.2B

PROGETTO DI RELAZIONE

15375/16 ARB/am 1 DRI

14288/16 mig/cap/gez/s 1 DGD 1C

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

ACCORDO ACP- UE DI COTONOU

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sull'artico adottate dal Consiglio il 20 giugno 2016.

7232/19 ADD 1 REV 1 1 TREE.2.B LIMITE IT

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 23 maggio 2017 (OR. en)

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

IT Unita nella diversità IT B8-0251/1. Emendamento. Ian Duncan a nome del gruppo ECR

Consiglio di Lisbona: ottobre 2007 Documenti approvati nel corso della riunione informale di capi di Stato e di Governo

IT Unita nella diversità IT A8-0387/1. Emendamento. Eleonora Evi, Rosa D Amato, Rolandas Paksas a nome del gruppo EFDD

IT Unita nella diversità IT B8-0250/4. Emendamento. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou a nome del gruppo GUE/NGL

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 21 novembre 2000 (14.12) (OR. fr) 11657/00 LIMITE PV/CONS 54 JAI 95

6981/17 gan/deb/lui/s 1 DG C 1

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

7935/17 rus/don/bp/s 1 DG E - 1C

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 1º dicembre 2015 (OR. en)

6492/17 ADD 1 1 GIP 1B

PROGETTO DI RELAZIONE

12221/17 ini/ans/sp 1 DGB 1 A LIMITE IT

GSC.TFUK. Consiglio europeo Bruxelles, 11 aprile 2019 (OR. en) EUCO XT 20013/19 BXT 38. ATTI GIURIDICI Oggetto:

PARLAMENTO EUROPEO. Documento di seduta B6-0000/2008 PROPOSTA DI RISOLUZIONE. presentata a seguito di una dichiarazione del Consiglio

PROGETTO DI PROPOSTA DI RISOLUZIONE

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 19 giugno 2007 (OR. en) 10764/07 Fascicolo interistituzionale: 2007/0087 (ACC) UD 59 ENFOCUSTOM 67 COMER 94

10432/19 ini/mc 1 TREE.2.A

Bruxelles,, mercoledì 6 ottobre 2004 (ore 10.00)

15206/14 sp/egi/sp/s 1 DG D 2C

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Informazione qualificata del 19 Ottobre 2017 Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12 (periodo di riferimento: ottobre 2017)

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Oggetto: Riesame della strategia comunitaria sul mercurio - Conclusioni del Consiglio

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sulla Bielorussia adottate dal Consiglio "Affari esteri" del 15 febbraio 2016.

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

9895/19 DON/am 1 ECOMP.2B

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 ottobre 2017 (OR. en)

15571/17 ZAM/am 1 DG C 1

Si accludono per le delegazioni 1 gli orientamenti adottati dal Consiglio europeo (Articolo 50) nella riunione in oggetto.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 settembre 2016 (OR. en)

IT Unita nella diversità IT A8-0358/23. Emendamento. Jordi Solé, Helga Trüpel a nome del gruppo Verts/ALE

IT Unita nella diversità IT B8-0455/31. Emendamento

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 26 maggio 2014 (OR. en) 9905/1/14 REV 1 MIGR 78 SOC 365

15349/16 egi/gez/s 1 DG D 2A

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

VERSIONE RIVEDUTA N. 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO PROVVISORIO

Informazione qualificata del 24 Aprile 2018 Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12 (periodo di riferimento: aprile 2017)

12950/17 DON/am 1 DG B 2B

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

L'allegato contiene le direttive di negoziato relative alla decisione del Consiglio in oggetto che figura nel doc /19.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 11 giugno 2019 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2017 (OR. en)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Alle pagine da 4 a 7: il testo della dichiarazione n. 4 è sostituito dal seguente:

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

14950/14 egi/lui/s 1 DG G 2B

11170/17 tab/pdn/s 1 DGG1B

SANITARIE E FITOSANITARIE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA recante adozione del suo regolamento interno

IT Unita nella diversità IT A8-0411/1. Emendamento. Peter Jahr a nome del gruppo PPE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

14722/16 gan/nza/lui/s 1 DG G 2B

IT Unita nella diversità IT A8-0178/23. Emendamento. Marco Zullo, Rosa D'Amato a nome del gruppo EFDD

IT Unita nella diversità IT A8-0312/5. Emendamento. France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer a nome del gruppo ENF

LIMITE IT CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 14 novembre 2011 (17.11) (OR. en) 16926/11 Fascicolo interistituzionale: 2007/0267 (CNS) LIMITE

Transcript:

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 8 maggio 2018 (OR. en) 8622/18 WTO 110 SERVICES 36 FDI 24 COMER 43 NOTA Origine: Destinatario: Oggetto: presidenza Consiglio Progetto di conclusioni del Consiglio sui negoziati e la conclusione degli accordi commerciali dell'ue - Adozione 1. Il 12 febbraio 2018 la presidenza ha proposto il progetto di conclusioni del Consiglio sui negoziati e la conclusione degli accordi commerciali dell'ue. Il Comitato della politica commerciale ha discusso in varie occasioni il progetto di conclusioni. 2. Nella riunione dell'8 maggio 2018 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha raggiunto un accordo sul progetto di conclusioni del Consiglio allegato. 3. Alla luce di quanto precede, si invita il Consiglio "Affari esteri" (Commercio) ad adottare tali conclusioni nella sessione del 22 maggio 2018. 8622/18 buc/va/s 1

PROGETTO DI CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO ALLEGATO SUI NEGOZIATI E LA CONCLUSIONE DEGLI ACCORDI COMMERCIALI DELL'UE 1. L'UE è impegnata a favore di una politica commerciale incisiva, efficace e credibile, che difenda un sistema commerciale multilaterale aperto e disciplinato da regole. L'UE perseguirà un programma ambizioso in materia di libero scambio che sostiene milioni di posti di lavoro e contribuisce alla prosperità, pur tenendo conto delle aspettative dei cittadini per quanto riguarda la liberalizzazione del commercio in un mondo globalizzato e in rapida evoluzione. Ciò include la necessità di promuovere i valori e le norme dell'ue, incluso l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, e preservare il diritto dei governi di legiferare in difesa dell'interesse pubblico. In tale contesto il Consiglio sostiene fermamente la negoziazione di accordi di libero scambio ambiziosi, equilibrati e reciprocamente vantaggiosi (ALS) che garantiscano condizioni di parità. Il Consiglio ricorda inoltre che, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 22 marzo 2018, la Commissione esaminerà come rafforzare il rispetto degli impegni assunti dai paesi terzi. Tutti gli accordi commerciali dovrebbero essere applicati in forma piena, efficace e non discriminatoria rispetto a tutti gli Stati membri dell'ue, cosa che costituisce, una componente necessaria dei processi di aggiornamento di tali accordi. 2. Il Consiglio prende atto del parere 2/15 della Corte di giustizia europea sulla ripartizione delle competenze tra l'unione e gli Stati membri per la conclusione dell'accordo di libero scambio UE-Singapore. Ricorda anche il pacchetto di proposte in materia di commercio e investimenti 2017 della Commissione, tra cui la comunicazione della Commissione: "Una politica commerciale equilibrata e innovativa per gestire la globalizzazione". 8622/18 buc/va/s 2

3. Il Consiglio rileva che in futuro la Commissione intende raccomandare progetti di direttive di negoziato per gli ALS che includano la competenza esclusiva dell'ue da una parte e gli accordi separati misti in materia di investimenti dall'altra, allo scopo di rafforzare la posizione dell'ue come partner nei negoziati. Spetta al Consiglio decidere se su tale base si debbano avviare negoziati. Spetta ugualmente al Consiglio decidere, caso per caso, la scissione degli accordi commerciali. Gli accordi commerciali dovrebbero, a seconda del loro contenuto, essere misti. Quelli attualmente in corso di negoziazione, ad esempio con Messico, Mercosur e Cile, resteranno accordi misti. 4. Il fatto di negoziare accordi commerciali esclusivamente dell'ue non dovrebbe comportare una perdita di potere negoziale dell'unione per ottenere ambiziosi accordi di investimento autonomi. Una prima riflessione in sede di Consiglio sulla necessità di mettere a punto norme sulla protezione degli investimenti con la parte negoziale interessata dovrebbe svolgersi quanto prima possibile nel corso dell'esercizio esplorativo. Gli accordi di investimento dell'ue dovrebbero in linea di principio essere negoziati, se necessario, parallelamente agli ALS. 5. Riguardo ai futuri negoziati commerciali con Australia e Nuova Zelanda, il Consiglio prende atto che la Commissione non ha presentato in questi due casi specifici raccomandazioni per direttive di negoziato relative agli accordi di investimento, insieme alle raccomandazioni proposte per la negoziazione degli ALS. Il Consiglio ritiene che questo non dovrebbe costituire un precedente per il futuro. 6. Il Consiglio attende con interesse la firma dell'accordo di partenariato economico con il Giappone, dopo l'adozione delle pertinenti decisioni del Consiglio. Nel frattempo, invita la Commissione a proseguire i negoziati con tale paese per un accordo separato in materia di investimenti. Il Consiglio esamina attualmente gli accordi separati in materia di commercio e investimenti con Singapore, come proposto dalla Commissione, in vista dell'adozione quanto più tempestiva possibile delle decisioni relative alla firma. 8622/18 buc/va/s 3

7. Il Consiglio dovrebbe ricevere dalla Commissione informazioni complete ed essere debitamente consultato nel corso di tutte le fasi del processo negoziale per gli ALS, in particolare a partire dall'esercizio esplorativo fino al raggiungimento di un accordo di massima, anche quando l'accordo rientra completamente nell'ambito di competenza dell'ue. Le decisioni relative alla firma e alla conclusione sono prese dal Consiglio; tale processo consente ai governi degli Stati membri di consultare i propri parlamenti nazionali e altri soggetti interessati. Pertanto, per gli ALS che rientrano completamente nell'ambito di competenza dell'ue sono approvati a livello dell'ue e non richiedono la ratifica da parte degli Stati membri, il ruolo del Consiglio e del Parlamento europeo consiste nel garantire la legittimità e l'inclusività del processo di adozione. Gli accordi di investimento che includono settori di competenza concorrente continueranno a richiedere un'approvazione a livello dell'ue e una ratifica a livello nazionale. Nel caso di negoziati per accordi commerciali in corso, il Consiglio discuterà e farà il punto periodicamente sui progressi compiuti e potrà esaminare la possibilità di rivedere, se necessario, le direttive di negoziato. 8. Il Consiglio ritiene che i parlamenti degli Stati membri, nonché la società civile e altri soggetti interessati, dovrebbero essere debitamente informati sin dall'avvio del processo di preparazione dei negoziati per gli accordi commerciali. Gli Stati membri dovrebbero pertanto continuare a coinvolgere adeguatamente i propri parlamenti e i soggetti interessati, conformemente alle rispettive procedure nazionali. Più in generale, il Consiglio ribadisce l'importanza che attribuisce al fatto di rispondere alle preoccupazioni e alle aspettative dei cittadini e riconosce la necessità di mantenere questi ultimi costantemente informati dei progressi e dei contenuti degli accordi commerciali in corso di negoziazione, rafforzando così la legittimità e l'inclusività della politica commerciale dell'ue. Prende atto delle misure della Commissione in materia di informazione e trasparenza ed esorta quest'ultima e gli Stati membri a intensificare ulteriormente gli sforzi per garantire un'informazione continua e adeguata dei soggetti interessati. In tale contesto, rammenta di aver inoltre reso pubblica una serie di direttive di negoziato. Tale decisione, da prendere caso per caso, spetta esclusivamente al Consiglio. 8622/18 buc/va/s 4

9. Infine, pur rispettando le modalità di voto applicabili in base ai trattati, il Consiglio continuerà a cercare di ottenere, per quanto possibile, un consenso al fine di garantire che gli interessi e le preoccupazioni di tutti gli Stati membri siano adeguatamente rispettati negli accordi commerciali. 8622/18 buc/va/s 5