23 - HANDICAP 23.1 NOZIONI GENERALI Secondo la legge 1 una persona è disabile, ovvero ha un handicap, quando è affetta da un minorazione (fisica, psichica o sensoriale) che provochi difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Le attuali normative non si limitano a stabilire le facilitazioni economiche (assegni, pensioni, indennità) 2, mirano piuttosto alla concreta integrazione della persona, coordinando gli interventi tra diritti di relazione e diritti di solidarietà, cioè tra la partecipazione alla vita collettiva e l assistenza e la cura. 23.1.1 Accertamento dell handicap La situazione di handicap è riconosciuta con specifica dichiarazione delle Commissioni sanitarie per l invalidità civile costituite presso le ASL 3. Tale dichiarazione può certificare un handicap senza o con situazione di gravità. L handicap senza gravità dà comunque diritto a: avvicinamento della sede di lavoro deduzioni ai fini fiscali 4 part time (se per assistenza figli) finanziamenti. L handicap in situazione di gravità, in aggiunta ai punti precedenti, dà diritto a: permessi congedo straordinario part time (se per assistenza famigliare) assegno annuale. L handicap può ritenersi con connotazione di gravità qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l autonomia personale correlata all età, in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione. Non è necessario, perciò, che si tratti di un invalidità permanente, ma può essere anche una disabilità reversibile o temporanea (una grave malattia, gli esiti di un intervento chirurgico). Proprio per queste ragioni le dichiarazioni di gravità della ASL sono in molti casi rivedibili; la stessa Commissione stabilisce i tempi dell eventuale nuovo accertamento. Le pronunce della Commissione di solito presuppongono una specifica visita medico-legale. Nei casi più gravi (intrasportabiltà del disabile) è possibile anche un accertamento documentale o effettuato presso strutture di assistenza. Alla Commissione vanno presentati tutti i documenti relativi alla malattia o alla minorazione congenita. La legge ha disposto che le persone, affette da sindrome di Down 5, possano essere dichiarate in situazione di gravità, oltre che dall apposita Commissione ASL, anche dal proprio medico di base 6 ; sono esenti da ulteriori successive visite e controlli. Di norma l iter per ottenere la certificazione di riconoscimento dell handicap è il seguente: il medico di base rilascia certificazione della patologia per la quale si dovrà richiedere l accertamento; si presenta domanda allo specifico sportello handicap dell ASL di competenza con allegata la certificazione del medico di base; 1 Sono tre i provvedimenti principali mirati alla concreta integrazione dei portatori di handicap: legge quadro sull handicap n. 104/92, modificata dalla L. 53/00; collocamento mirato dei disabili L. 68/99; sistema integrato di interventi e servizi sociali L. 328/00. 2 Vedi in proposito capitolo INIDONEITA, INVALIDITA E INABILITA. 3 La circolare del Ministero del Lavoro n. 28/93 stabilisce che se la commissione medica non si pronuncia entro 90 giorni, l accertamento può avvenire a cura di un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso la stessa ASL competente. L accertamento del medico specialista è provvisorio fino alla pronuncia definitiva della Commissione, comunque non oltre 6 mesi. Qualora la Commissione medica non dovesse condividere di riconoscere la gravità dell handicap, i giorni di permesso fruiti verranno recuperati. Circolare INPS n. 32 del 3/3/2006. 4 Per gli importi vedi capitolo BUSTA PAGA ; va inoltrata specifica richiesta all azienda. 5 Detta anche in linguaggio comune mongolismo. 6 Previa richiesta corredata da presentazione del cariotipo, cioè dall indicazione specifica delle caratteristiche cromosomiche della patologia. L. 289/02, art. 94.
l ASL dovrà fissare la visita presso la Commissione medica provinciale, dove il richiedente consegnerà tutta la documentazione medica a supporto della richiesta; successivamente alla visita, la Commissione rilascerà la certificazione che attesta la sussistenza dell handicap e l eventuale situazione di gravità. 23.1.1.1 Ricorsi Se non si condivide il parere sanitario espresso dalla commissione medica della ASL, è possibile presentare il ricorso in via giurisdizionale, entro sei mesi dalla data del ricevimento del verbale della visita di accertamento di invalidità. Se il ricorso viene respinto dal giudice, si è tenuti al pagamento delle spese processuali se nell anno precedente a quello della sentenza si sono superati i limiti di reddito previsti dalla legge. 23.2 HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ Solo la connotazione di gravità dell handicap è condizione per l accesso ai diritti connessi con le necessità di cura, sia che si tratti del disabile che lavora, sia di coloro che assistono una persona con disabilità. La certificazione rilasciata dall ASL specifica se l handicap è in situazione di gravità 7. 23.2.1 Domanda all azienda Per aver diritto ai congedi è necessario presentare una domanda alla sede INPS di residenza 8 e all azienda, corredata della certificazione rilasciata dall ASL dello stato di gravità 9 relativo all handicap proprio o del familiare che si assiste, nonché dell eventuale altra documentazione necessaria. Poiché la possibilità di utilizzo dei permessi decorre solo dopo che l azienda ha verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, per evitare ritardi è opportuno informarsi bene della documentazione necessaria alla Segreteria Amministrativa del personale di Torino. Ogni anno il lavoratore deve presentare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti che il giudizio di gravità non è stato modificato o revocato; il modulo viene inviato dall azienda. 23.3 LAVORATORE CON HANDICAP I lavoratori che siano affetti da un handicap in situazione di gravità hanno diritto ad usufruire di specifici permessi. 23.3.1 Permessi A scelta possono godere di 2 ore al giorno o in alternativa di 3 giorni al mese, frazionabili in 6 mezze giornate 10, non cumulabili in più mesi anche se non utilizzati 11. La scelta tra le due ore e i tre giorni al mese va fatta nell ambito di ciascun mese di calendario. Una volta scelto il tipo di permesso (le due ore oppure i tre giorni mensili), non si può cambiare la periodicità nel corso di quello stesso mese. In via eccezionale il passaggio da un regime all altro può essere consentito anche nel corso del mese se sopraggiungono esigenze improvvise che il lavoratore è in grado di documentare: in tal caso, utilizzerà il tempo rimasto 12. I permessi sono retribuiti (l importo è a carico dell INPS ed è anticipato dall azienda), e sono interamente coperti da contribuzione pensionistica figurativa 13. Possono essere collegati a ferie, altri permessi o aspettative. Un recente parere del Consiglio di Stato ha affermato che questi permessi non possono recare discriminazioni normative ed economiche: pertanto, non riducono ferie, 13 a mensilità ed altre mensilità aggiuntive 14. 7 Deve far riferimento alla L. 104/92 art. 33 comma 3). 8 Per gli assunti al Sanpaolo ante il 1/1/92 e per gli assunti al Banco di Napoli ante 1/7/91, è sufficiente la presentazione della domanda all azienda. 9 Oppure copia autenticata (l autentica viene effettuata sempre dall ASL). 10 Per la frazionabilità dei permessi si divide l orario di lavoro in due periodi uguali, cioè 3 ore e 45 minuti ciascuno. 11 Il lavoratore può utilizzare questi giorni per se stesso e non può usufruirne di altri per assistere un suo familiare; mentre è possibile che un familiare convivente fruisca dei tre giorni se il lavoratore che utilizza i permessi ha effettivo bisogno di assistenza e nel suo nucleo parentale non siano presenti altri in grado di fornirla. Al lavoratore handicappato che fruisce per sé stesso dei permessi orari ex lege 104/92 ed è genitore di un bambino di età inferiore ad un anno, spettano i permessi per allattamento. 12 Circolare INPS 37/99. 13 Per il riconoscimento della contribuzione figurativa è necessario fare specifica domanda (attraverso apposita modulistica inviata ogni anno dall azienda). 14 Circolare Ministero del Lavoro prot. 15/V/0001920 del 2004; D.Lgs. 216/2003 sulla parità di trattamento dei lavoratori.
23.3.2 Finanziamenti agevolati I lavoratori portatori di handicap hanno diritto ad ottenere un apertura di credito per l acquisto di materiale ed attrezzature inerenti le necessità dell handicap stesso. Il finanziamento è svincolato dall obbligo di garanzia del TFR. E erogato per un importo massimo di 10.000, dietro presentazione della certificazione dell handicap che giustifichi la spesa. Il tasso è di 2 punti in meno di quello delle aperture di credito con piano di rientro. 23.4 ASSISTENZA DI FIGLI E FAMILIARI CON HANDICAP Il personale ha diritto a usufruire di specifici permessi se assiste un figlio, minore o maggiorenne, o il coniuge o altri familiari con un handicap in situazione di gravità, a condizione non si tratti di disabili ricoverati a tempo pieno. Ai genitori naturali sono equiparati i genitori adottivi e affidatari 15, salvo il caso del congedo straordinario per il quale gli affidi sono diversamente regolamentati. I permessi sono retribuiti (l importo è a carico dell INPS ed è anticipato dall azienda), e sono interamente coperti da contribuzione pensionistica figurativa 16. Possono essere collegati a ferie, altri permessi o aspettative. Un recente parere del Consiglio di Stato ha affermato che questi permessi non possono recare discriminazioni normative ed economiche: pertanto, non riducono ferie, 13 a mensilità ed altre mensilità aggiuntive 17. 23.4.1 Assistenza figli con handicap Per i figli fino a 3 anni di età, il genitore ha diritto a: prolungamento dell astensione facoltativa dal lavoro con una retribuzione pari al 30% fino al compimento dei 3 anni del bambino, in alternativa 2 ore di permesso giornaliere retribuite (un ora se l orario di lavoro è pari o inferiore alle sei ore) 18. Per i figli tra 3 e 18 anni di età, il genitore ha diritto a: tre giorni di permesso retribuito mensile, frazionabili in mezze giornate 19, non cumulabili nei mesi successivi. Se nella famiglia ci sono più disabili gravi con più di tre anni d età, il genitore lavoratore che dà assistenza può cumulare tanti permessi quanti sono i figli disabili, sempre nel limite massimo di tre giorni per soggetto. Si devono presentare tante domande quanti sono i figli disabili gravi 20. 23.4.1.1 Condizioni di fruibilità dei genitori Permessi e aspettativa sono utilizzabili dal genitore che lavora anche quando l altro non lavora o non ne ha diritto (casalinga, lavoro autonomo, disoccupato ecc.) 21. Se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, permessi e aspettative si devono fruire in maniera alternativa 22 : è possibile che un genitore utilizzi l astensione facoltativa e l altro usufruisca dei permessi orari, mentre non è ammesso che lo stesso genitore utilizzi aspettativa e permessi. L alternatività nell uso dei permessi va anche intesa nel senso del monte mensile: è possibile che entrambi i genitori usino contemporaneamente un giorno o mezza giornata di permesso purché il monte complessivo rimanga invariato (tre giorni interi o sei mezze giornate). I genitori, se entrambi lavoratori dipendenti, possono usufruire dei permessi anche quando il figlio minore disabile vive con un altro familiare non lavoratore in grado di assisterlo. 15 Con le decorrenze specifiche individuate in merito all ingresso del bambino in famiglia. 16 Per il riconoscimento della contribuzione figurativa è necessario fare specifica domanda (attraverso apposita modulistica inviata ogni anno dall azienda). 17 Circolare Ministero del Lavoro prot. 15/V/0001920 del 2004; D.Lgs. 216/2003 sulla parità di trattamento dei lavoratori. 18 E possibile la fruizione contemporanea da parte di un genitore dei permessi orari per l assistenza di un figlio disabile da 0 a 3 anni con i permessi di allattamento per un altro figlio. Vi è invece incompatibilità tra permessi orari ex lege 104/92 e permessi di allattamento per il medesimo figlio portatore di handicap. 19 Per la frazionabilità dei permessi si divide l orario di lavoro in due periodi uguali, cioè 3 ore e 45 minuti ciascuno. 20 Circolare INPS n. 80/95. Naturalmente entrambi i genitori possono avere i giorni di permesso se decidono di assistere ognuno un figlio. 21 Se il padre è lavoratore autonomo e la madre è dipendente, a quest'ultima spettano il prolungamento dell'astensione facoltativa, i permessi orari ed i permessi giornalieri. Nel caso di madre lavoratrice autonoma e padre dipendente, quest'ultimo ha solo i permessi giornalieri (Consiglio di Stato n. 65 del 14/11/96). 22 Occorre la certificazione dell altro datore di lavoro o un autodichiarazione all atto della richiesta.
23.4.2 Assistenza figli maggiorenni, coniuge, altri familiari con handicap I genitori, il coniuge, il parente o l affine entro il 3 grado 23, che assistono una persona handicappata in situazione di gravità 24, hanno diritto ad utilizzare tre giorni di permessi retribuiti mensili non cumulabili e frazionabili in mezze giornate 25. Per i genitori valgono le regole generali, per cui ciascuno ne ha diritto anche se l altro non lavora. Sono applicabili altresì le condizioni di fruibilità previste per i figli minori. Inoltre, per genitori, parenti ed affini che assistono un maggiorenne occorre verificare se c è o non c è la convivenza con il disabile: se c è la convivenza, non è richiesto alcun altro requisito che quelli previsti in via generale (soggetto da assistere non ricoverato a tempo pieno, alternatività tra i fruitori, rapporto di parentela ammesso); se non c è la convivenza, sono richiesti i requisiti dell assistenza continua e dell esclusività 26 : o o per continuità si intende l effettiva prestazione di assistenza alle necessità quotidiane del soggetto. La continuità è esclusa dalla oggettiva lontananza fisica e temporale (nel senso del tempo di spostamento) tra le due abitazioni 27 ; in alcuni casi possono essere riconosciuti i permessi giornalieri nelle sole giornate in cui si possa dimostrare di aver accompagnato il disabile a visite mediche e simili e sempre che non ci siano alternative 28, per esclusività si intende che il lavoratore che chiede i permessi deve essere l unico soggetto che presta assistenza al disabile. Pertanto il requisito non sussiste quando chi necessita di assistenza vive in un nucleo familiare composto da lavoratori che beneficiano dei permessi o comunque da persone che non lavorano e che sono in grado di assisterlo 29. Sono considerate condizioni di impossibilità materiale di assistenza per i soggetti conviventi con la persona disabile, situazioni come: - una grave malattia, - la presenza di più di tre minori o di un bambino con meno di 6 anni, - la necessità di assistenza anche notturna o comunque di più di una persona, - pensione di inabilità, di invalidità, rendita INAIL o analoghe provvidenze, che individuano anche indirettamente una invalidità superiore ai 2/3, - età inferiore ai 18 anni, - infermità temporanea per periodi di ricovero ospedaliero, - età superiore ai 70 anni con qualsiasi invalidità comunque riconosciuta, - il non possesso della patente di guida qualora sia provato che è necessario il trasporto del disabile nei giorni di permesso per visite mediche, terapie e simili (da documentare con apposita certificazione della struttura o simile), - altre motivazioni di carattere sanitario o infermità anche temporanee (formano oggetto di valutazione specifica da parte del medico dell INPS). 23 I gradi di parentela si contano uno per generazione, ma mentre tra ascendenti e discendenti il capostipite è compreso (es: madre e figlia: 1 grado, nonno e nipote: 2 grado), tra consanguinei si salta il comune capostipite e quindi il 1 grado non c è (i fratelli sono di 2 grado, i nipoti ex fratre di 3 ). Gli affini sono invece i parenti del coniuge e il grado si conta allo stesso modo. 24 Compresi i disabili che lavorano e usufruiscano dei permessi previsti (3 giorni o 2 ore), a condizione che abbiano effettiva necessità e che nel nucleo familiare non sia presente un'altra persona che può fornire assistenza. 25 Con lo stesso criterio utilizzato per la frazionabilità delle giornate di ferie. 26 L. 53/00, art. 20. 27 Nelle disposizioni regolamentari si parla di lontananza spaziale, ma anche temporale, cioè la distanza fisica e il tempo necessario per gli spostamenti e i rientri. Per prassi si considera che, se in tempi individuabili in circa un ora è possibile coprire la distanza tra le abitazioni di chi presta l assistenza e dell handicappato, è possibile riconoscere il requisito di continuità dell assistenza. In caso contrario, l assistenza quotidiana non può essere di per sé esclusa, ma occorre rigorosa prova da parte dell interessato, sia dei rientri giornalieri, sia dell effettiva assistenza che è possibile fornire in tale situazione di lontananza. 28 E necessario che non sussistano trasporti garantiti da ASL o da altre strutture pubbliche e che il trasporto in auto sia necessario proprio nei giorni richiesti; è indispensabile una dichiarazione di responsabilità in tal senso. 29 Circolare INPS 133/00, punti 2.4 e 2.5
23.5 CONGEDO STRAORDINARIO PER I FIGLI I genitori 30 naturali o adottivi possono usufruire alternativamente di un congedo straordinario 31 fino ad un massimo di 2 anni, per assistere il figlio anche maggiorenne con un handicap in situazione di gravità. Il congedo deve iniziare entro 60 giorni dalla richiesta e l utilizzo è svincolato da esigenze di servizio. Il diritto è riconosciuto anche ai genitori affidatari, purché si tratti di disabile minore e i beneficiari siano indicati espressamente nel provvedimento di affidamento. Il periodo è frazionabile (in mesi, settimane, giorni) e può essere utilizzato alternativamente dai due genitori. Il congedo straordinario non può essere utilizzato contemporaneamente ai permessi, all astensione facoltativa, ai riposi giornalieri. Se un genitore usufruisce del congedo straordinario, l altro non può utilizzare il congedo parentale 32. Spetta una retribuzione pari all ultima percepita prima del congedo e il periodo è coperto dall accredito della contribuzione figurativa. La somma complessiva (retribuzione + contribuzione) non può superare in un anno la cifra di 40.423 rivalutata annualmente 33. 23.6 PART TIME PER ASSISTENZA FAMILIARI CON HANDICAP Le richieste di passaggio da tempo pieno a tempo parziale motivate da ragioni di assistenza di figli handicappati o di un famigliare (purché convivente) portatore da grave handicap, devono essere accolte dall azienda nel tempo massimo di sei mesi dalla data della domanda. Tale stato va opportunamente documentato. 23.7 PART TIME E PERMESSI PER HANDICAP Per il personale a part time orizzontale, il permesso mensile di 3 giorni è usufruibile per intero, mentre il numero delle ore di permesso va commisurato alla durata dell orario di lavoro giornaliero e, cioè, 2 ore se l orario di lavoro è di almeno sei ore e 1 ora quando l orario è inferiore a sei ore. Per il personale a part time verticale, invece, il permesso mensile di 3 giorni va ridimensionato proporzionalmente al numero dei giorni della prestazione lavorativa, mentre il permesso di 2 ore spetta per ogni giorno di lavoro svolto. 23.8 SEDE DI LAVORO 34 Il lavoratore disabile o chi assiste un figlio o un familiare con handicap ha diritto a: scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio 35 ; a non essere trasferito ad altra sede senza consenso. 23.9 ASSEGNO ANNUALE Il contratto integrativo prevede, per il coniuge o per i figli, o persone ad essi equiparati a carico del dipendente, la corresponsione di un assegno annuale di 2.300 entro il mese di giugno a fronte di documentazione medica che attesti l handicap in situazione di gravità 36. 30 Il diritto può essere riconosciuto anche ai fratelli o sorelle della persona disabile nel caso di decesso di entrambi i genitori o nel caso in cui i genitori sono totalmente inabili. Circolare INPS n. 107 del 29/9/05. 31 L. 388/00 art 80, comma 2. 32 Circolare INPS 138/01. 33 Importo previsto per il 2006. Circolare INPS 85/02. 34 Il concetto di sede di lavoro non coincide sempre con quello di unità produttiva, che nel nostro CCNL è il Comune. Per esempio, in un area metropolitana, la sede di lavoro coincide con il singolo punto operativo a comunque con un ambito territoriale circoscritto. 35 Nel caso di assistenza di familiare valgono comunque criteri più elastici poiché deve essere dimostrata sia l effettività sia l attualità dell assistenza (Circolare Ministero del Lavoro n.28/93). 36 CIA, art. 53.