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O M U N E I U R Z Z N O Provincia di enevento 0823 955049-955652 Fax 0823 719140 e-mail: info@pec.comune.durazzano.bn.it I.M.U Imposta Municipale unica Questa guida nasce con l intento di rendere più agevole la comprensione della nuova Imposta e cercare di sciogliere dubbi su come dovrà essere calcolata e versata da parte di ciascun contribuente; sappiamo che spiegare in poche righe la nuova imposta è un compito arduo, questa guida pertanto non potrà essere esaustiva e Vi consigliamo di richiedere presso il competente ufficio comunale in Piazza Municipio 1 le informazioni relative a quesiti o situazioni particolari. L Imposta Municipale propria è stata introdotta dal. L. n. 201/2011, e successive modificazioni, a decorrere dall anno 2012, ed è applicata in tutti i omuni del territorio nazionale fino al 2014 in via sperimentale. onseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015. HI EVE PGRE I proprietari di immobili, o titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, locatari di contratti di leasing di beni immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessionari di aree demaniali. Novità: - per i coniugi separati, varrà il diritto di abitazione ; cioè, l imposta graverà sul coniuge che abita nella casa coniugale assegnatagli dal giudice; OS E TSSTO L I.M.U. si applica ai : - Fabbricati - Terreni agricoli - Terreni edificabili MOLIT di VERSMENTO Il versamento dell I.M.U. avviene con il modello F24 (in anca o in Posta) utilizzando i codici tributo appositamente istituiti (come da sottostante tabella): OIE TRIUTO TIPOLOGI ESTINZIONE OIE OMUNE PERENTULE 3912 bitazione OMUNE 386 100 principale e relative pertinenze rt.13,c.7,l 201/2011 3913 Fabbricati rurali ad uso strumentale at. 10 OMUNE 386 100 3914 Terreni agricoli OMUNE 386 50 3915 Terreni agricoli STTO 386 50

3916 REE FRIILI 3917 REE FRIILI 3918 LTRI FRITI 3919 LTRI FRITI OMUNE 386 50 STTO 386 50 OMUNE 386 50 STTO 386 50 Versamento per bitazione principale e pertinenze Per l anno 2012 l Imposta dovuta per l abitazione principale e per le relative pertinenze può essere versata in 2 o 3 rate: 1) La prima rata pari ad un terzo dell imposta (33,33%) dovrà essere versata entro il 18 Giugno 2012 applicando l aliquota base nazionale fissata al 4 per mille e relative detrazioni; 2) La seconda rata pari ad un terzo dell imposta (33,33%) dovrà essere versata entro il 17 settembre 2012 applicando l aliquota base nazionale fissata al 4 per mille e relative detrazioni; 3) la terza rata da versare entro il 17 dicembre 2012 rappresenterà il conguaglio di quanto complessivamente dovuto e sarà calcolata in base alle aliquote decise dal omune entro il 30 Settembre 2012 e dal Governo entro il 10 dicembre 2012; 4) In alternativa l imposta può essere versata in due rate di cui la prima entro il 18 giugno 2012 pari al 50% dell imposta calcolata applicando l aliquota base e le detrazioni previste, la seconda entro il 17 dicembre, con eventuale conguaglio qualora il Governo e l mministrazione omunale ritenessero di cambiare l aliquota; 5) La rata a saldo potrà essere versata anche tramite bollettino di conto corrente postale o bonifico bancario; 6) isognerà prestare attenzione al versamento della rata a saldo, in quanto si dovranno prendere in considerazione le aliquote decise dai omuni entro il 30 settembre 2012 e dal Governo entro il 10 dicembre 2012. Il omune di urazzano ha stabilito le seguenti liquote per il 2012: 0.4 % per prima abitazione 0.86 % altri immobili Versamento per tutti gli altri immobili 1) L IMU per tutti gli altri immobili si verserà, in due rate, la prima per l acconto pari al 50% dell imposta, entro il 18 giugno 2012 con il Modello F24 con aliquota su base nazionale del 7.6 per mille, il saldo entro il 17 dicembre 2012, con eventuale conguaglio qualora l mministrazione omunale e il Governo ritenessero di cambiare l aliquota; 2) La rata a saldo potrà essere versata anche tramite bollettino di conto corrente postale o bonifico bancario. Quota riservata allo Stato Per l IMU è stata prevista una compartecipazione intangibile dello Stato, cui va il 50% dell imposta determinata applicando l aliquota del 7.6 per mille alla base imponibile di tutti gli immobili ad eccezione dell abitazione principale e delle relative pertinenze nonché i fabbricati rientranti nella categoria catastale 10.

La quota di imposta spettante allo Stato è versata contestualmente alla quota spettante al omune applicando i codici di cui alla tabella precedentemente indicata. OME SI LOL La nuova IMU funziona come la vecchia II, almeno per quanto riguarda la sua determinazione. ) Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile dell I.M.U., è costituita dal valore dell immobile determinato moltiplicando la rendita catastale rivalutata per i nuovi coefficienti previsti dalla legge. obbiamo dunque prendere le rendite risultanti in atasto al 1 gennaio dell anno di imposizione, aumentarle del 5 per cento a titolo di rivalutazione, applicare i seguenti moltiplicatori MOLTIPLITORE 160 per i fabbricati classificati nel gruppo (abitazione), e nelle categorie catastali /2 (magazzino e locali di deposito), /6 (stalle,autorimesse)7 (tettoie) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo e nelle categorie catastali /3, /4, /5 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali /10 e /5 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale /1 (negozi e botteghe) ) Per le aree edificabili la base imponibile dell I.M.U. è costituita dal valore determinato annualmente con atto dell UT che per il 2012 ha i seguenti valori ZON OMOGENE ESRIZIONE VLORE /MQ ZONE I OMPLETMENTO 41.23 ZONE RESIENZILE I 38.73 ESPNSIONE ZONE PROUTTIVE 12.91 RT ZONE TURISTIHE RESIENZILI 12.00 LIQUOTE a) bitazione principale e relative pertinenze 4 per mille b) ltri immobili 8,6 per mille c) immobili di classe 10 2 per mille N.. Per il calcolo del conguaglio di quanto complessivamente dovuto, si dovranno prendere in considerazione le aliquote decise dai omuni entro il 30 settembre 2012 e dal Governo entro il 10 dicembre 2012.

ITZIONE PRINIPLE e PERTINENZE L IMU si applica anche alla abitazione principale e alle sue pertinenze. i fini dell IMU per abitazione principale si intende l immobile iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Le pertinenze dell abitazione principale (unità immobiliari accessorie all abitazione) sono soggette all imposta con la stessa aliquota prevista per l abitazione principale. i fini dell applicazione dell IMU, per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali /2 - /6 - /7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo. etrazioni - per l abitazione principale ovvero la dimora abituale e residenza anagrafica, è prevista una detrazione nella misura massima di Euro 200,00 (duecento) rapportabile al periodo dell anno in cui l immobile conserva i requisiti di abitazione principale; inoltre è stato previsto solo per il 2012 e 2013, l incremento di tale detrazione per un importo di Euro 50,00 per ciascun figlio avente un età non superiore a 26 anni (fatto salvo che dimori o risieda effettivamente nell abitazione in oggetto) nel limite massimo di 400,00 (quattrocento ) euro; LOLO ELL'IMPOST Imposta = rendita catastale x 5% x moltiplicatore x aliquota N.. Se trattasi di abitazione principale andrà sottratta la detrazione spettante Esempi di calcolo : ) abitazione principale e pertinenze (Nucleo familiare con un figlio) imposta = catastale x 5% per 160 x 4 per mille detrazione esempio: RENIT RENIT RIVLUTT 5% IMPONIILE (rend.rival.x 160) (Imp.Lorda X 4 per mille) E ETRZION E F IMPOST OVUT 480.00 504.00 80.640,00 322.56 250.00 72.56 ) abitazione diversa dall'abitazione principale imposta = rendita catastale x 5 % per 160 x 7,6 per mille rivaluta 5% Imponibile ( Rend. Riv. X 160) Imposta Lorda (Impon. X 7.60 per mille) F Imposta dovuta 480.00 504.00 80.640,00 612.86 612.86 ) Locale negozio ategoria catastale 1 imposta = rendita catastale x 5% per 55 x 7,6 per mille rendita rivalutata del 5% Imponibile (rend.rival.x55) Imposta lorda (imponib.x 7,6 per mille Imposta dovuta

480.00 504.00 27.720.00 210.67 210.67 ) terreni agricoli imposta = rendita catastale x 25% per 135 x 8,6 per mille rendita rivalutata del 25% Imponibile (rend.rival.x135 ) Imposta lorda (imponib.x 8,6 per mille ) Imposta dovuta 1000.00 1250.00 168 750.00 1 451.25 ESENZIONI / GEVOLZIONI 1) Sono esenti dall imposta, ai sensi dell art. 9, comma 8,.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte gli immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 2) In base al citato art. 9, comma 8, del.lgs 23/2011 si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate: lett. b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; lett. c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; lett. d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della ostituzione, e le loro pertinenze; lett. e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato 6 lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; lett. f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; lett. h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, come da circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/6/1993 (Supplemento G U 141 del 18/6/1993); lett. i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. RIUZIONI fabbricati inagibili ed inabitabili e fabbricati di interesse storico La base imponibile è ridotta del 50%: a) per i fabbricati di interesse storico e artistico di cui all art.10 del.lgs. 22.1.2004 n.42; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. L inagibilità o l inabitabilità è accertata dall Ufficio Tecnico

omunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del ecreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. IHIRZIONE La dichiarazione IMU va presentata entro la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando l apposito modello. In assenza di modifiche che comportino un diverso ammontare dell imposta, la dichiarazione vale anche per gli anni successivi. Sono disciplinati dalla normativa i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Per gli immobili per i quali l obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 Novembre 2012. ONLUSIONI ome già accennato nella premessa, comprendiamo che una guida per quanto rigorosa non può soffermarsi su tutti gli aspetti tecnico-giuridici della nuova imposta, pertanto ogni ulteriore dubbio potrà essere chiarito dal personale dell ufficio tributi del omune. SERVIZIO TRIUTI Piazza Municipio 1 RESPONSILE del SERVIZIO: ott.p.giordano Orario di ricevimento : da Lunedì al Sabato dalle ore 08,30 alle ore 12,30 Si consiglia in ogni caso di farsi assistere da un caaf o consulente abilitato per evitare comprensibili errori.