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Direzione Generale E.O. Ospedali Galliera Genova Cod. IPA: eoog_ge Cod. AOO: eoog Oggetto: Recepimento del Verbale di Accordo Amministrazione OO.SS. Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa e OO.SS. Area Comparto in merito all attivazione di progetti di sperimentazione di telelavoro e di smartworking nell ambito dell Ente.- Dipartimento: S.C. proponente: Dirigente Responsabile: Responsabile del Procedimento: Estensore del documento: Dipartimento Giuridico-Economico S.C. Gestione Risorse Umane Dott. Pietro Degliangioli Dott. Pietro Degliangioli Elisa Fabbri Telefono: 010 5632069 E-mail: gru.applicazionicontrattuali @galliera.it Modalità di Pubblicazione Integrale Dipartimento di Staff - Direzione Generale Direzione Sanitaria Direzione Amministrativa Uffici interessati S.C. Qualità, Comunicazione e Formazione S.C. Informatica, Telecomunicazioni e Ingegneria Clinica Tutti i Settori e gli Uffici della S.C. G.R.U. Acquisiti i pareri del: Direttore amministrativo Dott. Roberto Viale: FAVOREVOLE Direttore sanitario Dr. Giuliano Lo Pinto: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE GENERALE Visto l articolo 14 (rubricato Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche ) della Legge 7 agosto 2015, n. 124, e ss.mm.ii., recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il quale, ai commi 1, 2 e 3, testualmente recita: 1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche adeguano altresì i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando specifici indicatori per la verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. 2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica. 3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti ; Visto il Capo II ( Lavoro agile ) della Legge 22 maggio 2017, n. 81, e ss.mm.ii., recante Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, con particolare riferimento all articolo 18 (rubricato Lavoro agile ), che prevede testualmente quanto segue: 1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa. 3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti ;

4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile. 5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ; Visti, altresì: il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70, e ss.mm.ii., recante Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191 ; la Legge 8 marzo 2000, n. 53, e ss.mm.ii., recante Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città ; il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e ss.mm.ii., recante Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53; il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., recante Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ; il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, e ss.mm.ii. recante Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro ; il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii., recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ; il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e ss.mm.ii., recante Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ; il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, e ss.mm.ii., recante Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ; il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e ss.mm.ii., recante Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, con particolare riferimento all articolo 25 (rubricato Principio di non discriminazione ), a mente del quale: 1. Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato. 2. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da 25,82 euro a 154,94 euro. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da 154,94 euro a 1.032,91 euro ; il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90, e ss.mm.ii., recante Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di bilancio di genere, il quale, all articolo 9 (rubricato Bilancio di genere ), tra l altro, ha disposto testualmente : Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia un'apposita sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi,

tempo e lavoro non retribuito, per determinare una valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sul genere ; Richiamati, altresì, in questa sede, in quanto attinenti: (a) l Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.94 del 21 aprile 2000; (b) la Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all Accordo quadro CES, UNICE E CEEP sul lavoro a tempo determinato, ed in particolare la clausola 4 riguardante il principio di non discriminazione; (c) la Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all equilibrio tra vita privata e vita professionale, la quale ha previsto, tra l altro, che la conciliazione tra vita professionale, privata e familiare debba essere garantita quale diritto fondamentale di tutti, nello spirito della Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea, con misure che siano disponibili a ogni individuo, non solo alle giovani madri, ai padri o a chi fornisce assistenza. La disposizione, altresì, promuove l'introduzione di un quadro per garantire che tale diritto rappresenti un obiettivo fondamentale dei sistemi sociali e invita l'ue e gli Stati membri a promuovere, sia nel settore pubblico che in quello privato, modelli di welfare aziendale che rispettino il diritto all'equilibrio sfera lavorativa e sfera privata, prevedendo, infine, che tale diritto sia integrato in tutte le iniziative dell'ue che possano avere un impatto diretto o indiretto su tale tema; (d) la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3/2017 in materia di lavoro agile, emanata ai sensi del comma 3 dell'art. 14 della Legge n. 124/2015, e ss.mm.ii., nonché dell'articolo 18, comma 3 dell'a.s. 2233-B (ora Legge 22 maggio 2017, n. 81), la quale fornisce indirizzi per l'attuazione delle predette disposizioni attraverso una fase di sperimentazione; Dato atto: - che le linee guida contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3/2017 contengono indicazioni inerenti all organizzazione del lavoro e alla gestione del personale per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei/delle dipendenti, favorire il benessere organizzativo e assicurare l esercizio dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici; - che gli indirizzi, elaborati sulla base di un percorso condiviso con alcune amministrazioni, sono forniti, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire una efficace applicazione delle predette misure da parte delle Pubbliche Amministrazioni nell ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale; Richiamati, inoltre: - il Provvedimento n. 333 del 03.05.2017, ad oggetto "Rinnovo, per ulteriori anni quattro, del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) dell E.O. Ospedali Galliera. Individuazione e nomina del Presidente e dei componenti titolari e supplenti", come modificato ed integrato con Provvedimenti n. 743 dell'11.10.2017, n. 288 del 29.03.2018, n. 828 del 26.09.2018 e n. 1041 del 07.12.2018, con il quale si è proceduto all'individuazione ed alla nomina dei componenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) dell E.O. Ospedali Galliera; - il Provvedimento n. 1001 del 28.12.2017, ad oggetto "Approvazione della Disciplina per il

funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) dell E.O. Ospedali Galliera Genova; Rammentato: -che l articolo 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall articolo 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, prevede, tra l altro, che il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) operi all interno dell Amministrazione di riferimento con compiti propositivi, consultivi e di verifica, al fine di contribuire all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei princìpi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori; - che la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, datata 4 marzo 2011, recante Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (art. 21, Legge 2 novembre 2010, n. 183), la quale, tra l altro, ha previsto che, nell amministrazione di appartenenza, il CUG esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell ambito delle competenze allo stesso demandate ai sensi del prefato art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 (così come introdotto dall art. 21 della L. n. 183/2010); - che l articolo 7 (rubricato Organismo paritetico per l innovazione ) del C.C.N.L. 21 maggio 2018 del Comparto Sanità ha previsto, ai commi 1 e 2, quanto segue: 1. L organismo paritetico per l innovazione realizza una modalità relazionale consultiva finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all art. 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell Azienda o Ente. 2. L organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche e ai piani di formazione, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - al fine di formulare proposte all'azienda o Ente o alle parti negoziali della contrattazione integrativa ; Dato atto che, nell ambito delle azioni attualmente in corso, finalizzate ad una revisione degli orari di lavoro, sia per il personale di qualifica dirigenziale, sia per il personale del Comparto, è intendimento dell Ente di favorire l equilibrio e la conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, attraverso azioni che prendano in considerazione sistematicamente le differenze, le condizioni e le esigenze di uomini e donne all interno dell organizzazione, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, anche promuovendo pari opportunità fra uomini e donne in condizioni di svantaggio, al fine di individuare possibili soluzioni che consentano di meglio conciliare la vita professionale con la vita familiare, anche, ma non solo, in relazione a problematiche legate alla genitorialità; Evidenziata l opportunità di procedere, in via sperimentale, a dare attuazione a percorsi di telelavoro e di smartworking o lavoro agile all interno dell'ente, finalizzati a: (a) offrire la possibilità ai/alle dipendenti di prestare il proprio lavoro con modalità innovative e flessibili e, al tempo stesso, tali da salvaguardare, comunque, la produttività e il sistema delle relazioni del loro contesto lavorativo; (b) sperimentare forme nuove di impiego del personale che favoriscano lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al lavoro per progetti, obiettivi e risultati;

(c) introdurre modalità di organizzazione del lavoro volte a favorire una migliore conciliazione dei tempi vita e lavoro; (d) facilitare l integrazione lavorativa dei soggetti in situazioni di disabilità o altri impedimenti di natura oggettiva, personale o familiare, anche temporanea; Dato atto che in data 3 gennaio 2019 è stata resa opportuna informativa al CUG dell Ente; Considerato che è stata resa opportuna informativa, in data 6 agosto 2018, alle Rappresentanze Sindacali delle Aree della Dirigenza Medica, della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa e del Comparto in merito alle Linee organizzative lavoro agile/smartworking ; Tenuto conto che in date 28 gennaio 2019 e 4 febbraio 2019 si sono svolti incontri sindacali sull argomento rispettivamente con le OO.SS. del Comparto e le OO.SS. della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, all esito dei quali è stato sottoscritto il Verbale di Accordo in materia; Presa visione delle note a verbale formulate dalle Rappresentanze Sindacali ANAAO Settore Dirigenza Sanitaria e FEDIR, acquisite agli atti con nota Prot. n. CI/702/CU del 13.02.2019; Ritenuto, al riguardo, di recepire integralmente il Verbale di Accordo Amministrazione - OO.SS. Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa e OO.SS. Area del Comparto in merito all attivazione di progetti di sperimentazione di telelavoro e di smartworking nell ambito dell Ente, di cui al Prot.Gen. n. PG/3423/19 del 07.02.2019, che si allega al presente Provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), con il quale si è proceduto ad approvare: l avvio, in via sperimentale, di percorsi di telelavoro o lavoro agile nell'ambito dell'ente, ai sensi della normativa in premessa richiamata, per la durata di mesi 6 (sei), eventualmente prorogabile, previo nuovo confronto fra le Parti; la disciplina recante Misure organizzative per la sperimentazione di lavoro agile/smart working nell ambito dell E.O. Ospedali Galliera Genova ; Vista l attestazione, resa dal Dirigente Responsabile della S.C. Gestione Risorse Umane, proponente il presente Provvedimento, in ordine: all avvenuta regolare istruttoria della pratica e alla conformità del procedimento alla vigente normativa statale e regolamentare; all'assenza, relativamente alla presente procedura, di situazioni di conflitto, anche potenziale, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e al vigente Codice di comportamento dell Ente; Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di competenza, espressi dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinquies, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii.; D I S P O N E per i motivi di cui in preambolo ed in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 1. di recepire integralmente il Verbale di Accordo Amministrazione - OO.SS. Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa e OO.SS. Area del Comparto in merito all attivazione di progetti di sperimentazione di telelavoro e di smartworking nell ambito

dell Ente, di cui al Prot.Gen. n. PG/3423/19 del 07.02.2019, che si allega al presente Provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), con il quale si è proceduto ad approvare: l avvio, in via sperimentale, di percorsi di telelavoro o lavoro agile nell'ambito dell'ente, ai sensi della normativa in premessa richiamata, per la durata di mesi 6 (sei), eventualmente prorogabile, previo nuovo confronto fra le Parti; la Disciplina recante Misure organizzative per la sperimentazione di lavoro agile/smart working nell ambito dell E.O. Ospedali Galliera Genova ; 2. di prendere atto delle note a verbale ormulate dalle Rappresentanze Sindacali ANAAO Settore Dirigenza Sanitaria e FEDIR, acquisite agli atti con nota Prot. n. CI/702/CU del 13.02.2019 (Allegato 2); 3. di demandare a successivi Provvedimenti l approvazione degli specifici progetti o iniziative, aventi carattere sperimentale, di cui sub 1); 4. di dare mandato al Dirigente Responsabile della Struttura Complessa Gestione Risorse Umane, autorizzandolo, affinché proceda, anche mediante specifici Atti Dirigenziali, a dare attuazione agli adempimenti derivanti dall'adozione del presente Provvedimento, nessuno escluso, compresi quelli relativi ad eventuali rettifiche di errori materiali, ovvero omissioni, che dovessero essere rilevate successivamente all adozione del Provvedimento e che non comportino, comunque, sostanziali diverse determinazioni rispetto a quelle contenute nel Provvedimento medesimo. Dott. Adriano Lagostena Direttore generale Documento firmato digitalmente La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce copia del documento firmato digitalmente, conservato nei sistemi informativi dell E.O. Ospedali Galliera di Genova ai sensi della normativa vigente.