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Deliberazione n. 20/2019/PAR REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai magistrati: Dott. Francesco Petronio Dott. ssa Maria Paola Marcia Dott. ssa Valeria Mistretta Dott. ssa Elisabetta Usai Dott. Giuseppe Lucarini Presidente Consigliere Consigliere Primo Referendario Referendario - relatore nella camera di consiglio del 9 aprile 2019; VISTO l art. 100, secondo comma, della Costituzione; VISTO lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come modificato dal decreto legislativo n. 74 del 9 marzo 1998, recante Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione ; VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti ; VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante Disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e, in particolare, l art. 7, comma 8; 1

VISTI gli indirizzi e i criteri generali per l esercizio dell attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell adunanza del 27 aprile 2004 come modificata e integrata dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR e dalla deliberazione n. 54/CONTR/2010 delle Sezioni riunite in sede di controllo; VISTA la richiesta di parere prot. n. 2855 del 7.11.2018 formulata dal Sindaco del Comune di Genuri, trasmessa alla Sezione regionale di controllo con nota del Consiglio delle Autonomie Locali prot. n. 690 del 6 dicembre 2018; VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 12/2019/QMIG del 5 febbraio 2019, depositata il 13 febbraio successivo, con la quale, in riferimento alla richiesta di parere presentata dal Sindaco del Comune di Genuri, è stata rimessa al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell art. 6, co. 4, del d.l. n. 174/2012, una questione di massima in ordine alla corretta applicazione dei limiti assunzionali di cui all art. 1, co. 562, della legge n. 296/2006, in relazione ai quali si pone il quesito se sia possibile che, a fronte di un unica cessazione a tempo indeterminato e pieno, si possa procedere a più assunzioni a tempo parziale, nel rispetto della spesa per il personale per l anno 2008; VISTA l ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 6 del 27.2.2019, con la quale, valutati i presupposti per il deferimento dell esame e della risoluzione della predetta questione di massima ai sensi del richiamato art. 6, co. 4, d.l. n. 174/2012, è stata rimessa alla Sezione delle autonomie la pronuncia in ordine alla questione prospettata da questa Sezione; VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 4/2019/QMIG del 23 marzo 2019, depositata in data 1 aprile 2019, con cui è stato enunciato il principio di diritto che si riporta nella presente deliberazione; VISTO l art. 6, co. 4 del d.l. 174/2012; VISTA la nota n. 77626766 del 27.12.2018 con la quale il Presidente della Sezione ha nominato relatore del parere in questione il Referendario Giuseppe Lucarini; VISTA la nota del 7.4.2019 con la quale il relatore ha deferito la proposta di parere per la discussione collegiale; 2

VISTA l ordinanza n. 7/2019 del 5.4.2019 con la quale il Presidente di Sezione ha convocato la camera di consiglio in data odierna per deliberare sul parere richiesto; UDITO il relatore, Referendario Giuseppe Lucarini PREMESSO Il Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Autonoma della Sardegna, il giorno 6 dicembre 2018 ha trasmesso a questa Sezione una richiesta di parere del 7.11.2018, formulata dal Sindaco del Comune di Genuri ai sensi dell art. 7, co. 8, della L. 131/2003, ritenendola ammissibile. L Ente locale, premettendo di avere una popolazione di 311 abitanti, formula alla Sezione un quesito inerente alla corretta applicazione dell art. 1, co. 562, della legge n. 296/2006, relativo ai limiti assunzionali per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno. Chiede in particolare se, nel rispetto del corrispondente ammontare della spesa del personale dell anno 2008, l ente debba anche contenere il numero di unità da assumere rispetto al numero delle cessazioni (tante assunzioni quante cessazioni intervenute), oppure se possa procedere a più assunzioni (part time) a fronte di un unica cessazione (full time). Si chiede ad esempio se l ente possa assumere due part time a 18 ore a fronte di una sola cessazione full time a 36 ore, indipendentemente dalle categorie professionali di appartenenza ma con il rispetto del tetto di spesa complessivo del 2008.. La norma in esame, in relazione ai Comuni di piccole dimensioni, nella sua attuale formulazione dispone che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558 (personale cd. stabilizzato). Questa Sezione, con deliberazione n. 12/2019/QMIG del 5 febbraio 2019, positivamente valutate le condizioni di ammissibilità del quesito, sotto il duplice 3

profilo soggettivo e oggettivo, rilevava che l interpretazione dell art. 1, co. 562 aveva dato luogo a orientamenti contrastanti nella giurisprudenza consultiva: secondo un primo orientamento, recepito da questa Sezione con delibera n. 67/2012/PAR, si riteneva che l art. 1, co. 562 della legge n. 296/2006 dovesse essere applicato nel senso della corrispondenza numerica tra personale cessato e personale assumibile. Secondo altro orientamento, recentemente recepito dalla SRC Basilicata con deliberazione n. 35/2018/PAR, si riteneva, invece, che la norma in esame non predicasse una necessaria corrispondenza numerica tra personale cessato e personale assumibile, dovendosi avere riguardo unicamente al rispetto del limite di finanza pubblica rappresentato dal tetto di spesa previsto dal medesimo comma 562. La richiamata deliberazione n. 12/2019/QMIG, inoltre, evidenziava come il contrasto giurisprudenziale potesse trovare una soluzione evolutiva alla luce del nuovo concetto di dotazione organica introdotto dal DM 8 maggio 2018 e, comunque, essere risolto dando seguito al principio affermato dalla SRC Basilicata nella menzionata deliberazione n. 35/2018/PAR, nel senso di consentire l utilizzo di capacità assunzionale con l unico limite del rispetto del tetto di spesa dell esercizio 2008, potendo i Comuni sotto i 1.000 abitanti, nell esercizio della loro capacità assunzionale, prescindendo sia dalla corrispondenza numerica tra personale cessato e personale assumibile, sia dalla corrispondenza funzionale (e connessa categoria professionale). Si evidenziava, infine, che ove si accedesse a tale opzione interpretativa, le eventuali assunzioni part time non dovrebbero, nel tempo, essere liberamente trasformate a tempo pieno, per evitare l elusione del menzionato limite e tenuto conto che l eventuale trasformazione a tempo pieno potrebbe essere configurata una nuova assunzione, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, con la conseguente applicazione dei pertinenti limiti alla capacità assunzionale del singolo ente.. Su tali premesse è stata sollevata questione di massima ai sensi dell art. 6, co. 4, del d.l. n. 174/2012, con la formulazione del seguente quesito interpretativo: 4

se, per la corretta applicazione dei limiti assunzionali di cui all art. 1, co. 562 della legge n. 296/2006, sia possibile che a fronte di un unica cessazione a tempo indeterminato e pieno, si possa procedere a più assunzioni a tempo parziale, nel rispetto della spesa del personale dell anno 2018. CONSIDERATO La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 4/2019/QMIG del 23 marzo 2019, depositata in data 1 aprile 2019, dopo una analitica ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ha tra l altro osservato che: - ferma restando la vigenza di entrambi i vincoli posti dal richiamato art. 1, comma 562, deve ritenersi che, nell ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata al fine di rispettare le prerogative di autoorganizzazione degli Enti, la determinazione del limite del cd. turn over nei Comuni popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, laddove si siano verificate cessazioni di rapporti a tempo [in]determinato, sia da intendersi in termini di equivalenza e, quindi, possa prescindere dalla corrispondenza numerica tra personale cessato e quello assumibile, nonché dalla corrispondenza tra le categorie professionali di appartenenza del predetto personale, a condizione che sia rispettato il limite della spesa per il personale sostenuta nel 2008. ; - deve osservarsi che il rispetto dell invarianza della spesa impone che, nel caso di assunzioni a tempo parziale a fronte di unica cessazione a tempo pieno, le prime non dovrebbero, nel tempo, essere liberamente trasformate a tempo pieno.. Al riguardo è opportuno osservare che ai sensi dell art. 3, comma 101, della legge n. 244/2007, i dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, ma tale diritto deve considerarsi subordinato alla condizione che vi sia la disponibilità del posto in pianta organica (da intendersi oggi nei termini di cui alla riforma del pubblico impiego di cui appresso) ed al rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni. 5

A seguito di tali osservazioni, la Sezione delle autonomie ha infine risolto la questione di massima ad essa deferita, enunciando il seguente principio di diritto, cui le Sezioni regionali di controllo sono tenute a conformarsi ai sensi dell art. 6, co. 4, d.l. 174/2012: Nel rispetto di tutte le altre disposizioni normative che disciplinano l assunzione presso le amministrazioni pubbliche e ferma restando la vigenza di entrambi i vincoli posti dall art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, la determinazione dei limiti assunzionali ivi contenuti, può prescindere dalla corrispondenza numerica tra personale cessato e quello assumibile, a condizione che permanga l invarianza della spesa e, quindi, venga rispettato il tetto di spesa per il personale sostenuto nell anno 2008. Conseguentemente, purchè si verifichino dette condizioni, il limite assunzionale può ritenersi rispettato anche quando, a fronte di un unica cessazione a tempo indeterminato e pieno, l Ente, nell esercizio della propria capacità assunzionale, proceda a più assunzioni a tempo parziale che ne assorbano completamente il monte ore. Per tutte le sovra esposte ragioni, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sardegna DELIBERA di rendere il proprio parere nelle considerazioni che precedono, adeguandosi al principio di diritto enunciato dalla Sezione autonomie con deliberazione n. 4/2019/QMIG. ORDINA che la deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Genuri, al Presidente delle Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna, all Assessore regionale agli Enti Locali. Così deliberato in Cagliari nella camera di consiglio del 9 aprile 2019. Il Relatore Giuseppe Lucarini Il Presidente Francesco Petronio Depositata in segreteria in data 9 Aprile 2019 Il Dirigente Paolo Carrus 6