Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 41 31.01.2017 Lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica Ammessa la detrazione anche tramite Istituti di pagamento Categoria: Irpef Sottocategoria: Detrazioni A cura di Andrea Amantea Le detrazioni fiscali legate ad interventi di ristrutturazione edilizia (art.16-bis del T.U.I.R.) e di efficientamento energetico (Legge 296/2006, commi 344-347) spettano anche qualora i bonifici siano disposti da un conto corrente acceso presso un Istituto di pagamento ; si arriva a questa conclusione in base a quanto chiarito dall Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n 9/e del 20 gennaio scorso. La figura dell Istituto di pagamento è stata introdotta dal D.lgs. n 11/2010 e può essere definita come un impresa finanziaria non bancaria ammesse sulla base di una specifica autorizzazione della Banca d Italia a prestare servizi di pagamento nell ambito del mercato unico. Gli istituti di pagamento possono esercitare le seguenti attività accessorie alla prestazione di servizi di pagamento: a) concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento prestati e nei limiti e con le modalità stabilite dalla Banca d'italia; b) prestare servizi operativi o strettamente connessi, come la prestazione di garanzie per l esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia e registrazione e trattamento di dati; c) gestire sistemi di pagamento. Premessa La disposizione di bonifici viene dunque riconosciuta ad operatori ulteriori rispetto a banche e Poste italiane ossia agli Istituti di pagamento autorizzati e legittimati a prestare servizi di pagamento dalla Banca d Italia; con l interpello a cui ha fatto seguito la risoluzione in commento dunque un ente non lucrativo che svolge, tra l altro, l attività istituzionale di 1
rappresentanza a livello nazionale delle istanze degli istituti di pagamento, chiedeva se: gli istituti di pagamento possono garantire ai propri clienti la fruizione dei richiamati incentivi fiscali laddove gli stessi impieghino i servizi di bonifico connessi ad un conto di pagamento acceso presso un istituto di pagamento; nel caso in cui un istituto di pagamento riceva un ordine di accredito di bonifico riportante nella causale il riferimento alle agevolazioni fiscali predette, lo stesso sia o meno obbligato ed effettuare la ritenuta che la legge impone all intermediario. Partendo da quello che è il contenuto della risoluzione andiamo a riprendere le disposizioni normative e di prassi ai fini della richiesta delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. Le detrazioni fiscali e le indicazioni di prassi Le detrazioni fiscali per lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici sono regolati rispettivamente dall articolo 16 bis del D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.); e dalla Legge 296/2006, commi da 344-347. Modalità di pagamento Bonus edile e di riqualificazione energetica DM 18 febbraio 1998, n. 41, c D.M. 19 febbraio 2007 Bonifico bancario (o postale) dal quale risulti: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto; a favore del quale il bonifico è effettuato. Entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento ai dati dell anno solare precedente ai fini dei controlli circa l effettiva spettanza della detrazione, le banche presso le quali sono disposti i bonifici devono trasmettere all Agenzia delle Entrate in via telematica, i dati identificativi: del mittente; dei beneficiari della detrazione; e dei destinatari dei pagamenti. 2
Il decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 ha introdotto l obbligo di operare una ritenuta all atto dell accredito dei pagamenti disposti con bonifici relativi a spese detraibili. In particolare, l articolo 25 del citato decreto prevede che a decorrere dal 1 luglio 2010 le banche e le Poste Italiane S.p.A. operano una ritenuta ( ) - pari all 8 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2015 a titolo di acconto dell imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all atto dell accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d imposta. In capo all intermediario che riceve mediante bonifico l accredito del compenso a favore del beneficiario, si configura dunque l obbligo di prelevare una determinata somma a titolo di IRPEF o IRES e versarla, con periodicità stabilita, all erario. Tale obbligo comporta l assunzione in capo al predetto operatore della qualifica di sostituto d imposta. Tramite questa disposizione viene anticipato all erario una parte del prelievo da operarsi nei confronti di coloro in favore dei quali vengono accreditati compensi per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Pertanto la non completa compilazione del bonifico bancario o postale pregiudica, in maniera definitiva, il rispetto da parte delle banche dell obbligo di operare la ritenuta disposta dall art. 25 del d.l. n. 78 del 2010 all atto dell accredito del pagamento salva l ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto (Circolare 55/e 2012). Gli obblighi dell intermediario Sostituto d imposta 1 versare la ritenuta con le modalità di cui all articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando l apposito codice tributo; 2 certificare al beneficiario, entro i termini previsti dall articolo 4, comma 6- quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, l ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate; 3
3 indicare nella dichiarazione dei sostituti d imposta ( modello 770) i dati relativi al beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate. Abbiamo dunque così riassunto gli adempimenti operativi legati alla corretta disposizione dei pagamenti ai fini della fruizione dei benefici fiscali in commento. Le precisazioni dell Agenzia delle Entrate (Risoluzione n 9/E) L utilizzo del bonifico quale modalità di pagamento che permette l accesso alle detrazioni oggetto dell istanza di consulenza deve essere in via di principio riconosciuto anche per i bonifici emessi dagli Istituti di pagamento. Laddove l Istituto di pagamento riceva un ordine di accredito di bonifico riportante nella causale il riferimento alle agevolazioni fiscali il riconoscimento delle detrazioni è subordinato all assolvimento da parte di detto operatore degli adempimenti sopra richiamati, inerenti il versamento delle ritenute, nonché gli obblighi di certificazione e dichiarazione facenti capo al sostituto d imposta. Si osserva difatti che l Istituto che riceve l ordine di accredito assume tale qualifica per effetto dell obbligo di effettuare la ritenuta di cui all articolo 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. 4
Per consentire ai contribuenti che hanno ordinato il bonifico di fruire della detrazione è necessario che l Istituto di pagamento abbia aderito alla Rete nazionale interbancaria e utilizzi la procedura TRIF, funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti per l applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione all Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti. L Amministrazione finanziaria ha chiarito inoltre che nel caso in cui il destinatario del bonifico con il riferimento all agevolazione fiscale sia un cliente dell istituto, affinché la detrazione sia valida occorre che siano assolti gli stessi adempimenti previsti a carico di banche e Poste italiane, ossia l istituto di pagamento dovrà: versare le ritenute; certificare al beneficiario l ammontare delle somme e delle ritenute effettuate; e indicarle nella dichiarazione dei sostituti d imposta insieme ai dati identificativi del destinatario del bonifico. A ciò si aggiunge l obbligo di trasmettere in via telematica all Amministrazione finanziaria i dati relativi al mittente, ai beneficiari della detrazione e ai destinatari dei pagamenti. Pieno riconoscimento dunque alle detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica anche se il pagamento è avvenuto con bonifico effettuato tramite conti aperti presso Istituti di pagamento. Ulteriori precisazioni Nella risoluzione in commento nella quale viene ribadito che la non completa compilazione del bonifico bancario o postale pregiudica, in maniera definitiva, il rispetto da parte delle banche dell obbligo di operare la ritenuta disposta dall art. 25 del d.l. n. 78 del 2010 all atto dell accredito del pagamento salva l ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto (Circolare 55/e 2012), non vi è però alcun richiamo alla Circolare 43/e del 2016 con la quale l Agenzia delle Entrate riteneva tale preclusione ormai superata nei casi in cui: non sia possibile ripetere il pagamento mediante bonifico; qualora risulti comunque soddisfatta la finalità della norma agevolativa, tesa alla corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. 5
L agevolazione viene dunque riconosciuta anche in presenza di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del beneficiario dei pagamenti che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente. Tale documentazione dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell Amministrazione finanziaria. Riferimenti normativi e di prassi Agenzia delle Entrate Risoluzione n 9e /2017; art. 25 del D.L. n. 78 del 2010 art.16-bis del T.U.I.R Legge 296/2006, commi 344-347; Agenzia delle Entrate Circolare 55/e 2012; Agenzia delle Entrate Circolare 43/e del 2016 - Riproduzione riservata - 6