N 8 dell 8 maggio 2012 CCNL STUDI PROFESSIONALI E NUOVA DISCIPLINA DELL APPRENDISTATO DICHIARAZIONE 730: DAL MINISTERO ARRIVANO LE PROROGHE News Un interpello Rassegna della giurisprudenza Approfondimento pp. 3-4 pp. 5-6 pp 7-8 pp. 9-10 Sempre più spesso il tema della Formazione Aziendale è legato all utilizzo dei Fondi Interprofessionali, che sono accantonati ogni mese dalle aziende e che rappresentano un ottima opportunità per contribuire all investimento sulle Risorse Umane. Pag. 1 di 10
News Rassegna della giurisprudenza Nuova scadenza per il modello 730.p.3 Indennità una tantum co.co.pro per il 2012... p.3 Dal 1 maggio stop ai pagamenti in contanti o con assegni a favore dell Inps.p.4 Rettifica da parte del Ministero circa la sospensione degli obblighi di assunzione. p.4 Giusta causa di licenziamento la detenzione di sostanze stupefacenti da parte di un impiegato.....p.7 Dimissioni del lavoratore a termine valide anche in mancanza di giusta causa....p.7 Approfondimento CCNL Studi Professionali: la nuova disciplina dell apprendistato.....p.9 Un interpello al giorno Ai fini dell anzianità necessaria per accedere agli ammortizzatori sociali, ivi compresa la CIG in deroga, per l anzianità dei lavoratori occupati presso aziende interessate da procedure rientranti nel disposto dell art. 2112 c.c., si deve tener conto della data di prima assunzione in quanto, in caso di trasferimento d azienda, il rapporto di lavoro continua ad ogni effetto?.p.5 Pag. 2 di 10
NEWS Indennità una tantum co.co.pro per il 2012 Nuova scadenza per il modello 730 L Agenzia delle Entrate, tramite comunicato del 26 aprile u.s., ha reso noto che a seguito del DPCM firmato dal Presidente del Consiglio nella stessa data è stato stabilito un nuovo termine per alcune scadenze relative al modello 730/2012. Diversamente da quanto stabilito in precedenza, difatti, il contribuente avrà tempo fino al 16 maggio p.v. 1 se consegna il modello al sostituto d imposta ovvero fino al 20 giugno p.v. 2 se lo presente a un Caf oppure a un professionista abilitato. In conseguenza di tali proroghe, i sostituti d imposta devono consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione entro il 15 giugno, mentre i Caf avranno invece tempo fino al 2 luglio. Infine, per la comunicazione del risultato finale delle dichiarazioni e la trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate, i Caf e i professionisti abilitati hanno tempo fino al 12 luglio 2012. Tramite messaggio n. 6762 del 19 aprile u.s., l Inps ha reso noto che l art. 6 del D.L. n. 216 del 29 dicembre 2011 ha disposto anche per l anno 2012 la prosecuzione dell intervento a sostegno del reddito a favore dei co.co.pro.. In particolare, l Istituto specifica che i requisiti per la presentazione della domanda sono rimasti invariati. Pertanto, le condizioni che devono sussistere al momento della presentazione dell istanza sono le seguenti: - monocommittenza, con riferimento all ultimo rapporto di lavoro; - dato reddituale riferito all anno precedente; - accredito contributivo di almeno una mensilità nell anno di riferimento e di almeno tre mensilità nell anno precedente; - assenza di contratto di lavoro da almeno due mesi (tale condizione deve persistere al momento della presentazione della domanda). Il modello di domanda, anche per il 2012, è contrassegnato dal codice SR92. 1 La scadenza era stabilita al 30 aprile 2012. 2 La scadenza era stabilita al 31 maggio 2012. Pag. 3 di 10
Dal 1 maggio stop ai pagamento in contanti o con assegni a favore dell Inps Tramite messaggio n. 7073 del 24 aprile u.s., l Inps ricorda che a partire dal 1 maggio 2012 sarà necessario procedere, con riferimento ai pagamenti a favore dell Istituto esclusivamente tramite gli specifici canali di riscossione (F24, MAV, RID, POS virtuale, Reti amiche) oppure tramite bonifico su c/c postale o bancario ovvero utilizzando il bollettino postale relativo al conto riscossioni varie. Infatti, il D.L. n. 5/2012 ha stabilito tali modalità al fine di ridurre i costi finanziari e amministrativi, nonché di contrastare l uso del contante e degli assegni circolari. dalla precedente nota 3, che il datore di lavoro avente unità produttive ubicate in più province deve presentare le comunicazioni unicamente al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell impresa. Rettifica da parte del Ministero circa la sospensione degli obblighi di assunzione Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 5595 del 20 aprile u.s., ha provveduto ad annullare la precedente nota n. 5396 avente ad oggetto la sospensione degli obblighi di assunzione per i lavoratori disabili. In particolare, il Ministero ha provveduto a comunicare, diversamente da quanto previsto 3 La nota 5396 prevedeva che il datore di lavoro avente unità produttive ubicate in più province fosse tenuto a presentare al Ministero del Lavoro apposita comunicazione qualora in possesso di provvedimento amministrativo valido per la sospensione degli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili, vale a dire CIGS, CIGS in deroga, contratto di solidarietà, mobilità, mobilità in deroga). Pag. 4 di 10
Un interpello al giorno Domanda: Risposta: Ai fini dell anzianità necessaria per accedere agli ammortizzatori sociali, ivi compresa la CIG in deroga, per l anzianità dei lavoratori occupati presso aziende interessate da procedure rientranti nel disposto dell art. 2112 c.c., si deve tener conto della data di prima assunzione in quanto, in caso di trasferimento d azienda, il rapporto di lavoro continua ad ogni effetto? Occorre anzitutto ricordare che, per usufruire degli ammortizzatori sociali devono sussistere condizioni oggettive legate alle vicende aziendali nonché alcuni requisiti soggettivi in capo ai lavoratori interessati, tra i quali una durata minima dell anzianità di servizio. Così, ad esempio, ai fini dell accesso alla CIGS, occorre la sussistenza di un valido rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della azienda e almeno 90 giorni di anzianità di servizio presso l azienda richiedente il trattamento (si veda in tal senso l art. 8, comma 3, L. n. 160/1988 e INPS circ. n. 171/1988). Invece, per quanto riguarda la mobilità, la relativa indennità spetta ai lavoratori in possesso di una anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di effettivo lavoro (art. 16, comma 1, L. n. 223/1991). La durata del rapporto di lavoro con l azienda risulta, pertanto, requisito essenziale per l erogazione della prestazione e, in caso di trasferimento d azienda ai sensi dell art. 2112 c.c., ai fini del raggiungimento di tale Pag. 5 di 10
requisito soggettivo, si deve tenere conto anche dell anzianità maturata presso l azienda di provenienza. Va, infatti, precisato che, a norma dell art. 2112 c.c., anche se si verifica il trasferimento dell azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che discendono dal rapporto di lavoro precedentemente instaurato con il cedente. In altre parole, nell ipotesi disciplinata dall art. 2112 c.c. muta il titolare dell azienda senza che la modificazione soggettiva del datore di lavoro comporti alterazioni nell ambito dei rapporti di lavoro già stipulati. Ciò sta a significare che il lavoratore conserva le prestazioni soggettive che trovano fondamento nell originario contratto di lavoro, i diritti acquisiti e maturati nel proprio patrimonio e il complessivo regolamento negoziale del rapporto di lavoro senza che i motivi che hanno spinto l impresa alla cessione influiscano negativamente sul rapporto di lavoro dei dipendenti della stessa, anche e a maggior ragione in caso di crisi aziendale. La continuità del rapporto di lavoro deve essere considerata, pertanto, come tutela che opera sia sul piano individuale che sostanziale del dipendente. In tale contesto la salvaguardia di tutti i diritti del lavoratore conferiti dal contratto o dal rapporto di lavoro comporta, tra l altro, il mantenimento dell anzianità di servizio maturata utile, ad esempio, per il calcolo del TFR o per la maturazione delle ferie e, per quanto attiene la questione proposta dall interpellante, anche per l accesso alle prestazioni a sostegno del reddito. Pag. 6 di 10
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Rassegna della giurisprudenza A cura dell Avv. Lidia Levantino Giusta causa di licenziamento la detenzione di sostanze stupefacenti da parte di un impiegato Anche i fatti extralavorativi possono incidere sulla irrimediabile lesione del vincolo fiduciario nei confronti di un dipendente, che, in una complessa operazione delle forze dell'ordine, viene trovato in possesso di sostanze stupefacenti. (Cfr Cass. Civ. Sez. Lav. S. n. 6498 del 26/04/2012) Dimissioni del lavoratore a termine valide anche in mancanza di giusta causa Nel rapporto di lavoro a tempo determinato il dipendente non può legittimamente rassegnare le dimissioni prima della scadenza del termine se non per giusta causa, ma il difetto di giusta causa delle dimissioni non determina la nullità o l'inefficacia del recesso, con il conseguente diritto alla riammissione in servizio ed al pagamento delle retribuzioni sino alla scadenza del contratto, dando viceversa alla controparte il diritto al risarcimento del danno qualora sia in grado di provare che la brusca ed immotivata cessazione del rapporto abbia compromesso l'attività aziendale. E' quanto affermato dalla Corte di Legittimità che ha respinto il ricorso proposto da un lavoratore il quale sosteneva che solo un recesso assistito da giusta causa potesse avere idoneità risolutiva del rapporto di lavoro a termine intercorrente tra le parti, dovendo ritenersi prive di effetti e quindi tali da non incidere sulla continuità del vincolo contrattuale le dimissioni rassegnate in assenza di una causa che non consenta la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto. Sul punto la Corte sancisce che "la dichiarazione di recesso del lavoratore, una volta comunicata al datore di lavoro, è idonea "ex se" a produrre l'effetto della estinzione del rapporto, che è nella disponibilità delle parti, a prescindere dai motivi che abbiano determinato le dimissioni (a meno che queste ultime non siano inficiate dalla minaccia di licenziamento e risultino perciò viziate come atto di volontà) e dalla eventuale esistenza di una giusta causa, posto che, anche in tal caso, l'effetto risolutorio si Pag. 7 di 10
ricollega pur sempre, a differenza di quanto avviene per il licenziamento illegittimo o ingiustificato, ad un atto negoziale del lavoratore, che è preclusivo di un'azione intesa alla conservazione del medesimo rapporto. Precisa poi ancora la Corte che " anche in presenza di giusta causa del recesso, la questione se possa essere risarcito il pregiudizio derivante dall'effetto estintivo del rapporto determinato dalle dimissioni, rappresentato dallo stato di disoccupazione e dalla mancata percezione della retribuzione è stata risolta in termini negativi dalla giurisprudenza di legittimità, osservandosi che, in concreto, le scarse opportunità e condizioni di reimpiego offerte dal mercato per le energie lavorative costituiscono fattori estranei al sinallagma, sicché l'eventuale condizione sfavorevole in cui venga a trovarsi il lavoratore dimissionario non costituisce la conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del datore di lavoro e della risoluzione del rapporto che ne è conseguita." (Cfr Cass Civ Sez Lav, S. n. 6342 del 23/04/2012) Pag. 8 di 10
L approfondimento CCNL Studi Professionali: la nuova disciplina dell apprendistato In data 29 novembre 2011 è stato rinnovato il CCNL degli Studi Professionali, e con tale accordo, è stata inoltre riscritta la disciplina dell apprendistato. Recependo infatti la normativa dettata dal T.U. in materia (L. 167/2011), le parti sociali hanno disposto un nuovo quadro per l applicazione di tale tipologia contrattuale. Di seguito riportiamo in sintesi glia spetti peculiari e le principali novità introdotte. Periodo di prova Il periodo di prova è fissato in 60 giorni di lavoro effettivo per i livelli 4 e 4S ed in 90 giorni negli altri casi. Assenze In caso di assenze di durata superiore a 30 giorni dovute a malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettativa per motivi familiari o personali, il periodo di apprendistato viene prolungato in pari misura. Il trattamento economico e normativo per gli eventi di malattia e infortunio è equiparato al trattamento ordinario dei lavoratori qualificati. Apprendistato professionalizzante La durata di tale tipologia di apprendistato può variare da 30 (per i livelli di destinazione Q, 1 e 2) a 36 mesi (per i livelli di destinazione 3S, 3, 4S e 4) ed è ammesso per tutte le qualifiche con esclusione del livello 5. Viene previsto che i datori di lavoro che non abbiano mantenuto in servizio almeno il 50% degli apprendisti il cui contratto sia scaduto dei 18 mesi precedenti non possono procedere ad assunzione utilizzando questa tipologia contrattuale. La formazione dell apprendista è garantita dall effettuazione di un numero minimo di ore di formazione, comprese nel normale orario di lavoro, per l acquisizione di competenze di base e trasversali. In particolare, se il livello Pag. 9 di 10
di destinazione è Q, 1 oppure 2, sono previste 300 ore complessive di formazione, mentre per i livelli di destinazione 3S, 3, 4S e 4 sono stabilite 360 ore complessive di formazione. In entrambi i casi, 120 ore di formazione devono essere impartite nel corso del primo anno di apprendistato. Per quanto riguarda la retribuzione, essa è corrisposta in misura percentuale sulla retribuzione tabellare corrispondente al livello di destinazione. Più specificamente: - per i primi 12 mesi, viene erogato il 70% della retribuzione; - da 13 a 24 mesi, viene erogato l 85% della retribuzione; - oltre 24 mesi, viene erogato il 93% della retribuzione. Apprendistato di alta formazione e ricerca Tale tipologia viene applicata esclusivamente con riferimento ai livelli di destinazione Q, 1 e 2 al fine dell acquisizione di un titolo, di un dottorato di ricerca o di un diploma. La durata del contratto varia in base all iter definito dal titolo da conseguire, maggiorato di un anno. Tuttavia, la durata può essere ridotta in caso di crediti formativi ovvero esperienze professionali riconosciute dagli istituti scolastici e universitari. Anche in questo caso la retribuzione è calcolata in misura percentuale sulla retribuzione tabellare corrispondente al livello di destinazione. In particolare: - per i primi 12 mesi, viene erogato il 40% della retribuzione; - da 13 a 24 mesi, viene erogato il 50% della retribuzione; - oltre 24 mesi, viene erogato il 60% della retribuzione. Tutor Il tutor ha il compito di seguire l attuazione del programma formativo che costituisce l oggetto del contratto di apprendistato. Tale incarico può essere rivestito dal titolare o da altro professionista dello studio, nonché da un altro soggetto in possesso di adeguate qualifiche e competenze. Pag. 10 di 10