COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it Prot. n 28 Salerno, lì 16 Gennaio 2015 A tutti gli iscritti all Albo e nell Elenco Speciale LORO SEDI OGGETTO: Circolare n 13/2015. Libera professione. Può l amministratore di un condominio aprire un conto corrente, per la gestione amministrativa, senza l autorizzazione da parte dell Assemblea? Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza del 10 Maggio 2012, n 7162. Colleghi, con la presente, si porta a conoscenza di tutti Voi, che alcuni colleghi hanno chiesto di approfondire la tematica di cui in oggetto, relativa all apertura del conto corrente per la gestione amministrativo, senza l autorizzazione dell assemblea?. A questa domanda la Cassazione ha risposto in modo affermativo precisando, con la sentenza del 10 Maggio 2012, n. 7162 che per esigenze di trasparenza e informazione l amministratore di condominio è tenuto ad aprire un conto separato. Per aprire tale conto, infatti, non ha necessità di specifiche autorizzazioni da parte dell assemblea condominiale che, invece, servirebbero nella ipotesi di apertura di una linea di credito. La banca può rivalersi direttamente nei confronti del condominio per uno scoperto nel conto acceso dall amministratore. Così i giudici di Piazza Cavour nella sentenza del 10 Maggio 2012, n. 7162, ove hanno precisato che non si può affermare che la mancata apertura di un conto corrente separato (rispetto al patrimonio personale dell amministratore) rappresenterebbe una irregolarità tale da comportare la revoca del mandato allo stesso, bensì è possibile sostenere che, pur in mancanza di specifiche norme che ne facciano obbligo, l amministratore è tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su di un separato conto corrente intestato al condominio. Ciò allo scopo di evitare che possa esserci confusione tra il patrimonio del condominio e quello suo personale. PRESIDENZA E SEGRETERIA Via Luigi Guercio, 197-84134 - SALERNO Tel. e Fax 089-251488 389-5865899
COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it L occasione è gradita per porgere a tutti Voi i più cordiali saluti. F.to IL PRESIDENTE Per. Agr. Antonio LANDI Allego: - Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza del 10 Maggio 2012, n 7162. PRESIDENZA E SEGRETERIA Via Luigi Guercio, 197-84134 - SALERNO Tel. e Fax 089-251488 389-5865899
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere Dott. DIDONE Antonio - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 20785/2010 proposto da: CONDOMINIO DI (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - (OMISSIS) S.p.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS); - intimati - Nonché da: (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso e ricorso incidentale; - ricorrente e ricorrente incidentale -
CONDOMINIO DI (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso principale; - ricorrente al ricorso incidentale - (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A.; - intimati - Nonché da: (OMISSIS) S.p.A. (P.I. (OMISSIS)), e per essa (OMISSIS) S.C.P.A., nella qualità di suo procuratore e rappresentante, in persona dei procuratori speciali pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e ricorso incidentale; - ricorrente e ricorrente incidentale - (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS), CONDOMINIO DI (OMISSIS); - intimati - avverso la sentenza n. 1026/2010 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/04/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2012 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI; udito, per il ricorrente, l'avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale; rigetto dei ricorsi incidentali; udito, per il ricorrente e ricorrente incidentale (OMISSIS), l'avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso incidentale; il rigetto del principale; udito, per la ricorrente e ricorrente incidentale (OMISSIS), l'avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso principale del Condominio ed il rigetto dell'incidentale (OMISSIS); udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, il Condominio di (OMISSIS), in persona dell'amministratore, proponeva opposizione al decreto
ingiuntivo, emesso dal Presidente del Tribunale di Milano a favore della (OMISSIS), Soc. Coop. a.r.l., per l'importo di lire 67.586.914 per saldo negativo di conto corrente. Proponeva altresì domanda di manleva nei confronti di (OMISSIS), già amministratore del condomino stesso. Costituitosi il contraddittorio, la Banca chiedeva rigettarsi la domanda e proponeva in subordine azione di manleva nei confronti del (OMISSIS); questi chiedeva rigettarsi la domanda del condominio, dichiararsi inammissibile quella della Banca, e chiamarsi in causa la S.p.A. (OMISSIS), per esserne garantito; costituitasi, la S.p.A. (OMISSIS) chiedeva rigettarsi le domande nei suoi confronti. Con sentenza in data 17 giugno - 4 luglio 2006, il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento delle domande del condominio, revocava il decreto ingiuntivo, rigettando ogni altra domanda. Proponeva appello la (OMISSIS) S.p.A., successore della Banca convenuta. Costituitosi il contraddittorio, il condominio ne chiedeva il rigetto, proponendo appello incidentale condizionato, circa la manleva nei confronti del (OMISSIS); la S.p.A. (OMISSIS) parimenti proponeva appello incidentale condizionato, chiedendo rigettarsi la domanda di manleva del (OMISSIS); questi chiedeva rigettarsi l'appello della Banca e quello incidentale del condominio; proponeva a sua volta appello incidentale, chiedendo la condanna del Condominio al pagamento a suo favore della somma di euro 20.138,76. La Corte d'appello di Milano, con sentenza in data 4.11.2009-7.4.2010, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava cessata la materia del contendere tra la S.p.A. (OMISSIS) e la Banca; confermava il decreto ingiuntivo e rigettava l'opposizione. Ricorre per cassazione il Condominio. Resistono con ricorso la Banca, la S.p.A. (OMISSIS), nonché il (OMISSIS), che pure propone ricorso incidentale. Resiste con ricorso al ricorso incidentale il condominio. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, appaiono infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale, sollevate, in ricorso, dalla (OMISSIS) S.p.A.. Da un lato, infatti, la censura circa l'insufficienza di motivazione (non evidentemente l'assenza), può coesistere con quella di illogicità, dall'altro, la stessa ricorrente, quanto all'asserita violazione dell'articolo 360 bis c.p.c., non da indicazione alcuna sugli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte, che il ricorrente principale avrebbe contrastato, limitandosi a richiamare pronunce isolate e non del tutto pertinenti (Cass., n. 1046/1974, sui poteri dell'amministratore; Cass., n. 1640/1997 sul contratto d'appalto).
È fondata, invece, l'eccezione di inammissibilità per tardività, sollevata dal (OMISSIS) nella memoria per l'udienza (la questione, ovviamente, e' rilevabile d'ufficio) circa il ricorso di S.p.A. (OMISSIS) nei suoi confronti: la notifica del ricorso principale reca la data del 21 luglio 2010; quella del ricorso e del ricorso incidentale, del 18 Ottobre 2010; il ricorso di S.p.A. (OMISSIS) è stato notificato in data 27 Settembre 2011. Venendo all'esame del ricorso principale, con il primo motivo, il Condominio di (OMISSIS) lamenta violazione degli articoli 1130, 1131, 1388, 1393, 1398, 1708, 1711 c.c., e vizio di motivazione, circa il potere e la responsabilità dell'amministratore nell'apertura di un conto corrente e nella successiva apertura di una linea di credito da parte della Banca. Con il secondo, violazione dell'articolo 2697 c.c., articoli 106, 111 c.p.c., nonché omissione di motivazione, circa la manleva nei confronti del (OMISSIS) e la sua condanna alla restituzione della somma di lire 46.068.012. I motivi vanno rigettati, in quanto infondati. È da ritenere che, secondo, del resto, orientamenti diffusi nell'ambito della dottrina e della giurisprudenza di merito (sul punto, questa Corte non ancora avuto modo di pronunciarsi specificamente), l'amministratore condominiale possa aprire un conto corrente contenente i contributi alle spese condominiali. È vero che, come precisa il ricorrente principale, l'amministratore rappresenta il condominio nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 c.c.. Egli ha l'obbligo, ai sensi del comma 1, n. 3, di erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni. Nell'ambito di tali poteri, l'amministratore gode di ampia autonomia, e può sicuramente anticipare fondi per effettuare pagamenti a favore di terzi (al riguardo, v. Cass., n. 1046/1974) (ad es., se alcuni condomini siano inadempienti). Egli sarebbe ritenuto responsabile se non richiedesse in tempo i contributi ai condomini, e da ciò derivasse un danno al condominio. Anche se non si può affermare, come pure talora e' stato fatto, che addirittura la mancata apertura di un conto corrente separato rispetto al patrimonio personale dell'amministratore, costituirebbe irregolarità tale da comportarne la revoca del mandato, si può sostenere che, pur in assenza di specifiche norme che ne facciano obbligo, l'amministratore e' tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su apposito e separato conto corrente intestato al condominio, per evitare confusioni e sovrapposizioni
tra il patrimonio del condominio e il suo personale od eventualmente quello di altri differenti condomini, da lui amministrati. Vi è pure un'esigenza di trasparenza e di informazione, in modo che ciascun condomino possa costantemente verificare la destinazione dei propri esborsi e la chiarezza e facile comprensibilità dell'intera gestione condominiale. L'apertura del conto corrente non richiede dunque specifiche autorizzazioni assembleari, ciò che invece richiederebbe sicuramente l'apertura di una linea di credito bancaria. Va peraltro precisato che, negli ordinari contratti di conto corrente formulati e proposti dall'abi, e' prevista la possibilità di uno scoperto, necessariamente produttivo di interessi passivi. D'altra parte, come ha chiarito il Giudice a quo, con motivazione adeguata e non illogica, l'amministratore, all'assemblea condominiale del 25-01-1996 (superandosi evidentemente l'errore materiale della sentenza impugnata, dove si fa riferimento al 25-11- 1996) propose l'apertura di un conto corrente, senza incontrare opposizione. E i condomini erano ben consapevoli del successivo scoperto del conto corrente - continua il Giudice a quo - come emerge dai verbali delle due assemblee straordinarie del 16 luglio e 25 novembre 1997, convocate dall'amministratore, proprio con riferimento a tale "scoperto": in quella sede, veniva deliberata la copertura delle spese correnti, per evitare l'accumularsi di interessi passivi sul conto corrente condominiale, e si precisava che alcuni condomini avevano provveduto, con il versamento di fondi, a sanare, ancorché parzialmente, la situazione di scoperto. È da ritenere pertanto, sulla base di quanto finora osservato che l'apertura del conto corrente e lo "scoperto" bancario fossero immediatamente opponibili al condominio. Quanto al secondo motivo, il Giudice a quo ha rigettato la domanda di manleva e di restituzione di somme, proposte dal condomino, nei confronti del (OMISSIS). Si lamenta, sotto quest'ultimo profilo, omessa motivazione, là dove invece la motivazione stessa sussiste ed e' adeguata e non illogica. La Corte di Merito chiarisce che le somme destinate al conto corrente e trattenute dal (OMISSIS) erano tutte provenienti da debiti contratti e da anticipi effettuati per la gestione del patrimonio condominiale: l'amministratore non ha usato il conto corrente per fini personali, ma ha effettuato prelievi per far fronte alle esigenze condominiali (e talora per recuperare - come emerge, seppur per implicito, dalla sentenza impugnata - propri anticipi). In sostanza, il condominio finisce, al riguardo, per introdurre profili di fatto, in contrasto con quanto indicato nella sentenza, insuscettibili di llo in questa sede.
Ancora, il ricorso del condominio si palesa a tratti non autosufficiente, perché non si indicano specificamente le vicende del conto corrente e le partite di dare ed avere. Conclusivamente, va rigettato il ricorso principale. Quanto al ricorso incidentale del (OMISSIS), con un unico motivo, egli lamenta violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., articolo 184 c.p.c., nonché errata valutazione delle risultanze e delle istanze istruttorie, relativamente al credito vantato verso il condominio per una parte degli anticipi effettuati. Per giurisprudenza ampiamente consolidata (tra le altre, Cass. n. 13375/09), la valutazione delle risultanze e delle istanze istruttorie spetta al Giudice di Merito, e non può essere oggetto di llo in questa sede se sorretta da congrua motivazione. Con motivazione essenziale, ma adeguata e non illogica, la sentenza impugnata, richiamando argomentazioni del primo Giudice, precisa che non e' stato provato in alcun modo il credito del (OMISSIS) e che risultano ininfluenti le prove richieste, mentre la C.T.U. proposta sarebbe meramente esplicativa: sarebbe stato indispensabile - secondo il Giudice a quo - la presentazione di uno specifico rendiconto, con riferimento alla formazione del passivo e agli eventuali crediti del (OMISSIS) stesso. Va dunque rigettato, in quanto infondato, il ricorso incidentale. Le spese seguono la soccombenza del Condominio nei confronti della Banca, rimanendo compensate tutte le altre posizioni. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese tra il Condominio di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.A.; condanna il predetto Condominio al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nei confronti della (OMISSIS) S.p.A., che liquida in uro 2.500,00 per onorari ed uro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.