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Transcript:

è stato pubblicato nella G.U. n. 1 del 2 gennaio 2009, il Decreto 18 dicembre 2008, con il quale si dà prima attuazione alle disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili introdotte dalla legge 244/07 (finanziaria 2008). Nelle more dellemanazione del decreto sulla tracciabilità e rintracciabilità della filiera, il decreto 18 dicembre 2008 stabilisce che per le biomasse ed il biogas si applicano gli incentivi previsti per i rifiuti biodegradabili e per le biomasse diverse da quelle da filiera (coefficiente 1.1 per il CV e tariffa onnicomprensiva 0.22 / kwh). attuazione della legge 244/07 sarà completata con lemanazione di altri due decreti attuativi, di cui uno stabilirà i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili a scopi alimentari, industriali ed energetici (lett. b, comma 150, art. 2, della l. 244/07) e altro le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini dellapplicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alle tabelle 2 e 3 della legge 244/07 (lett. c, comma 150, art.1, della l. 244/07); emanazione di questultimo decreto peraltro è prevista anche dallart. 1, comma 382- septies, della legge 296/96.

Si seguito si riassumono le principali novità: 1. Riconoscimento dellincentivo Per poter far richiesta degli incentivi occorre attendere la pubblicazione della Delibera dellautorità dellenergia elettrica e gas (prevista entro 60 giorni dallentrata in vigore del decreto) nella quale saranno indicate le modalità, i tempi e le condizioni per lerogazione degli incentivi. 2. Impianti cui si applicano i nuovi incentivi Hanno diritto al nuovo sistema di incentivazione gli impianti entrati in esercizio dopo il 31/12/07 (primo parallelo). 3. Cumulabilità degli incentivi Per gli impianti che utilizzano biomasse da filiera è consentito luso di altri incentivi fino al 40% del valore dellinvestimento, a condizione che nellimpianto si utilizzi al più il 20% di biomasse non rientranti tra quelle da filiera.

4. Energia incentivata Nellipotesi che limpianto opti per i certificati verdi, viene remunerata la produzione netta (produzione lorda diminuita delle perdite nei trasformatori principali, delle perdite di linea e dellenergia assorbita dai servizi ausiliari). Nellipotesi che si scelga la tariffa onnicomprensiva, viene incentivata la sola quota di energia ceduta alla rete. La soglia di 1 MW che fa da spartiacque tra tariffa e certificato verde è riferita ai valori di targa del generatore. La scelta tra tariffa e CV viene effettuata al momento della richiesta di qualifica IAFR, e solo per impianti collegati alla rete di distribuzione. 5. Certificati verdi I certificati verdi sono rilasciati per 15 anni: possono essere richiesti a consuntivo o a preventivo; dal 30/06/09 per avere CV a preventivo occorrerà fornire al GSE garanzie commisurate al prezzo medio annuale dei CV. I CV a preventivo sono rilasciati sulla base della producibilità attesa che non potrà superare valori medi caratteristici della tecnologia.

6. Transizione dal precedente meccanismo Entro il mese di giugno, il GSE ritira negli anni 2009, 2010, 2011, i CV relativi alle produzioni fino al 2010, ad un prezzo di ritiro pari al prezzo medio di mercato del triennio precedente allanno di richiesta. 7. Tariffa onnicomprensiva La tariffa onnicomprensiva viene rilasciata esclusivamente in riferimento a misure a consuntivo per impianti di potenza nominale media annua non superiore ad 1 MW. 8. Scambio sul posto Sono ammessi allo scambio sul posto impianti con potenza nominale media annua non superiore a 200 KW entrati in esercizio dopo il 01/01/08 e fino a 20 KW per quelli già in esercizio a quella data. Possono accedere a tale meccanismo solo gli impianti incentivati con i CV.

Con lemanazione del decreto sarà possibile incentivare la produzione elettrica, secondo i coefficienti e le tariffe indicate nelle tabelle 2 (certificati verdi) e 3 (tariffa onnicomprensiva) della legge finanziaria 2008 Le tabelle riportano per singola fonte il valore dellincentivo, ad eccezione però di quella solare e delle biomasse ed il biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica (comma 382, art. 1, legge 296/06), per le quali si applicano, rispettivamente, il DM 19 febbraio 2007 e la legge 296/06, come modificata dalla legge 222/07 (coefficiente moltiplicativo dei certificati verdi pari a 1,8 per ogni MWh prodotto ed una tariffa onnicomprensiva pari a 0,30 per ogni KWh ceduto alla rete).

Tabella 2 Fonte Coefficiente 1 Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kw 1,00 1- bis Eolica offshore 1,10 2 Solare ** ** 3 Geotermica 0,90 4 Moto ondoso e maremotrice 1,80 5 Idraulica 1,00 6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo 7 Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta * 1,10 * 7-bis Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dellenergia termica in ambito agricolo * * 8 Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente 0,80 * E fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nellambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte. ** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dellarticolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Tabella 3 Fonte Entità della tariffa (euro cent/kwh) 1 Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kw 30 2 Solare ** ** 3 Geotermica 20 4 Moto ondoso e maremotrice 34 5 Idraulica diversa da quella del punto precedente 22 6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo 22 7 Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta * * 8 Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente 18 * È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nellambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte. ** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dellarticolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.