Foglio Informativo AnSe Anno 2015 - Numero 11 16 luglio 2015 Anno13 - Numero 2013 ANSE Associazione Nazionale Seniores Enel Viale Regina Margherita, 125-00198 ROMA Tel. 0683057390-0683057422 Fax 0683057440 www.anse-enel.it * * * Newsletter per i soci ANSE * * * Sommario: Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici Sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici Sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 Come già noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 70/2015 ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 24 comma 25 del D.L. 201/2011 (Legge Fornero) nella parte in cui prevedeva, per gli anni 2012 e 2013, l applicazione della perequazione automatica, esclusivamente alle pensioni di importo fino a 3 volte il trattamento minimo (il t.m. è pari a 500,00 circa). In virtù della norma dichiarata illegittima le pensioni superiodi al predetto limite: - negli anni 2012 e 2013 non hanno percepito alcun incremento a titolo di rivalutazione e l ammontare delle pensioni stesse è rimasto pari a quanto percepito nel 2011; - a partire dal 1 gennaio 2014 le successive percentuali di incremento per perequazione automatica sono state calcolate sull importo percepito nel 2011 senza tener conto degli incrementi maturati negli anni 2012 e 2013, in quanto gli stessi non sono stati riconosciuti. L avvenuta dichiarazione di illegittimità rende applicabile anche per gli anni 2012 e 2013 la normativa di cui all art. 69 comma 1 della Legge 388/2000 (c.d. regime ordinario di perequazione delle pensioni) che prevede l applicazione: - del 100% di rivalutazione sui trattamenti pensionistici fino a 3 volte il t.m.; 1
Foglio Informativo ANSE n. 11/2015 - del 90% per le fasce di importo comprese tra 3 e 5 volte il t.m.; - del 75% per le fasce di importo superiori a 5 volte il t.m.. Di conseguenza, come detto sopra, viene ripristinato il sistema ordinario di perequazione delle pensioni. A seguito della sentenza in questione, il Consiglio dei Ministri, in data 19 maggio 2015 ha emanato il D.L. 65 (convertito in Legge in data 15 luglio 2015), che prevede un recupero solo parziale degli importi non erogati negli anni 2012-2013 per la mancata rivalutazione, con le seguenti modalità: - titolari di pensione mensile lorda da 1.700,00, la rivalutazione totale netta secondo le vecchie regole sarebbe di 1.051,00 la rivalutazione riconosciuta (bonus) dal Governo per il periodo 2012-2015 è invece di 750,00, pari al 75% del dovuto; - titolari di pensione mensile lorda da 2.200,00, la rivalutazione totale netta secondo le vecchie regole sarebbe di 1.278,00, la rivalutazione riconosciuta (bonus) dal Governo per il periodo 2012-2015 è invece di 450,00, pari al 35% del dovuto; - titolari di pensione mensile lorda da 2.700,00, la rivalutazione totale netta secondo le vecchie regole sarebbe di 1.110,00, la rivalutazione riconosciuta (bonus) dal Governo per il periodo 2012-2015 è invece di 278,00 pari al 25% del dovuto. Il dato si assottiglia ancora al crescere della pensione, fino ad azzerarsi a quota 3.200,00 lordi (circa 2.200,00 netti), nulla riconoscendo alle pensioni di importo superiore. La suddetta normativa sembra rispettare i tratti fondamentali ed i principi affermati dalla Corte Costituzionale (proporzionalità ed adeguatezza), anche sotto il profilo della parziale retroattività della disciplina con riferimento agli anni dal 2012 al 2015 compreso (essendo la rivalutazione attribuita il 1 gennaio di ogni anno). Sempre a far data dal 1 agosto 2015 gli importi delle pensioni attualmente in corso di erogazione saranno adeguati per tener conto di quanto non riconosciuto nel 2012, 2013 e nel 2014 a seguito delle mancate indicizzazioni. Il Decreto Legislativo approvato pone questioni molto delicate, inerenti diritti che discendo dalla Costituzione, per quanto riguarda: - la restituzione integrale di quanto non erogato dall Inps a partire dal 2012; - il ricalcolo dell ammontare delle pensioni per tener conto delle indicizzazioni annuali non conteggiate. Talune Istituzioni interessate (Organizzazioni Sindacali, Federazioni dei Pensionati, Associazioni dei Consumatori, etc) si sono attivate per dare assistenza ai propri iscritti ed indicazioni su come procedere per ottenere l integrale applicazione della sentenza n. 70/2015. In materia è stato fatto circolare da una Federazione di Pensionati un fac-simile di istanza (modello allegato) di esecuzione della sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale che potrà essere utilizzato dai pensionati interessati (che intendano avviare la fase contenziosa), i quali dovranno farsi carico di inviarlo personalmente alla Direzione Generale dell Inps, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. 2
Foglio Informativo ANSE n. 11/2015 In caso di silenzio / diniego il Pensionato potrà adire le vie legali eventualmente supportato dalla Federazione o dall Associazione scelta. Dopo i primi pagamenti delle somme spettanti in base al D.L. n. 65, (convertito in legge in data 15 luglio u.s.), per il 1 agosto, suggeriamo ai pensionati di rivolgersi ad un Patronato qualificato per verificare non solo la corretta rivalutazione degli importi di pensione a partire dal 2012, ma anche e, soprattutto, di controllare che venga correttamente incrementata la base di calcolo cioè l importo della pensione su cui applicare, anno per anno, le nuove percentuali di perequazione automatica. Altro aspetto particolare è rappresentato dalle pensioni i cui titolari, aventi diritto, sono deceduti nel periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 luglio 2015. Infatti, per il calcolo delle differenze arretrate spettanti, il Patronato scelto dagli aventi diritto (eredi) o coniugi superstiti dovrà presentare apposita domanda all Inps per ottenere, nei limiti della prescrizione, i ratei maturati e non riscossi. 3