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Deliberazione n. 66/2015/PAR Repubblica italiana Corte dei conti La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai magistrati: Dott. Francesco Petronio Dott. ssa Maria Paola Marcia Dott. ssa Valeria Mistretta Dott. ssa Lucia d Ambrosio Dott. ssa Valeria Motzo Dott. Roberto Angioni PRESIDENTE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE RELATORE CONSIGLIERE PRIMO REFERENDARIO nella camera di consiglio del 22 ottobre 2015; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna); Visto l art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l adeguamento dell ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3; Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Asuni (357 abitanti) con nota n. 56960 del 10 giugno 2014; Vista la deliberazione del Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna n. 27 del 10 luglio 2015; 1

Vista la nota in data 24 settembre 2015 con cui il Presidente della Sezione ha assegnato la relativa istruttoria al Consigliere Lucia d Ambrosio; Vista la nota prot. n. 50405533 del 16 ottobre 2015 con cui il Magistrato istruttore, Consigliere Lucia d Ambrosio, ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale; Vista l ordinanza n. 24/2015 con la quale il Presidente della Sezione del controllo per la Regione Sardegna ha convocato la Sezione medesima in data odierna per deliberare in ordine alla richiesta di parere; Udito il relatore Consigliere Lucia d Ambrosio; P R E M E S S O Con nota del 23 luglio 2015 il Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione n. 28 del 10 luglio 2015 con la quale rimette alla Sezione, ai sensi dell art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, la richiesta di parere del Sindaco del Comune di Asuni in merito alla possibilità, per un Comune non soggetto alle regole del patto di stabilità, di utilizzare ai fini di un assunzione nel 2015 una cessazione intervenuta il 31 dicembre 2006; alla possibilità di ricoprire il suddetto posto vacante in pianta organica mediante scorrimento di graduatoria in corso di validità di altro ente locale per medesimo profilo e categoria professionale come previsto dall art. 9 della legge n. 3 del 2003 e dall art. 3, comma 61, della legge n. 350 del 2003; alla possibilità di utilizzo di graduatorie full time approvate da altri enti per la copertura di un posto part time al 50%. C O N S I D E R A T O 1. La richiesta di parere, trasmessa ai sensi dell articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 - Disposizioni per l adeguamento 2

dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 - è sottoscritta dal Sindaco ed è stata inoltrata per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali. Pertanto la stessa è ammissibile sotto il profilo della legittimazione soggettiva. 2. La richiesta di parere è inoltre ammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto il quesito formulato, avendo ad oggetto disposizioni dettate a fini di contenimento della spesa per il personale, attiene alla materia della contabilità pubblica. Inoltre, pur riguardando una fattispecie concreta, è suscettibile di una prospettazione generale ed astratta, che non risulta funzionale all adozione di uno specifico e puntuale atto di gestione e che limita l espressione della Sezione all interpretazione di norme in materia di contabilità pubblica. 3. La capacità assunzionale degli Enti locali è stata oggetto di numerosi interventi legislativi non sempre caratterizzati da sufficiente chiarezza con conseguenti difficoltà interpretative e applicative. Detti interventi legislativi hanno, tuttavia, prevalentemente inciso sulla disciplina applicabile agli enti soggetti al patto di stabilità. Per gli enti non soggetti a patto continua a trovare applicazione l art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006, che stabilisce Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il 3

personale di cui al comma 558. 1 Con specifico riguardo ai limiti introdotti per gli enti non soggetti a patto da detta normativa, si ricorda che le Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 52/CONTR/10, ritenendo che l interpretazione delle norme che pongono limiti alla spesa per il personale debba fondarsi su una lettura sistematica del contesto normativo al quale accedono, hanno affermato che è possibile intendere l espressione nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno come comprensiva di tutte le vacanze complessivamente verificatesi dall entrata in vigore della norma limitatrice, non ancora coperte alla data di riferimento. Hanno specificato che la facoltà di procedere alle assunzioni soggiace ovviamente agli altri vincoli presenti nell ordinamento ed in particolare all esigenza della programmazione (intesa anche come previsione degli effetti finanziari in esercizi futuri)... e all invarianza della spesa per il personale quale condizione per mantenere l equilibrio di bilancio. Le Sezioni riunite hanno, pertanto, affermato che il significato da attribuire all espressione nel precedente anno contenuta nell art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possa riferirsi a cessazioni intervenute successivamente all entrata in vigore della norma, anche in precedenti esercizi, rifluenti nell anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l assunzione. 4. La Sezione di controllo per la Sardegna ritiene, pertanto, che l illustrata interpretazione estensiva e sistematica della norma di cui 1 Comma così modificato prima dal comma 121 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244, poi dal comma 10 dell'art. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ed infine dal comma 11 dell'art. 4-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44. Vedi, anche, l'art. 43, D.L. 1 ottobre 2007, n. 159. 4

all art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006, consente agli enti di piccole dimensioni di considerare ai fini dell individuazione dei limiti per le nuove assunzioni anche cessazioni anteriori a quelle intervenute nell esercizio precedente e non ancora coperte, purché dette cessazioni si siano verificate dal 2006 in poi, ovvero nell arco temporale preso in considerazione dalla disposizione, che, in vigore, ai sensi dell art. 1, comma 1364, della legge 296 del 2006, a far data dal 1 gennaio 2007, fa riferimento alle cessazioni intervenute nel precedente anno. 5. Per quanto concerne la disciplina della capacità assunzionale e dei limiti al turnover per gli enti soggetti al patto di stabilità interno, si richiamano i principi recentemente affermati dalla Sezione delle Autonomie con deliberazioni n. 25/SEZAUT/2014/QMIG, n. 26/SEZAUT/2015/QMIG e n. 28/SEZAUT/2015/QMIG, nonché dalla Sezione regionale di controllo per la Sardegna con deliberazione n. 32/2015/PAR. 6. Per quanto concerne gli ulteriori quesiti formulati dal Comune di Asuni la Sezione richiama condividendoli pienamente - i principi affermati dalla Sezione regionale di controllo per l Umbria con Deliberazione n. 124/2013/PAR, che ha affermato la necessità della piena omogeneità di tutti gli elementi caratterizzanti il posto da coprire e il posto messo a concorso, compreso il regime giuridico full time o part time della prestazione lavorativa, escludendo che possa utilizzarsi una graduatoria a tempo pieno per una assunzione part time. D E L I B E R A nelle considerazioni ed osservazioni esposte è il parere della Sezione. O R D I N A che la deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Asuni, nonché 5

all Assessore e al Direttore generale dell Assessorato Enti locali della Regione Autonoma della Sardegna e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali. Così deliberato nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2015. IL RELATORE (Lucia d Ambrosio) IL PRESIDENTE (Francesco Petronio) Depositata in Segreteria in data 23 Ottobre 2015 IL DIRIGENTE (Giuseppe Mullano) 6