Capitolo Sesto. Sommario. 1. Il codice penale e il codice di procedura penale

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Capitolo Sesto Modifiche agli altri codici, alle disposizioni di attuazione e alle leggi speciali (divorzio e adozione) Sommario 1. Il codice penale e il codice di procedura penale. - 2. Il codice di procedura civile e le disposizioni di attuazione al c.c. - 3. Modifiche alle leggi speciali. - 4. Disposizioni transitorie e finali. 1. Il codice penale e il codice di procedura penale Il Titolo II del decreto legislativo modifica il codice penale, il codice di procedura penale e il codice di procedura civile, in attuazione della complessiva riforma della filiazione. Per quanto riguarda le novelle al codice penale, il decreto è intervenuto su vari articoli per sostituire all espressione «potestà dei genitori» l espressione «responsabilità genitoriale». Ciò si è verificato per le seguenti disposizioni: artt. 19, 32, 34 e 98 c.p. in tema di decadenza o sospensione dall esercizio della responsabilità genitoriale; artt. 111 e 112 c.p. sulla pena da applicare all esercente la responsabilità genitoriale che abbia indotto al reato il figlio; artt. 146 e 147 c.p. sul differimento dell esecuzione della pena per la madre che esercita la responsabilità genitoriale sul figlio; art. 564 c.p. sulla perdita della responsabilità genitoriale per il genitore che venga condannato per il delitto di incesto; art. 569 c.p. sulla perdita della responsabilità genitoriale per il genitore che venga condannato per un altro delitto contro la morale familiare; art. 570 c.p. sulla fattispecie di violazione degli obblighi di assi stenza familiare per chiunque «si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale»;

82 Parte I - Il D.Lgs. 28-12-2013, n. 154 di attuazione della riforma della filiazione art. 573 c.p. sulla fattispecie di sottrazione consensuale di minorenni, che si perfeziona quando chiunque sottragga un minore che ha compiuto 14 anni al genitore che esercita la responsabilità genitoriale; art. 574 c.p. sulla fattispecie di sottrazione di persone incapaci nella quale incorre chiunque sottrae un infraquattordicenne o un infermo di mente al genitore che esercita la responsabilità genitoriale; art. 574bis c.p. sulla fattispecie di sottrazione e trattenimento di minore all estero, che si perfeziona quando chiunque sottrae un minore al genitore che esercita la responsabilità genitoriale; art. 583bis c.p. sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale per il genitore condannato per pratiche di mutilazione genitale femminile; art. 600septies.2 sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale per il genitore condannato per un delitto contro la personalità individuale (artt. 600-604) o per istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414bis); art. 609nonies sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato di violenza sessuale. Ulteriori novelle riguardano l eliminazione del riferimento alla filiazione legittima, illegittima o naturale. In questo senso va la modifica all art. 540 c.p., che definisce il rapporto di parentela ai fini dell applicazione della legge penale, equiparando il figlio nato nel matrimonio a quello nato fuori dal matrimonio; e la modifica all art. 568 c.p., in tema di occultamento dello stato di figlio. È stata, inoltre, corretta la formulazione dell art. 288 c.p.p. sulla misura cautelare della sospensione dall esercizio della responsabilità genitoriale. 2. Il codice di procedura civile e le disposizioni di attuazione al c.c. Per quanto riguarda il codice di procedura civile, è stata rivista la formulazione degli artt. 706 e 709ter c.p.c. in tema di procedimenti di separazione personale dei coniugi. Nel primo caso la novella ha

Capitolo Sesto - Modifiche agli altri codici, alle disp. att. e leggi speciali 83 comportato l affermazione dell unicità dello stato di figlio, nel secon do la sostituzione della «responsabilità genitoriale» alla «potestà genitoriale». Infine, il decreto legislativo 154/2013, è intervenuto, in attuazione della delega sulle disposizioni di attuazione del codice civile. Art. 2, co. 2, L. 219/2012 2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono, altresì, a effettuare, apportando le occorrenti modificazioni e integrazioni normative, il necessario coordinamento con le norme da essi recate delle disposizioni per l attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e delle altre norme vigenti in materia, in modo da assicurare il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 del presente articolo. In merito si evidenzia: l abrogazione dell art. 34 disp. att. c.c., relativo alla domanda che il figlio naturale può rivolgere al tribunale dei minorenni per ottenere il mantenimento, l istruzione e l educazione, ad opera del decreto. Tale abrogazione è riconducibile all affermazione dell unicità dello stato di figlio; la novella all art. 35 disp. att. c.c., che sopprime il riferimento alla competenza del tribunale per i minorenni per il riconoscimento del minore frutto di un rapporto c.d. incestuoso. Tale previsione è infatti ora spostata nell art. 38 delle disposizioni di attuazione (v. infra). La nuova formulazione dell art. 35 sopprime inoltre ogni richiamo all istituto della legittimazione; l introduzione dell art. 37bis disp. att. c.c., che dà attuazione all art. 337septies c.c. Si ricorda, infatti, che il decreto legislativo ha introdotto l art. 337septies c.c., a sua volta ampiamente mutuato dall art. 155quinquies c.c. La disposizione fa riferimento a «figli maggiorenni portatori di handicap grave» e la norma di attuazione specifica che per la verifica della gravità dell handicap si dovrà fare riferimento all articolo 3, co. 3, L. 104/1992; la modifica dell art. 38 disp. att. c.c., volta ad aggiungere alle competenze del tribunale per i minorenni: a) i procedimenti per il riconoscimento del figlio nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all infinito o in linea collaterale nel secondo grado; b) i procedimenti proposti dagli ascendenti

84 Parte I - Il D.Lgs. 28-12-2013, n. 154 di attuazione della riforma della filiazione che, ai sensi dell art. 317bis c.c., pretendano il riconoscimento del loro diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. A questo proposito, in giurisprudenza si è evidenziato che «al cospetto della presentazione di un ricorso ex art. 317bis c.c. il tribunale dove non sussistano improcrastinabili ragioni d urgenza può instaurare previamente il contraddittorio e fissare udienza solo all esito della lettura degli scritti difensivi introduttivi depositati dai genitori, al fine di valutare l opportunità di un preliminare tentativo di conciliazione, in analogia con quanto previsto nel modello processuale tipizzato per i figli minori nati da coniugi uniti da matrimonio» (Trib. Milano 31-5-2013); il tribunale, quindi, dopo l instaurazione del contraddittorio può invitare le parti a sperimentare un tentativo preliminare di conciliazione, in analogia a quanto avviene nel rito della separazione e del divorzio, delegando il giudice relatore e con facoltà, per il giudice delegato, di suggerire ai genitori elementi per una composizione condivisa della lite, tenendo conto dei principi di diritto pacifici nella giurisprudenza (Trib. Milano 4-11-2013); l inserimento dell art. 38bis disp. att. c.c., che detta disposizioni in tema di ascolto del minore, da leggere in modo combinato con l art. 336bis c.c.: se la salvaguardia del minore è assicurata con mezzi tecnici idonei, quali l uso di un vetro specchio unitamente a un impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, e il pubblico ministero possono seguire l ascolto del minore in un luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza dover chiedere l autorizzazione del giudice; le novelle agli artt. 117, 121, 122 e 123 disp. att. c.c., che riguardano correzioni lessicali in attuazione della delega sull unicità dello stato di figlio; l abrogazione degli anacronistici artt. 124 e 125 disp. att. c.c. ad opera del decreto legislativo; l inserimento dell art. 127bis c.c., volto a colmare la lacuna derivante dalla soppressione, nell art. 87 c.c., di ogni riferimento all affiliazione, istituto abrogato dalla legge sull adozione n. 184/1983. L art. 127bis c.c. chiarisce che i divieti alla possibile celebrazione del matrimonio derivanti da rapporti di parentela si applicano anche all affiliazione in quanto, nonostante l abrogazione dell istituto, alcuni suoi effetti potrebbero sopravvivere.

Capitolo Sesto - Modifiche agli altri codici, alle disp. att. e leggi speciali 85 3. Modifiche alle leggi speciali Art. 2, co. 1, lett. a) e h), l. 219/2012 a) sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali» con riferimenti ai «figli», salvo l utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel matrimonio» o di «figli nati fuori dal matrimonio» quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative; h) unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori dal matrimonio, delineando la nozione di responsabilità genitoriale quale aspetto dell esercizio della potestà genitoriale. In attuazione della legge-delega, che invitava il Governo a rivedere tutta la legislazione vigente, il decreto ha modificato la legge sui passaporti (L. 1185/1967) per aggiornare il riferimento alla potestà genitoriale con quello alla responsabilità genitoriale. Analogamente ha provveduto in relazione alla legge sull aborto (L. 194/1978) e sulla procreazione assistita (L. 40/2004). Più complessi sono gli interventi sul divorzio (L. 898/1970), sull adozione (L. 184/1983) e sul sistema italiano di diritto internazionale privato (L. 218/1995). Peraltro, a conferma della difficoltà per lo stesso Governo di avere puntuale contezza del complesso della legislazione speciale, il decreto contiene una disposizione di chiusura con cui stabilisce in via generalizzata la necessaria eliminazione dal complesso della legislazione vigente di tutti i termini contrari all affermazione dell unicità dello stato di figlio, con eventuale sostituzione alle espressioni «figlio legittimo» e «figlio naturale», delle espressioni «figlio nato nel matrimonio» e «figlio nato fuori dal matrimonio». La parola «potestà» dovrà inoltre essere sostituita dall espressione «responsabilità genitoriale». 3.1 Lo scioglimento del matrimonio Il decreto delegato ha modificato la legge sul divorzio (L. 898/1970), procedendo a modifiche lessicali tese a renderla conforme al principio di unicità dello stato di figlio, con l eliminazione dei termini «legittimi» o «naturali» e con la sostituzione della nozione di potestà con quella di responsabilità genitoriale.

86 Parte I - Il D.Lgs. 28-12-2013, n. 154 di attuazione della riforma della filiazione È stato anche modificato l art. 1, co. 8, della legge che disciplinava l ascolto nell ambito di tali procedimenti in termini più restrittivi di quelli previsti nelle altre procedure analoghe, uniformandolo alle disposizioni codicistiche. Dall art. 6 della legge sono state espunte tutte le disposizioni relative ai provvedimenti riguardanti i figli, disposizioni trasposte nel nuovo Capo II, del Titolo IX, del Libro primo del codice civile. 3.2 Le novità in materia di adozione Ulteriori interventi sono volti a dare attuazione agli specifici criteri della legge-delega relativi alla disciplina dell adozione (L. 184/1983). Art. 2, co. 1, lett. n) e o), L. 219/2012 n) specificazione della nozione di abbandono morale e materiale dei figli con riguardo alla provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole da parte dei genitori, fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all esercizio del diritto del minore alla propria famiglia; o) previsione della segnalazione ai comuni, da parte dei tribunali per i minorenni, delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedano interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell ambito della propria famiglia, nonché previsione di controlli che il tribunale per i minorenni effettua sulle situazioni segnalate agli enti locali In attuazione della delega il D.Lgs. 154/2013 ha inserito, nella L. 184/1983, l art. 79bis c.c., in base al quale il giudice deve segnalare ai Comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari affinché siano posti in essere interventi di sostegno che consentano al minore di essere educato nella propria famiglia. La disposizione è richiamata dall art. 8 della legge sullo stato di adottabilità. L art. 8 prevede che il tribunale per i minorenni possa dichiarare lo stato di adottabilità di minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio. La causa di forza maggiore non sussiste se genitori o parenti rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

Capitolo Sesto - Modifiche agli altri codici, alle disp. att. e leggi speciali 87 Prevedendo che i servizi sociali possano offrire sostegno anche a seguito di una segnalazione del giudice, in base alla riforma: il giudice, se ravvisa una situazione di indigenza, prima di dichiarare lo stato di adattabilità deve rivolgersi al Comune, affinché si attivino i servizi sociali; i servizi sociali devono porre in essere interventi di sostegno del nucleo familiare per consentire al minore di restare nella famiglia d origine; se la famiglia rifiuta il sostegno offerto, non si può poi invocare la forza maggiore per opporsi alla dichiarazione di adattabilità. In attuazione dei medesimi principi di delega è stato modificato anche l art. 15 della legge sulle adozioni per prevedere che l adottabilità possa essere dichiarata non solo se i genitori non adempiono alle prescrizioni del giudice volte a «garantire l assistenza morale, il mantenimento, l istruzione e l educazione del minore» (ex art. 12 della legge), ma anche se è provata l irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori per un tempo ragionevole. Inoltre, il decreto ha modificato l art. 11 della legge sulle adozioni, per quanto riguarda il rinvio della procedura di adottabilità in caso di non riconoscibilità del figlio per difetto di età del genitore. Si ricorda, infatti, che la L. 219/2012 ha novellato l art. 250 c.c., consentendo, tra l altro, al giudice di autorizzare il minore infrasedicenne al riconoscimento del figlio, «valutate le circostanze e avuto riguardo all interesse del figlio». La modifica all art. 11 ad opera del D.Lgs. 154/2013 è volta a consentire al minore infrasedicenne che sia stato autorizzato a riconoscere il figlio, di ottenere due mesi di ulteriore sospensione della procedura per l adottabilità, al presumibile fine di soppesare maggiormente la propria decisione. 3.2.1 La nomina dell avvocato nel procedimento di adozione Appare opportuno soffermarsi su un ulteriore questione, di carattere processuale, in materia di adozione, ovvero sulla possibilità, per il tutore che abbia la qualifica di avvocato, di stare in giudizio in rappresentanza del minore nel procedimento di adozione.

88 Parte I - Il D.Lgs. 28-12-2013, n. 154 di attuazione della riforma della filiazione Per una migliore comprensione della questione è opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento. Ai sensi degli artt. 316, co. 1 e 320, co. 1, c.c., la responsabilità genitoriale (espressione che a seguito del decreto delegato ha sostituito la «potestà genitoriale») fa capo a entrambi i genitori, i quali rappresentano i figli minori in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. In caso di conflitto di interessi tra il figlio e uno dei genitori la rappresentanza spetta esclusivamente all altro genitore; se il conflitto sorge tra il figlio ed entrambi i genitori, il giudice tutelare nomina un curatore speciale (art. 320, co. 6, c.c.). Un curatore speciale viene nominato anche quando i genitori non possono o non vogliono compiere uno o più atti nell interesse del figlio (art. 321 c.c.); ancora, viene nominato un curatore al minore emancipato di diritto con il matrimonio (art. 390 c.c.): sarà il coniuge e, se entrambi gli sposi sono minori, il giudice tutelare nominerà un curatore, che potrebbe essere unico, scelto preferibilmente tra i genitori (art. 392 c.c.). Se entrambi i genitori sono morti o non possono esercitare la responsabilità genitoriale, viene nominato un tutore (art. 343 c.c.) che ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra il patrimonio (art. 357 c.c.). Il giudice tutelare nomina anche un protutore (art. 346 c.c.) che rappresenta il minore nei casi in cui vi è conflitto di interessi con il tutore. Se il conflitto si estende anche al protutore si nomina un curatore speciale (art. 360 c.c.). La tutela dei minori può essere affidata a un ente di assistenza: l amministrazione delega uno dei propri membri ad esercitare la funzione di tutela (art. 354 c.c.). In tal caso non si nomina il protutore (art. 355 c.c.). Si ritiene, quindi, che di regola non sussista conflitto di interessi con il minore, considerata la funzione pubblica dell ente. Va infine ricordata una norma di chiusura attinente al profilo processuale: ai sensi degli artt. 78 ss. c.p.c., se manca la persona cui spetta la rappresentanza (ad es., non vi sono i genitori ma non si è ancora provveduto alla nomina di un tutore) può essere nominato un curatore speciale all incapace; la nomina può essere richiesta dal P.M. ma anche dall incapace, dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante legale.

Capitolo Sesto - Modifiche agli altri codici, alle disp. att. e leggi speciali 89 Può dunque affermarsi che un curatore speciale è di regola nominato quando non vi sia un rappresentante legale o sussista conflitto di interessi tra il minore e il rappresentante legale. Venendo alla L. 184/1983 sull adozione dei minori, come riformata dalla L. 149/2001, va considerato l ultimo comma dell art. 8, aggiunto dalla L. 149: il procedimento si svolge fin dall inizio con l assistenza legale del minore, dei genitori e degli altri parenti che abbiano mantenuto un rapporto significativo con il minore. Ai sensi dell art. 10, co. 1 e 2, L. 184/1983, il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato provvede all apertura del procedimento, avverte i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore, li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di uno d ufficio, laddove essi non vi provvedano. Come si vede la norma non contiene nessun riferimento alla posizione del minore. L art. 17 L. 184/1983, nella formulazione originaria, prevedeva la nomina di un curatore speciale del minore all atto della apertura del procedimento di opposizione al decreto di adottabilità; tale previsione non è stata mantenuta dalla L. 149/2001. L unico riferimento al curatore speciale si rinviene negli artt. 15 e 16 L. 184/1983: la sentenza che pronuncia lo stato di adottabilità (o dichiara non luogo a provvedere) viene notificata, tra l altro, al tutore e al curatore speciale del minore, «ove esistano». La previsione di cui all art. 8, ult. co., L. 184/1983, che prevede l assistenza legale del minore fin dall inizio del procedimento, ha notevolissima rilevanza, e assai significativamente è stata inserita proprio nella disposizione che costituisce il nucleo fondamentale della normativa, con l introduzione della nozione di abbandono. Essa acquista un indubbia rilevanza generale, tale da incidere sulla natura e sulla funzione dell intera procedura: si realizza fin dall inizio il principio del contraddittorio, ed esso si estende anche alla posizione del minore; se si considera che viene anche esclusa l officiosità della procedura (art. 9), muta profondamente il carattere della procedura stessa, che dovrebbe considerarsi contenziosa (le parti private contro il p.m.), seppure sui generis, fin dall inizio.

90 Parte I - Il D.Lgs. 28-12-2013, n. 154 di attuazione della riforma della filiazione Tuttavia, la previsione di un assistenza legale del minore, fin dall inizio del procedimento, senza l indicazione di alcuna modalità al riguardo (a differenza della posizione dei genitori o dei parenti) non significa affatto che debba nominarsi un difensore d ufficio al minore all atto della apertura del procedimento. Il minore è parte a tutti gli effetti del procedimento, fin dall inizio, ma, secondo le regole generali e in mancanza di una disposizione specifica, sta in giudizio a mezzo del rappresentante, e questi sarà il rappresentante legale o, in mancanza o in caso di conflitto di interessi, un curatore speciale. Anche se una prassi diffusa conduce il giudice, all atto di apertura della procedura (ai sensi dell art. 10, co. 3, L. 184/1983), a sospendere la responsabilità in capo ai genitori e a revocare una tutela già esistente, si tratta in ogni caso di un provvedimento discrezionale (e infatti il giudice «può» assumere ogni opportuno provvedimento nell interesse del minore, dettato dall esigenza di contrastare eventuali comportamenti idonei a determinare ed aggravare la situazione di abbandono). Dunque, si può ipotizzare lo svolgimento di una procedura senza sospensione della responsabilità genitoriale, anche se in questo caso il conflitto di interessi con il minore è in re ipsa: il procedimento trova infatti il suo presupposto proprio nell inadempimento dei doveri genitoriali ed è volto, seppure indirettamente, laddove si accerti la sussistenza dell abbandono, a sciogliere ogni legame del minore con la famiglia d origine, inserendolo in una nuova famiglia. Potrebbe essere stata aperta una tutela, prima dell instaurazione del procedimento, in mancanza dei genitori o perché essi non erano in grado di esercitare la responsabilità genitoriale. Anche per i parenti (non si deve dimenticare che se questi avessero accudito adeguatamente il minore, magari contrastando la posizione negativa dei genitori, mancherebbe il presupposto dell abbandono e dell apertura stessa della procedura di adottabilità) potrebbe ravvisarsi il conflitto di interessi, come per i genitori e per le medesime ragioni. Allora il minore sarebbe rappresentato da un protutore e, se il conflitto di interessi si estendesse a lui, si nominerebbe un curatore speciale. Tuttavia, potrebbe essere stato già nominato un tutore neutro, non coinvolto nei rapporti familiari (professionista, avvocato, assistente

Capitolo Sesto - Modifiche agli altri codici, alle disp. att. e leggi speciali 91 sociale ecc.), per il quale, dunque, salvo accertamenti specifici, non sussisterebbe alcun conflitto di interessi con il minore, il quale pertanto potrebbe rappresentare il minore e nominare un difensore; se si trattasse di un avvocato, ai sensi dell art. 86 c.p.c., potrebbe stare in giudizio personalmente, in rappresentanza del minore. Alla luce della L. 149 il tutore può essere nominato ad hoc nell ambito della procedura per la dichiarazione di adottabilità, con il compito di rappresentare il minore. È vero che la sua funzione non si esaurisce nella rappresentanza nel procedimento: egli dovrà anche rapportarsi alla comunità in cui è collocato il minore, ovvero ai coniugi richiedenti cui il minore sia stato provvisoriamente affidato, e mantiene le sue funzioni anche dopo la conclusione del procedimento di adottabilità, finché gli adottanti non diventino, a tutti gli effetti, genitori del minore. Ma è altrettanto vero che la rappresentanza nel procedimento costituisce il profilo di gran lunga più rilevante: il giudice nomina un tutore e lo sceglie necessariamente tra soggetti privi di conflitto di interessi con il minore. Il tutore, dunque, sta in giudizio non in proprio ma in quanto rappresentante del minore; in tale qualità gli viene notificata la sentenza che dichiara l adottabilità o il non luogo a provvedere, e in tale qualità egli è legittimato alla impugnazione ex artt. 15 ss. L. 184/1983. È appena il caso di precisare che il curatore speciale, ove sia comunque nominato (quando il tutore non provvede alla nomina di un difensore, e non esiste il protutore, ovvero sorge conflitto di interessi tra tutore e minore), non riveste necessariamente la qualità di difensore (anche se nella prassi prevalente si nomina un curatore, rappresentante del minore che, quale difensore, possa stare in giudizio senza difensore, ai sensi dell art. 86 c.p.c.) e in tal caso provvede alla nomina di una difensore. Quanto finora osservato non esclude la rilevanza della posizione del minore. È prevista obbligatoriamente, in vari momenti della procedura, l audizione del minore che abbia compiuto gli anni dodici e pure di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Ma il minore, dotato del necessario discernimento, potrebbe anche chiedere la nomina di un rappresentante (tutore, curatore speciale) non ancora nominato, ovvero la nomina di un difensore, se il tutore o lo stesso curatore speciale, che non rivesta

92 Parte I - Il D.Lgs. 28-12-2013, n. 154 di attuazione della riforma della filiazione la qualità di avvocato, non vi provvedano tempestivamente. Ciò in piena aderenza al nostro diritto (art. 78 c.p.c.) e alla Convenzione di Strasburgo sui diritti processuali del minore (art. 4). Il minore potrebbe chiedere di essere sentito dal giudice o magari di conferire con il difensore, nominato dal tutore o dal curatore speciale (Cass. 16553/2010). 4. Disposizioni transitorie e finali L art. 104 del decreto legislativo 154/2013 detta la disciplina transitoria, ovvero chiarisce quale sia il regime da applicare alle diverse azioni giudiziarie e agli atti già formati, a seguito dell entrata in vigore della riforma. Peraltro, lo schema individua lo spartiacque della riforma non nell entrata in vigore del decreto legislativo bensì nell entrata in vigore della legge-delega. Conseguentemente, la data che segna il discrimine tra «prima» e «dopo» la riforma è il 1 gennaio 2013. Si ricorda, peraltro, che la L. 219/2012 non conteneva una generale disciplina transitoria e, dunque, le sue disposizioni si pensi soprattutto alle novelle al codice civile dell art. 1 sono entrate in vigore il 1 gennaio 2013. Il solo art. 3 della legge, che novellava l art. 38 delle disposizioni di attuazione, era destinato a trovare applicazione «ai giudizi instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge» (art. 4). Il principio sul quale poggiamo le disposizioni transitorie è quello di intangibilità del giudicato, inteso appunto come il giudicato formatosi prima del 1 gennaio 2013. In particolare, i commi 1-6 dell art. 104 attengono alla disciplina delle successioni e danno specifica attuazione a un criterio di delega. Art. 2, co. 1, lett. l), L. 219/2012 l) adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio, prevedendo, anche in relazione ai giudizi pendenti, una disciplina che assicuri la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del riconoscimento e conseguentemente l estensione delle azioni di petizione di cui agli articoli 533 e seguenti del codice civile

Capitolo Sesto - Modifiche agli altri codici, alle disp. att. e leggi speciali 93 In attuazione di questo disposto, il decreto legislativo: stabilisce che i nuovi rapporti di parentela, frutto della novella che la legge-delega ha apportato all art. 74 c.c. (che ha esteso la parentela ai vincoli tra le persone che discendono da uno stesso stipite, anche quando la filiazione è avvenuta fuori dal matrimonio), comportano la maturazione dei conseguenti diritti successori, salvi gli effetti del giudicato formatosi prima del 1 gennaio 2013 (co. 2); più specificamente, legittima all azione di petizione di eredità (ex art. 533 c.c.) coloro che, a seguito della modifica dell art. 74 c.c., hanno ora titolo a chiedere il riconoscimento della qualità di erede (co. 1). Aggiunge che nei giudizi di petizione pendenti al momento dell entrata in vigore del decreto legislativo, si dovrà riconoscere e applicare la nuova formulazione dell art. 74 c.c. (co. 6). Si ricorda che la petizione di eredità è l azione con cui l erede chiede il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari, a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni stessi. L azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell usucapione; stabilisce che, se il titolare di tali diritti successori è morto prima del 1 gennaio 2013, i diritti stessi possono essere fatti valere dai discendenti (co. 3); afferma che se l eredità si è aperta prima del 1 gennaio 2013, il termine di prescrizione dei diritti successori maturati a seguito della modifica dell art. 74 c.c., decorre dal 1 gennaio 2013 (co. 4); stabilisce che, se il riconoscimento o l accertamento giudiziale di genitorialità intervengono dopo l entrata in vigore del decreto legislativo, i diritti successori che non sarebbero spettati a persona deceduta prima della medesima entrata in vigore possono essere fatti valere dai suoi eredi e dai suoi discendenti in rappresentazione; il termine di prescrizione decorre dall annotazione del riconoscimento o dal passaggio in giudicato della sentenza (comma 5). I restanti commi disciplinano l applicabilità di una serie di disposizioni del codice modificate dalla legge-delega o dal decreto legislativo. In particolare: la nuova disciplina delle azioni di disconoscimento di paternità, di reclamo e di contestazione dello stato di figlio, frutto delle novelle

94 Parte I - Il D.Lgs. 28-12-2013, n. 154 di attuazione della riforma della filiazione apportate dal decreto legislativo, si applica anche ai figli nati prima dell entrata in vigore del decreto legislativo (co. 7); dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo cominciano a decorrere i termini per proporre azione di disconoscimento di paternità, ai sensi dell art. 244 c.c. (come modificato dall articolo 18 dello schema, v. sopra) (co. 9): la nuova disciplina del riconoscimento dei figli, come modificata dalla legge del 2012 (si pensi in particolare al riconoscimento dei figli c.d. incestuosi), si applica anche ai figli nati prima del 1 gennaio 2013 (co. 8). Se il riconoscimento è stato annotato prima dell entrata in vigore del decreto legislativo, è comunque a partire dall entrata in vigore del decreto che cominciano a decorrere i termini per proporre l azione di impugnazione (co. 10); gli atti di stato civile formati prima dell entrata in vigore della legge n. 219 del 2012 (ovvero prima del 1 gennaio 2013) restano validi anche a seguito della riforma e non possono essere modificati, a meno che ciò non sia imposto da un provvedimento giudiziario (co. 11). In generale, per quanto riguarda l ordinamento dello stato civile, si ricorda che l articolo 5 della legge-delega ha stabilito che entro sei mesi dall entrata in vigore del decreto legislativo attuativo, con regolamento dovranno essere apportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal d.p.r. 396/2000.