La certificazione degli edifici



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Convegno FIRE La certificazione energetica negli edifici: opportunità e ruoli per gli Energy Manager Milano - 11 e 12 novembre 2004 La certificazione degli edifici Mario de Renzio - Consigliere FIRE <derenzio.firemi@iol.it> 1

La Direttiva Europea 2002/91/CE - (del 16.12.02 - GUCE 4.1.03) sul Rendimento energetico degli edifici, che deve essere recepita dagli Stati Membri entro il 2005, chiede: La certificazione degli edifici - FIRE - Milano - 11 novembre 2004 art. 3 - Definizione delle Metodologie di calcolo del Rendimento energetico degli edifici, conforme al quadro generale della Direttiva; art. 4 - Definizione di Requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici, nuovi ed esistenti, delle varie categorie; 2

art. 6 - La definizione dei Requisiti minimi di miglioramento del rendimento energetico degli edifici esistenti, > 1000 m 2, soggetti a importanti ristrutturazioni (rifacimenti per più del 25% del valore dell edifico, terreno escluso); art. 5 - Per gli edifici di nuova costruzione superiori a 1000 m 2, lo studio di fattibilità per l adozione di: - pompe di calore, - cogenerazione, - teleriscaldamento e raffreddamento, - energie rinnovabili. 3

Gli edifici saranno classificati in categorie quali: - abitazioni monofamiliari - scuole - abitazioni plurifamiliari - ospedali - palazzi per uffici - alberghi e ristoranti - edifici commerciali - edifici sportivi - eventuali altri 4

La metodologia di calcolo deve tener conto di: - posizione e orientamento dell edificio, e delle caratteristiche climatiche esterne; - condizioni climatiche interne e standards di comfort; - caratteristiche termiche e di tenuta dell involucro edilizio; - impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda; - impianto di condizionamento; - ventilazione naturale e artificiale; - illuminazione; La certificazione degli edifici - FIRE - Milano - 11 novembre 2004 - sistemi solari passivi e di protezione dall irraggiamento solare. 5

La metodologia di calcolo deve inoltre tenere conto della - illuminazione naturale; ed eventualmente di impianti di: - cogenerazione, - sistemi solari attivi e/o altri rinnovabili, - teleriscaldamento e teleraffreddamento. 6

La Direttiva chiede inoltre: art. 7.1 - la Certificazione energetica degli edifici, con rilascio al proprietario di un Attestato da consegnare all acquirente o locatario all atto della compravendita o locazione; - l Attestato ha validità massima di 10 anni; art. 7.2 - che la Certificazione sia corredata di Raccomandazioni per i miglioramenti di rendimento energetico economicamente fattibili; art. 7.3 - Gli edifici pubblici > 1000 m 2 devono esporre l Attestato di certificazione in luogo chiaramente visibile. 7

art. 8 l Ispezione periodica delle caldaie > 20 kw; (ispezione almeno biennale per caldaie > 100 kw) l Ispezione una tantum dell intero impianto termico con più di 15 anni di età. Le Ispezioni devono essere accompagnate da Raccomandazioni sui possibili interventi di miglioramento dell efficienza. art. 9 l Ispezione, con l accertamento del corretto dimensionamento e la valutazione dell efficienza, dei sistemi di condizionamento dell aria > 12 kw, accompagnata dalle Raccomandazioni sui possibili miglioramenti dell efficienza. 8

Si può subito evidenziare che: Le Ispezioni di impianti termici e caldaie (a.8) sono già state introdotte in Italia con il DM 412/93 e successivi aggiornamenti, e siamo quindi a buon punto. La Certificazione degli edifici (a.7) era stata già prevista in Italia con la L. 10/91, anche se poi non ha avuto seguito concreto. Comunque esiste già un buon lavoro preparatorio del CTI sulle Prestazioni energetiche degli edifici per il riscaldamento. Le Ispezioni e la valutazione dell efficienza degli impianti di condizionamento (a.9) costituisce invece l aspetto 9 assolutamente più critico per il recepimento della Direttiva, per la complessità eladifficoltà dell argomento

Va segnalato che la Commissione Europea - DG-TREN, contestualmente alla pubblicazione della Direttiva, ha dato Mandato al CEN-CENELEC (M/343 - aprile 2004) per lo sviluppo e pubblicazione entro il 2005 della Normativa Tecnica necessaria per la implementazione della Direttiva. Le Commissioni Tecniche sono già al lavoro sulle Norme richieste e, sono attese per la fine dell anno le prime proposte. E molto importante la partecipazione italiana, tramite UNI-CTI-CEI, all elaborazione di tali Norme. Sarebbe altamente auspicabile che il Ministero delle Attività Produttive desse un analogo mandato a UNI-CTI-CEI per il rapido recepimento delle Norme EN europee, e l elaborazione eventuale di Norme specifiche per il contesto nazionale. 10

La Direttiva infine chiede all art. 10 che: la certificazione degli edifici, le ispezioni periodiche agli impianti di riscaldamento e condizionamento le connesse richieste raccomandazioni di possibile miglioramento di efficienza, vengano effettuate in maniera indipendente da: che operino come: Esperti qualificati e/o accreditati - liberi professionisti, o - dipendenti di enti pubblici o privati. 11

In linea di principio in Italia sono da tempo presenti tali Esperti in gestione dell energia : essi sono gli Energy Managers istituiti dalla L.10 del 1991, che devono essere nominati dagli enti con consumi > 1000 Tep/a, e di cui la FIRE è l associazione rappresentativa. Tuttavia per la nuova funzione si richiede una qualificazione adeguata, ed un riconoscimento pubblico ( Certificazione ) del possesso dei requisiti minimi richiesti. 12

Ci pare inoltre importante fare qui presente che le competenze richieste per la Certificazione del Rendimento energetico degli edifici e dei relativi impianti sono del tutto analoghe a quelle che occorrono per la Valutazione dei progetti di risparmio energetico cui possono essere rilasciati, in base ai Decreti 30.7.04 sull Efficienza Energetica, i relativi Certificati Bianchi commerciabili, le cui modalità di valutazione non sono peraltro ancora del tutto ben definite. 13

Le competenze di base richieste con tali nuove funzioni alla nuova figura di Esperto in gestione dell energia nei vari ruoli che può assumere, restano sostanzialmente immutate e comuni rispetto a quelle che dovrebbero avere i vecchi Energy Managers, e che la FIRE ha sempre cercato di formare nei suoi corsi. Tuttavia emerge la necessità che tali competenze siano chiaramente definite erga-omnes, quindi con una Norma, che consenta conseguentemente un riconoscimento pubblico o Certificazione. 14

Il gruppo di lavoro misto UNI-CEI- Energy Management, costituito un paio di anni fa in parallelo all analogo gruppo europeo CEN-CENELEC, sta quindi avviando una Norma sui requisiti professionali minimi del tecnico Esperto in gestione dell energia. Analoga procedura si sta avviando anche a livello europeo, su raccomandazione del Gruppo di lavoro misto CEN-CENELEC per l Energy Management. 15

Per le acquisizioni delle competenze richieste dai nuovi ruoli di tale Esperto in gestione dell energia, che debbano poi essere certificate per la iscrizione in appositi registri, si rende necessario rendere disponibile un serio ed importante programma di formazione. Possiamo anticipare che la FIRE sta avviando a partire dal 2005 uno speciale programma di formazione per la successiva certificazione di tali Esperti, in grado di soddisfare i nuovi fabbisogni richiesti dal mercato e dalla legislazione in via di sviluppo. 16

Grazie per l attenzione Mario de Renzio - Consigliere FIRE <derenzio.firemi@iol.it> 17