guide operative Giovanni Santarcangelo TASSAZIONE con Cd-Rom Seconda edizione

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Giovanni Santarcangelo TASSAZIONE degli atti NOTARILi con Cd-Rom guide operative Seconda edizione

Giovanni Santarcangelo TASSAZIONE DEGLI ATTI NOTARILI Seconda edizione

2014 Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada I, Palazzo F6-20090 Milanofiori Assago (MI) Redazione Giuridica: Corso Lombardia, 69-10099 San Mauro Torinese (TO) Sito Internet: www.utetgiuridica.it e-mail: info@wkigiuridica.it UTET GIURIDICA è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l. I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. L elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze. Project editor: Pietro Giordano Redazione: Simonetta Scursatone Editing: Centrofotocomposizione Dorigo (PD) Composizione: Integra Software Services - Pvt. Ltd. Stampa: L.E.G.O. S.p.A. - Lavis (TN) ISBN: 978-88-598-1294-4

Decreto del Presidente della Repubblica del 26.4.1986, n. 131 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l imposta di registro - TUR/TAB IMPOSTA DI REGISTRO TABELLA TITOLO UNICO ATTI PER I QUALI NON VI È OBBLIGO DI CHIEDERE LA REGISTRAZIONE Gli atti indicati nella tabella rientrano nella categoria degli atti non soggetti a registrazione (art. 7, comma 1, Tur), neppure in caso d uso (art. 5, comma 1, Tur), purché redatti per scrittura privata non autenticata. Se formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, rientrano invece negli atti soggetti a registrazione in termine fisso (art. 5, comma 1, Tur) col pagamento dell imposta in misura fissa (art. 11, comma 1, Tur/tar/I), salvo le eccezioni espressamente indicate (art. 7, comma 1, Tur e art. 11, comma 1, Tur/tar/I). Essi possono essere presentati per la registrazione volontaria (art. 8, comma 1, Tur), nel qual caso l imposta è dovuta in misura fissa (art. 7, comma 1, Tur) (Risoluzione n. 653712 del 22.10.1992). Art. 1 Tur/tab [1] Atti del potere legislativo, atti relativi a referendum, atti posti in essere dalla amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni. L articolo riproduce esattamente il contenuto dell art. 1 Reg/tab. Art. 1 Tur/tab 1. Atti del potere legislativo e atti posti in essere dalle amministrazioni dello Stato Non vi è obbligo di chiedere la registrazione per: gli atti del potere legislativo, compresi gli atti relativi a referendum. gli atti posti in essere dalle amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, Province e Comuni, nell esplicazione della loro attività amministrativa di diritto pubblico con esclusione quindi dell attività di diritto privato che si estrinseca con la contrattazione nei confronti dei singoli privati (Risoluzione prot. 300949 del 13.6.1973). L esenzione si applica agli atti posti in essere da tali soggetti jure imperii, con esclusione degli atti relativi alla gestione dei loro patrimoni (Risoluzione prot. 302219 del 20.11.1973) i quali, trattandosi di rapporti di diritto privato (concessione su beni demaniali, compravendite, locazioni, licitazioni, appalti, prestazione di servizi), sono soggetti a registrazione secondo i principi normali (Risoluzione n. 301522 del 24.8.1976). Gli atti qui esaminati: se redatti per scrittura privata non autenticata, rientrano tra gli atti non soggetti a registrazione (art. 7, comma 1, Tur); se redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, rientrano negli atti soggetti a registrazione in termine fisso (art. 5, comma 1, Tur), con pagamento dell imposta in misura fissa (art. 7, comma 1, Tur e art. 11, comma 1, Tur/tar/I). Wolters Kluwer Italia 1511

D.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 - Tabella Art. 2 Tur/tab [1] Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa, dell autorità giudiziaria in sede civile e penale, della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali amministrativi regionali, delle Commissioni tributarie e degli organi di giurisdizione speciale e dei relativi procedimenti; atti del contenzioso in materia elettorale e dei procedimenti disciplinari; procure alle liti. L articolo riproduce sostanzialmente il contenuto dell art. 2 Reg/tab. Art. 2, Tur/tab 1. Atti dell autorità giudiziaria non soggetti a registrazione 1. Dalla norma in esame si trae il principio per il quale gli atti dell autorità giudiziaria diversi da quelli espressamente e tassativamente indicati nella prima parte della tariffa (art. 37, comma 1, Tur) non sono soggetti a registrazione. Ciò comporta che non vi è obbligo di chiedere la registrazione, neanche in caso d uso (art. 5, comma 1, Tur) per tutti gli atti dell autorità giudiziaria ordinaria, amministrativa e speciale in materia di controversie civili che non definiscono, neanche parzialmente, il giudizio (art. 8, Tur/ tar/i) e non abbiano contenuto patrimoniale (Risoluzione n. 220660 del 7.6.1988). Rientrano in questa categoria: i decreti ingiuntivi non ancora esecutivi (i quali diventano soggetti a registrazione solo nel momento in cui diventano esecutivi); le sentenze penali, tributarie e dei giudici amministrativi (salvo quelli indicati nell art. 8, comma 1 bis, Tur/tar/I), della Corte Costituzionale, della Corte dei Conti, delle commissioni tributarie, degli organi di giurisdizione speciali, del contenzioso in materia elettorale, dei procedimenti disciplinari; i decreti di sequestro e dissequestro; i provvedimenti cautelari conservativi o, comunque, non anticipatori, come il sequestro conservativo, il sequestro giudiziario, i procedimenti d istruzione preventiva (Risoluzione n. 255 del 14.9.2007) (Risoluzione n. 255 del 14.9.2007). i verbali di apposizione di sigilli, i verbali di deposito e i decreti di svincolo dei depositi giudiziari (Risoluzione n. 260339 del 28.1.1991); i provvedimenti che dichiarano l estinzione del giudizio (Circolare n. 45/E del 9.5.2001), l incompetenza territoriale (Circolare n. 45/E del 9.5.2001), la rinunzia agli atti del giudizio (Risoluzione n. 263/E del 21.9.2007) ed in genere tutti gli atti di carattere meramente procedurale, ossia i provvedimenti che non definiscono liti e controversie (Circolare n. 45/E del 9.5.2001). Non vi è obbligo di chiedere la registrazione neppure per gli atti del giudice di pace e altri atti giudiziari indicati nell art. 10 Tur/tab. 2. Non vi è obbligo di chiedere la registrazione neppure per la Procura alle liti, anche se redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio. Lo stesso dicasi per il Verbale di giuramento di perizie o traduzioni. Non rientrano nella disposizione in esame gli atti che, seppure espletati dinanzi ad un ufficio giudiziario, non sono correlati ad alcun procedimento, come ad esempio il Verbale di inventario di tutela di minori e il Verbale di inventario di tutela di interdetti e altre persone prive di autonomia. 1512 Wolters Kluwer Italia

Art. 4 Tur/tab Art. 3 Tur/tab [1] Atti di qualsiasi natura formati per essere prodotti: a) in procedimenti amministrativi, non giurisdizionali, iniziati d ufficio od a richiesta di parte per ottenere provvedimenti di interesse pubblico; b) ad enti di assistenza, beneficenza e previdenza, relativi a persone non assoggettate alle imposte sul reddito. Nota: Ai fini della lettera b) all atto deve essere allegato il certificato del competente ufficio delle imposte attestante che il richiedente non è assoggettato a tributo. L articolo riproduce sostanzialmente il contenuto dell art. 3 Reg/Tab. Art. 3 Tur/tab 1. Atti formati per essere prodotti in procedimenti amministrativi o ad enti di assistenza, beneficenza e previdenza La norma in esame esclude dall obbligo della registrazione tutti gli atti, di qualsiasi natura, formati (per scrittura privata non autenticata) per essere prodotti ai fini di cui appresso: in procedimenti amministrativi, non giurisdizionali, diretti a ottenere provvedimenti di interesse pubblico (è indifferente che essi siano iniziati d ufficio o su istanza di parte); a enti di assistenza, beneficenza e previdenza, purché relativi a persone indigenti, non assoggettate alle imposte sul reddito (formalmente attestato mediante apposita certificazione o autocertificazione). Per tali atti non vi è obbligo di chiedere la registrazione solo se redatti per scrittura privata non autenticata. Se redatti per scrittura privata autenticata o per atto pubblico, sono soggetti a registrazione in termine fisso (art. 5, comma 1, Tur), col pagamento dell imposta in misura fissa (art. 7, comma 1, Tur e art. 11, comma 1, Tur/tar/I). Art. 4 Tur/tab [1] Atti di ultima volontà. L articolo riproduce esattamente il contenuto dell art. 4 Reg/tab. Art. 4 Tur/tab 1. Atti di ultima volontà Gli atti di ultima volontà rientrano nella categoria degli atti non soggetti a registrazione (art. 7, comma 1, Tur), anche se redatti in forma pubblica o comunque con l intervento del notaio o altro pubblico ufficiale (art. 7, comma 1, Tur e art. 11, comma 1, Tur/tar/I). Per tali atti, infatti, il legislatore ha espressamente derogato al principio per il quale sono soggetti a registrazione in termine fisso (art. 5, comma 1, Tur) gli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi ad oggetto atti compresi nella tabella (art. 7, comma 1, Tur e art. 11, comma 1, Tur/tar/I). Rientrano nella previsione normativa: il Testamento, qualunque forma assuma, e quindi non solo quello olografo, ma anche quello pubblico o internazionale; il Verbale di deposito di testamento olografo o segreto; Wolters Kluwer Italia 1513

D.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 - Tabella il Verbale di ritiro di testamento olografo o segreto; la Revoca del testamento, fatta in un atto notarile; in genere tutti gli atti che vengono annotati nel repertorio degli atti di ultima volontà. Sono atti soggetti a registrazione in termine fisso (art. 5, comma 1, Tur), con pagamento dell imposta di registro in misura fissa, non trattandosi di atti di ultima volontà, ma atti tra vivi (tant è vero che vengono annotati nel relativo repertorio) che s inquadrano nella categoria degli atti non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale che rivestono la forma dell atto pubblico o della scrittura privata autenticata (art. 11, comma 1, Tur/tar/I): il Verbale di richiesta di registrazione di testamento pubblico il Verbale di pubblicazione di testamento. Art. 5 Tur/tab [1] Atti e documenti formati per l applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze, e gli atti relativi alla concessione o all appalto per la loro riscossione; garanzie richieste da leggi, anche regionali e provinciali, e atti relativi alla loro cancellazione, comprese le quietanze da cui risulti l estinzione del debito; atti e documenti formati in relazione al servizio militare obbligatorio o a quello civile sostitutivo. L art. 5 Reg/Tab già disciplinava la materia prevedendo l esonero dall obbligo di registrazione di determinati atti che prima erano soggetti a registrazione in termine fisso. L art. 5 Tur/tab ne ha ampliato il contenuto, allo scopo di dirimere le incertezze sorte sotto il vigore della precedente normativa (Circolare n. 37 del 10.6.1986). Art. 5, Tur/tab 1. Atti formati per l applicazione d imposte e tasse Gli atti formati per l applicazione d imposte e tasse rientrano tra gli atti non soggetti a registrazione (art. 7, comma 1, Tur), anche quando sono redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 7, comma 1, Tur e art. 11, comma 1, Tur/tar/I). Per tali atti, infatti, il legislatore ha espressamente derogato al principio per il quale sono soggetti a registrazione in termine fisso (art. 5, comma 1, Tur) gli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi ad oggetto atti compresi nella tabella (art. 7, comma 1, Tur e art. 11, comma 1, Tur/tar/I). Rientrano nella categoria tutti gli atti e documenti formati per l applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze (Risoluzione n. 260221 del 10.9.1992), e gli atti relativi alla concessione o all appalto per la loro riscossione. Stante l ampia formulazione della norma, vi rientrano tutti gli atti connessi al procedimento di applicazione delle imposte, compresi quelli relativi alla sospensione, dilazione, rateazione delle imposte, come ad esempio: gli Accordi di consolidamento (Risoluzione n. 166/E del 12.7.2007); l Asseverazione di perizie richieste da leggi fiscali (come ad esempio, per la rivalutazione di terreni o quote sociali); gli atti di dilazione di qualsiasi imposta, compresa la dilazione del pagamento dell imposta di successione, tenendo presente che il contestuale atto costitutivo di garanzia, reale o personale, è soggetto al pagamento dell imposta di registro in misura fissa (art. 38, comma 3, TUS/38) 1514 Wolters Kluwer Italia

Art. 5 Tur/tab gli atti emanati dall AF in applicazione di leggi tributarie; gli atti relativi alle procedure esecutive per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo (art. 66, comma 2, d.lgs. 13.4.1999, n. 112); le dichiarazioni dei redditi, le istanze di sgravio o riduzione di imposte; il Verbale di apertura di cassetta di sicurezza, la cui redazione è prescritta esclusivamente da norma tributarie (Risoluzione n. 2/E del 24.1.2013). L Atto dichiarativo d impresa familiare è anch esso previsto da una legge fiscale (art. 5, comma 4, d.p.r. 22.12.1986, n. 917), tuttavia l AF ritiene che esso sia soggetto a registrazione perché produce anche effetti sostanziali (riconoscimento dell esistenza dell impresa familiare). Art. 5 Tur/tab 2. Garanzie richieste da leggi Gli atti con cui sono prestate garanzie richieste dalla legge, anche regionali e provinciali e per gli atti relativi alla loro cancellazione, comprese le quietanze da cui risulti l estinzione del debito sono atti non soggetti a registrazione (art. 7, comma 1, Tur), anche se redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 7, comma 1, Tur e art. 11, comma 1, Tur/tar/I). Per tali atti, infatti, il legislatore ha espressamente derogato al principio per il quale sono soggetti a registrazione in termine fisso (art. 5, comma 1, Tur) gli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi ad oggetto atti compresi nella tabella (art. 7, comma 1, Tur e art. 11, comma 1, Tur/tar/I). Rientrano in tale categoria: le fideiussioni rilasciate a garanzia della restituzione di imposte, come l Iva (Circolare n. 84 del 12.3.1998) o le imposte sui redditi (Circolare n. 211 del 3.9.1998), sia quelle rilasciate da Banche e assicurazioni, sia quelle rilasciate dalle società capogruppo (Circolare n. 164 del 22.6.1998). la concessione d ipoteca a garanzia della dilazione del pagamento dell imposta di successione; la cessione del quinto dello stipendio a garanzia di prestiti; la cauzione versata a enti pubblici in dipendenza di atti di acquisto di beni (Risoluzione n. 325334 del 2.5.1989); le quietanze relative a tali atti, dalle quali risulti l estinzione del debito; gli atti relativi alla cancellazione delle garanzie. i decreti di cancellazione dell ipoteca iscritta a garanzia dell atto di dilazione dell imposta di successione (Circolare n. 37 del 10.6.1986). Art. 5 Tur/tab 3. Atti e documenti per servizio militare o civile Gli atti e documenti formati in relazione al servizio militare obbligatorio o civile sostitutivo sono atti non soggetti a registrazione (art. 7, comma 1, Tur), non solo se portati da scritture private non autenticate ma anche se redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 7, comma 1, Tur e art. 11, comma 1, Tur/tar/I). Per tali atti, infatti, il legislatore ha espressamente derogato al principio per il quale sono soggetti a registrazione in termine fisso (art. 5, comma 1, Tur) gli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi ad oggetto atti compresi nella tabella (art. 7, comma 1, Tur e art. 11, comma 1, Tur/tar/I). Wolters Kluwer Italia 1515

D.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 - Tabella Art. 6 Tur/tab [1] Atti per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati. L articolo riproduce esattamente il contenuto dell art. 6 Reg/Tab (art. 6 Reg/Tab). Art. 6 Tur/tab 1. Atti per la formazione del catasto Gli atti, i modelli, le schede e i documenti necessari per la formazione del catasto sono atti non soggetti a registrazione (art. 7, comma 1, Tur), ma solo se redatti per scrittura privata non autenticata. Se redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, si applica la disposizione per la quale, in mancanza di espressa deroga, sono atti soggetti a registrazione in termine fisso (art. 5, comma 1, Tur) gli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi ad oggetto atti compresi nella tabella (art. 7, comma 1, Tur e art. 11, comma 1, Tur/tar/I). Art. 7 Tur/tab [1] Contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia soggetti all imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nonché ricevute parziali di pagamento, quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate e ogni altro atto inerente all acquisizione, gestione ed esecuzione dei predetti contratti posto in essere nei rapporti dell assicuratore con altri assicuratori, con agenti, intermediari ed altri collaboratori, anche autonomi, e con gli assicurati; atti relativi alla istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati [a], alla sottoscrizione e al rimborso delle quote, anche in sede di liquidazione, e alla emissione ed estinzione dei relativi certificati, compresi le quote ed i certificati di analoghi fondi esteri autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato. L art. 7 Reg/tab aveva ripreso l esenzione dall obbligo di registrazione per i contratti di assicurazione, soggetti all imposta sostitutiva sulle assicurazioni (art. 16, l. 29.10.1961, n. 1216). L art. 7 Tur/tab ha confermato tale agevolazione e chiarito che l imposta sostitutiva dovuta per i fondi comuni di investimento mobiliare (di cui all art. 9, comma 2, l. 23.3.1983 n. 77) si estende anche all imposta di registro (Circolare n. 37 del 10.6.1986). Con successive disposizioni, il trattamento previsto dall art. in esame è stato esteso alle SICAV (art. 14, d.lgs. 25.1.1992, n. 84) e ai fondi d investimento immobiliari (art. 9, comma 1, D.L. 25.9.2001, n. 351). Art. 7 Tur/tab 1. Atti relativi ad assicurazione, riassicurazione e rendita vitalizia, atti relativi all istituzione di fondi comuni di investimento Non vi è obbligo di chiedere la registrazione, se redatti per scrittura privata non autenticata, per: i contratti di assicurazione, riassicurazione e rendita vitalizia e in genere tutti i contratti e gli atti soggetti all imposta sostitutiva sulle assicurazioni, comprese le polizze fideiussorie relative ad assicurazioni contro i danni (Risoluzione n. 300275 del 28.2.1975); ogni altro atto inerente all acquisizione, gestione ed esecuzione dei contratti di assicurazione posto in essere dall assicuratore nei rapporti con altri assicuratori, con agenti, intermediari ed altri collaboratori, anche autonomi, compresa la Procura ad agenti di assicurazione; gli atti relativi alla istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati (tali fondi erano regolati dal d.lgs. 25.1.1992, n. 84 ed ora dal d.lgs. 24.2.1998, n. 58), alla sottoscrizione e al rimborso delle quote, anche in sede di liquidazione, e alla emissione ed estinzione dei relativi certificati 1516 Wolters Kluwer Italia

Art. 8 Tur/tab gli atti relativi all istituzione o alla sottoscrizione di fondi comuni di investimento immobiliare, compresi quelli effettuati mediante apporto di beni (Circolare n. 47/E dell 8.8.2003); gli atti relativi alle società di investimento a capitale variabile (SICAV). Gli atti indicati in questo articolo non sono soggetti a registrazione solo se portati da scritture private non autenticate Sono atti soggetti a registrazione in termine fisso (art. 5, comma 1, Tur) e con pagamento dell imposta in misura fissa se redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 7, comma 1, Tur e art. 11, comma 1, Tur/tar/I). Art. 8 Tur/tab [1] Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall articolo 11 della Tariffa, parte prima, e dall articolo 2 della Tariffa, parte seconda [a]. [2] Per le sentenze, gli atti pubblici e le scritture private relative alla negoziazione dei titoli indicati nel comma 1 si applicano rispettivamente gli articoli 8 e 11 della parte prima e l art. 2 della parte seconda della tariffa. Gli artt. 8 e 9 Reg/tab avevano disposto l esenzione dall obbligo di registrazione per l emissione di azioni e partecipazioni sociale e i contratti relativi al loro trasferimento, essendo soggetti all imposta sostitutiva dei contratti di borsa. L art. 8 Tur/Tab nella sua formulazione originaria (formulazione originaria), si limitava a stabilire che l emissione e la negoziazione di tali titoli erano esenti da registrazione, essendo soggette all imposta sui contratti di borsa, salvo che effettuato per atto giudiziario o notarile. [a] Dal 31.12.2007, con l abolizione dell esenzione della registrazione per le cessioni soggette a tassa sui contratti di borsa, il legislatore ha riformulato il primo comma (art. 37, comma 2, lett. a, D.L. 31.12.2007, n. 248) nella versione attuale. Art. 8, comma 1, Tur/tab 1. Atti relativi ad azioni, obbligazioni, titoli in serie o di massa Non vi è obbligo di registrazione per gli atti relativi ad azioni, obbligazioni, titoli in serie o di massa (tali sono i titoli formati a seguito di un unica dichiarazione diretta a creare un determinato numero di titoli uguali, rappresentativi di un certo diritto), titoli di Stato o garantiti, quali: l emissione, le girate apposte sui titoli, aventi a oggetto il loro trasferimento o la costituzione di vincoli (v. Girata di azioni); gli atti, documenti e registri relativi al loro movimento, alla compravendita ed in genere alla loro negoziazione. Le scritture private non autenticate che hanno per oggetto la negoziazione dei titoli in esame sono atti soggetti a registrazione solo in caso d uso (art. 5, comma 1, Tur), mentre gli atti pubblici e le scritture private autenticate sono atti soggetti a registrazione in termine fisso, col pagamento dell imposta in misura fissa (art. 7, comma 1, Tur e art. 11, comma 1, Tur/tar/I). Art. 8, comma 2, Tur/tab 2. Atti relativi alla negoziazione di azioni, obbligazioni, titoli in serie o di massa Gli atti relativi alla negoziazione di tali titoli sono soggetti ad un regime differenziato, a seconda della forma che assumono: sono atti soggetti a registrazione solo in caso d uso (art. 5, comma 1, Tur) se redatti per scrittura privata non autenticata (art. 2, comma 1, Tur/tar/II); Wolters Kluwer Italia 1517

D.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 - Tabella sono atti soggetti a registrazione in termine fisso (art. 5, comma 1, Tur), con pagamento dell imposta in misura fissa se redatti per scrittura privata autenticata o per atto pubblico (art. 7, comma 1, Tur e art. 11, comma 1, Tur/tar/I) o portati da una sentenza (art. 8, Tur/ tar/i) (v. Cessione di azioni). Art. 9 Tur/tab [1] Atti propri delle società ed enti di cui all articolo 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione [a] nonché quelli che comportano variazione del capitale sociale delle società cooperative e loro consorzi e delle società di mutuo soccorso [b]. L art. 9 Tur/Tab che non trova corrispondente nella legge precedente nella sua formulazione originaria (formulazione originaria), non contemplava gli atti relativi alle cooperative, mentre comprendeva i contratti soggetti alla tassa sui contratti di borsa. [a] L art. 66, comma 6, D.L. 30.8.1993, n. 331 (art. 66, comma 6, D.L. 30.8.1993, n. 331), con effetto dal 30.8.1993, ha sostituito l articolo in esame, comprendendovi anche gli atti che comportano variazione del capitale sociale delle cooperative e società di mutuo soccorso. [b] L art. 37, comma 2, lett. b, D.L. 31.12.2007, n. 248 (art. 37, comma 2, lett. b, D.L. 31.12.2007, n. 248), con effetto dal 31.12.2007, ha soppresso la parte finale che disciplinava l esenzione per gli atti soggetti alla tassa sui contratti di borsa. Art. 9 Tur/tab 1. Atti propri delle società non soggetti a registrazione 1. Rientrano in questa categoria tutti gli atti propri di società diversi da quelli espressamente e tassativamente indicati dal legislatore nell articolo della tariffa che individua gli atti propri delle società soggetti a registrazione (art. 4 Tur/tar/I). Il principio è posto dall art. 4, nota III, Tur/tar/I ed è ribadito dalla norma in esame. 2. Rientrano nella categoria in esame sia gli atti espressamente indicati dal legislatore sia ogni altro atto proprio di società (ed enti assimilati) che non sia compreso nella elencazione tassativa degli atti propri delle società soggetti a registrazione (art. 4 Tur/tar/I) (Circolare n. 18/E del 29.5.2013). In particolare, rientrano nella previsione in esame gli atti e delibere aventi ad oggetto (Circolare n. 37 del 10.6.1986): l Accettazione di cariche sociali (amministratori, sindaci, liquidatori, ecc.); l Approvazione del bilancio senza distribuzione di utili, compreso il bilancio finale di liquidazione quand anche venga indicato un credito Iva (Circolare n. 18/E del 29.5.2013); deve essere registrata la delibera di Approvazione del bilancio con distribuzione di utili, comportando un assegnazione a socio di denaro (art. 4, comma 1, lett. d, n. 1, Tur/tar/I) (Risoluzione 174/E del 22.11.2000) (Circolare n. 18/E del 29.5.2013); le delibere circa l utilizzo di riserve per copertura perdite; l Aumento di capitale (delibera di delega agli amministratori); l Aumento di capitale senza contestuale sottoscrizione; gli atti e delibere relative a Cariche sociali (accettazione, modifica, nomina, revoca); la delibera assembleare che determina il Compenso ad amministratori, sindaci o liquidatori e in genere a qualunque altro organo sociale (Cass., 28.4.1988, n. 3198); la delibera di conversione in euro del capitale sociale (Risoluzione n. 149/E del 20.5.2002). la Delibera di delega agli amministratori per aumento di capitale; la Delibera di finanziamento soci, cioè la delibera con cui i soci autorizzano gli amministratori a cercare finanziamento tra i soci stessi (Comm. Trib. Prov. Milano, 3.12.1996, n. 204); 1518 Wolters Kluwer Italia

Art. 10 Tur/tab la Delibera di fusione (Circolare n. 18/E del 29.5.2013); la Delibera di scissione (Circolare n. 18/E del 29.5.2013); la delibera di Emissione di obbligazioni convertibili e quella di Emissione di obbligazioni non convertibili (Circolare n. 37 del 10.6.1986); la Modifica dei patti sociali o dello statuto; la Modifica di cariche sociali; la Nomina di cariche sociali; la Revoca di cariche sociali; la delibera di Ripianamento perdite con utilizzo di riserve perché non comporta modifiche statutarie (Circolare n. 37 del 10.6.1986); lo Scioglimento anticipato di società, senza contestuale assegnazione di beni ai soci, poiché l atto non determina un trapasso di diritti; tuttavia nel caso di scioglimento anticipato della società di persone per mancata ricostituzione della pluralità dei soci, che comporta Continuazione di società in impresa individuale l atto si sostanzia in un assegnazione al socio dell azienda sociale (Circolare n. 18/E del 29.5.2013); l Utilizzo di riserve per ripianamento perdite. Rientrano infine gli atti che comportano la variazione del capitale sociale di cooperative e loro consorzi e delle società di mutuo soccorso. La previsione comprende tutte le cooperative, indipendentemente dall attività esercitata e dal tipo adottato (Nota ABI n. 5320/1996). 3. Tali atti (Circolare n. 18/E del 29.5.2013, 6.2): se contenuti in documenti non redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, rientrano tra gli atti non soggetti a registrazione (art. 7, comma 1, Tur); se formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, devono essere registrati in termine fisso e con pagamento dell imposta di euro 200,00 in applicazione del principio per il quale sono soggetti a registrazione in termine fisso (art. 5, comma 1, Tur) gli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi ad oggetto atti compresi nella tabella, in mancanza di espressa deroga (art. 7, comma 1, Tur e art. 11, comma 1, Tur/tar/I); se compresi in un altro atto o verbale soggetto a registrazione, non devono essere codificati né dev essere corrisposta un autonoma imposta. Art. 10 Tur/tab [1] Sentenze, decreti ingiuntivi ed altri atti dei conciliatori [ora del giudice di pace] [a]; atti, documenti e provvedimenti previsti dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 [b]; atti, documenti e provvedimenti di cui all art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392 [c]; contratti di lavoro subordinato, collettivi, e individuali; contratti di mezzadria, di colonia e di soccida; convenzioni per pascolo e per alimenti di animali. L art. 10 Reg/tab prevedeva l esenzione dall obbligo di registrazione solo per le sentenze e i verbali dei conciliatori. La legge sull equo canone l aveva esteso anche alle controversie in materia (art. 57, l. 27.7.1978, n. 392). L art. 10 Tur/tab ha aggiunto anche la previsione dei decreti ingiuntivi emessi da conciliatori, dei contratti di lavoro subordinato (prima soggetti a registrazione in caso d uso), dei contratti agrari (Circolare n. 37 del 10.6.1986). [a] Con la legge 21.11.1991 n. 374, in vigore dal 1.5.1995, la figura del conciliatore è stata soppressa e sostituita dal giudice di pace. Pertanto la detta legge individua la competenza del giudice di pace e disciplina l esenzione dall imposta di registro per i suoi atti, sovrapponendosi alla norma in esame. [b] la legge 11.8.1973 n. 533 reca la «Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie». [c] L art. 57 l. 27.7.1978 n. 392 sopra citato disciplinava il regime fiscale delle controversie in materia di locazione. Wolters Kluwer Italia 1519