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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 707 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa della deputata POLVERINI Norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell articolo 46 della Costituzione Presentata il 7 giugno 2018 ONOREVOLI COLLEGHI! Negli ultimi anni le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori hanno assunto diverse iniziative per definire nuovi accordi in materia di rappresentanza e rappresentatività per la stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL): un segnale importante, che il legislatore deve saper cogliere. Le parti sociali, nella consapevolezza che il Paese necessita di risposte efficaci per contrastare i drammatici effetti che la crisi ha sull occupazione e sulla produzione, hanno deciso di darsi delle regole democratiche e condivise per la definizione dei contratti e degli accordi collettivi applicati nei luoghi di lavoro. Dopo stagioni di forte conflittualità con la controparte datoriale e fra le sigle sindacali stesse, si pongono finalmente le basi per aprire un confronto serio e sereno, sicuramente utile per il rilancio complessivo del sistema Paese e per rafforzare il potere d acquisto di stipendi e salari. Fermo restando il ruolo propositivo delle parti sociali, il Parlamento può e deve sostenere questo processo democratico nei luoghi di lavoro, indicando alcuni princìpi guida su cui costruire relazioni industriali più efficienti nell interesse dei lavoratori e dei titolari di impresa. Il capo I della presente proposta di legge contiene norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali nei luoghi di lavoro. All articolo 1 è disciplinata la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, anche in forma unitaria, se previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento, che pos-

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati sono essere costituite dalle organizzazioni sindacali in ogni impresa e unità produttiva. Si mantiene, pertanto, il doppio binario di rappresentanza aziendale: come singola sigla sindacale regolarmente costituita e come soggetto unitario. I contratti collettivi e gli accordi interconfederali disciplinano, con regolamenti, le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie che dovranno tenersi con metodo proporzionale puro e con liste concorrenti nel rispetto dell equilibrio di genere. L indizione delle elezioni, che dovranno tenersi contestualmente in tutto il territorio nazionale e per ambito di applicazione del CCNL, deve essere comunicata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio e al Consiglio nazionale dell economia e del lavoro (CNEL) in considerazione del ruolo che tali organismi hanno nella certificazione della rappresentatività. Insieme alle rappresentanze sindacali unitarie, sono eletti i componenti degli organismi di coordinamento, se previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento con collegio unico nazionale. L articolo 2 definisce le regole per misurare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali a livello nazionale. Si tiene conto dei dati associativi, sul totale degli iscritti alle organizzazioni sindacali, e dei voti conseguiti nelle elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie. Il numero delle deleghe è certificato dall Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); la certificazione è possibile anche da parte di altri soggetti, purché i dati siano valutabili e trasparenti. I comitati provinciali dei garanti, o un altro organismo individuato dalla contrattazione collettiva, comunicano i dati relativi alle elezioni alle direzioni territoriali del lavoro e al CNEL, al quale compete la certificazione della rappresentatività di ogni singola organizzazione sindacale per ambito di contrattazione. L articolo 3 individua la rappresentatività a livello territoriale: sono rappresentative le segreterie provinciali delle associazioni sindacali rappresentative a livello nazionale nonché le associazioni sindacali presenti negli organismi di coordinamento. Il capo II è relativo alla titolarità della contrattazione collettiva e della relativa efficacia degli accordi e dei contratti sottoscritti. Il capo II reca norme in materia di titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva. La titolarità alla contrattazione collettiva, ai sensi dell articolo 4, spetta alle organizzazioni sindacali costituite ai sensi della legge n. 300 del 1970. La rappresentanza sindacale unitaria, laddove prevista, è titolata a contrattare a livello aziendale sulle materie indicate dalle norme vigenti e dai CCNL. Stesso diritto, laddove non sia prevista o non sia stata costituita una rappresentanza sindacale unitaria, spetta alla rappresentanza sindacale aziendale. Sempre nell articolo 4 si richiamano i contenuti dell articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in fatto di titolarità a trattare e di efficacia delle intese in deroga. Ai sensi dell articolo 5, gli accordi e i contratti collettivi sottoscritti con le organizzazioni sindacali rappresentative acquistano efficacia se sottoscritti dalla maggioranza delle stesse. Il capo III, costituito dal solo articolo 6, al fine di favorire relazioni industriali più efficienti, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per dare attuazione all articolo 46 della Costituzione, in materia di collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende. L introduzione di forme di partecipazione nelle aziende è libera e volontaria ed è demandata a un accordo collettivo, anche interconfederale, per la scelta della forma partecipativa da adottare.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati PROPOSTA DI LEGGE CAPO I NORME IN MATERIA DI RAPPRESEN- TANZA E RAPPRESENTATIVITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI NEI LUO- GHI DI LAVORO ART. 1. (Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali e unitarie). 1. Le organizzazioni sindacali, ai sensi dell articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, possono costituire proprie rappresentanze sindacali aziendali in ogni impresa e unità produttiva. 2. Ove previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) e dagli accordi interconfederali, in ogni impresa e unità produttiva le organizzazioni sindacali possono altresì costituire una rappresentanza sindacale unitaria eletta con metodo proporzionale puro con liste concorrenti nel rispetto degli equilibri di genere. 3. I CCNL e gli accordi interconfederali disciplinano le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie, garantendo comunque la massima partecipazione dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali. 4. Le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie, ferma restando l ipotesi di scioglimento anticipato, si tengono contestualmente in tutto il territorio nazionale e per ambito di applicazione del CCNL. 5. L indizione delle elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie nella singola impresa o unità produttiva è comunicata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio e al Consiglio nazionale dell economia e del lavoro (CNEL), al fine di adottare ogni misura organizzativa per la pubblicità delle stesse e per la raccolta dei dati relativi alle medesime elezioni. 6. La rappresentanza sindacale unitaria contratta per nome e per conto dei lavo-

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati ratori nell impresa o nell unità produttiva nelle materie indicate dalle disposizioni vigenti o dai CCNL ed è assistita dalla segreteria territoriale delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale. 7. Ove non prevista o non costituita la rappresentanza sindacale unitaria, le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alla rappresentanza sindacale aziendale. 8. Ai componenti la rappresentanza sindacale unitaria spettano i diritti e le tutele riconosciuti dalle disposizioni vigenti, dai CCNL e dagli accordi interconfederali per le rappresentanze sindacali aziendali. 9. I CCNL e gli accordi interconfederali individuano il numero dei componenti da eleggere e le ore di permesso retribuito per l espletamento dell incarico. 10. I CCNL e gli accordi interconfederali prevedono che gli organismi di coordinamento siano eletti contestualmente alla rappresentanza sindacale unitaria sulla base di un collegio unico nazionale, se l organismo di coordinamento è competente per l intero territorio nazionale, o di un collegio unico territoriale, se l organismo di coordinamento è competente per un ambito territoriale regionale o provinciale. Alle elezioni per gli organismi di coordinamento partecipano le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto i CCNL e gli accordi interconfederali. Le organizzazioni sindacali non firmatarie possono partecipare previa sottoscrizione delle liste da parte di almeno il 3 per cento degli aventi diritto al voto. 11. In caso di nuova impresa o unità produttiva, le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie si svolgono alla prima data utile prevista per ambito di applicazione del CCNL. Nella fase transitoria, i lavoratori possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi delle disposizioni vigenti, dei CCNL e degli accordi interconfederali. 12. Nel settore pubblico si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati ART. 2. (Misurazione della rappresentatività a livello nazionale). 1. La certificazione della rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali è basata sui dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali e ai voti ottenuti dalle organizzazioni sindacali stesse nelle elezioni per gli organismi di coordinamento e per le rappresentanze sindacali unitarie. Nei settori produttivi ove non si è ancora proceduto alla costituzione di rappresentanze sindacali unitarie si tiene conto del solo dato associativo. 2. Il numero delle deleghe di cui al comma 1 è acquisito e certificato dall Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in un apposita sezione delle dichiarazioni aziendali. 3. L INPS comunica al CNEL il dato relativo alla percentuale di iscritti sul totale degli iscritti ai sindacati riferito ad ogni organizzazione sindacale e all ambito di applicazione del CCNL di riferimento. 4. Le organizzazioni sindacali, oltre a quanto previsto al comma 2, possono comunicare al CNEL i dati relativi agli iscritti non certificati dall INPS che siano comunque certificabili da altro soggetto terzo. 5. Ai fini della misurazione dei dati elettorali si tiene conto dei singoli voti conseguiti da ogni organizzazione sindacale nell ambito delle elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie o, ove esistenti, degli organismi di coordinamento. 6. I dati relativi ai voti validamente espressi nelle elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie sono comunicati dal comitato provinciale dei garanti, o dal diverso organismo individuato nell ambito della contrattazione collettiva, alle direzioni territoriali del lavoro e al CNEL. 7. Il CNEL provvede a certificare la rappresentatività di ogni organizzazione sindacale, calcolando la media semplice fra la percentuale degli iscritti sul totale degli iscritti alle organizzazioni sindacali e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie.

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 8. La misurazione della rappresentatività è valutata in concomitanza con la scadenza del CCNL di riferimento. ART. 3. (Rappresentatività a livello territoriale). 1. Sono rappresentative a livello territoriale le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale nonché le organizzazioni sindacali presenti negli organismi di coordinamento, se operano su base territoriale regionale o provinciale. CAPO II TITOLARITÀ ED EFFICACIA DELLA CON- TRATTAZIONE COLLETTIVA ART. 4. (Titolarità della contrattazione collettiva). 1. Le organizzazioni sindacali costituite ai sensi della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono ammesse alla contrattazione collettiva. 2. La rappresentanza sindacale unitaria, ove costituita, o le rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale o che, comunque, sono titolari di deleghe certificate pari ad almeno il 5 per cento degli iscritti nell impresa o nell unità produttiva sono titolate a contrattare nell ambito della contrattazione aziendale ai sensi della legge e sulle materie indicate nei CCNL. 3. Ai sensi dell articolo 8 del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti nell impresa o nell unità produttiva possono stipulare specifiche intese nelle materie di cui al comma 2 del citato articolo 8 del decretolegge n. 138 del 2011, convertito, con mo-

Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati dificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale e alle disposizioni vigenti, fermo restando il rispetto dei limiti costituzionali e dei vincoli derivanti dalle normative dell Unione europea e dalle convenzioni internazionali sul lavoro. Tali intese sono efficaci nei confronti di tutti i lavoratori se sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario, ai sensi di quanto previsto dall articolo 5. 4. Gli accordi collettivi, anche interconfederali, definiscono le modalità di presentazione delle piattaforme e l individuazione della delegazione trattante e delle relative attribuzioni. ART. 5. (Efficacia della contrattazione collettiva). 1. I contratti e gli accordi collettivi formalmente sottoscritti dalle organizzazioni sindacali rappresentative di almeno il 50 per cento più uno nell ambito contrattuale e territoriale di riferimento sono efficaci ed esigibili. 2. Gli accordi collettivi, anche interconfederali, prevedono clausole o procedure finalizzate a garantire nei confronti di tutte le parti l esigibilità degli impegni assunti e le conseguenze degli eventuali inadempimenti. 3. La sottoscrizione formale del contratto o dell accordo collettivo è atto vincolante per le parti. CAPO III ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 46 DELLA COSTITUZIONE ART. 6. (Delega al Governo per l attuazione dell articolo 46 della Costituzione). 1. Al fine di favorire relazioni stabili nella gestione delle aziende, il Governo è delegato ad adottare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del la-

Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati voro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le parti sociali, uno o più decreti legislativi per l attuazione del diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende, ai sensi dell articolo 46 della Costituzione. 2. Ferma restando la normativa vigente in materia di comitati aziendali europei, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) facoltà per le aziende di stipulare, con le organizzazioni sindacali operanti in azienda, un accordo collettivo per individuare forme di collaborazione alla gestione dell azienda o, in alternativa, nelle aziende nelle quali non è presente una rappresentanza sindacale, di sottoporre ai lavoratori dipendenti l ipotesi di introdurre forme di collaborazione alla gestione dell azienda attraverso referendum da approvare a maggioranza; b) facoltà per le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti di stipulare un accordo collettivo interconfederale, anche territoriale, al fine di individuare forme di collaborazione alla gestione delle aziende; c) autonomia delle parti contraenti l accordo collettivo nella scelta di una delle seguenti forme di collaborazione: 1) istituzione di un organismo di sorveglianza e di indirizzo sull andamento e sulle scelte di gestione aziendale che preveda la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori eletti o designati dalle organizzazioni sindacali operanti in azienda; 2) istituzione di organismi congiunti paritetici con competenze specifiche su materie individuate in sede di contrattazione collettiva, tra le quali: la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; le pari opportunità; la produttività e l organizzazione del lavoro; le politiche di family audit, intese quale strumento manageriale di organizzazione del lavoro e dei servizi aziendali in un ottica di rafforzamento delle

Atti Parlamentari 9 Camera dei Deputati misure a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti; il mobbing e le discriminazioni nei luoghi di lavoro; 3) istituzione di forme di partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili dell impresa, anche attraverso la distribuzione di quote di azioni o di capitale societario; 4) istituzione di soggetti collettivi, fondazioni, enti o società per l accesso dei lavoratori dipendenti al capitale dell impresa; 5) previsione di un rafforzamento degli obblighi di informazione e di consultazione periodici delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, se previsti dalla normativa nazionale e dell Unione europea o dai CCNL, ovvero individuazione di nuovi obblighi aventi le medesime finalità informative e consultive; 6) previsione di un rafforzamento delle procedure di verifica dei risultati e delle decisioni adottate nell ambito di piani industriali o di altri progetti condivisi; 7) ogni altra forma di collaborazione riconosciuta dalla normativa nazionale e dell Unione europea e dai CCNL; d) individuazione di agevolazioni fiscali e contributive da riconoscere in caso di sottoscrizione di un accordo collettivo che rafforzi la partecipazione economica o gli incrementi di produttività. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro due mesi dalla data di assegnazione. Il Governo, tenuto conto dei pareri delle Commissioni parlamentari, entro un mese dalla data di espressione dell ultimo dei pareri parlamentari, ritrasmette gli schemi alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro un mese dalla data di assegnazione.

PAGINA BIANCA

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