COMUNE DI TRASACCO Provincia dell Aquila



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COMUNE DI TRASACCO Provincia dell Aquila Piano commerciale recepimento delle norme generali per il commercio dettate dalla L.R. n. 11/2008 APPROVATO CON DEL. C.C. N. 52 DEL 23.11.2009 SOMMARIO ART. 1... 2 RECEPIMENTO DISPOSIZIONI REGIONALI - INDIVIDUAZIONE AREE PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA... 2 ART. 2... 3 NORME PER IL CENTRO STORICO - ZONA A... 3 ART. 3... 4 NORME PER L INSEDIAMENTO DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA... 4 ART. 4... 10 Gestione di reparto... 10 ART. 5... 11 ESPOSIZIONI DI MERCI SU AREE PRIVATE... 11 ART. 6... 11 COMMERCIO ASSOCIATO AD ATTIVITÀ PRODUTTIVA... 11 ART. 7... 12 AREE PUBBLICHE... 12 ART. 8... 12 SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - RILASCIO NUOVE AUTORIZZAZIONI... 12 ART. 9... 13 RINVIO AD ALTRE NORME... 13

Art. 1 RECEPIMENTO DISPOSIZIONI REGIONALI - INDIVIDUAZIONE AREE PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA 2 1. suddivisione zone comunali. Ai fini della insediabilità degli esercizi commerciali il territorio comunale è suddiviso in tre zone: ZONA A: comprende l attuale centro storico ed altre zone del centro cittadino che si intendono tutelare per motivi di pubblica sicurezza e polizia stradale (vedi allegato 1); ZONA B: comprende il territorio esterno alla zona A che si espande fino ai confini del centro urbano così come individuato in base alle attuali disposizioni del Codice della Strada (vedi allegato 2); ZONA C: individuata nel restante territorio comunale non compreso nelle Zone A e B; 2. insediabilità degli esercizi di vicinato. L insediamento degli esercizi di vicinato è consentito nelle zone A, B e C nel rispetto delle previsioni del PRG, della L.R. n. 11/2008 e dei criteri stabiliti negli articoli successivi. 3. insediabilità delle medie strutture di vendita. L insediamento delle medie strutture di vendita è consentito esclusivamente nelle zone B e C nel rispetto delle previsioni del presente regolamento e della L.R. 11/2008; 4. insediabilità delle grandi strutture di vendita. L insediamento delle grandi strutture di vendita è consentito esclusivamente nelle zone B e C, previa approvazione di uno specifico piano di adeguamento degli strumenti urbanistici, seguendo le procedure previste dall art. 1 commi da 24 a 33. 5. Recepimento disposizioni regionali nello strumento urbanistico Con l adozione del presente atto vengono recepiti nel vigente piano regolatore generale i parametri di insediabilità urbanistica previsti dall art. 1 commi 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 46 della L.R. 11/2008.

ART. 2 NORME PER IL CENTRO STORICO - ZONA A 3 1. disposizioni generali. Ai sensi dell art. 1 comma 67 della L.R. n. 11/2008, valutate le condizioni di viabilità del centro storico ed il conseguente impatto sulla mobilità e sull ambiente determinato dall insediamento di alcuni tipi di esercizi commerciali, si pongono delle limitazioni all esercizio di alcune attività di commercio di seguito specificate. La limitazione ha lo scopo di vietare l insediamento di quelle attività che, per ragioni oggettive, risultino incompatibili con le specifiche esigenze di salvaguardia del centro storico. La limitazione è indirizzata a quelle attività che trattano materiali inquinanti, sia sotto il profilo atmosferico che sotto quello acustico, merci ingombranti e prodotti che sono incompatibili con il decoro dei luoghi e con le prescrizioni in materia di qualità urbana e/o che possano alterare la morfologia e le caratteristiche del contesto. 2. limitazioni merceologiche. Nella zona A del presente piano sono previsti gli insediamenti dei soli esercizi di vicinato di cui alla L.R. 11/2008. Attività commerciali non consentite: vendita e riparazione di elettrodomestici ingombranti; stoccaggio e vendita di rottami e materiali di recupero; esposizione e vendita di autoveicoli, motoveicoli tricicli e quadricicli; esposizione e vendita di macchine e attrezzature per l agricoltura; vendita di pneumatici; vendita di combustibili solidi e liquidi, gas in bombole e simili; vendita di materiali edili; depositi e magazzini di merci all ingrosso; Materiali da costruzione e legnami; Attività non soggette alla L.R. 11/2008 che si intendono comunque vietare: officine meccaniche, carrozzerie, elettrauto; Lavanderie industriali (ad esclusione di quelle artigianali e ad acqua); impianti di autolavaggio; discoteche; Phone Center;

4 Ogni attività di vendita o produzione che, emettendo fumi, odori o rumori molesti, sia ritenuta inammissibile nel centro, a giudizio dell amministrazione, anche se siano rispettati i limiti di legge. Sono comunque consentiti, purché nel rispetto dei requisiti di legge: forni a legna per produzione pizza, forni di panificazione, pescherie, gastronomie e simili. 3. salvaguardia attività esistenti. Gli esercizi che alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni già svolgevano le attività elencate nell articolo precedente, possono continuare a farlo, anche in caso di subingresso nella titolarità o gestione dell azienda. Nel caso in cui l attività cessasse definitivamente non potrà più essere riattivata con la stessa tipologia. 4. disposizioni procedurali. Nella comunicazione di apertura, trasferimento o ampliamento degli esercizi di vicinato, negli appositi spazi previsti nella modulistica predisposta degli uffici competenti, dovrà essere indicata dettagliatamente la tipologia di merce posta in vendita. Nel caso venga dichiarata la vendita di merci ricadenti nelle limitazioni di cui agli articoli precedenti la comunicazione non avrò efficacia e verrà archiviata dall ufficio istruttore. ART. 3 NORME PER L INSEDIAMENTO DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA 1 - Autorizzazione commerciale L apertura, il trasferimento di sede, l ampliamento della Superficie di Vendita, l estensione del settore merceologico di una media struttura di vendita del settore alimentare, non alimentare o misto sono soggette al rilascio di preventiva autorizzazione da parte del Comune. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Comune sulla base della modulistica all uopo predisposta dagli uffici competenti. La domanda deve comunque contenere generalità, residenza e codice fiscale del richiedente. 2- Superficie di vendita

5 Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende, ai sensi dell art. 1 comma 3 lett. c della L.R. 11/08, la misura dell area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all esposizione delle merci e collegati direttamente all esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l ingresso dei clienti, nonché gli spazi di "avancassa" purché non adibiti all esposizione di merci. 3 - Trasferimento di sede Per trasferimento di sede di una struttura di vendita si intende il trasferimento di sede dell esercizio dell attività senza modifica ed estensione del settore merceologico alimentare e/o non alimentare oggetto dell autorizzazione preesistente. Il trasferimento di sede può essere associato o no ad un Ampliamento della Superficie di Vendita. Il rilascio dell autorizzazione commerciale relativa al trasferimento di sede comporta la decadenza della precedente autorizzazione commerciale. 4 - Ampliamento della Superficie di Vendita Per Ampliamento della Superficie di Vendita si intende qualunque modificazione edilizia, dell assetto funzionale o dell arredo che determini una Superficie di Vendita maggiore di quella precedentemente autorizzata. L Ampliamento della Superficie di Vendita può essere associato al trasferimento di sede, all estensione e alla variazione del settore merceologico. L ampliamento della superficie di vendita può inoltre essere associato all accorpamento di precedenti autorizzazioni commerciali. 5 - Estensione del settore merceologico Le autorizzazioni commerciali possono riguardare il solo settore merceologico della vendita di generi alimentari, il solo settore della vendita di generi non alimentari, oppure entrambi i settori. Per estensione del settore merceologico si intende l aggiunta ad una vigente autorizzazione di un settore merceologico precedentemente non autorizzato.

6 6 - Atti non soggetti ad autorizzazione bensì a comunicazione 6.1. Non sono soggetti ad autorizzazione commerciale, bensì a comunicazione al Comune, da redigersi sulla base della modulistica predisposta dagli uffici competenti: la cessazione dell attività; le modifiche interne che non comportino aumento della superficie di vendita; la riduzione dei settori merceologici da due a uno solo; il subingresso. 6.2. Per subingresso si intende la modifica della titolarità di un autorizzazione rilasciata, tramite trasferimento della gestione o della proprietà dell attività. La comunicazione al Comune del subingresso da parte del soggetto che subentra deve essere accompagnata da: autocertificazione riguardo alla non sussistenza di alcuna delle condizioni ostative all esercizio di attività commerciale di cui all art. 1 commi 6, 7, 8 e 9 della L.R. n. 11/2008; e nel caso che la domanda riguardi un attività relativa al settore merceologico alimentare: autocertificazione di possesso dei requisiti professionali di cui all art. 1 comma 10 della L.R. n. 11/2008. 6.3. La modifica del lay-out interno di una struttura di vendita autorizzata che non determini un incremento della Superficie di Vendita è soggetta ad obbligo di comunicazione al comune, accompagnata da planimetria in scala non inferiore a 1:100 con l indicazione della destinazione di ciascun locale e l individuazione della Superficie di Vendita nella nuova sistemazione prevista. 7. - Documenti da allegare alla domanda di autorizzazione 7.1. Ogni domanda di autorizzazione commerciale per medie strutture di vendita deve essere corredata dai seguenti documenti allegati: a) autocertificazione del richiedente riguardo alla non sussistenza di alcuna delle condizioni ostative all esercizio di attività commerciale di cui all art. 1 commi 6, 7, 8 e 9 della L.R. n.11/2008; b) autocertificazione di possesso dei requisiti professionali di cui all art. 1 comma 10 della L.R. n.11/2008, nel caso che la domanda riguardi un attività relativa al settore merceologico alimentare;

7 c) certificato di agibilità rilasciato dall U.T.C., estratto autentico di mappa e certificato catastale, rilasciati in data non anteriore a tre mesi, atti ad identificare l unità o le unità immobiliari oggetto della domanda e le relative superfici e proprietà; in alternativa la documentazione catastale può essere costituita da estratto di mappa e visura catastale certificate con firma e timbro di un professionista abilitato; d) planimetria in duplice copia dell unità edilizia e della o delle unità immobiliari oggetto della domanda in scala non inferiore a 1:100 con l indicazione della destinazione di ciascun locale e l individuazione della Superficie di Vendita; la Superficie di vendita deve in ogni caso essere delimitata da strutture edilizie o da elementi di arredo o funzionali fissi e chiaramente individuabili; e) relazione tecnica sulle caratteristiche previste della struttura con i contenuti di cui al seguente punto 9; f) eventuali comunicazioni o notizie per la valutazione delle priorità così come previsto dall art. 1 comma 64 della L.R. 11/08. 7.2. I documenti di cui alla lettera c) del precedente comma non sono richiesti nel caso di contestuale richiesta di concessione o autorizzazione edilizia, potendo in tal caso fare riferimento ai corrispondenti documenti allegati a tale domanda. 7.3. Nel caso di sola variazione urbanistica del settore merceologico da alimentare a non alimentare e nel caso di estensione al settore non alimentare di una precedente autorizzazione relativa al settore alimentare, la relazione tecnica di cui alla lettera e) non è richiesta. 8. -Contenuti minimi della relazione tecnica 8.1. Per le medie strutture di vendita, i contenuti essenziali della relazione sono limitati al quadro di riferimento progettuale, comprendente i seguenti elementi: a) descrizione dell'utilizzo dell'area e degli immobili oggetto dell intervento; b) descrizione della o delle strutture di vendita previste, indicando, per ciascuna, la Superficie di Vendita prevista per la vendita di prodotti alimentari e quella prevista per la vendita di prodotti non alimentari; c) lay-out di massima delle superfici di vendita, degli spazi di circolazione e egli spazi di servizio; d) lay-out dei percorsi carrabili di accesso e uscita;

8 e) quantificazione e lay-out dei parcheggi previsti per veicoli, per biciclette e motocicli, e degli spazi per il carico e scarico merci; f) lay-out dei percorsi pedonali. 8.2. Nel caso di Ampliamento della SV di strutture autorizzate in data antecedente al 31/3/1998, sono richiesti gli elementi di cui al punto 8.1, il certificato della destinazione d uso commerciale per la parte interessata dall ampliamento e certificato di agibilità rilasciato dall UTC. 8.3. Gli elementi di cui al punto 8.1. devono fare riferimento ai parametri urbanistici previsti dall art. 1 commi 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 della L.R. 11/2008 che sono stati formalmente recepiti da questo Ente. 9 - Esame della domanda 9.1. A seguito della presentazione della domanda di autorizzazione, l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, di cui agli Artt. 4 e 5 della legge 7/8/1990 n. 241. 9.2. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento verifica che la documentazione presentata sia completa di tutti gli elementi necessari. In caso di carenza o irregolarità dei documenti previsti, provvede a richiedere in un'unica soluzione l'integrazione documentale ovvero la regolarizzazione della domanda. I termini di cui ai commi successivi decorrono dalla data di consegna dell'integrazione documentale ovvero della regolarizzazione della domanda. 9.3. Decorsi inutilmente 60 giorni dalla data della richiesta di integrazione documentale ovvero di regolarizzazione di cui al comma precedente, la pratica verrà respinta d'ufficio. 9.4. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, ovvero dalla data di ricevimento della integrazione documentale o di regolarizzazione della domanda, il responsabile del procedimento, anche eventualmente convocando, se opportuno, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della l. 7/8/1990 n. 241, verifica che la struttura di vendita di cui si richiede l autorizzazione sia conforme alle Norme del Piano Regolatore Generale vigente ed ai parametri urbanistici previsti dall art. 1 commi 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 della L.R. 11/2008 che sono stati recepiti da questo Ente;

9 9.5. Del provvedimento conclusivo è data comunicazione all'interessato immediatamente, e comunque entro novanta giorni dalla data di valida presentazione della domanda di autorizzazione. 9.6. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni dalla data di valida presentazione della domanda di autorizzazione, senza che sia stato comunicato un provvedimento di diniego, la domanda si intende comunque accolta. La presente disposizione comunque non si applica nel caso di cui al comma 2 del successivo punto 10. 10.- Correlazione con altri procedimenti 10.1. Qualora, ai fini dell apertura, trasferimento di sede o ampliamento della struttura di vendita siano necessari interventi edilizi o di cambio di destinazione d uso che implicano il rilascio di una autorizzazione edilizia o concessione edilizia, l interessato deve inoltrare contestualmente la domanda di concessione o autorizzazione edilizia, citando in ciascuna delle due domande la domanda correlata. L emanazione del provvedimento di concessione edilizia è successivo o, ove possibile, contestuale al rilascio dell autorizzazione commerciale. 10.2. Qualora, ai fini dell apertura, trasferimento di sede o ampliamento della struttura di vendita, sia necessaria la preventiva approvazione di un piano urbanistico attuativo, l interessato può inoltrare contestualmente la proposta di piano urbanistico attuativo, la domanda di autorizzazione commerciale e la domanda di concessione edilizia, al fine di un esame congiunto. In tal caso il rilascio dell autorizzazione commerciale è comunque subordinato alla preventiva conclusione dell iter di approvazione del piano urbanistico attuativo. Il rilascio della concessione edilizia è successivo o, ove possibile, contestuale al rilascio dell autorizzazione commerciale. 11 - Contenuti dell autorizzazione rilasciata L'atto di autorizzazione deve contenere: a) gli estremi della richiesta e dell autorizzazione; b) le generalità ed il codice fiscale del titolare dell autorizzazione; c) l'ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento; d) i settori merceologici autorizzati e le relative Superfici di vendita; e) le eventuali prescrizioni che devono essere soddisfatte prima di dare corso all apertura dell esercizio.

10 All atto di autorizzazione è inoltre allegata, quale parte integrante, la planimetria della o delle unità immobiliari oggetto della domanda con l indicazione della destinazione di ciascun locale e l individuazione della Superficie di Vendita. 12 Revoca o decadenza dell autorizzazione 12.1. L autorizzazione commerciale è revocata nei seguenti casi: a) mancata apertura della struttura di vendita entro 365 giorni dal rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessita ai sensi dell art. 1 comma 66 L.R. 11/2008, ovvero, qualora l autorizzazione riguardi immobili interessati da concessione edilizia o autorizzazione edilizia, entro 365 giorni dal rilascio del certificato di conformità edilizia delle opere realizzate; b) sospensione dell attività per oltre 365 giorni consecutivi; c) perdita dei requisiti di cui all art. 1 commi 6 della L.R.. 11/08; d) ulteriore violazione, nell ultimo triennio, delle prescrizioni in materia igienicosanitaria avvenuta dopo la sospensione dell attività disposta ai sensi dell art. 1 comma 139 della L.R. 11/08. e) Mancato rispetto delle disposizioni del quinto e sesto periodo dell art. 1 comma 55 della L.R. 11/2008 12.2. La revoca viene disposta dal Responsabile del Servizio con apposito atto, e notificata all interessato. 13 - Pubblicità dell autorizzazione Chiunque può prendere visione, presso gli Uffici comunali, dell autorizzazione rilasciata. Dei provvedimenti definitivi in relazione alle richieste di cui al precedente comma 1, viene data notizia mediante affissione all Albo Pretorio per la durata di 15 giorni, ferma restando la notifica in forma amministrativa al richiedente. ART. 4 GESTIONE DI REPARTO 1. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate, può affidare uno o più di tali reparti, affinché lo gestisca in proprio per un periodo di

11 tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti, in relazione ai prodotti venduti nel reparto stesso. 2. L affidamento di reparto, si perfeziona con la comunicazione, a cura dell affidante, al Comune, all Ufficio sull Imposta del Valore Aggiunto ed al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio. 3. L ufficio comunale competente può disporre in capo all affidatario di reparto l accertamento dei requisiti soggettivi per l esercizio del commercio. 4. Con l affidamento di reparto le facoltà connesse alla gestione dell esercizio, comprese le scelte inerenti le vendite straordinarie o sottocosto, sono trasferite all affidatario; ogni altra facoltà e, in particolare, la scelta degli orari e delle chiusure, la modifica delle superfici e dei settori merceologici, l affidamento di reparti, resta in capo al titolare dell esercizio. ART. 5 ESPOSIZIONI DI MERCI SU AREE PRIVATE 1. Esposizioni su aree private di merci destinate alla vendita Il titolare di autorizzazione commerciale o di esercizio di vicinato che appronta dei locali per esporvi prodotti del settore merceologico oggetto del suo commercio non è tenuto a munirsi di autorizzazione alcuna a condizione che nei locali non acceda il pubblico (siano in pratica soltanto vetrine) e non si effettuino operazioni di vendita, ovvero commissioni o prenotazioni di merci. Nei locali adibiti ad esposizione la merce visibile dall esterno deve riportare il prezzo di vendita al pubblico e sulla vetrina deve essere chiaramente indicato l esercizio commerciale presso il quale rivolgersi per acquistare la merce esposta. 2. Caratteristiche dei locali Le esposizioni di merci devono avvenire in locali dichiarati agibili dall UTC ed aventi la specifica destinazione d uso commerciale. Nel casi di esposizioni temporanee è consentito derogare alla specifica destinazione d uso. Ai fini del presente articolo sono considerate temporanee le esposizioni che si tengono per un periodo massimo di 90 giorni annui. ART. 6 COMMERCIO ASSOCIATO AD ATTIVITÀ PRODUTTIVA

12 1. Non è richiesta l autorizzazione commerciale ai titolari di un attività artigianale o industriale, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio. Qualora la superficie dei locali o porzioni di locali destinati alla vendita non superi i 30 mq. e il 30% della superficie dell unità immobiliare produttiva, non si determina cambio di destinazione d uso e non si applicano i requisiti urbanistici relativi alle attività commerciali. In caso di superamento è richiesta l identificazione catastale dei locali ad uso commerciale, l autorizzazione edilizia al cambio d uso ad uso commerciale e il rispetto dei conseguenti requisiti urbanistici. 2. Qualora ad un attività produttiva si intenda associare l attività di vendita al dettaglio in forme non rientranti nel caso di esclusione di cui al punto precedente, è richiesta l identificazione catastale dei locali ad uso commerciale, l autorizzazione edilizia al cambio d uso, il rispetto dei conseguenti requisiti urbanistici ed il certificato di agibilità rilasciato dall UTC, nonché l autorizzazione commerciale. ART. 7 AREE PUBBLICHE 1. Al fine di garantire un monitoraggio costante delle attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante si dispone che le autorizzazioni siano assoggettate a rinnovo annuale. 2. I titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche devono recarsi entro il 31 marzo di ogni anno presso l Ufficio Commercio del comune per sottoporre a vidimazione l autorizzazione posseduta. L Ufficio Commercio effettuati gli accertamenti periodici di rito, rinnova l autorizzazione per l anno in corso mediante apposizione di un timbro e data sulla stessa. 3. L autorizzazione non vidimata viene considerata non attiva pertanto soggetta a revoca/decadenza secondo le previsione della L.R. 135/99 e D.Lgs. 114/1998 qualora venisse accertata l effettiva sospensione/cessazione dell attività. Il mancato rinnovo dell autorizzazione comporta l applicazione delle sanzioni previste dal regolamento per le violazioni ai regolamenti comunali. ART. 8 SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - RILASCIO NUOVE AUTORIZZAZIONI

13 Considerati: gli art. 93, 94, 95, 96 e 97 della L.R. 11/2008 inerenti l obbligo ed i criteri di programmazione per il rilascio delle nuove autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande; l atto di indirizzo emanato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 15 del 26.02.2009; il parere dell Autorità Garante della concorrenza e del mercato pubblicato sul bollettino n. 10 del 30.03.2009; i principi contenuti nella Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno, di prossimo recepimento nell ordinamento nazione. Si stabilisce che le nuove autorizzazioni (o DIA) per l apertura o il trasferimento di sede degli esercizi della somministrazione alimenti e bevande di cui alla L.R. n. 11/2008 possono essere rilasciate senza ulteriori condizioni rispetto a quelle già previste dalla stessa Legge Regionale, ovvero: rispetto delle norme urbanistiche e sanitarie; possesso dei requisiti morali e professionali; rispetto delle norme relative all inquinamento acustico. ART. 9 RINVIO AD ALTRE NORME Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alla L.R. 11/2008, L.R. 135/1999 e D.Lvo 114/98.

n. Denominazione del CAPISALDI centro abitato INIZIALI FINALI 1 Trasacco accesso da e per Collelongo S.P. 22 Circonfucense al Km. 16.300 (lato est) S.P. 22 Circonfucense al Km. 16.300 (lato ovest) 2 Trasacco accesso da e per Ortucchio S.P. 22 Circonfucense al Km. 16.00 (lato est) S.P. 22 Circonfucense al Km. 16.00 (lato ovest) 3 Trasacco accesso da e per Luco dei Marsi S.P. 22 Circonfucense al Km. 13.00 (lato sud) S.P. 22 Circonfucense al Km. 13.00 (lato nord) 4 Trasacco accesso da e per Celano S.P. 19 Ultrafucense a mt. 290 da Via Monte Velino (lato ovest) S.P. 19 Ultrafucense a mt. 290 da Via Monte Velino (lato est) 5 Trasacco accesso da Via Milano In Via Milano a mt. 80 da Via Strada 38 (lato sud) In Via Milano a mt. 80 da Via Strada 38 (lato nord) 6 Trasacco accesso da Via Strada 37 In via strada 37 a mt. 110 da Via Milano (lato ovest) In via strada 37 a mt. 110 da Via Milano (lato est) 7 Trasacco accesso da Via del Casino In Via del Casino a mt. 250 da Via Pecorale (lato nord) In Via del Casino a mt. 250 da Via Pecorale (lato sud) 8 Trasacco accesso da Via Cifilanico In Via Cifilanico a mt. 220 da Via Pecorale (lato nord) In Via Cifilanico a mt. 220 da Via Pecorale (lato sud) 9 Trasacco accesso da Via Grecia In Via Grecia a mt. 90 da Via Pecorale (lato nord) In Via Grecia a mt. 90 da Via Pecorale (lato sud) 10 Trasacco accesso da Via Chiaffino In Via Chiaffinp a mt. 80 da Via Pecorale (lato nord) In Via Chiaffinp a mt. 80 da Via Pecorale (lato sud) 11 Trasacco accesso da Via Garibaldi In Via Garibaldi a mt. 75 da Via Pecorale (lato nord) In Via Garibaldi a mt. 75 da Via Pecorale (lato sud) 12 Trasacco accesso da Via San Martino In Via San Martino a mt. 320 da Via Pecorale (lato nord) In Via San Martino a mt. 320 da Via Pecorale (lato sud)