Convenzione Progetto sociale Fondazione HC&R-UITRASPORTI Pagina 1 di 6



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Transcript:

Convenzione Progetto Privato Sociale tra La FONDAZIONE HEALTH CARE AND RESEARCH O.N.L.U.S., con sede in Roma, Via della Conciliazione n. 10, 00193 - C.F. 97517960585; P. IVA 11167691002, in persona del Presidente ed, in quanto tale, rappresentante legale pro tempore dott. Luigi de Montis, nato a Roma, il 31.07.1947, C.F.: DMNLGU47L31H501Y, domiciliato per la carica presso la sede legale, munito degli occorrenti poteri di firma, di seguito denominata, per brevità, la Fondazione HC&R ; e La UILTRASPORTI, P.I., con sede in Roma, via di Priscilla 101,00191, C.F. 80403560586 in persona del Segretario Generale Aggiunto dott. Marco Veneziani, nato a Roma il 1 aprile 1955, C.F. VNZMRA55D01H5O1J, domiciliato per la carica presso la sede legale, munito degli occorrenti poteri di firma, (di seguito denominate rispettivamente, per brevità, la UILTRASPORTI ); (di seguito congiuntamente definite le Parti e singolarmente una Parte ); Premesso che 1) La Fondazione HC&R ha deciso di intraprendere una sperimentazione relativa ad un modello organizzativo nella sanità privata che faciliti la fruizione delle prestazioni sanitarie attraverso l utilizzazione di strutture private non accreditate con il S.S.N. nel rispetto delle linee guida ministeriali che individuano nell'integrazione dei servizi ospedalieri pubblici/privati la razionalizzazione della spesa sanitaria. 2) La Fondazione HC&R, come emerge dal documento di sintesi allegato al presente accordo sotto la lettera A, ha elaborato un modello organizzativo denominato Privato sociale (di seguito, il Progetto ) che, attraverso la collaborazione con strutture private e medici, riesca ad attivare meccanismi economici che permettono di limitare i costi delle prestazioni sanitarie a carico del potenziale fruitore. 3) la Fondazione HC&R ha perfezionato, rispettivamente, in data 20.03.2014 con la Casa di Cura Rome American Hospital s.r.l., con sede in Roma, Via E. Longoni n. 69, 00155 (di seguito, la Casa di cura ) e, in data 15.04.2014 con il Centro Diagnostico s.r.l., con sede in Roma, Via F.A. Pigafetta n. 1, 00155 (di seguito, il Centro diagnostico ), un accordo-quadro (di seguito, rispettivamente, l Accordo-RAH e l Accordo-CD ) finalizzato a disciplinare i loro reciproci rapporti in relazione alla realizzazione del Progetto; 4) la Casa di cura ed il Centro Diagnostico si sono impegnati, ai fini della sua realizzazione, a fornire al Paziente selezionato dalla Fondazione HC&R le prestazioni sanitarie, chirurgiche e diagnostiche, a tariffe agevolate come indicate nel listino allegato sotto la lettera B (di seguito, il Listino prestazioni ); 5) la UILTRASPORTI organizzazione, aderente alla UIL, delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti delle aziende di trasporto e dei servizi ausiliari e complementari ha interesse a individuare la possibilità di accesso per i propri aderenti a servizi sanitari di agevole fruibilità e a costi contenuti alternativi a quelli già disponibili; Pagina 1 di 6

6) la UILTRASPORTI, avendo condiviso sia le finalità sociali perseguite dalla Fondazione HC&R nella realizzazione del Progetto che l appropriatezza delle prestazioni sanitarie di cui al Listino prestazioni, ha manifestato l interesse di partecipare alla promozione e divulgazione del Progetto presso i propri iscritti che intendano usufruire delle prestazioni sanitarie e degli accertamenti diagnostici alle tariffe agevolate riservate ai Pazienti Selezionati dalla Fondazione HC&R; 7) In ragione di quanto sopra, le Parti sono addivenute alla determinazione di perfezionare il presente atto, nella consapevolezza che la sua finalità è rappresentata dall esercizio di prestazioni libero professionali sanitarie specializzate e non già da una intermediazione ed interposizione di prestazioni di lavoro, intendono disciplinare i loro reciproci rapporti alle condizioni ed alle modalità di seguito specificate (di seguito, la Convenzione ). Tutto ciò premesso, Art. 1 Premesse ed Allegati 1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della Convenzione. 1.2 Costituiscono allegati della Convenzione e, quindi, secondo le pattuizioni che seguono, parte integrante e sostanziale dello stesso: A : Documento di sintesi della Fondazione HC&R; B : Listino prestazioni; C : Modulo di richiesta di adesione al Progetto; D : Documentazione per il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. In aggiunta il paziente dovrà presentare la Prescrizione Medica di prestazione sanitaria. 1.3 In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre clausole dell Accordo, ai fini dello stesso, i termini e le espressioni di seguito elencate hanno il significato di seguito indicato per ciascuno di essi: Soggetto Interessato : soggetto che ha interesse a partecipare al Progetto e ad usufruire delle condizioni agevolate riservate ai Pazienti Selezionati dalla Fondazione HC&R; Requisiti di Ammissione : requisiti del Soggetto Interessato per aderire al Progetto: - adesione alla Fondazione HC&R come partecipante aderente ed al Progetto; - non avere direttamente o indirettamente alcuna copertura con polizza assicurativa o con fondi integrativi; - livello di reddito familiare non elevato secondo i criteri definiti discrezionalmente dalla Fondazione HC&R; - non essere iscritto nelle liste di attesa di strutture pubbliche. Paziente Selezionato : il Soggetto Interessato selezionato dalla Fondazione HC&R in presenza dei Requisiti di ammissione. "Modulo di richiesta di adesione al Progetto": documento, redatto in conformità al modello di cui all'allegato C, con cui il Soggetto Interessato richiede alla Fondazione HC&R di aderire al Progetto. Pagina 2 di 6

Listino prestazioni : documento recante le prestazioni e gli accertamenti diagnostici con le relative tariffe. Art. 2 Oggetto 2.1 La UILTRASPORTI si impegna nei confronti della Fondazione HC&R: i) a promuovere presso i propri iscritti il Progetto e ad informare gli iscritti medesimi, in possesso dei Requisiti di Ammissione per l adesione al Progetto, della possibilità di usufruire delle prestazioni e dei servizi sanitari a tariffe agevolate messe a disposizione dalla Fondazione presso la Casa di Cura ed il Centro diagnostico; ii) a prestare la propria collaborazione nella individuazione degli elementi migliorativi che possano agevolare la realizzazione del Progetto. 2.2 La Fondazione HC&R si impegna: i) a fornire, per dodici mesi decorrenti dall adesione al Progetto, tramite la Casa di cura ed il Centro diagnostico, i servizi e le prestazioni sanitarie elencate nel Listino prestazioni alle tariffe convenute, che potranno essere riconfermate con una nuova adesione. Art. 3 - Durata 3.1 La presente convenzione ha la durata di dodici mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. 3.2 Le Parti convengono che la Convenzione non si rinnova automaticamente e che l eventuale intenzione di rinnovare la Convenzione deve essere manifestata a mezzo di raccomandata a.r. anticipata via fax o per posta elettronica entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza. Il rinnovo sarà oggetto di trattativa tra le Parti. Art. 4 Modalità operative 4.1 Il Soggetto Interessato: i) provvederà, tramite la Casa di Cura e/o il Centro Diagnostico, a compilare il Modulo di Richiesta di adesione al Progetto indicando le informazioni richieste tra cui la tipologia della prestazione sanitaria/accertamento diagnostico a cui intende sottoporsi. ii) consegnerà presso lo sportello dedicato al Progetto presso la Casa di Cura e/o presso il Centro diagnostico la Prescrizione Medica di prestazione sanitaria del proprio Medico Curante ( in alternativa potrà recarsi presso la Struttura Sanitaria prescelta (RAH o CD) per una visita medica gratuita) unitamente al Modulo di richiesta di adesione al Progetto allegato sotto la lettera C ed alla documentazione richiesta per poter aderire al Progetto. La Casa di Cura e/o il Centro diagnostico trasmetterà la richiesta alla Fondazione e provvederà ad informare il Paziente Selezionato sull esito della valutazione ed, in caso di esito positivo, ad espletare le procedure per la programmazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie richieste compatibilmente con le esigenze organizzative della Casa di Cura e/o del Centro diagnostico ed alle condizioni indicate nel Listino prestazioni. Pagina 3 di 6

4.2 Il Centro diagnostico provvederà, ove ne ricorrano i Requisiti di ammissione, ad accettare con riserva la richiesta di adesione al Progetto, provvedendo, comunque, ad erogare immediatamente la prestazione. Art. 5 Recesso e risoluzione anticipata 5.1 Alle Parti è accordato il diritto di recedere dalla Convenzione in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione, dando un preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicarsi mediante raccomandata a.r. anticipata via fax. 5.2 Senza pregiudizio per gli altri diritti di ciascuna Parte ai sensi di legge, la Convenzione si intenderà risolta ipso iure, ex articolo 1456 c.c., mediante invio di comunicazione scritta all altra Parte dell'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa. Le obbligazioni assunte con la Convenzione dalle Parti hanno carattere essenziale e formano un unico inscindibile contesto, sì che, per patto espresso, i) l inadempimento della Fondazione HC&R ai propri obblighi relativi agli artt. 2 (Oggetto), e ii) l inadempimento della UILTRASPORTI ai propri obblighi relativi agli artt. 2 (Oggetto), 6 (Divieto di cessione), 7(Privacy), 8 (Riservatezza), comporterà il diritto delle Parti di considerare risolto di diritto la Convenzione, senz uopo di previa costituzione in mora e/o di pronuncia giudiziale, a norma dell art. 1456 c.c., con ogni conseguenza di legge. 5.3 Resta inteso tra le Parti che in caso di recesso o risoluzione anticipata della Convenzione, la UILTRASPORTI non potrà avanzare nei confronti della Fondazione HC&R ragione o azione per qualsivoglia motivo. Art. 6- Divieto di cessione alcuna pretesa, 6.1 E vietata la cessione, anche parziale, della Convenzione e di qualsiasi credito derivante dalla stessa, se non preventivamente autorizzata in maniera espressa e scritta dalle Parti. Pertanto, ogni cessione della Convenzione e/o di crediti da essa derivanti non autorizzata in conformità alla presente clausola è da ritenersi nulla e comunque priva di effetti nei confronti delle Parti. Art. 7 Privacy 7.1 La UILTRASPORTI dichiara di essere consapevole che i dati della Fondazione HC&R che tratta nell esecuzione della Convenzione, sono dati personali, sensibili e giudiziari, e come tali soggetti all applicazione del codice per la protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i). 7.2 La UILTRASPORTI si impegna dunque a trattare i medesimi dati ai soli fini dell esecuzione della Convenzione ed a rilasciare la documentazione prevista all Allegato D. Art. 8 Riservatezza 8.1 La Convenzione ha natura riservata e, pertanto, la UILTRASPORTI si impegna per sé e per i propri aventi causa, dipendenti, consulenti a non divulgarne, in tutto o in parte, il contenuto a terzi, se non nella misura in cui ciò si renda necessario in adempimento ad un obbligo di legge e/o regolamentare, al fine di assicurare l adempimento degli impegni contenuti nella Convenzione e di tutelare i diritti dalla stessa attribuiti. In ogni caso, le Parti si impegnano a concordare e definire Pagina 4 di 6

congiuntamente e preventivamente ogni comunicazione avente comunque ad oggetto l esistenza o il contenuto della Convenzione che sia dovuta per legge e/o regolamento, ovvero, ritenuta opportuna dalle Parti, fatte salve le informazioni fornite da ciascuna delle Parti ai propri consulenti e le informazioni che siano già di dominio pubblico. Art. 9 - Controversie 9.1 Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della Convenzione sarà attribuita alla competenza esclusiva del Foro di Roma, anche in deroga ai criteri ordinari di competenza. Art. 10 - Elezione di domicilio e comunicazioni 10.1 A tutti gli effetti della Convenzione e dei connessi adempimenti, le parti eleggono domicilio come segue: - Fondazione HC&R, elegge domicilio in Roma, Via della Conciliazione n. 10, 00193 - Tel. 06. 6875363 Fax : 06.68135532, email: fondazione@hcresearch.org. - la UILTRASPORTI, elegge domicilio in Roma, via di Priscilla 101, 00191, Tel. 06 86267211, email: marco veneziani@uiltrasporti.it 10.2 Ogni comunicazione dovrà essere inviata, e si intenderà con pieno effetto ricevuta, al domicilio eletto, ovvero, al diverso domicilio di cui sarà comunicata la variazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma. Art. 11 - Dichiarazioni finali 11.1 Ogni modifica della Convenzione non potrà essere effettuata e non potrà essere provata che mediante atto scritto. 11.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che ove una o più clausole contenute nella Convenzione dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci, tale nullità o inefficacia non determinerà l'invalidità integrale della Convenzione medesima. In tal caso, le disposizioni contenute nelle clausole che dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci saranno considerate quale impegno e comportamento assunto e rilevante ai fini della buona fede contrattuale, e sotto tale profilo parimenti efficace e vincolante tra le Parti. 11.3 Le Parti si adopereranno, anche ai sensi e per gli effetti dell art. 1381 cod. civ., per assicurare la piena efficacia ed attuazione delle pattuizioni contenute nella Convenzione, anche intervenendo presso gli amministratori e/o i sindaci di loro nomina e/o terzi, esercitando ogni facoltà o potere a ciascuna spettante, assumendo a proprio carico eventuali spese ed oneri. 11.4 Le Parti dichiarano di aver preso piena conoscenza dell'esatto contenuto di tutte le clausole della Convenzione, danno atto di averle liberamente ed integralmente negoziate tra di loro, e le approvano specificatamente e nel loro insieme. 11.5 L'eventuale tolleranza prestata da una delle Parti ai comportamenti posti in essere in violazione delle previsioni della Convenzione non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle previsioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni qui previste. Pagina 5 di 6

11.6 Le Parti convengono espressamente che le pattuizioni contenute nella Convenzione hanno carattere novativo rispetto a qualsivoglia precedente accordo intervenuto tra le stesse. 11.7 La Convenzione verrà registrata solo in caso di uso e l imposta di registrazione è carico delle Parti in parti uguali. 11.8 Per quanto qui non previsto, la Convenzione resta regolata dalle disposizioni del Codice Civile. Letto, confermato e sottoscritto in duplice esemplare, unitamente agli allegati contraddistinti con le lettere A, B, C, D, in Roma, il giorno 25 (venticinque) del mese di luglio dell anno 2014 (duemilaquattordici). FONDAZIONE HEALTH CARE AND RESEARCH O.N.L.U.S. Il Rappresentante Legale Dott. Luigi de Montis UILTRASPORTI Il Segretario Generale Aggiunto Dott. Marco Veneziani Pagina 6 di 6