REGOLAMENTO COMUNALE PER L ATTIVITA DI BARBIERE E PARRUCCHIERE



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SETTORE Attività Produttive, Commercio, Sportello Unico delle Imprese REGOLAMENTO COMUNALE PER L ATTIVITA DI BARBIERE E PARRUCCHIERE

SOMMARIO: Art. 1 Oggetto del Regolamento; Art. 2 Autorizzazione amministrativa all esercizio; Art. 3 Presentazione della domanda; Art. 4 Accertamento per il rilascio dell autorizzazione; Art. 5 Numero degli esercizi in relazione agli abitanti; Art. 6 Ubicazione degli esercizi - Distanza; Art. 7 Commissione comunale; Art. 8 Trasferimento di sede dell esercizio; Art. 9 Subingresso; Art. 10 Sospensione dell attività; Art. 11 Diniego dell autorizzazione - Ricorso; Art. 12 Requisiti igienico-sanitari dei locali; Art. 13 Arredamento, attrezzature e dotazione degli esercizi; Art. 14 Controllo sanitario del personale; Art. 15 Conduzione igienica dell attività; Art. 16 Sospensione, revoca e decadenza dell autorizzazione; Art. 17 Tariffe; Art. 18 Orari; Art. 19 Sanzioni Art. 20 - Abrogazione precedenti disposizioni;

Art.1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento disciplina, su tutto il territorio comunale, l'attività di barbiere e l attività di parrucchiere per uomo e donna esercitate in forma individuale o in forma societaria di persone o di cooperative, o in qualsiasi altra forma di cui all'art.3 della legge 8.8.85 n.443, in apposito locale, anche a titolo gratuito, o presso l abitazione del titolare, in conformità a quanto stabilito con legge 14.2.63, n.161, modificata con legge 23.12.70 n.1142. Art.2 Autorizzazione amministrativa all'esercizio Per esercitare una delle attività di cui all'art. 1 occorre l'autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Settore Attività Produttive, Commercio Sportello Unico delle Imprese (di seguito denominato Dirigente), previo parere favorevole dell ASL n 1 di Massa Carrara circa l'igiene dei locali e delle attrezzature. Art.3 Presentazione della domanda La richiesta di autorizzazione va presentata al Settore Attività Produttive, Commercio, Sportello Unico per le Imprese del Comune su carta bollata e deve contenere: 1)cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente. Per le imprese societarie o cooperative, la domanda è firmata dal rappresentante legale o dalla persona cui è affidata la direzione dell'impresa; 2)precisa ubicazione del locale d'esercizio; 3)indicazione se l'attività viene esercitata presso l'abitazione del titolare.

Alla domanda va allegato: a)certificato della Commissione Provinciale per l'artigianato attestante la qualifica professionale; b)parere di idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature, rilasciato dal competente ufficio dell Azienda A.S.L.; c)copia dell atto costitutivo se l autorizzazione viene richiesta a nome di società; d) planimetria su scala 1:100 dei locali. e) relazione tecnica asseverata di cui all art. 6 del presente regolamento (nel caso di esercizi ubicati ai piani superiori). E' fatto obbligo, a completamento della pratica, di presentare, non appena ottenuta, la certificazione di iscrizione all'albo delle Imprese Artigiane di cui alla legge 8.8.85 n.443. La documentazione di cui alla lettera a) e c), nonché la certificazione di iscrizione all Albo delle Imprese Artigiane può essere sostituita da idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445. Le domande vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'ufficio Protocollo del Comune. Per quelle spedite con plico raccomandato, l'ordine cronologico è attestato dal timbro e data appostovi dall'ufficio Postale accettante; pertanto la data di presentazione coincide con la data del timbro postale di spedizione. Nel caso in cui la domanda sia presentata incompleta od irregolare nella forma, si considera presentata alla data di avvenuta integrazione o regolarizzazione. Art.4 Accertamenti per il rilascio dell'autorizzazione Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato: 1) al compimento della maggiore età del richiedente; 2) all'accertamento della qualificazione professionale; 3) al possesso da parte dell'impresa richiedente dei requisiti prescritti dalla legge 8 agosto 1985, n.443. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulta, sulla base di certificato o dichiarazione sostitutiva appositamente prodotta, già iscritta in un Albo Provinciale delle imprese artigiane; 4) alla regolare costituzione della società; 5) ai requisiti igienici dei locali e delle attrezzature per lo svolgimento dell'attività, accertati dall'autorità sanitaria, nonché alla presentazione della relazione tecnica

asseverata di cui all art. 6 (nel caso di esercizi ubicati ai piani superiori); 6) all'accertamento che l'attività rientri nel numero degli esercizi autorizzabili sulla base del contingentamento previsto dal presente regolamento e che sia ubicata alle distanze prescritte dagli esercizi già esistenti, su attestazione del Comando di Polizia Municipale Art.5 Zone e numero degli esercizi in relazione agli abitanti Il numero degli esercizi di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna nel Comune, non deve superare il rapporto di uno ogni 380 abitanti. Onde consentire un adeguata distribuzione degli esercizi, il territorio comunale è suddiviso in zone definite secondo criteri di omogeneità in relazione alla popolazione residente, ai flussi turistici, alle attività economiche presenti, alle caratteristiche sociali e culturali della popolazione. Le zone in cui è suddiviso il territorio comunale ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 1, nonché il numero degli esercizi autorizzabili tenuto conto della popolazione residente e fluttuante, della sua distribuzione, nonché della distanza di cui all art. 6, è così stabilito: zona A - Carrara centro n. 40 (si mantiene la situazione esistente) zona B - Carrara adiacenze n. 47 zona C - Avenza n. 36 zona D - Marina di Carrara n. 45 zona E - Paesi a monte si mantiene la situazione esistente consentendo il rilascio di una attività di barbiere e/o una di parrucchiere uomo/donna nei paesi che ne sono sprovvisti. Art. 6 Ubicazione degli esercizi - Distanza La distanza minima fra l'esercizio per cui è richiesta l'autorizzazione ed il più vicino già autorizzato è stabilita in mt. 50 misurata per il percorso pedonale più breve. Gli esercizi e le attività di cui al presente regolamento dovranno avere accesso diretto dalla via; potranno essere posti ai piani superiori, nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici, purché sia consentito l accesso agli organi di vigilanza e venga prodotta relazione asseverata sulla staticità dei locali,

rilasciata da tecnico abilitato. La predetta relazione dovrà essere prodotta, per le nuove attività, contestualmente alla richiesta di autorizzazione, mentre per le attività in esercizio dovrà essere prodotta entro 6 mesi dall entrata in vigore del presente regolamento. Gli esercizi potranno essere autorizzati presso il domicilio dell'esercente, nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione, produca la relazione tecnica asseverata di cui al comma precedente (se l attività è posta ai piani superiori) e si uniformi ai requisiti di cui all'art. 2 della Legge 14 febbraio 1963, n 161. Art.7 Commissione Comunale La Commissione Consultiva Comunale prevista dall art. 2 bis della legge 14.02.63 n 161, come modificata dall art. 3 della legge 23.12.70 n 1142, è nominata dalla Giunta Comunale all inizio di ogni legislatura e dura in carica 5 anni. La Commissione svolge le funzioni meglio indicate nel presente regolamento. Nel caso in cui la Commissione non venga nominata, le funzioni sono attribuite al Dirigente che riveste pienamente competenza in materia. I membri della commissione si intendono automaticamente confermati di anno in anno se la Commissione non viene soppressa entro 6 mesi dall inizio di ogni esercizio finanziario ai sensi dell art. 41 della Legge 449/97; nel caso in cui, durante il periodo del mandato, i membri della medesima cessano, per un qualsiasi motivo, dalla carica, la procedura per la sostituzione deve essere iniziata dal competente ufficio entro 10 giorni dalla relativa comunicazione. Qualora gli organi preposti non designino i propri rappresentanti nel termine di 30 giorni dalla richiesta del Comune, il Dirigente invita a provvedere in merito entro i successivi trenta giorni; scaduto anche tale secondo termine il Dirigente assume le relative competenze e la Commissione viene soppressa. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente del Settore Attività Produttive, Commercio, Sportello Unico delle Imprese. Gli avvisi di convocazione della Commissione, con l'ordine del giorno contenente l'indicazione degli affari da trattare in ogni seduta, devono essere spediti almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la seduta.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione; La Commissione esprime pareri obbligatori, non vincolanti: a) in sede di approvazione del regolamento Comunale o in caso di modifiche allo stesso; Art.8 Trasferimento di sede dell'esercizio Il trasferimento di sede da una zona all'altra è consentito nel rispetto dei requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 previsti per il rilascio di nuove autorizzazioni. Qualora il trasferimento avvenga nell ambito della stessa zona, così come delimitata ai sensi dell art. 5, è consentita comunicazione di trasferimento, secondo il modello allegato, nel rispetto delle distanze di cui all'art.6. In caso di sfratto esecutivo (escluso sfratto per morosità) o per altre cause di forza maggiore debitamente documentate il Dirigente, sentita la Commissione Consultiva (se confermata) può autorizzare il trasferimento temporaneo in deroga alle norme del presente Regolamento. L'autorizzazione concessa in deroga non può avere validità superiore a due anni. La domanda di trasferimento, in carta bollata, è indirizzata al Settore Attività Produttive, Commercio, Sportello Unico delle Imprese del Comune e deve contenere, oltre ai dati indicati all'art. 3, se non già agli atti dell Ufficio, l'indicazione precisa dell ubicazione dei nuovi locali con le relative attestazioni sanitaria e tecnica. Art.9 Subingresso Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di cui al presente Regolamento per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e c) dell'art.2 della legge 14.2.63 n.161, come modificato dall'art.2 della legge 23.12.70 n.1142. Il subentrante già iscritto nel Registro alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver fatto dichiarazione di inizio attività ai sensi dell art. 19 della legge 241/90.

Qualora il subentrante, non inizi l'attività entro 6 (sei) mesi a decorrere dalla predetta data, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Il subentrante per causa di morte, non in possesso dei citati requisiti alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività limitatamente alla gestione, senza esercitare professionalmente, dopo aver fatto dichiarazione di inizio attività ai sensi dell art. 19 della legge 241/90. L'autorizzazione è soggetta a decadenza trascorso il periodo di 5 (cinque) anni dalla data del decesso senza che gli eredi interessati abbiano comprovato il possesso della qualifica professionale richiesta ai sensi di legge. Al caso di morte è equiparata l'interdizione e inabilitazione del titolare dichiarata con sentenza. Il subentrante per atto tra vivi privo dei requisiti alla data del trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto i requisiti predetti e chiesto l'autorizzazione al Comune. Qualora non risulti in possesso dei suddetti requisiti entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Tale termine è prorogato dal Dirigente, quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato. Ai fini dell'applicazione delle norme del subingresso è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività od il soggetto al quale l'esercizio è stato trasferito per donazione, e che il trasferimento dell'esercizio avvenga entro i termini di cui sopra. Nel caso di trasferimento della sola gestione dell'azienda, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione. A gestione terminata, il titolo originario è sostituito da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell'esercizio che ha diritto di ottenerla, sempre ché effettui nuova richiesta o nuova dichiarazione di inizio attività entro sei mesi dalla data di cessazione della gestione. La comunicazione di inizio attività deve essere corredata da: - documentazione comprovante la qualificazione professionale (o idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00); - copia dell'atto di affitto d'azienda registrato (o idonea dichiarazione sostitutiva a sensi del DPR 445/00).

In caso di subingresso per atto tra vivi occorre: 1)contratto registrato di cessione d'azienda; 2)il possesso dei requisiti professionali; 3)il possesso dei requisiti morali di cui all art. 5 del D.Lgs. 31.3.98 n.114 4)dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, con la quale il subentrante, sotto la propria responsabilità, attesta che la struttura e le attrezzature dell esercizio non hanno subito modifiche rispetto a quelle utilizzate dal cedente e sono rispondenti alle norme igienico- sanitarie vigenti. 5)parere favorevole dell ASL n 1 di Massa Carrara qualora i locali abbiano subìto variazioni strutturali tali da modificare la situazione preesistente. Il possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3, può essere dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00, secondo il modello allegato. In caso di subingresso per causa di morte occorre: a) copia dell atto notorio dal quale risulti chi siano gli eredi, oppure, quando tra essi non vi siano minori, dichiarazione degli eredi di analogo contenuto; b) certificato recante l'autorizzazione di legge da parte del Giudice tutelare nel caso che esistano eredi minori c) ricevuta di avvenuta denuncia di successione; d) certificato della Cancelleria Commerciale del tribunale dal quale risulti che a carico del defunto titolare dell'autorizzazione non siano in corso procedure fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata. e) dichiarazione, ai sensi del DPR 445/00, con la quale il subentrante dichiara, sotto la propria responsabilità, che la struttura e le attrezzature dell esercizio non hanno subìto modifiche rispetto a quelle utilizzate dal deceduto e sono rispondenti alle norme igienico-sanitarie vigenti. f) parere favorevole dell ASL n 1 di Massa Carrara qualora i locali abbiano subìto variazioni strutturali tali da modificare la situazione preesistente. In luogo della documentazione di cui alle lettere a), b), c), e d), può essere prodotta dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00, secondo il modello allegato. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma dell'art.5 della legge

8.8.85 n.443, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art.2 della legge 443/85, per un periodo massimo di 5 cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempreché l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli minorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato. Art.10 Sospensione dell'attività Il titolare di autorizzazione che intende sospendere l'attività deve far pervenire apposita comunicazione scritta al Dirigente prima di procedere alla chiusura dell'esercizio, e nel caso in cui la sospensione debba protrarsi per oltre 60 (sessanta) giorni depositare l'autorizzazione, entro lo stesso termine, ai fini della sua conservazione presso il Comune. Il termine massimo per cui l'autorizzazione può essere depositata è di anni 1 (uno), salvo i casi determinati da comprovate ragioni di forza maggiore per le quali la sospensione potrà essere autorizzata per una maggiore durata; se alla scadenza di tale termine l'autorizzazione non è stata riattivata con comunicazione scritta, viene revocata con ordinanza del Dirigente. Art.11 Diniego dell'autorizzazione - Ricorso Il diniego al rilascio dell'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica del provvedimento. Art.12 Requisiti igienico-sanitari dei locali I locali destinati all'esercizio di barbiere e parrucchiere per uomo e donna debbono avere una superficie minima di mq. 16, esclusi i servizi, e altezza di mt. 2,70 conformemente a quanto stabilito dal regolamento di igiene comunale in relazione alla destinazione d'uso dei locali stessi; qualora l attività venga svolta congiuntamente all attività di estetista di cui all art. 9 della legge 4.1.90, n. 1, la superficie minima non può essere inferiore a mq. 24; I titolari di licenza rilasciata anteriormente all approvazione del presente regolamento e che esercitano in

locali non aventi i requisiti di cui al comma 1, possono continuare ad esercitare l attività, fermo restando l obbligo di adeguamento alle normative igienico-sanitarie di cui la presente articolo, laddove possibile. In particolare l esercizio dovrà essere dotato di bagno ed antibagno nel caso in cui l Ufficio tecnico comunale ne attesti la possibile realizzazione e, nel caso di immobili sottoposti a vincolo della Soprintendenza ai Beni, architettonici, ambientali storici ed archivistici, previa acquisizione del parere favorevole della medesima. L adeguamento di cui al comma 2 dovrà avvenire entro il termine massimo di 1 (un) anno dall entrata in vigore del presente regolamento. Le norme di cui ai commi 2 caso di subingresso nell attività. e 3 sono applicabili anche in I locali di lavoro devono essere dotati di lavandini fissi di maiolica o materiale similare (uno per ogni posto di lavoro) e di acqua corrente calda e fredda - potabile - per l'uso diretto dei clienti e per la pulizia delle attrezzature consentite. Il locale deve essere provvisto di adeguato sistema per lo smaltimento delle acque di rifiuto. In nessun caso, comunque, le acque di scarico potranno essere riversate sul suolo pubblico. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori, i pavimenti e le pareti fino all'altezza di metri 2 (due) devono essere rivestiti di materiali impermeabili e lavabili. Ogni nuovo esercizio deve essere dotato di bagno e antibagno con pavimento e pareti lavabili ed impermeabili fino a metri 2 (due) di altezza, preferibilmente mediante applicazione di mattonelle (in marmo o ceramica). Nell'antibagno deve essere installato un lavandino con acqua potabile, corrente, provvisto di distributore automatico ad uso individuale. E' ammessa la ventilazione artificiale sia del bagno che dell'antibagno alle condizioni previste dalle vigenti norme di igiene. Nei locali ubicati in località prive di acquedotto, ed in particolare nei paesi a monte, può essere riconosciuta, a giudizio del competente ufficio dell ASL n 1, l idoneità igienica degli stessi purché sia sempre assicurata nel locale una provvista di acqua potabile in quantità sufficiente a consentire l esercizio dell attività in adeguate condizioni igienico-sanitarie.

Art.13 Arredamento, attrezzature e dotazione degli esercizi Tutti gli esercizi relativi alle attività previste dal presente regolamento devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente ad essere cambiata ad ogni servizio, di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in quantità sufficiente da poter permettere la pulizia e la disinfezione degli stessi dopo ogni servizio; devono essere dotati di idoneo contenitore lavabile e disinfettabile, per la biancheria usata, e di un armadio con sportelli per la conservazione di quella pulita, di idoneo contenitore per rifiuti, di cassetta per il pronto soccorso munita esclusivamente di cerotti e disinfettanti per uso esterno ( alcool, citrosil, ecc.). Il mobilio e l'arredamento dei locali devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. Gli esercizi dei barbieri e dei parrucchieri devono essere forniti di adeguati sistemi di sterilizzatore per la corretta disinfezione degli arnesi da lavoro (rasoi, forbici ecc.) e di sedili rivestiti di materiale lavabile. Art.14 Controllo sanitario del personale Il personale di lavoro e di assistenza di ambo i sessi, comunque impiegato nell'esercizio, deve essere in possesso di attestato rilasciato dalla A.S.L. tramite il quale venga dimostrata la conoscenza delle norme di disinfezione e sterilizzazione degli strumenti utilizzati nonché di prevenzione delle patologie correlate all attività di barbiere e parrucchiere. Nelle more del conseguimento del suddetto attestato, potrà essere iniziata l attività, fermo restando il conseguimento dell attestato ASL entro 6 mesi dall inizio dell attività medesima. Tale attestato dovrà essere prodotto in copia al competente ufficio comunale (anche mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R: 445/00). Art.15 Conduzione igienica dell'attività Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche,

anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente. In particolare: a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti perfettamente puliti. b) ove è possibile devono essere utilizzati attrezzi taglienti monouso; gli altri devono essere conservati accuratamente puliti ed essere sterilizzati prima dell uso. Tutti gli attrezzi in genere occorrenti per l attività devono essere sempre tenuti con la massima pulizia, e ove la loro natura lo richiede, disinfettati. c) nelle attività di manicure e pedicure, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata; d) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi o sciacquarsi con abbondante acqua; e) tinture fissative ed altri preparati impegnati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere, per le tinture, ai requisiti prescritti dal D.M. 18.6.76 e successive modificazioni; f) coloro che intendono effettuare il servizio al domicilio del cliente dovranno recarsi forniti di valigetta contenente gli strumenti necessari per il rispetto delle norme igieniche sopra elencate; g) i procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose e nocive, devono essere sempre eseguiti in postazioni adeguatamente aspirate; h) durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi; Art.16 Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione è applicato dal Dirigente, a fronte di violazioni di norme del presente regolamento che non comportino revoca o decadenza, nei casi di particolare gravità e/o di recidiva sino ad un periodo massimo di mesi 3 (tre). La sospensione dell autorizzazione comporta la chiusura dell'esercizio ove viene svolta l'attività. L'autorizzazione è revocata qualora:

- vengano a mancare nel titolare i requisiti o le condizioni che ne hanno consentito il rilascio; - non venga attivato l'esercizio entro 6 (sei) mesi dalla data del rilascio dell autorizzazione; - il titolare sospenda, salvo i casi di cui all'art.10, per un periodo superiore ad 1 anno l'attività dell'esercizio. - non venga prodotta la relazionane asseverata di cui all art. 6 (per gli esercizi ubicati ai piani superiori) - il titolare non si adegui alle prescrizioni di cui all art. 12 nei termini ivi previsti. L'autorizzazione decade: - per rinuncia esplicita del titolare; - per fallimento del titolare; - per decesso del titolare salvo i casi previsti di mortis-causa. - nel caso in cui sia trascorso il termine di 2 anni previsto dall art. 8 ed il titolare non abbia provveduto al trasferimento in idoneo locale. Art.17 Tariffe Le tariffe debbono essere esposte al pubblico in modo facilmente visibile. Art.18 Orari I negozi di barbieri, di parrucchiere per uomo e donna devono osservare l'orario di apertura e di chiusura che verrà stabilito dal Dirigente, sentite le organizzazioni di categoria. E' concessa la prosecuzione dell'attività oltre i limiti di orario, a porte chiuse, per ultimazione delle prestazioni in corso all'ora prevista per la chiusura dell'esercizio. L'inosservanza delle norme come sopra stabilite, sarà punita ai sensi di legge. Art.19 Sanzioni Per l inosservanza delle norme del presente regolamento sono applicate le sanzioni stabilite con il regolamento locale delle

sanzioni amministrative. Art 20 Abrogazione precedenti disposizioni Con l entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia. C:\Inetpub\wwwroot\PortaleCarrara\Allegati\Regolamenti\230.doc