REGOLAMENTO INTERNO DELL ASSOCIAZIONE STRADA DEL VERMENTINO DI GALLURA D.O.C.G.



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REGOLAMENTO INTERNO DELL ASSOCIAZIONE STRADA DEL VERMENTINO DI GALLURA D.O.C.G. DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Ambito di applicazione a) Il presente Regolamento stabilisce le norme generali di funzionamento dell Associazione senza scopo di lucro denominata Strada del Vermentino di Gallura D.O.C.G. istituita con atto notarile, repertorio n.92860 del 05/08/2009 ed in proseguimento, nel presente regolamento, denominata Strada. b) Esso si applica anche nel caso in cui l Assemblea, in seduta ordinaria, deliberi una eventuale articolazione della Strada in sub percorsi, in rapporto alla caratterizzazione produttiva, sociale, culturale, paesaggistica ed ambientale delle diverse aree della provincia. Art. 2 Istituzione delle Strada a) Ai sensi e per effetto di quanto disposto dalla L. 268/99 e dalle direttive regionali (D.GR. 45/14 del 07/11/06) il Consiglio di Amministrazione della Strada è composto dai soci presenti nell'atto costitutivo e successive modifiche deliberate dall'assemblea b) La funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione viene svolta dal Presidente pro tempore, rappresentante legale della Cantina Cantina Vermentino di Monti, il Sig.Giuseppe Isoni, in rappresentanza delle case vinicole e delle previsioni statutarie. c) L Assemblea della Strada adotta il presente Regolamento a seguito della costituzione dell' l Associazione,e sarà sua compito adottare tutte le modifiche necessarie che si rendessero necessarie d) In conformità a quanto stabilito dalla L. n. 268 / 1999 la Strada è un itinerario turistico segnalato e pubblicizzato con appositi cartelli, lungo il quale insistono valori naturali, culturali e ambientali definiti dallo Statuto. e) Essa costituisce: uno strumento di promozione, in un contesto turistico, dello sviluppo rurale dell area di produzione e di valorizzazione delle sue tradizioni e dei suoi prodotti enogastronomici di qualificazione; di diffusione della conoscenza delle sue produzioni tipiche e tradizionali; di valorizzazione dei segni della propria storia e cultura oltre che del proprio patrimonio ambientale..art. 3 Identificazione della Strada. a) La Strada è identificata mediante apposita segnaletica rappresentata da un logo e dalla cartografia del percorso, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 268 del 27 luglio 1999 e dal disciplinare tipo di cui alla delibera Regionale n.45/147/11/2006. Tale segnaletica sarà messa a disposizione, da parte del soggetto aderente, in modo ben visibile e in prossimità dell ingresso o nel locale d accoglienza, del materiale informativo o promozionale della Strada.

STANDARD DI QUALIFICAZIONE ED OMOGENEIZZAZIONE DELL OFFERTA DELLA STRADA Art. 4 Standard di qualificazione dei Produttori Vitivinicoli e Cantine I Produttori Vitivinicoli e Cantine, per l inserimento nel percorso dovranno: a) Avere unità produttiva nel territorio della strada e produrre Vermentino di Gallura D.O.C.G. come previsto dal disciplinare di produzione vigenti ; b) essere segnalate con idonea segnaletica all ingresso dell Azienda, concordata con il Consiglio di Amministrazione o organismo a tal fine predisposto, responsabile del percorso, in cui, oltre al logo del percorso, risulti: il nome dell Azienda, il numero di telefono e gli orari d apertura; c) essere aperte al pubblico con un orario preciso e segnalato, corrispondente a quello comunicato entro il 1 gennaio d ogni anno, al Consiglio di Amministrazione; d) avere la disponibilità di un locale d accoglienza e degustazione arredato in sintonia con la tipicità del luogo e dove venga messo a disposizione degli ospiti il materiale illustrativo predisposto o promosso dal Consiglio di Amministrazione; e) avere la disponibilità di servizi igienici utilizzabili dagli ospiti; f) esporre la mappa del percorso, predisposta dall Organismo responsabile; g) affiggere, in modo ben visibile nel locale d accoglienza o di degustazione, il listino dei prezzi in Italiano ed Inglese dei prodotti in vendita in Azienda e degli eventuali assaggi, corrispondente a quello comunicato al Consiglio di Amministrazione h) avere vicino all Azienda adeguate aree di parcheggio per una sosta temporanea dei visitatori in spazi aperti; i) utilizzare per le degustazioni adeguate modalità di presentazione dei prodotti ed in particolare per il vino idonei bicchieri di vetro, che corrispondano almeno agli ISO da degustazione; j) prevedere la figura di un responsabile addetto all accoglienza degli ospiti ed all organizzazione di visite guidate, competente sugli aspetti viticoli ed enologici legati alle produzioni aziendali; Al fine di una migliore qualificazione dell offerta e senza alcun carattere obbligatorio, sarebbe auspicabile: i. organizzare visite guidate dell Azienda come percorsi informativi per il turista, con cartelli informativi e/o notizie orali circa l ambiente e la cultura del territorio, i vini e i prodotti tipici inseriti nel Percorso ed essere in grado di spiegare e per quanto possibile mostrare la lavorazione del prodotto; i proporre la vendita dei prodotti di propria produzione o prodotti di altre Aziende aderenti al Percorso, in conformità con la normativa vigente; avere personale a conoscenza di lingue straniere.

Art. 5 Standard di qualificazione delle Enoteche e Botteghe del vino Le enoteche e le botteghe del vino previste, o diverse, dalla L.n. 268 del 27 luglio 1999 2, pubbliche e private, dovranno: a) essere ubicate all interno del Percorso; b) essere segnalate con idonea segnaletica di ingresso, concordata con Consiglio di Amministrazione, in cui risulti il logo del Percorso ed il nome dell Enoteca e gli orari di apertura; c) avere modalità ed orari di apertura al pubblico corrispondenti a quelli comunicati al comitato o responsabile entro il 1 gennaio di ogni anno; d) essere dotate di uno spazio di degustazione; e) esporre la mappa del Percorso predisposta dal Consiglio di Amministrazione; f) avere una lista dei vini, che comprende almeno 5 etichette di prodotte da aziende vitivinicole diverse che aderiscono all'associazione; g) curare adeguatamente la presentazione dei vini del Percorso attraverso un accurata esposizione, garantendo il corretto mantenimento ed un adeguata conservazione delle bottiglie; h) affiggere, in modo ben visibile nel locale, il listino dei prezzi dei vini in vendita e degli eventuali assaggi, corrispondente a quello comunicato al Soggetto responsabile; i) avere ed offrire al cliente materiale informativo del Percorso, predisposto o promosso dal Consiglio di Amministrazione. Al fine di una migliore qualificazione dell offerta potranno: i. proporre l esposizione e la degustazione anche di altri prodotti tipici inseriti nel Percorso; organizzare corsi ed attività per la conoscenza e la degustazione dei vini e dei prodotti del percorso. Art. 6 Standard di qualificazione delle Aziende della Ristorazione Gli esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande (ristoranti, trattorie, wine bar, ecc..) dovranno: a) essere ubicati all interno del Percorso; b) essere segnalati con idonea segnaletica di ingresso, concordata con Consiglio di Amministrazione, in cui risulti il logo del percorso ed il nome del locale e gli orari di apertura; c) esporre la mappa del Percorso predisposta Consiglio di Amministrazione; d) avere una lista dei vini, che comprende almeno 3/5 etichette di vino prodotte da aziende vitivinicole diverse che aderiscono al Percorso; e) proporre un menù degustazione con almeno due piatti tipici o tradizionali dell area abbinati ai vini prodotti nel territorio del Percorso; e) uso obbligatorio di bicchieri di forma adatta ai vini da servire e personale adeguatamente preparato alla degustazione dei vini;

f) avere ed offrire al cliente materiale informativo del Percorso, predisposto o promosso dal Consiglio di Amministrazione; g) affissione in modo ben visibile dall esterno del listino dei prezzi praticati e del menù proposto sia in italiano sia in inglese; h) avere modalità ed orari di apertura al pubblico corrispondenti a quelli comunicati all Organismo responsabile entro il 1 gennaio di ogni anno. Al fine di una migliore qualificazione dell offerta dovranno: i. proporre un prezzo del pasto comprensivo di coperto e servizio; i esporre un congruo numero di vini e prodotti del Percorso nel locale di ingresso e/o di accoglienza dei consumatori; organizzare attività didattiche come corsi di degustazione e di cucina locale. Art. 7 Standard di qualificazione delle aziende di ricezione turistica Gli alberghi, i Bed and Breakfast e le aziende extra alberghiere dovranno: a) essere ubicati all interno del Percorso; b) essere segnalati con idonea segnaletica di ingresso, concordata con il Consiglio di Amministrazione, in cui risulti il logo del percorso, il nome del locale e gli orari di apertura; c) esporre nel locale di ricevimento la mappa del Percorso predisposta dal Consiglio di Amministrazione ; d) disporre di personale in grado di dare informazioni sul Percorso e le sue iniziative; e) avere ed offrire al cliente il materiale informativo del Percorso,predisposto o promosso dal Consiglio di Amministrazione, f) se l Azienda ha all interno un ristorante, per questo valgono le indicazioni fornite all art. 6. Al fine di una migliore qualificazione dell offerta potranno: i. organizzare visite guidate in Aziende agricole, cantine ed ogni altra struttura o esercizio del Percorso; distribuire nelle camere il materiale informativo del Percorso. Art. 8 Standard di qualificazione degli Agriturismi Le Aziende agrituristiche dovranno: a) essere ubicate all interno del territorio del Percorso; b) essere segnalate con idonea segnaletica d ingresso all Azienda, concordata con Consiglio di Amministrazione in cui oltre al logo del Percorso risulti: il nome dell Azienda, i numeri di telefono, gli orari ed i giorni di apertura; c) esporre la mappa del Percorso predisposta dal Consiglio di Amministrazione; d) avere ed offrire al cliente il materiale informativo del Percorso, predisposto o promosso Consiglio di Amministrazione ;

e) rispettare gli stessi requisiti previsti per l attività di ristorazione di cui all art. 6 e di ricezione turistica di cui all art.7, nel caso queste siano presenti in Azienda. Al fine di una migliore qualificazione dell offerta potranno: i. proporre l esposizione e la degustazione dei vini e dei prodotti tipici inseriti nel Percorso; i organizzare attività didattiche, ricreative e culturali collegate alle finalità del Percorso; organizzare la vendita di prodotti di altre Aziende aderenti, in conformità con la normativa vigente. Art. 9 Standard di qualificazione dei Produttori specializzati I Produttori specializzati direttamente collegati alle produzioni tipiche e tradizionali del percorso dovranno: a) essere ubicate all interno del territorio del Percorso; b) essere segnalati con idonea segnaletica, concordata con il Consiglio di Amministrazione in cui risulti il logo del Percorso, il nome dell impresa e gli orari di apertura al pubblico; c) esporre la mappa del Percorso predisposta Consiglio di Amministrazione ; d) avere e distribuire il materiale informativo del Percorso; Per una migliore qualificazione dell offerta e senza alcun carattere obbligatorio sarebbe auspicabile prevedere,in accordo con Consiglio di Amministrazione, specifiche proposte di commercializzazione dei prodotti tipici e tradizionali del Percorso. Art. 10 Standard di qualificazione per le Imprese artigiane Le imprese produttrici di manufatti artigianali, collegati ai prodotti tipici del territorio del Percorso, dovranno: a) essere ubicate all interno del territorio del Percorso; b) essere segnalate con idonea segnaletica, concordata con il Consiglio di Amministrazione responsabile del Percorso, in cui risulti il logo del Percorso, il nome dell Azienda, gli orari di apertura; c) esporre la mappa del Percorso predisposta dal Consiglio di Amministrazione; d) essere in grado di mostrare e spiegare la lavorazione dei prodotti artigianali, anche con l ausilio di schede descrittive sull Azienda; e) comunicare al soggetto responsabile specifici orari entro i quali sia possibile effettuare visite guidate, finalizzate alla conoscenza dei vari processi di lavorazione; f) avere e distribuire il materiale informativo dell Azienda e del Percorso; Al fine di una migliore qualificazione dell offerta e senza alcun carattere obbligatorio sarebbe auspicabile l organizzazione di brevi corsi e/o lezioni, anche in collaborazione con le imprese turistico ricettive. Art. 11 Standard di qualificazione delle Imprese turistiche I Tour operators e le Agenzie di viaggio dovranno:

a) essere ubicate all interno del territorio del Percorso, o della Provincia di appartenenza nel caso si impegnino a promuovere pacchetti turistici concordati con il Consiglio di Amministrazione ; b) avere e distribuire il materiale informativo del Percorso; c) promuovere e collocare sul mercato i pacchetti turistici predisposti in accordo con il Consiglio di Amministrazione, con l obiettivo di agevolare l incomig turistico. Art. 12 Standard di qualificazione degli Enti locali, C.C.I.A.A., Enti Parco e Riserve naturali Gli Enti locali ed i loro Consorzi, le C.C.I.A.A., gli Enti Parco e le Riserve naturali dovranno: a) comprendere del tutto o in parte il Percorso nel territorio di loro competenza; b) promuovere il Percorso e le sue iniziative; c) curare l immagine del Percorso nel proprio territorio attraverso interventi mirati alla qualificazione dello stesso; d) provvedere alla localizzazione e posa in opera della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza in accordo con l organismo responsabile; Al fine di una migliore qualificazione dell offerta e senza alcun carattere obbligatorio potranno, in accordo con il Consiglio di Amministrazione: i. mettere a disposizione, qualora esistente, un punto di informazione sul Percorso, o agevolarne la sua realizzazione e favorirne il funzionamento; i favorire, attraverso la formazione professionale, la valorizzazione delle risorse umane necessarie al funzionamento del Percorso; garantire l apertura delle strutture museali e culturali (Musei del Vino, raccolte etnografiche, ecc..). Art. 13 Standard di qualificazione dei Musei della Vite e del Vino e della Cultura e delle Tradizioni contadine I Musei della vite e del vino e della Cultura e delle Tradizioni contadine, pubblici o privati, diversi dal Museo della Vite e del Vino di cui all art. 6 della L. n. 268/1999 dovranno: a) essere ubicati all interno del territorio del Percorso; b) essere segnalati con idonea segnaletica d ingresso al Museo, concordata con Consiglio di Amministrazione, in cui, oltre al logo del Percorso, risulti: il nome del Museo, il numero di telefono e gli orari di apertura; c) garantire l apertura al pubblico, comunicando gli orari Consiglio di Amministrazione ; d) avere una collezione di oggetti e di materiale documentario con caratteristiche di unicità e originalità nell ambito del Percorso; e) garantire la corretta conservazione e catalogazione dei beni; f) promuovere iniziative didattiche ed educative finalizzate alla conoscenza dei vari aspetti culturali legati alle produzioni vitivinicole e agricole del territorio del Percorso.

Art.14 Standard di qualificazione delle Istituzioni ed Associazioni culturali Le Istituzioni e le associazioni culturali, ambientali e ricreative con finalità strettamente attinenti con gli scopi del Percorso dovranno: a) avere ubicazione nel territorio del Percorso o rappresentare interessi e/o soggetti operanti nel territorio del Percorso; b) favorire la conoscenza tra i propri associati delle opportunità offerte dal Percorso, facilitandone l adesione; c) promuovere il Percorso e veicolarne il materiale informativo; Al fine di una migliore qualificazione dell offerta e senza alcun carattere obbligatorio potranno, in accordo con Consiglio di Amministrazione: i. promuovere attività sociali coordinandole con il Soggetto responsabile del Percorso; i proporre momenti di aggregazione finalizzati alla diffusione della conoscenza del territorio e delle tradizioni locali; collaborare nella predisposizione e gestione dei punti di informazione del Percorso. Art. 15 Standard di qualificazione delle altre Imprese I disciplinari dei Percorsi potranno prevedere l adesione di altri soggetti pubblici e privati ed imprese purché attinenti agli scopi della normativa regionale e alle finalità del Percorso, precisandone i relativi requisiti minimi previsti. La valutazione della congruità o meno della proposta di inserimento di questi soggetti tra gli aderenti al Percorso, viene effettuata, sulla base delle indicazioni fornite dal Soggetto responsabile, in fase di riconoscimento del Percorso. Art. 16 Modificazione degli standard 1. Gli standard di cui ai precedenti articoli possono essere modificati, nel rispetto degli standard previsti dalla normativa, dall Assemblea in seduta ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione che si esprime con il voto favorevole dei 2/3 dei membri che rappresentano le categorie interessate. La deliberazione di modifica deve essere trasmessa a tutti i soci. 2. I nuovi standard deliberati entrano in vigore il successivo 1 gennaio, salvo diversa decisione dell Assemblea dei soci. Art. 17 Controllo del rispetto degli standard 1. Il controllo del rispetto degli standard di qualificazione dell offerta della Strada, e il controllo del rispetto degli standard di qualità sottoscritti da ogni socio, possono essere svolte da un Comitato Tecnico o in sostituzione da uno o più membri nominati in seno al C.d.A, secondo criteri di competenza e di professionalità, fermo restando il controllo dall Assessorato per l Agricoltura e Riforma Agro Pastorale. 2. In qualsiasi momento il C.d.A. potrà predisporre i controlli necessari alla verifica degli standard di qualità e prendere tutti i provvedimenti del caso e/o stabiliti dallo Statuto DEFINIZIONE DI UNA IMMAGINE COORDINATA DELLA STRADA

Art. 18 Logo della Strada a) Al fine di offrire una immagine coordinata ed unitaria della Strada, il comitato adotta un logo. Il logo non deve ingenerare confusione rispetto ad altri loghi o marchi già riconosciuti. b) Tale logo deve figurare in tutta la segnaletica, oltre che in tutto il materiale informativo e promozionale della Strada. c) Il logo è di proprietà esclusiva dell Associazione della Strada. d) Esso viene concesso in uso esclusivamente agli associati, in regola con gli obblighi previsti dallo Statuto, secondo le modalità che dovranno essere approvate con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione e ratificata dalla prima Assemblea utile. e) Tale concessione viene automaticamente a decadere nei casi previsti dallo Statuto, fatta salva la facoltà della Associazione di adire a qualsiasi mezzo legale per la tutela della proprietà del proprio logo e del suo buon uso. Art. 19 La Segnaletica Al fine di offrire una immagine coordinata ed unitaria della Strada, l Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, adotta la segnaletica della Strada. Tale segnaletica deve essere conforme a quella predisposta dall Istituto Regionale Vite e Vino come previsto dalla L. n. 268 del 27 luglio 1998 e dal disciplinare tipo di cui al decreto assessoriale. La segnaletica della Strada è composta almeno da: 1. cartello di avvicinamento del tipo a freccia ; 2. cartello indicatore posto lungo il percorso organizzato, comprese deviazioni, di tipo rettangolare ; cartello aziendale in prossimità o all ingresso di Aziende associate, di tipo rettangolare. In ognuna delle tipologie di segnaletica di cui al comma precedente è fatto obbligo della presenza del logo della strada e della scrittura Strada del Vermentino di Gallura D.O.C.G.". Possono anche essere previsti cartelli, di tipo rettangolare, da apporre sotto i cartelli indicatori dei comuni e delle province aderenti all Associazione. Tali cartelli, oltre a quanto previsto dal precedente comma conterranno la dicitura Comune o Provincia associato alla " Strada del Vermentino di Gallura D.O.C.G. FUNZIONAMENTO DELL ASSOCIAZIONE Art. 20 Attività dell Associazione Compito primario dell Associazione è la gestione della Strada nei suoi aspetti istituzionali, associativi, operativi e la sua rappresentanza nei confronti di terzi.

Oltre a quanto individuato dallo Statuto, sono da considerarsi attività essenziali al raggiungimento degli scopi sociali: a) perseguire l inserimento della Strada nei vari strumenti e momenti di promozione turistica dell area di produzione; vigilare sulla corretta attuazione del progetto da parte di tutti gli associati e sul buon funzionamento della Strada ; b) definire il programma annuale, e pluriennale, delle attività sociali; curare i rapporti con gli Enti locali e le istituzioni pubbliche; c) predisporre e gestire il piano di comunicazione, promozione, commercializzazione della Strada ; d) presentare domande di accesso agli specifici finanziamenti previsti da leggi e disposizioni di carattere regionale, nazionale, comunitario; e) qualsiasi iniziativa, uso materiale pubblicitario, uso del nome devono essere preventivamente concordati dal Consiglio di Amministrazione. Art. 21 Quote sociali 1 Le quote sociali che ogni associato deve versare all Associazione sono quelle previste dallo Statuto: quota di iscrizione e quota di gestione. 2 In sede di prima applicazione le quote di iscrizione, sono individuate nella misura seguente: a) Agriturismi 100,00 b) Cantine Aziende Vitivinicole 300,00 c) Ristoranti 100,00 d) Enoteche 100,00 e) Alberghi 100,00 f) Artigianato 100,00 g) Negozi di gastronomia 100,00 h) Prodotti apistici 100,00 i) Aziende agricole 100,00 j) Agenzie di servizi e promozione (tour operator e agenzie di viaggio ) 100,00 k) Imprese di servizio al turismo 100,00 l) Provincia di Olbia Tempio 500,00 m) Comuni aderenti alla strada (con popolazione fino a 5.000 ab. 500,00 oltre 5.000 ab. 1.000,00) n) Azienda di promozione Turistica 500,00

Per gli altri soggetti individuati dall Assemblea per caratteristiche consone al raggiungimento degli scopi sociali dell Associazione, la quota verrà fissata dall Assemblea stessa contestualmente alla deliberazione di ammissione. 3 La quota di cui al comma precedente va versata da ogni socio al momento dell ammissione all Associazione e per gli altri soci aderenti entro i primi 90 giorni di ogni anno, successivamente alla data di costituzione dell'associazione. 4 L Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare la modificazione delle quote di cui al precedente comma 2 secondo i limiti e le modalità previste dallo Statuto. 5 In sede di prima applicazione la quota d iscrizione è comprensiva della quota di gestione di cui al punto 1; Per gli altri soggetti individuati dall Assemblea per caratteristiche consone al raggiungimento degli scopi sociali dell Associazione, la quota annuale verrà fissata dall Assemblea stessa contestualmente alla deliberazione di ammissione. 7 L ammontare di tale quota viene stabilita annualmente dall Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. 8 Ogni socio è tenuto al versamento della quota di cui al precedente comma 7: a) per il primo anno di associazione, contestualmente alla quota di ammissione di cui al comma 2, secondo le modalità indicate dal comma 3; b) per gli anni successivi entro 60 giorni dalla data della relativa delibera dell Assemblea. 9 Il socio moroso nel pagamento della quota annuale, entro i tempi previsti, perde la qualifica di socio. Art. 22 Modalità di rendicontazione 1 entro il 31dicembre di ogni anno l'associazione, mediante la persona individuata dal Presidente all'interno del Comitato Direttivo o comunque socio, dovrà redigere una relazione tecnico finanziaria sull'attività svolta da inviare alla Provincia di Olbia Tempio, inoltre, unitamente alla relazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: a) rendiconto analitico delle spese sostenute con indicazione delle fatture quietanzate; b) note di addebito; c) prospetti retributivi con indicazione degli oneri contributivi e assistenziali e ritenute erariali; d) schema delle spese effettivamente sostenute per singole voci di spesa; e) giustificativi di spesa regolarmente quietanzati. 2 entro il 31 gennaio di ogni anno, inoltre, sarà cura dell'associazione redigere una relazione, da inviare all'assessorato Regionale competente, che illustri l'attività svolta nell'anno precedente e il programma da svolgersi nell'anno in corso, così come indicato all'art. 5 delle direttive di attuazione della legge 268/99. Art. 23 Assicurazione

Ogni associato dovrà stipulare un assicurazione responsabilità civile per la tutela nei confronti di terzi per i danni arrecati a questi ultimi all interno della propria azienda o attività. DISPOSIZIONI FINALI Art. 24 Rinvio al Codice Civile e al Disciplinare Tipo Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto dell Associazione Strada del Vermentino di Gallura D.O.C.G, e alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alla normativa vigente.