AZZURRA DE SALVIA. Commentario della legge 28 giugno 2012, n. 92, a cura di P. CHIECO, Cacucci, 2013, 213. 1



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AZZURRA DE SALVIA LA PRESUNZIONE SUL LAVORO AUTONOMO C.D. A PARTITA IVA : UNA NORMA ANTIFRAUDOLENTA O UNA NUOVA FATTISPECIE DI LAVORO AUTONOMO ECONOMICAMENTE DIPENDENTE? SOMMARIO: 1. La presunzione relativa ex art. 69bis d.lgs. 276/2003 nel quadro della riforma del lavoro del 2012. 2. La natura della norma ex art. 69bis e l oggetto della prova contraria. 3. I possibili effetti dell art. 69bis sulle scelte organizzative d impresa. 4. Proposte di riforma. 1. Il legislatore della l. 92/2012, da contraltare alla maggiore flessibilità in uscita 1, è intervenuto su alcune fattispecie di lavoro autonomo, tra cui quello a progetto, al fine di limitare la flessibilità in entrata, ponendosi così in continuità con le scelte di politica e di tecnica legislativa del d.lgs. 276/2003, cioè in «un ottica antielusiva, piuttosto che regolativa del lavoro autonomo» 2. Lo «scambio politico» 3 tra diverse forme di flessibilità ha portato, infatti, alla ridefinizione della disciplina del lavoro a progetto ex artt. 61 ss. d.lgs. 276/2003 e all introduzione del «gioco delle presunzioni» 4, con l obiettivo di «scoraggiare tanto l utilizzo improprio di collaborazioni coordinate abusive, quanto quello delle cd. false partite iva» 5. Le misure scelte per perseguire tali finalità sono una riduzione dei vantaggi contributivi per il lavoro a progetto 6 e la previsione di tre presunzioni: una assoluta di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ove un contratto di lavoro a progetto venga stipulato «senza l individuazione di uno specifico progetto» 7 ; due relative, rispettivamente di lavoro subordinato, «nel caso in cui l attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell impresa committente» 8, e di lavoro autonomo coordinato e continuativo, qualora ricorrano almeno due dei tre presupposti individuati dalla norma 9, ritenuti indici di dipendenza economica del collaboratore o, quantomeno, di uno stretto coordinamento organizzativo tra le parti 10. Preliminarmente è opportuno sottolineare che la portata di tali presunzioni, in qualunque modo vengano qualificate (infra), è stata ridimensionata dallo stesso legislatore con la 1 Sui nuovi regimi sanzionatori ex art. 18 stat. lav., per tutti, v. M. BARBIERI, La nuova disciplina del licenziamento individuale: profili sostanziali e questioni controverse, in M. BARBIERI, D. DALFINO, Il licenziamento individuale nell interpretazione della legge Fornero, Cacucci, 2013, nonché la dottrina e la giurisprudenza ivi citate. 2 M. MAGNANI, Autonomia, subordinazione, coordinazione nel gioco delle presunzioni, ADL, 2013, 798. Adesivamente F. BANO, Il popolo delle partite Iva all ombra del lavoro a progetto, LD, 2013, 194-195; A. PERULLI, Il lavoro autonomo e parasubordinato nella riforma Monti, LD, 2012, 541; M. NOVELLA, Lavoro subordinato, lavoro a progetto, lavoro autonomo. La legge n. 92/2012 ridefinisce le fattispecie?, LD, 2012, 570. 3 A. PERULLI, op. cit., 542. 4 L espressione è di M. MAGNANI, op. cit., 797 ss. 5 G. SANTORO PASSARELLI, Falso lavoro autonomo e lavoro autonomo economicamente debole ma genuino: due nozioni a confronto, RIDL, 2013, I, 114. 6 La contribuzione è stata aumentata di un punto percentuale annuo, a partire dal 28% dal 2014 fino al 33% nel 2018 (art. 2, co. 57, l. 92/2012, come modificato dall art. 46bis, co. 1, lett. g), l. 134/2012). 7 Art. 69, co. 1. 8 Art. 69, co. 2. 9 Art. 69bis, inserito nel Capo I, Titolo VII, del d.lgs. 276/2003, dall art. 1, co. 26, l. 92/2012. 10 V. PINTO, La nuova disciplina delle collaborazioni a progetto, in Flessibilità e tutele nel lavoro. Commentario della legge 28 giugno 2012, n. 92, a cura di P. CHIECO, Cacucci, 2013, 213. 1

previsione di alcune esclusioni la cui formulazione (non del tutto chiara e univoca) pone, peraltro, dubbi di coerenza sistematica e questioni interpretative 11. La presunzione iuris et de iure dell art. 61, co. 1, ritenuta tale dalla dottrina maggioritaria già prima della novella 12, ma soprattutto il suo possibile intreccio con la presunzione iuris tantum dell art. 69bis hanno suscitato forti critiche in dottrina 13, poiché, ove si configuri la seconda presunzione e non sia rinvenibile un progetto nel contratto tra committente e lavoratore autonomo titolare di partita iva, quest ultimo può essere considerato un dipendente subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Prima di ogni considerazione sull eventualità del «doppio salto qualificatorio» 14, è bene esaminare la tipizzazione dei tre presupposti della presunzione relativa di lavoro a progetto per «le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell imposta sul valore aggiunto» 15. Il primo è la durata della collaborazione, che deve essere complessivamente superiore a otto mesi nell anno solare, per due anni consecutivi; il secondo è l importo del corrispettivo derivante dalla collaborazione, che deve essere superiore all 80% del fatturato annuale del collaboratore, nell arco dell anno solare per due anni consecutivi, anche se «fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d imputazione di interessi»; il terzo, infine, è la disponibilità di «una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente» 16. Tali indici presuntivi sono riconducibili a precisi elementi della prestazione, considerati requisiti qualificatori del lavoro coordinato e continuativo a progetto (e che, a seconda delle modalità esecutive della prestazione, potrebbero anche integrare alcuni caratteri tipici del lavoro subordinato), rispettivamente la continuità della collaborazione, la committenza 11 Oltre alle generali esclusioni dall applicazione della disciplina del lavoro a progetto di cui all art. 61, la presunzione relativa ex art. 69, co. 2, è esclusa per «le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»; mentre quella ex art. 69bis qualora la prestazione lavorativa «sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell esercizio concreto di attività» e, contestualmente (nel senso che i due requisiti debbano concorrere, come la tecnica redazionale suggerisce), «sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore» ad una determinata soglia annua da calcolare secondo parametri individuati dalla disposizione (pari a circa 19.000); nonché «con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell esercizio di attività professionali per le quali l ordinamento richiede l iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni». Tali attività professionali sono state individuate con d.m. 20.12.2012. Sulla contraddittorietà di tali esclusioni e sulle possibili incertezze applicative, v., tra gli altri, A. PERULLI, Il lavoro autonomo tradito e il perdurante equivoco del lavoro a progetto, DRI, 2013, 24 e 28 ss.; M. MARAZZA, Il lavoro autonomo dopo la riforma del Governo Monti, ADL, 2012, 884 ss. 12 Su questa complessa questione, v., per tutti, M. PANCI, La conversione ex art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003: la compressione dell autonomia privata individuale fra dubbi di legittimità costituzionale e «interpretazioni correttive», RIDL, 2011, I, 323 ss. 13 Ad esempio, M. MARAZZA, op. cit., 878, si esprime in termini di «effetto di abnorme trascinamento verso la subordinazione»; mentre A. VALLEBONA, La riforma del lavoro 2012, Giappichelli, 2012, 33, definisce la riforma parte della «folle crociata contro il lavoro autonomo». 14 M. NOVELLA, op. cit., 582. 15 V. PINTO, op. cit., 212, sottolinea la contraddittorietà logica del collegamento tra la posizione fiscale del lavoratore, la sua prestazione di lavoro e il contratto d opera, posto che «la qualificazione del rapporto ai fini integrativi del regolamento contrattuale (ex art. 1374 c.c.) non dipende, ed anzi logicamente precede, la qualificazione del reddito ai fini tributari». 16 Per l esegesi degli elementi indiziari, oltre agli autori già citati, si vedano: G. BUBBOLA, F. PASQUINI, D. VENTURI, Le partite iva, in La nuova riforma del lavoro. Commentario alla legge 28 giugno 2012, n. 92, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, a cura di M. MAGNANI, M. TIRABOSCHI, Giuffrè, 2012, 169 ss. (anche se con riferimento al testo precedente alle modifiche apportate dal d.l. 83/2012 conv. l. 134/2012); G. FERRARO, Il lavoro autonomo, in Il nuovo mercato del lavoro dalla riforma Fornero alla legge di stabilità 2013, a cura di M. CINELLI, G. FERRARO, O. MAZZOTTA, Giappichelli, 2013, 139 ss. 2

prevalente oppure la mono-committenza in capo ad un medesimo «centro d imputazione di interessi», l inserimento stabile del prestatore nella sede aziendale e, dunque, nell organizzazione del committente. È stato osservato che tali fatti siano sintomatici di una dipendenza economica del collaboratore e che, con la loro tipizzazione, abbia fatto ingresso nel nostro ordinamento tale fattispecie giuridica 17, riconosciuta in alcuni ordinamenti europei 18 e oggetto di studio e analisi per le istituzioni europee 19 e internazionali 20. Secondo una recente ricostruzione, il legislatore della l. 92/2012, riscrivendo alcune norme in materia di lavoro a progetto, non si sarebbe limitato alla rimodulazione della disciplina legale dei tipi contrattuali già esistenti, ma si sarebbe «avventurato consapevolmente» nella loro ridefinizione, predisponendo un regime di protezione giuridica per il lavoratore economicamente dipendente, «disarticolando questa fattispecie sociale in più e distinti tipi contrattuali, sino a riscrivere per addizione la stessa nozione di lavoro subordinato del nostro ordinamento» 21. La nozione di dipendenza economica in senso stretto (il secondo dei predetti presupposti), ossia la dipendenza dal reddito percepito dal collaboratore annualmente da un «medesimo centro d imputazione di interessi», merita di essere sottolineata anche per aver fatto confluire in un testo di legge in tema di lavoro autonomo la nozione, finora usata dalla giurisprudenza con riferimento al lavoro subordinato, di «gruppo di società, utile a porre l accento sull esistenza di un collegamento economico-funzionale tra imprese al fine di contrastare eventuali frammentazioni della figura datoriale e il conseguente rischio di un aggiramento degli obblighi e delle responsabilità previste dalla disciplina lavoristica» 22, conformemente alla ratio antielusiva dell intero intervento legislativo. 2. La volontà politica di contrastare i fenomeni di ricorso abusivo al lavoro autonomo cd. a partita iva 23 si è tradotta nell introduzione della presunzione ex art. 69bis (in combinato disposto con quella ex art. 69, co. 1) che, oltre a facilitare le operazioni di qualificazione del rapporto di lavoro in sede giudiziale, dovrebbe dissuadere dall uso illecito di tale forma di lavoro. 17 F. CARINCI, Complimenti, dottor Frankenstein: il disegno di legge governativo in materia di riforma del mercato del lavoro, LG, 2012, 541; M. MAGNANI, Genesi e portata di una riforma del lavoro, in La nuova riforma del lavoro, cit., 9. Contra A. PERULLI, Il lavoro autonomo e parasubordinato nella riforma Monti, cit., 562-563, il quale, ponendo l attenzione sul secondo presupposto fattuale, sottolinea come «l impiego del nuovo criterio non è affatto funzionale alla costituzione di una categoria/fattispecie di lavoro autonomo economicamente dipendente cui attribuire una determinata disciplina [...] ma rappresenta un mero indizio di una co.co.co., da ricondursi automaticamente alla subordinazione in mancanza di progetto». 18 Per tutti, v. M. PALLINI, Il lavoro economicamente dipendente, Cedam, 2013, 39 ss. 19 Recentemente, il Comitato economico e sociale europeo si è espresso sia con il parere n. 2011/C 18/08, sul tema «Nuove tendenze del lavoro autonomo: il caso specifico del lavoro autonomo economicamente dipendente», in GUUE del 19.1.2011, C 18/44, sia con il parere n. 2013/C 161/03 sul tema «Abuso della qualifica di lavoratore autonomo», in GUUE del 6.6.2013, C 161/04, su cui C. SANTORO, Il comitato economico e sociale europeo si esprime sul fenomeno dell'abuso della qualifica di lavoratore autonomo, DRI, 2014, 269 ss. 20 L Oil ha adottato la raccomandazione n. 198/2006, su cui G. CASALE, La riqualificazione del rapporto di lavoro nella Raccomandazione n. 198 dell Organizzazione internazionale del lavoro, RIDL, 2007, III, 135 ss. 21 M. PALLINI, op. cit., 77. Contra M. NOVELLA, op. cit., 583 ss. 22 F. BANO, op. cit., 198. Sul punto, v. anche V. PINTO, op. cit., 213. In giurisprudenza, si segnala Cass. 9.12.2009, n. 25763, richiamata anche nella circ. n. 32/2012 del Ministero del lavoro, avente ad oggetto indicazioni operative per il personale ispettivo sull art. 69bis d.lgs. 276/2003. 23 Il lavoro a partita iva è aumentati dal 2003 ad oggi, in ragione dei crescenti oneri contributivi gravanti sul committente e della progressiva estensione di alcune tutele minime del dipendente subordinato al lavoratore a progetto. Sulla disciplina protettiva di quest ultimo, anche alla luce delle ultime modifiche legislative, v., per tutti, M. PALLINI, op. cit., 185 ss. 3

L intento dichiaratamente antifraudolento della presunzione ex art. 69bis depone a favore di una sua qualificazione in chiave di norma anti-frode, cioè tesa a impedire il ricorso al lavoro autonomo a partita iva per eludere l applicazione della regolamentazione del lavoro autonomo a progetto (oppure, addirittura, subordinato) 24. Al riguardo, la casistica giurisprudenziale in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro dimostra che, nei casi di scelta elusiva del tipo o sottotipo negoziale nella fase costitutiva del vincolo contrattuale, la condotta fraudolenta venga punita attraverso la riqualificazione del rapporto di lavoro, anziché il ricorso all istituto della frode alla legge 25. In questo caso, la presunzione relativa fungerebbe da sanzione ad un comportamento presuntivamente elusivo, con onere di provare la genuinità della scelta del sottotipo negoziale, per la parte datoriale che, nella condizione di poter scegliere tra una pluralità di fattispecie di lavoro autonomo, stipuli un contratto di lavoro autonomo a partita iva con il proposito di avvalersi però di una collaborazione coordinata e continuativa. Secondo un altra opzione interpretativa, la disposizione in oggetto può rappresentare, invece, una vera e propria tipizzazione di lavoro autonomo economicamente dipendente, contraddistinta dall elemento qualificatorio della dipendenza economica e individuata dalla sussistenza di almeno due dei tre criteri presuntivi. In tal senso, l art. 69bis detterebbe una norma di tutela a favore del collaboratore autonomo, disponendone l applicazione dello statuto protettivo del collaboratore a progetto, cioè del tipo di rapporto di lavoro che, salvo prova contraria, si presume sia stato realmente instaurato tra le parti, applicabile analogicamente «a quei soggetti che si trovano nelle stesse condizioni fattuali [...] ma che non hanno aperto una partita iva, o perché prestano la loro attività di lavoro al nero, o perché denunciano irregolarmente le loro prestazioni di lavoro come occasionali» 26. Come già anticipato, la consequenziale applicazione della disciplina ex artt. 61 ss. d.lgs. 276/2003 comporterebbe anche l «effetto a cascata» 27 della presunzione assoluta ex art. 69, con il rischio sia di sovrapporre le differenti nozioni di falso lavoro autonomo e lavoro autonomo economicamente dipendente (ma genuino) sia di ricondurre quest ultimo nell alveo del lavoro subordinato 28. Per sfuggire alla riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo in lavoro a progetto (e alla possibile successiva trasformazione in lavoro subordinato), il committente deve quindi evitare il primo passaggio qualificatorio, fornendo prova contraria, il cui oggetto può tuttavia risultare incerto 29. Se la conseguenza della presunzione è la riqualificazione del rapporto di lavoro come coordinato e continuativo, la prova contraria dovrebbe vertere sull assenza degli elementi tipici del lavoro a progetto e dunque innanzitutto sul mancato esercizio del potere di coordinamento, con tutte le relative difficoltà di accertare «in concreto se è presente, e con quale intensità, il coordinamento del creditore della prestazione, la cui ingerenza deve assolutamente arrestarsi a fronte dell autorganizzazione del prestatore» 30. La prova contraria potrebbe, poi, essere fondata sull inesistenza del requisito della continuità della prestazione, dimostrando che quest ultima «è stata eseguita per la realizzazione di un unico risultato finale 24 M. NOVELLA, op. cit., 576 ss. 25 Su tale aspetto, v. G. BOLEGO, Autonomia negoziale e frode alla legge nel diritto del lavoro, Cedam, 2011, 131 ss. 26 M. PALLINI, op. cit., 88. 27 M. NOVELLA, op. cit., 583. 28 G. SANTORO PASSARELLI, op. cit., 109 ss. 29 M. PERSIANI, Considerazioni sulla nuova disciplina delle collaborazioni non subordinate, RIDL, 2013, I, 840-841. 30 A. PERULLI, ult. op. cit., 566. 4

e che il prestatore, di conseguenza, ha adempiuto il suo obbligo uno actu, semplicemente consegnando quel risultato entro il termine di scadenza pattuito» 31. La disposizione ex art. 69bis, intesa quale norma sanzionatoria, sembra dunque invertire «la distribuzione degli oneri probatori ove la prestazione presenti le caratteristiche individuate dalla legge» 32, facendo gravare sul committente la prova dell insussistenza di «elementi alquanto difficili da provare, considerata l intrinseca labilità di tali concetti e le contraddizioni sistematiche cui si approda quando gli stessi vengano letti alla luce della fattispecie del lavoro a progetto» 33. Anche aderendo all altra tesi ricostruttiva, che ritiene la presunzione in oggetto fondativa di un tipo contrattuale, l individuazione della prova contraria può porre non pochi problemi probatori al committente. Essendo gli indici presuntivi gli elementi forniti dalla fattispecie legale, la prova utile ad escluderne la configurazione dovrebbe riguardare la loro insussistenza, anche se «per come sono stati descritti dalla legge, non riguardano né l esistenza di un autonomia né quella di un coordinamento» 34, poiché sono indizi neutri, ossia inidonei a caratterizzare una modalità di esecuzione della prestazione. Appunto per questo, è stato osservato che, nella presunzione relativa ex art. 69bis, «non si presume un fatto; bensì una qualificazione» 35, perché il legislatore suppone che, ove sussistano almeno due dei citati fatti, il rapporto di lavoro autonomo realmente istauratosi tra le parti sia coordinato e continuativo e, in quanto tale, da ricondursi al lavoro a progetto. E tale presunta qualificazione può essere esclusa solo dimostrando fatti opposti e incompatibili, cioè quelli che definiscono la prestazione come non coordinata e continuativa, con le difficoltà probatorie già evidenziate sopra. È, infine, utile evidenziare come nel possibile secondo passaggio qualificatorio, cioè quello imposto dall inevitabile combinato disposto con l art. 69 36, sia esclusa a rigore la possibilità per il committente di provare la mancanza della subordinazione (dimostrando l assenza della eterodirezione) 37, con l assurdo effetto di consentire che rapporti di lavoro autonomo, seppur svolti con le modalità esecutive proprie della collaborazione coordinata e continuativa, vengano considerati comunque subordinati a tempo indeterminato 38. Per escludere questo doppio passaggio qualificatorio, già all indomani della riforma, è stata suggerita la redazione dei contratti di prestazione d opera «in forma scritta e con l esplicita specificazione del risultato affidato al prestatore onde poter soddisfare, in caso di trasformazione in collaborazione coordinata e continuativa, il requisito dell individuazione del progetto» 39. 3. L introduzione della presunzione relativa ex art. 69bis, le incertezze sull oggetto della prova contraria e, soprattutto, la possibilità del doppio salto qualificatorio possono incidere 31 M. MARAZZA, op. cit., 887. 32 M. MARAZZA op. cit., 882. Conformemente circ. n. 32/2012. 33 F. BANO, op. cit., 206. 34 M. PERSIANI, op. cit., 841. 35 M. MAGNANI, Autonomia, subordinazione, coordinazione nel gioco delle presunzioni, cit., 809. 36 È lo stesso art. 69bis, co. 4, a disporre che «la presunzione di cui al comma 1 [...] determina l integrale applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dell articolo 69, comma 1». 37 Contra G. FERRARO, op. cit, 142 ss., il quale, al fine di scongiurare radicali e imprevedibili «metamorfosi» di rapporti di lavoro privi dei requisiti della subordinazione, propone di riconoscere all inciso ex art. 69, co. 4, un «valore neutro» con riferimento alla necessaria indicazione di un progetto per le prestazioni di titolari di partita IVA trasformate in un rapporto continuativo. 38 A. PERULLI, Il lavoro autonomo tradito e il perdurante equivoco del lavoro a progetto, cit., 30 ss., in generale, disconoscendo al progetto di cui all art. 61 la natura di elemento essenziale di validità del contratto, ipotizza la definizione di una nuova fattispecie di lavoro subordinato senza vincolo di subordinazione. 39 M. MARAZZA op. cit., 888. 5

sulle scelte dell impresa nell individuazione del tipo contrattuale con cui procurarsi gli apporti di lavoro necessari. Come già illustrato, ove la presunzione ex art. 69bis fosse considerata una mera norma sanzionatoria, la disposizione consentirebbe la riqualificazione del rapporto, supponendo che la scelta datoriale del lavoro autonomo reso da un titolare di partita IVA sia stata finalizzata ad eludere l applicazione della disciplina sostanziale e previdenziale del lavoro a progetto o subordinato. In questa prospettiva, la presunzione rappresenterebbe la reazione del legislatore ad una patologia del sistema, cioè il ricorso al (falso) lavoro autonomo, senza tuttavia introdurre una nuova tipologia di lavoro autonomo. Qualora, invece, l art. 69bis fosse interpretato come la tipizzazione di una nuova fattispecie di lavoro autonomo (trascinabile alle condizioni illustrate nell ambito del lavoro subordinato), la norma sarebbe qualificata quale norma di tutela che, incidendo direttamente sul potere datoriale nella scelta del tipo negoziale, costituirebbe un nuovo limite alle scelte organizzative delle imprese. Se la norma ex art. 69bis fosse di tutela, in quanto tale inderogabile, l effetto legale sarebbe l applicazione dello statuto protettivo del lavoratore a progetto o (nella non improbabile ipotesi di mancanza del progetto) del lavoratore subordinato, con conseguente aggravio degli obblighi contrattuali in capo al datore di lavoro. In quest ultimo caso, la contrattazione collettiva di prossimità 40 può rappresentare una risorsa per tentare di «correggere errori e storture» delle disposizioni in tema di lavoro autonomo, introdotte dalla l. 92/2012, tra cui la norma ex art. 69bis 41. La contrattazione di secondo livello può, infatti, disporre il graduale assorbimento di forme di collaborazione autonoma nell area del lavoro subordinato 42, oppure prevedere l estensione dei trattamenti normativi e economici fissati contrattualmente per i lavoratori a progetto anche ai «lavoratori autonomi che eventualmente nelle singole aziende svolgano la propria attività attraverso prestazione d opera (contratti a partita IVA), collaborazioni occasionali autonome ex art. 2222 c.c., collaborazioni coordinate e continuative minime ex art. 61 c. 2 D.lgs. 276/2003, collaborazioni coordinate e continuative ex art. 61 c. 3 D.lgs. 276/2003» 43. Come dimostrano le discipline contrattuali dei settori che si avvalgono essenzialmente di forme di lavoro autonomo e che, partendo dalla constatazione che la «recente e più restrittiva disciplina in materia di collaborazioni autonome comunque denominate [...] potrebbe avere un impatto pesante sull occupazione» 44, hanno tentato di disciplinare questi aspetti della riforma del 2012, gli effetti delle scelte legislative sulle scelte datoriali non sono un aspetto marginale della questione. Indipendentemente dall opzione esegetica sull art. 69bis (norma sanzionatoria o norma di tutela), la presunzione relativa, così come congegnata, ossia in funzione unicamente antielusiva, produce un esito evidentemente dissuasivo alla stipulazione di contratti di lavoro autonomo. 40 Precisamente, l art. 8, comma 2, lett. e), l. 148/2011 ha individuato tra le possibili materie della contrattazione collettiva di prossimità le «modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA». 41 M. MAGNANI, ult. op. cit., 814. 42 Si veda, ad esempio, il contratto di secondo livello, espressamente definito dalle parti di prossimità ex art. 8 (reperibile in http://www.dirittisocialitrentino.it/dati/wp-content/uploads/2014/02/marketing-operativo-febbraio- 2014.pdf), concluso lo scorso febbraio tra una società del settore del marketing operativo e le oo.ss. Fismic- Filcom-Confsal e rsa, sulla falsariga dell accordo quadro stipulato tra Anasfim e le oo.ss. il 7.12.2012. 43 Cfr. l art. 12 dell accordo collettivo nazionale in materia di collaborazioni coordinate e continuative a progetto nel settore delle ricerche di mercato, stipulato il 22.1.2014 tra l Assirm (associazione nazionale degli istituti di ricerche di mercato, sondaggi di opinione e ricerca sociale) e tra le oo.ss. (Felsa-Cisl, Nidil-Cgil, Uiltemp), reperibile in http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2014/05/ccnl_assirm_2014.pdf. 44 V. gli accordi citati in nota 42. 6

I dati sull occupazione, successivi all entrata in vigore della l. 92/2012, dimostrano, infatti, una diminuzione dei contratti di collaborazione a progetto 45 e delle aperture di partite iva 46, che potrebbero preludere a una «strage delle partite iva», cioè la «lenta estinzione del lavoro autonomo personale, continuativo e funzionalmente collegato alle esigenze dell impresa» 47. Sebbene quest ultima previsione sia difficile da immaginare, in considerazione della crescita del «popolo delle partite iva» e dell aumento dei settori produttivi in cui si sono moltiplicati i lavoratori a partita iva, registratesi negli ultimi anni 48, non può non sottolinearsi l insensatezza di una politica legislativa tesa unicamente a demonizzare anziché valorizzare e tutelare forme di lavoro autonomo che possono rispondere a diverse e meritorie esigenze sia del lavoratore sia dell impresa che si avvale della sua collaborazione. In qualsiasi modo si interpreti la norma ex art. 69bis, la sua conseguenza giuridica è una sensibile e, forse, illegittima compressione dell autonomia negoziale delle parti contraenti. A tal riguardo, è stato osservato che la (doppia) presunzione sul lavoro autonomo a partita iva «viola il principio di indisponibilità del tipo e comporta una intollerabile invasione dell autonomia privata» 49. Il primo rilievo non pare però correttamente invocabile per il lavoro autonomo, poiché, diversamente dal lavoro subordinato per il quale la Corte costituzionale ha inteso riconoscere un nesso indissolubile tra lo status di lavoratore dipendente e il relativo statuto protettivo 50, il legislatore può decidere di modificare la disciplina del lavoro autonomo i cui requisiti non trovano, appunto, fondamento nella Costituzione. Con riferimento al «problema di legittimità costituzionale per il marcato condizionamento della connessa libertà/diritto al lavoro e della libertà d impresa, costituzionalmente garantiti (artt. 2, 3, 4, 35, 41 e 42 Cost.)» 51, invece, la finalità antielusiva della disposizione potrebbe, in astratto, giustificare una limitazione della libertà di iniziativa economica, posto che il meccanismo sanzionatorio è volto a contrastare l uso del lavoro autonomo diretto a eludere l applicazione di norme di tutela a favore del lavoratore subordinato o a progetto. In quest ultimo caso, potrebbe ipotizzarsi una violazione sotto il profilo della razionalità, con riferimento ai principi di proporzionalità e adeguatezza, poiché la misura individuata dal legislatore per perseguire la finalità antielusiva (ossia l incrocio delle presunzioni ex artt. 69 e 69bis) è idonea a produrre, in concreto, un effetto sproporzionato rispetto a quello strettamente necessario per il suo raggiungimento (cioè la forzata riconduzione del lavoro a partita iva in quello subordinato). 45 Si segnalano una ricerca sulla Gestione separata dell INPS (aggiornata al novembre 2013), reperibile in www.tutelareilavori.it e lo studio dell Isfol del marzo 2013, consultabile al sito www.isfol.it.lavoratoriautonomi. 46 Confrontando i dati relativi alle aperture delle partite IVA degli anni 2012 e 2013 e del mese di aprile 2014, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze sul sito http://www1.finanze.gov.it/stat_dbosiva/index.php, si apprende che al modesto aumento del numero di partite IVA per l anno 2012, pari al 2,2% rispetto al 2011, è seguita una complessiva flessione nel 2013, pari al -4,4%. Con riferimento a quest ultimo dato si precisa anche che «l anno 2013 era iniziato in maniera negativa, con primi tre mesi che avevano fatto registrare (rispetto al corrispondente periodo del 2012) cali sempre più consistenti: -3% a gennaio, -9% a febbraio fino al -17% a marzo. Successivamente la situazione ha avuto un lieve miglioramento, con alternanza di mesi in aumento e di mesi in diminuzione. Sono risultati con segno positivo i mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre». L ultimo dato disponibile registra una diminuzione nel mese di aprile 2014, corrispondente al -3,3%, rispetto all aprile dell anno precedente. 47 Così L. MENGHINI, Collaborazioni a progetto e lavoro autonomo economicamente dipendente: soluzioni occupazionali superate?, di prossima pubblicazione in Scritti in memoria di M. G. Garofalo. 48 F. BANO, op. cit., 191 ss. 49 M. PERSIANI, op. cit., 843. 50 Cfr. C. cost. n. 121/1993 e n. 115/1994. 51 G. FERRARO, op. cit., 154-155. 7

4. Il tema dei confini tra i sottotipi negoziali di lavoro autonomo, collegato alla lotta verso il loro abuso da parte delle imprese, potrebbe tornare alla ribalta: è stato infatti manifestato l intento di intensificare i controlli sul distorto utilizzo dei contratti di collaborazione a progetto e a partita iva, intervenendo anche sulle relative normative 52. L intenzione del legislatore, i cui più recenti interventi in materia di lavoro sono stati tesi a «semplificare» o, meglio, eliminare vincoli all assunzione a tempo determinato o con contratto di apprendistato 53, sembra quella di voler rendere più appetibili per le imprese tali forme contrattuali, così da incentivarne l utilizzo. I futuri dati occupazionali potranno avvalorare tale convincimento, semmai si registrerà un aumento delle assunzioni di lavoro subordinato a tempo determinato riconducibile a un decremento delle collaborazioni a partita iva. Nel frattempo, il legislatore potrebbe anche intervenire a favore dei (veri) lavoratori a partita iva, soprattutto giovani, diminuendone la pressione fiscale e, finanche, adottando altre misure promozionali 54. 52 V. il comunicato del 1.4.2014 su www.lavoro.gov.it/notizie/pages/20140401-controlli-cocopro-e-partite- IVA.aspx. 53 Cfr. d.l. 34/2014 conv. l. 78/2014. 54 V. l intervista al ministro Poletti, su www.lastampa.it/2014/05/04/economia/giuliano-poletti-contratti-pichiari-per-evitare-false-partite-iva-bgo0sd7iygvlqnkw5pwghk/pagina.html. 8