Sentenza del 6 dicembre 2005 Corte dei reclami penali



Documenti analoghi
Sentenza del 30 settembre 2005 Corte dei reclami penali

Sentenza del 20 luglio 2004 Corte dei reclami penali

Sentenza del 1 dicembre 2004 Corte dei reclami penali

Sentenza del 24 ottobre 2005 Corte dei reclami penali

Sentenza del 27 maggio 2004 Corte dei reclami penali

Accreditamento delle società di revisione LRD esterne

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Michael Peterli e Caroline Bissegger, cancelliera Marcella Lurà. A., ricorrente, contro

Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (Legge FATCA)

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

Sentenza del 3 dicembre 2007 I Corte dei reclami penali

Indagini bancarie aperte a tutti.

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA

Promemoria. Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni ( )

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

Legge federale concernente l attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d azione finanziaria

Sentenza del 18 agosto 2004 Corte dei reclami penali

RISOLUZIONE N. 337/E

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL FAX

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

Legge federale sulla promozione del settore alberghiero

LE NOVITÀ DEL PERIODO (FISCO, BILANCIO E SOCIETÀ) DAL 14 AL 20 FEBBRAIO Sintesi della legislazione, della prassi e della giurisprudenza

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL FAX

Legge federale su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all estero

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Sentenza del 12 luglio 2005 Corte dei reclami penali

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).

fra questi in particolare sono da ricordare

Codice civile svizzero

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PREMESSO:

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA


Art. 54 decreto legge

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

SENTENZA N. 355 ANNO 2005

Traduzione 1. Conchiuso il 9 luglio 1947 Entrato in vigore il 9 luglio 1947

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione

Servizio INFORMATIVA 730

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di giornalista

RISOLUZIONE N. 110/E

Decisioni del Consiglio nazionale del Codice civile svizzero

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI

RISOLUZIONE N. 195/E

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

CONVENZIONE USA - SVIZZERA

Codice civile svizzero

Legge federale sui giuristi d impresa (LGIm)

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

a cura dell Avv. Maria Sabina Lembo

L attività istruttoria. Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe.

Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica)

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

IL CONSIGLIO COMUNALE

Commissione di Massimo Scoperto e Commissione di Mancato Utilizzo: cosa sono e come funzionano.

Trattato

1. PREMESSA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.4 3. GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE

Politica di recupero. Principi e procedure. Commissione europea, DG Concorrenza, Direzione H, Unità H4 Applicazione e riforma procedurale

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero

MODULO DI CANDIDATURA

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

Cancellazione ed estinzione delle società: aspetti sostanziali e processuali

Ordinanza sull assicurazione malattie

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL FAX

Il diritto ad aprire un conto bancario in qualsivoglia stato della comunità europea. Londra, 5 luglio 2013 Dott. David Fava

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008)

RISOLUZIONE N. 119 /E

Note esplicative sul modulo di ricorso

Il fondo patrimoniale

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI

Ombudsman delle banche svizzere

Collegio di Roma, 12 febbraio 2010, n.44

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

Divieto di fornire materiale d armamento e materiale affine

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e P a g. 1 di 5

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Ordinanza sul controllo della circolazione stradale

Roma, Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

Art. 1 Oggetto del regolamento Art. 2 - Annullamento e revoca in caso di autoaccertamento (accertamento) Art. 3 Rinuncia all imposizione Art.

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Transcript:

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell incarto: BV.2005.32 Sentenza del 6 dicembre 2005 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, presidente, Bernard Bertossa e Tito Ponti Cancelliere Giampiero Vacalli Parti A., rappresentato dall avv. Mario Postizzi, reclamante contro AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI, controparte Oggetto Reclamo contro un rifiuto di dissequestro parziale (art. 46 DPA)

- 2 - Fatti: A. Il 24 dicembre 2004, il capo del Dipartimento federale delle finanze On. Hans-Rudolf Merz ha autorizzato l Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ad aprire un inchiesta fiscale speciale nei confronti degli avvocati A. e B., titolare quest ultima di uno studio legale e notarile a X. ed entrambi ivi domiciliati. A. è sospettato d aver commesso gravi infrazioni fiscali ai sensi dell articolo 190 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), ossia d aver sottratto al fisco federale una parte importante dei suoi redditi e della sua sostanza imponibili, ricorrendo in particolare a conti bancari non dichiarati intestati a società di tipo off-shore. B. Nell ambito di questa inchiesta, il 1 febbraio 2005 la Divisione inchieste fiscali speciali dell AFC ha disposto il sequestro di tutti i beni conosciuti di proprietà degli indagati o di cui, tramite interposta persona fisica o giuridica, essi possono economicamente disporre. Di conseguenza sono stati posti sotto sequestro diversi conti bancari, tra i quali il conto corrente bancario n.1 presso la banca C. di X. intestato ad A.. C. Il 7 ottobre 2005 A. ha presentato all AFC una richiesta di dissequestro parziale del conto summenzionato a concorrenza di fr. 285'332.- per far fronte a degli oneri fiscali. Con decisione del 13 ottobre 2005 l AFC ha respinto tale richiesta suggerendo ad A., per ossequiare a tali incombenze, di far capo agli ingenti fondi non sequestrati depositati all estero. Il 14 ottobre 2005, A. è insorto contro la decisione di rifiuto con un reclamo al direttore dell AFC. Egli ritiene, in sostanza, che l affermazione dell AFC relativa a presunti fondi depositati all estero sia priva di fondamento. La decisione contestata sarebbe inoltre assurda, poiché metterebbe in pericolo gli interessi fiscali e finanziari degli enti pubblici creditori. D. In conformità all art. 26 cpv. 3 DPA, il 20 ottobre 2005 l AFC ha trasmesso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale una copia del reclamo di A. corredata dalle osservazioni al gravame. L autorità fiscale, fornendo informazioni più precise sulle disponibilità finanziarie del reclamante all estero, chiede di respingere il reclamo.

- 3 - E. Nelle sue osservazioni del 14 novembre 2005 il reclamante, in via principale, conferma la richiesta formulata nel suo reclamo, domandando tuttavia, a titolo sussidiario, il dissequestro parziale del conto in questione a concorrenza di fr. 168'155.-. Egli chiede inoltre che il Tribunale penale federale rinunci alla pubblicazione della sentenza relativa alla presente procedura o, subordinatamente, che la pubblicazione della stessa sia differita. Le argomentazioni saranno, se necessario, riprese nei considerandi di diritto. Diritto: 1. Giusta l art. 26 cpv. 1 DPA, contro i provvedimenti coattivi degli art. 45 e segg. DPA (tra i quali il sequestro art. 46 e 47 DPA) e le operazioni e o- missioni connesse, può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Il reclamo contro un operazione o contro una decisione su reclamo deve essere presentato per scritto all autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell operazione o ha ricevuto notifica della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). In concreto, la decisione impugnata, datata 13 ottobre 2005, è stata notificata al reclamante il giorno dopo (v. act. 1); il reclamo è dunque tempestivo. Secondo l art. 28 cpv. 1 DPA, il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall operazione impugnata, dall omissione censurata o dalla decisione su reclamo (art. 27 cpv. 2 DPA) e ha un interesse degno di protezione all annullamento o alla modificazione (v. sentenza del Tribunale penale federale BK_B 164/04 del 5 gennaio 2005 consid. 1.3). La legittimazione attiva del reclamante, titolare del conto sequestrato, è in questo caso pacifica. 2. Salvo abusi, la persona i cui valori patrimoniali sono oggetto di un sequestro conservatorio ha diritto di richiedere in qualsiasi momento il dissequestro totale o parziale dei suoi beni e, in caso di rifiuto, di adire l autorità competente. Come ogni misura coercitiva, il sequestro conservatorio è una provvedimento provvisorio che può essere revocato o modificato fino al momento del giudizio della causa. La sua legittimità e la sua conformità al principio della proporzionalità devono quindi essere regolarmente verificate tenuto conto delle prove raccolte durante l istruzione dell incarto (sentenze del Tribunale penale federale BB.2005.28 del 7 luglio 2005 consid. 2 e

- 4 - BV.2005.25 del 2 luglio 2005 consid. 1.2; DTF 122 IV 91 consid. 4; 120 IV 297 consid. 3e; 119 IV 326 consid. 7e; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n 2570-2571; SCHMID, Strafprozessrecht, 4a ediz., Zurigo 2004, n 750). Il presente reclamo è diretto contro il rifiuto dell AFC di revocare parzialmente un sequestro da lei ordinato; esso è dunque ugualmente ricevibile per quanto attiene al suo oggetto. 3. Per quanto concerne la legittimità dei sequestri operati dall AFC, il reclamante non la rimette seriamente in discussione, accontentandosi ancora una volta di contestare aver commesso una qualsiasi infrazione. Tale affermazione è già stata scartata dalla Corte dei reclami penali, segnatamente nella sua sentenza dell 8 luglio 2005 (BE.2005.4, in particolare consid. 5). In assenza di circostanze nuove determinanti, non vi è motivo per chinarsi nuovamente su tale questione. 4. Il reclamante invoca principalmente una violazione del principio della proporzionalità. A suo dire, in effetti, il rifiuto di dissequestro gli impedirebbe di onorare i suoi debiti fiscali, ciò che autorizzerebbe il fisco a costituire delle ipoteche legali a concorrenza degli importi dovuti, di modo che l attitudine dell AFC sembrerebbe contraria agli interessi delle medesime autorità fiscali. Egli contesta inoltre possedere averi all estero che gli permetterebbero di pagare le imposte dovute. L AFC, dal canto suo, nega l esistenza di una tale violazione e sostiene che il reclamante dispone all estero di valori patrimoniali manifestamente sufficienti per saldare i debiti fiscali pendenti. 4.1 Giusta l art. 46 cpv. 1 lett. a e b DPA, devono essere sequestrati gli oggetti che possono avere importanza come mezzi di prova nonché gli oggetti e gli altri beni che saranno presumibilmente confiscati. Il sequestro ai sensi dell art. 46 DPA costituisce una misura processuale provvisionale, volta ad assicurare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca o risarcimento compensativo ai sensi dell art. 59 CP; per sua natura tale provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive (quali la confisca o l ordine di risarcimento compensativo) e determinare eventuali diritti di terzi sui beni in questione. Requisiti per i provvedimenti coattivi previsti agli art. 45 e segg. DPA, e quindi anche per il sequestro, sono l esistenza di indizi sufficienti relativi alla commissione di un reato per il quale l amministrazione titolare dell inchiesta è competente e la connessione tra questo e l oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell autorità inquirente; la misura deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (art.

- 5-45 cpv. 1 DPA; sentenza BK_B 060/04 del 14 luglio 2004, consid. 2.2 e riferimenti citati). Nelle fasi iniziali dell inchiesta non occorre mostrarsi troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto; è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile (HAURI, Verwaltungsstrafrecht, Motive - Doktrin Rechtsprechung, Berna 1998, N. 1 alle premesse degli art. 45-60 DPA; DTF 125 IV 222, consid. 2c, non pubblicato). Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali non può peraltro statuire sul merito del procedimento, ma deve limitarsi all esame dell ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e d); diversamente dal giudice di merito, ad essa non incombe infatti eseguire a questo stadio del procedimento un esauriente ponderazione delle circostanze a carico o a discolpa degli indagati e intraprendere una valutazione completa dell attendibilità dei vari mezzi probatori disponibili (sentenza del Tribunale federale 1S.32/2005 del 21 novembre 2005 consid. 2.2). Secondo costante giurisprudenza, finché sussiste una possibilità di confisca, l interesse pubblico impone di mantenere il sequestro cautelativo (DTF 124 IV 313 consid. 3b e 4; SJ 1994 pag. 97, 102; v. inoltre sentenza del Tribunale penale federale BV.2005.9+10+11+12 del 15 marzo 2005 consid. 4). 4.2 Nel quadro dell inchiesta condotta dall autorità fiscale, la Corte dei reclami penali ha già avuto occasione di affermare che un sequestro può essere parzialmente revocato per far fronte ad oneri e spese necessari per la manutenzione di un immobile sequestrato (v. sentenza BV.2005.9+10+11+12 consid. 6, confermato nella sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.35 del 10 ottobre 2005 consid. 6.3). Un rifiuto potrebbe in effetti avere conseguenze negative sulla sostanza medesima dei valori sequestrati. In altri termini, il principio della proporzionalità impone che il titolare di un bene sequestrato possa disporre dei redditi derivanti da tale bene per far fronte alle spese legate alla manutenzione necessaria del bene in questione. Ebbene, ciò non è il caso nella fattispecie in quanto i debiti fiscali che il reclamante desidera onorare mediante il dissequestro parziale di uno dei suoi conti bloccati non sono necessari al mantenimento della sostanza del patrimonio sequestrato. La possibilità che il fisco richieda ed ottenga un ipoteca legale destinata a garantire il pagamento di tali crediti non può essere presa in considerazione dato che la confisca penale fondata sull art. 59 CP prevale su qualsiasi altra pretesa fatta valere in giustizia, anche anteriore (sentenza del Tribunale federale del 4 maggio 1999 pubblicata in SJ 1999 pag. 417 consid. 3b). Non risulta dunque necessario esaminare se, in concreto, esisterebbe o meno la possibilità di costituire un ipoteca legale o un altro diritto di pegno.

- 6-4.3 La confisca del prodotto di un infrazione o, se questo non è più reperibile, l ordine di un risarcimento equivalente in favore dello Stato hanno come scopo d impedire all autore di un reato di trarne un vantaggio economico. Ebbene, ciò sarebbe il caso se si dovesse ammettere che l autore possa u- tilizzare i valori sequestrati destinati ad essere confiscati per far fronte alle sue spese correnti. In questo modo, se il reclamante fosse autorizzato ad utilizzare i valori destinati a garantire il pagamento d imposte illecitamente eluse (vale a dire i prodotti dell infrazione fiscale o i valori di sostituzione) per saldare debiti fiscali ulteriori, lo scopo della misura non sarebbe raggiunto. 4.4 Nella fattispecie, sembra assodato che tutti i valori appartenenti al reclamante situati in Svizzera sono oggetto di sequestri ordinati dall AFC. La questione a sapere se il sequestro conservatorio della totalità dei beni di una persona è sproporzionato o meno deve essere valutata di caso in caso. Un sequestro generale senza relazione con dei reati determinati è certamente inammissibile (DTF 122 IV 91 consid. 4). Per contro, un sequestro generale fondato su prove indiscutibili relative alla provenienza illecita degli averi considerati è assolutamente giustificato dato che, come rilevato in precedenza (v. consid. 4.3 supra), il prodotto di un infrazione non può essere utilizzato dal suo autore per garantire il suo mantenimento o per far fronte alle sue spese correnti. Resterebbe da domandarsi se nel caso in cui, come nella fattispecie, il sequestro si basa su indizi seri, senza tuttavia sconfinare nella certezza, non dovrebbe subentrare una certa flessibilità (questione evocata nella sentenza del Tribunale federale 1S.16/2005 del 7 giugno 2005 consid. 4 ma non decisa per motivi di fatto). Nella sua sentenza precedentemente citata (BV.2005.9+10+11+12), la Corte dei reclami penali ha ritenuto che l esistenza di averi all estero non era stata dimostrata (consid. 6.2). Nella presente procedura l AFC riprende il medesimo argomento fondandosi questa volta su fatti e documenti precisi. L autorità fiscale menziona anzitutto il conto n.2 presso la banca D., X., intestato alla società E., di cui il reclamante era l avente diritto economico. Dalla documentazione presentata (v. act. 2.6) risulta effettivamente - stato al 31 marzo 1996 - una disponibilità di diversi milioni di franchi svizzeri. La medesima constatazione può essere effettuata per quanto concerne il conto n.3 presso la banca F.., New York, di cui il reclamante risulta essere titolare (v. act. 2.7). Tale conto è stato infatti accreditato a più riprese, tra il 1997 ed il 1999, di ingenti somme di denaro provenienti dal conto n.2. Ciononostante, e come ugualmente ammesso dall autorità fiscale, la documentazione relativa ai suddetti conti risulta essere effettivamente poco attuale e rappresentativa delle disponibilità finanziarie odierne del reclamante.

- 7 - Un indicazione importante ed attuale della situazione finanziaria di quest ultimo emerge, per contro, dalla documentazione relativa ai conti n.4, intestato alla società E. in Liquidation, Vaduz, e n.5 intestato alla società G., Panama, presso la banca H., Ginevra, entrambe società di cui il reclamante è l avente diritto economico (v. act. 2.15-2.18). Da questi atti risulta in effetti che il reclamante disponeva, ancora ad inizio 2005, di valori per un totale di diversi milioni di dollari. Ebbene, nella sua risposta, il reclamante non formula nessuna contestazione riguardante tale documentazione e non fornisce nessuna spiegazione sui conti testé citati. Da quanto precede è quindi d uopo constatare che il reclamante dispone effettivamente di beni patrimoniali all estero, non sequestrati, che gli permettono di onorare i debiti fiscali alla base della sua richiesta di dissequestro parziale. Il principio della proporzionalità non è dunque stato violato e il reclamo, di conseguenza, deve essere respinto. 5. Le spese processuali sono poste a carico del reclamante soccombente (art. 25 cpv. 4 DPA in combinazione con l art. 245 PP e l art. 156 cpv. 1 OG). In concreto viene prelevata una tassa di giustizia di fr. 1'500.--, dedotto l importo di fr. 1 000.-- già versato dal reclamante a titolo di anticipo delle spese. 6. Per quanto attiene alla domanda formulata dal reclamante di non pubblicare la presente sentenza, anche se anonimizzata, sul sito Internet del Tribunale penale federale o di differirne la pubblicazione sino alla chiusura dell inchiesta fiscale, vi è da rilevare che tale questione esula dal contenzioso basato sull art. 26 DPA e non è dunque decisa mediante la presente sentenza. La Corte dei reclami penali si determinerà sulla stessa con corrispondenza separata.

- 8 - Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante. Dedotto l anticipo delle spese di fr. 1 000.-- già versato, egli è invitato a versare il saldo di fr. 500.--. Bellinzona, il 6 dicembre 2005 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere: Comunicazione a - Amministrazione federale delle contribuzioni - Avv. Mario Postizzi Informazione sui rimedi giuridici: Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.