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C O M U N E D I C I N Q U E F R O N D I (Provincia di Reggio Calabria) REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. CAPO I - PRINCIPI GENERALI - Articolo 1 - Finalità ed oggetto - Il Comune di Cinquefrondi, in adesione alle vigenti disposizioni di Legge ed in attuazione dell'art. 2 e 37 dello Statuto Comunale, riconosce e valorizza la funzione sociale dell'associazionismo come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo: ne promuove l'autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale, per affermare il valore della vita e migliorarne la qualità, per contrastare l'emarginazione e per promuovere l'immagine della Comunità all'esterno Il presente regolamento disciplina l'emanazione di provvedimenti concessivi di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari, nonché la concessione in uso di beni immobili di proprietà del Comune ad Associazioni od organismi privati operanti anche nel volontariato, e stabilisce i principi ed i criteri per la tenuta dell'albo Comunale delle Associazioni. I contributi ad enti, Associazioni od altri organismi privati sono concessi per lo svolgimento di attività istituzionalmente previste dagli statuti o per singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario. Articolo 2 -Attività - Ai fini del presente regolamento per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo, gratuito, secondo le modalità e negli organismi previsti dagli art. 2,3 della Legge 11/08/1991 n.266 Articolo 3 - Albo Comunale delle Associazioni e delle Organizzazioni di Volontariato - E' istituito l'albo Comunale delle Associazioni e delle Organizzazioni di Volontariato. L'Albo è articolato nei seguenti settori e sezioni: SETTORE SOCIALE: sanità, assistenza sociale, igiene, sport. SETTORE CULTURALE: istruzione, beni culturali, attività culturali e ricreative. SETTORE AMBIENTALE: tutela, risanamento e valorizzazione ambientale, tutela della fauna e della flora, lotta al randagismo, protezione civile. SETTORE DEI DIRITTI CIVILI: tutela e promozione dei diritti umani, tutela dei diritti del consumatore, tutela dei diritti dell'utente di pubblici servizi. SETTORE TURISMO.

I settori possono essere modificati con deliberazione del Consiglio Comunale, su proposta dell'assessore delegato alla materia, in relazione all'evolversi dell'attività delle Associazioni e della legislazione regionale e nazionale. Articolo 4 - Iscrizione all'albo Le Associazioni e gli altri organismi privati, con sede in Cinquefrondi, possono chiedere l'iscrizione all'albo indicando uno o più settori di cui all'art. 3, presentando la documentazione di cui al comma seguente. Non possono invece esservi iscritti: i Partiti, le associazioni sindacali, professionali e di categoria; Le Associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati; Le Associazioni aventi sede legale in altro Comune. I termini entro cui procedere all'iscrizione all'albo sono fissati con provvedimento del Sindaco e portati a conoscenza della cittadinanza e degli interessati mediante avviso pubblico e nei modi ritenuti più opportuni. Per la richiesta di iscrizione è necessaria la presentazione, attraverso un apposito modulo da ritirare presso gli Uffici Comunali, di una dichiarazione avente data certa riscontrabile dal Protocollo Comunale, dalla quale, in applicazione al comma precedente risultino: le finalità sociali e senza fine di lucro, con la precisazione che l'oggetto principale sia lo svolgimento di attività ed iniziative di utilità sociale nelle sezioni individuate nei Settori di cui al precedente art. 3 la sede legale; il divieto di tutelare e promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei soci e amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione stessa; l'elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative. La domanda deve essere indirizzata al Sindaco e ad essa vanno allegati l'atto costitutivo e/o lo Statuto delle Organizzazioni registrate secondo la legge. Possono fare richiesta di iscrizione all'albo, nei limiti delle attività individuate nei Settori di cui sopra, gli Enti Morali e le Associazioni con riconoscimento di personalità giuridica presenti nel Comune anche con sezioni periferiche. L'approvazione dell'albo è di competenza del Consiglio Comunale che vi provvede entro 40 giorni dalla chiusura dei termini validi per richiedere l'iscrizione. La gestione e la pubblicità e la pubblicità dell'albo sono a carico del servizio Socio-Culturale che procede all'accertamento dei requisiti previsti per ottenere l'iscrizione; predispone l'istruttoria delle pratiche relative alle richieste da sottoporre all'esame della Giunta; cura l'aggiornamento dell'elenco delle Associazioni iscritte. L'iscrizione all'albo consente, dietro richiesta motivata, l'uso di locali Comunali per riunioni ed incontri occasionali. Non hanno diritto di iscrizione all'albo l'associazione od Organizzazione di cui la metà più uno dei soci appartenga ad altra Associazione già iscritta nello stesso Albo. Articolo 5 - Cancellazione dall'albo e revisione - L'Albo è soggetto a revisione annuale, finalizzata a verificarne sia il permanere dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione, sia l'effettivo svolgimento delle attività.

Per i fini indicati dal comma precedente, le organizzazioni iscritte all'albo devono presentare entro la fine d'ottobre di ogni anno un programma delle iniziative che intendono realizzare nell'anno successivo. Entro tale data, le stesse trasmettono al Servizio Socio-Culturale: rendiconto delle somme erogate, debitamente documentate; una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; una dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'organizzazione sulle eventuali variazioni intervenute nell'atto Costitutivo, nello Statuto o negli accordi degli aderenti, oppure che nessuna variazione è intervenuta. In fase di istruttoria ed esame delle richieste di contributi potrà essere richiesta copia dei bilanci consuntivi o di altra documentazione di natura contabile e fiscale prevista dalla legislazione nazionale in materia. Nel caso in cui l'associazione non produca la documentazione prevista entro il termine stabilito, il servizio competente propone la cancellazione dall'albo da effettuarsi a mezzo provvedimento del Sindaco, valutate le controdeduzioni della parte interessata. E' prevista, altresì, attraverso le modalità di cui al comma precedente, la cancellazione dall'albo per quelle Associazioni che non abbiano presentato o non abbiano completato, entro 30 giorni dalla richiesta, la documentazione prevista dal comma 2 dell'art. 4 del presente Regolamento. La cancellazione dall'albo può essere disposta anche su semplice richiesta del legale rappresentante dell'associazione. CAPO II - CONTRIBUTI ECONOMICI - Articolo 6 - Criteri per la concessione - In conformità a quanto previsto nello Statuto Comunale e dall'art. 1 comma 2 e 3 del presente Regolamento, il Consiglio Comunale stabilisce, con proprio atto di indirizzo da esplicarsi nella relazione previsionale e programmatica al Bilancio di Previsione, i settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno individuando l'ammontare delle risorse ad essi destinate. Per l attribuzione delle forme di sostegno, disciplinate dal presente Regolamento, deve sussistere almeno uno dei seguenti criteri: che l'iniziativa od attività rientri nei settori individuati prioritariamente dal Consiglio Comunale; che l'iniziativa o l'attività sia collegata con le strutture ed i servizi pubblici e/o con altre organizzazioni in una logica di rete integrata e di coordinamento individuati nell'ambito dei programmi annuali di attività del Settore. che l'iniziativa o l'attività si caratterizzi per originalità ed innovazione nell'ambito dei Settori; che l'iniziativa od attività presentata intervenga in un contesto che, per una specifica e contingente situazione, si caratterizzi come una forte emergenza sociale, sanitaria, ambientale e culturale. Il contributo in denaro concesso dal Comune per lo svolgimento di una determinata attività o iniziativa può raggiungere il 100% del sostegno richiesto e verrà erogato in tempi che consentano l'adeguata realizzazione della medesima. Articolo 7 - Casi particolari -

Il Comune potrà sostenere "una tantum" specifiche iniziative di particolare interesse per il Paese o che abbiano rilievo di carattere nazionale, proposte con adeguata motivazione da Enti privati od Associazioni legalmente riconosciute o anche da comitati o gruppi non inclusi nel precedente art. 4. I comitati ed i gruppi hanno però l'obbligo di collegarsi con altre figure giuridiche, legalmente riconosciute. L'attribuzione di interventi economici può essere disposta altresì per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità naturali o altri eventi eccezionali. Articolo 8 - Modalità di presentazione ed esame delle domande - Le Associazioni e gli altri organismi iscritte all'albo, nell'ambito degli indirizzi di cui al precedente art. 6 e in relazione al programma delle attività da presentare annualmente ai sensi dell'art. 5, possono presentare progetti e proposte, con l'obbligo di esplicitare le finalità dell'intervento e i criteri di riferimento; la descrizione; la descrizione dell'iniziativa o delle attività; i costi previsti e le forme di sostegno richiesti al Comune; gli eventuali contributi di altri soggetti pubblici o privati e il nominativo del delegato alla riscossione, se diverso dal legale rappresentante: L'Ente si riserva la facoltà di richiedere documentazione integrativa. Le domande per ottenere contributi, servizi, concessione in uso di strutture, di beni strumentali, redatte ai sensi del primo comma, devono essere indirizzate al Sindaco e pervenire almeno 15 giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa o per l'inizio di un determinato servizio. Ad essa è data risposta entro i successivi 15 giorni specificando le eventuali ragioni del diniego. La concessione delle forme di sostegno di cui al presente regolamento è disposta dalla Giunta. Entro 15 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, il soggetto beneficiario deve presentare una relazione riguardante l'attività svolta accompagnata da un rendiconto delle spese sostenute. Articolo 9 - Decadenza - I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici di cui al presente Regolamento decadono dal diritto di ottenere successivi contributi ove si verifichi una delle seguenti condizioni: non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale un contributo era stato accordato; mancata presentazione della documentazione prevista dall'art. 8 comma 4; sia stato modificato il programma dell'iniziativa. In questo caso l'accertamento dell'esecuzione dell'iniziativa in forma ridotta può comportare l'erogazione di un contributo minore rispetto a quello inizialmente concesso. Nei primi due casi sussiste l'obbligo di restituzione del contributo già erogato. CAPO III - BENI IMMOBILI - Articolo 10 - Concessione ed utilizzazione - I beni immobili destinati alle finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento sono individuati dalla Giunta Comunale. Nella stessa direzione l'amministrazione Comunale favorisce e promuove la ricerca dei "case comuni" per più associazioni, con lo scopo di:

ottimizzare l'uso degli spazi disponibili sfruttando al meglio particolari caratteristiche strutturali degli immobili; favorire l'aggregazione di associazioni aventi finalità condivise e la cui convivenza possa fungere da incentivo per la collaborazione ed il coordinamento. Articolo 11 - Presentazione della domanda - La domanda di utilizzazione di immobile, redatta secondo le modalità di cui al primo comma dell'art. 8, va indirizzata al Sindaco e deve contenere l'indicazione di non più di tre strutture alternative e della durata della utilizzazione richiesta. E' prevista la presentazione di una domanda congiunta da parte di due o più associazioni che svolgano, in tutto od in parte, iniziative o attività comuni. Articolo 12 - Istruttoria e concessione - Sulla base dell'istruttoria curata dal Servizio Socio-Culturale, di concerto con il Settore Tecnico, l'assegnazione è decisa, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Hanno titolo di priorità le Associazioni che caratterizzano la propria attività secondo i criteri di cui all'art. 6 citato. Nei successivi 15 giorni il provvedimento finale deve essere comunicato all'associazione richiedente. Nel caso di diniego dovranno esserne specificate le motivazioni. L'assegnazione di beni deve essere adeguatamente motivata. I consumi (gas, luce, acqua, riscaldamento ecc.) nonché l'ordinaria manutenzione, sono a carico esclusivo dell'utilizzatore. Solo al fine della creazione di case comuni, l'amministrazione Comunale può concedere la parziale deroga al pagamento delle utenze per un periodo disciplinato in specifiche convenzioni Articolo 13 - Doveri del Concessionario - Il Concessionario è tenuto ad utilizzare il bene con le modalità e secondo le finalità indicate nelle apposite convenzioni, restituendolo al Comune alla scadenza stabilita senza necessità di preventivo atto o richiesta di disdetta. Costituisce causa di decadenza l'utilizzo del bene per finalità diverse da quelle per le quali vi è stata la concessione o da parte di soggetto diverso dal concessionario. In tal caso l'amministrazione ha l'onere di contestare l'abuso. Il Concessionario presenta entro la fine d'ottobre d'ogni anno al Servizio Socio-Culturale una relazione sulle attività svolte, con particolare riguardo all'utilizzazione del bene assegnato. Il suddetto Servizio può richiedere in qualsiasi momento altri dati ed informazioni sull'utilizzazione stessa. Nel caso in cui un'associazione concessionaria si trovasse nell'obbligo, per motivi straordinari e temporanei, di liberare l'immobile per lavori di manutenzione o ristrutturazione, il Comune favorirà, allo scopo di garantire continuità all'attività della stessa, il reperimento di un'altra idonea sistemazione provvisoria. CAPO IV - ALTRE FORME COLLABORATIVE -

Articolo 14 - Convenzioni - La concessione di contributi, servizi, uso di strutture, beni strumentali, per iniziative non occasionali, è disciplinata da apposite Convenzioni che, in relazione alla natura delle attività, possono essere di durata superiore ad un anno e in ogni caso non superiore a quattro anni. Esse sono rinnovabili esclusivamente con atto della Giunta congruamente motivato in relazione al permanere delle condizioni che ne hanno giustificato la concessione. Nel caso di concessione in uso di beni immobili, può essere pattuita una durata superiore della convenzione o una proroga della medesima allorquando il concessionario abbia effettuato sull immobile oggetto della concessione opere di significativa e documentata manutenzione straordinaria preventivamente autorizzata, sopportandone in tutto od in parte il costo. L'Ente può predisporre delle convenzioni tipo facendo riferimento a quanto previsto nella Legge 11/8/1991 n.266. Nella scelta delle Associazioni con cui stipulare le Convenzioni, il Comune si attiene a criteri di priorità comprovanti l'attitudine e le capacità operative delle associazioni stesse considerando la conformità a quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento relativamente alla loro attività. In caso di limitazioni di locali e di possesso di pari requisiti il criterio di priorità sarà dato dall'anno di costituzione dell'associazione, tenuto conto della relativa anzianità. Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 10 del 08.02.2001