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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Genova SESTA SEZIONE nella persona del giudice unico Dott. ROSELLA SILVESTRI sulle conclusioni precisate ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile iscritta al R.G. n. 7463/ 2011 promossa da: S.R. PARTE ATTRICE OPPONENTE contro alfa s.p.a in liquidazione PARTE CONVENUTA OPPOSTA udienza di precisazione delle conclusioni: 22.10.2012 oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Svolgimento del processo - Motivi della decisione Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato S.R. conveniva in giudizio alfa s.p.a. in liquidazione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova rg. nr. Xxx dell'11.3.2011( depositato in data 12.3.2011) deducendo la nullità delle clausole aventi ad oggetto il costo del finanziamento, la misura degli interessi di mora e delle penali. Riteneva non dovuti gli interessi ex D.Lgs. n.231 del 2002 concessi con il decreto. Si costituiva alfa chiedendo il rigetto delle domande attoree infondate in fatto e in diritto. Erano concessi i termini istruttori, era fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 22.10.2012, ove le parti precisavano come in epigrafe trascritto. Il Gi tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art.190 cpc.; le parti depositavano comparse e fascicoli nei termini assegnati. 1.sull'oggetto del giudizio e procedibilità

Occorre anzitutto premettere che secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, seguita da questo Tribunale, l'opposizione al decreto ingiuntivo non è una impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex articoli 633 e 638 cpc.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (ovvero del creditore istante) rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedi "ex multis" Cass. 25.5.1999 n. 5055; Cass. 23.2.2002 n. 2573). L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Pertanto la posizione sostanziale di convenuto dell'opponente nel giudizio di opposizione impone allo stesso di contestare il diritto vantato all'opposto eccependo l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della pretesa di quest'ultimo o la esistenza di fatti modificativi o estintivi di tale diritto( da ultimo Sent. Cass. Sez. 1, n. 2421 del 03/02/2006). Ciò premesso deve rilevarsi la procedibilità della presente azione in quanto proposta nei termini di cui agli articoli 641 e 645 cpc. Nel merito, per quanto sopra illustrato, deve essere respinta la domanda di revoca del decreto per mancanza dei presupposti per la sua concessione. 2. sulle eccezioni dedotte dalla parte attrice Nell'atto di citazione in opposizione la parte attrice ha dedotto : a. nullità del contratto di finanziamento per violazione dell'art.124 c. 3 TUB; b. vessatorietà delle clausole nn. 15) e 16) del contratto di finanziamento n.184277 in quanto aventi l'effetto di cui all'art.33 c. 2 lett. f); I. sull'art.124 TUB Il contratto è stato stipulato in data prossima al 29.6.2004:nel modulo non è indicata la data, le parti negli atti non hanno specificato la stessa; in data 29.6.2004 è stato erogato il mutuo. La parte attrice in opposizione sostiene la nullità del contratto ex art.124 TUB ( ante D.Lgs. n.37 del 2004 e 141/2010) per l'omessa indicazione analitica dello scopo del finanziamento ( nella specie "arredamento"). In realtà la norma invocata tutela il diritto di informativa e trasparenza nei confronti del consumatore, prima della conclusione del contratto, prevedendo a pena di nullità: la forma scritta del contratto, la consegna di una copia dello stesso e soprattutto la chiarezza ed l'indicazione di costi del finanziamento, che se non espressamente indicati non possono essere richiesti. Tali criteri sono formalmente rispettati nel caso in esame in cui sono espressamente indicati : - la tipologia della prestazione "credito personale";

- l'importo richiesto "Euro 10.000,00; - il costo del finanziamento Euro 2.614,00; - il numero delle rate 60 ed il TAEG 10,68; Le finalità del finanziamento, invece, attengono alla sfera privata del consumatore e non trovano tutela nell'art.124 TUB citato. Tutto ciò premesso l'eccezione deve essere respinta. III. sulla vessatorietà delle clausole nn. 15) e 16) del contratto ex all'art. 33 c. consumo 2 leti. f); La norma ( art. 33) recita "1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. 2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: f)imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo." L'art. 36.Nullita' di protezione stabilisce:" 1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto". Nel caso in esame è pacifico che la pattuizione in esame sia da qualificarsi come contratto del consumatore, sottoposto alla disciplina del c.d. codice del consumo. La clausola nr.15 del contratto prevede l'applicazione di interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni mese o frazione di mese e quindi pari al 30% annuale, senza alcuna preventiva messa in mora, nonché diversi costi in relazione alle modalità di pagamento previste nel contratto ( posta, RID, etc). L'art.16 ha ad oggetto la decadenza del beneficio del termine e diverse penali per la risoluzione del contratto per inadempimento. Per valutare la vessatorietà delle clausole in esame, va ricordato innanzitutto che il sistema di tutela del consumatore è stato istituito dalla direttiva Europea 93/13 ed è fondato sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte preventivamente dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse (sentenze C.G.U.E del 27 giugno 2000, Ocèano Grupo Editorial e Salvat Editores, da C-240/98 a C-244/98, Race. pag. 1-4941, punto 25; del 26 ottobre 2006, Mostaza Claro, C-168/05, Race. pag. 1-10421, punto 25, nonché del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, 040/08, Race. pag. 1-9579, punto 29). In considerazione di tale situazione di inferiorità, l'articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori. Come emerge dalla giurisprudenza della Corte Europea, si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime (sentenze Mostaza Claro, cit, punto

36; Asturcom Telecomunicaciones, cit, punto 30; del 9 novembre 2010, VB Pénziigyi Lizing, C-137/08, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 47, e del 15 marzo 2012, Perenicovà e Perenic, C-453/10,, punto 28). Per garantire la tutela voluta dalla direttiva 93/13, la Corte ha altresì più volte sottolineato che la disuguaglianza che esiste tra il consumatore e il professionista può essere riequilibrata solo grazie a un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale (v. citate sentenze Ocèano Grupo Editorial e Salvat Editores, punto 27; Mostaza Claro, punto 26; Asturcom Telecomunicaciones, punto 31, nonché VB Pénzugyi Lizing, punto 48). Sulla base di tali principi la Corte ha pertanto statuito che il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, a porre un argine allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista (v., in tal senso, sentenze Mostaza Claro, cit., punto 38; del 4 giugno 2009, Pannon GSM, C-243/08, Asturcom Telecomunicaciones, cit., punto 32, nonché VB Pénzugyi Lizing, cit., punto 49). Di conseguenza, il ruolo così attribuito al giudice nazionale dal diritto dell'unione nell'ambito di cui trattasi non si limita alla semplice facoltà di pronunciarsi sull'eventuale natura abusiva di una clausola contrattuale, bensì comporta parimenti l'obbligo di esaminare d'ufficio tale questione, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine (v. sentenza Pannon GSM, cit., punto 32). Tutto ciò premesso nel caso in esame deve essere valutata se sussista la denunciata eccessiva onerosità della misura degli interessi moratori di cui alla clausola nr. 15 fissati al tasso 30% annuo. A tal fine è necessaria una comparazione con il tasso di interesse Euribor ("cioè Euro interbank offered rate") pari nel mese di giugno 2004 a 1.98% e della Banca centrale Europea (BCE) pari al 2,00% mensile. Deve essere altresì rilevato che il tasso degli interessi moratori indicati in contratto è superiore di 20 punti rispetto a quello d'interesse pattuito ed indicato alla pagina 1 del contratto. Il contratto controverso è sicuramente un contratto di adesione, stipulato senza reali possibilità di trattativa e comprendente condizioni generali imposte; inoltre il tasso degli interessi moratori del 30% è stabilito in una clausola dattiloscritta, completamente illeggibile in ragione della misura dei caratteri( vedasi le copie in atti). Alla luce di tutti questi elementi- misura degli interessi ( rispetto alla media dei tassi sopra indicati) ed illeggibilità della clausola - la clausola in esame deve essere dichiarata vessatoria e quindi nulla in quanto clausola abusiva, in conformità alla giurisprudenza costante della Corte di Giustizia in materia (C.G.C.E. sent. causa C-618/10,14 giugno 2012), non avendo la parte ingiungente - tenuta alla prova della non vessatorietà- fornito alcun diverso elemento. Per gli stessi motivi deve essere dichiarata la vessatorietà delle spese accessorie di cui all'art. 15 in quanto si tratta di clausola illeggibile e con costi eccessivi per il cliente, che concorrono in modo non trasparente alla determinazione di un tasso di interesse effettivo superiore a quello dichiarato nella prima pagina del modulo. Parimenti deve essere ritenuta la vessatoria della clausola nr. 16, ad eccezione della previsione del beneficio del termine, essendo previste penali ed interessi moratori in aggiunta a quelli di cui alla clausola nr. 15, già ritenuta nulla in quanto vessatoria.

L'accoglimento delle eccezioni della parte attrice in opposizione determina la revoca del decreto opposto. 3. sulla domanda della parte ingiungente Deve essere accolta per quanto attiene alla somma capitale ancora dovuta dalla parte attrice in opposizione, non essendo dovuti interessi moratori ed altri oneri in conseguenza dell'accoglimento della eccezione di nullità. Non sono dovuti gli interessi legali in quanto non richiesti. La parte ingiungente non ha allegato il piano di ammortamento del finanziamento, ma solo prospetti di calcolo eseguiti per la contabilità interna ( vedasi memoria del 18.06.2012). Tali prospetti indicano le rate pagate e quelle insolute, nelle stesse però sono inglobate anche le somme dovute a titolo di interesse corrispettivo, che non può invece essere conteggiato in quanto dal momento della risoluzione è dovuto solo il capitale e gli interessi moratori ( se validamente pattuiti). Tutto ciò premesso, si stima il capitale residuo dovuto in Euro 8.720,00 Per tale somma la parte attrice ingiungente deve essere condannata al pagamento in favore della parte ingiungente. 4. sulle spese di lite La parte convenuta opposta è pienamente soccombente. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta opposta, così come liquidate in dispositivo, in relazione al valore della causa ( Euro 8.720,00). PQM Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: l)dichiara la nullità delle clausole nr. 15- per intero- e nr.16- con esclusione della parte relativa alla decadenza del beneficio del termine- del contratto di conto finanziamento nr. 184277 intestato a S.R.; 2)revoca il decreto opposto nei confronti di S.R.; 3)dichiara tenuto e condanna S.R., al pagamento in favore di alfa s.p.a. in liquidazione della somma di Euro 8.720,00 a titolo di residuo capitale del finanziamento nr. 184277; 4)dichiara tenuta e condanna alfa s.p.a. in liquidazione al pagamento delle spese processuali della parte attrice che liquida in Euro 2.100,00 per compensi di avvocato; Euro 250,00 per spese, oltre iva e epa sull'imponibile; Così deciso in Genova, il 7 febbraio 2013. Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2013.