IL COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) CARATELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

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1 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MARZIALE (RM) DE CAROLIS (RM) LEPROUX Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CARATELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) ROSSI CARLEO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore DE CAROLIS BRUNO Nella seduta del 19/09/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Il ricorrente riferisce che in data 08/04/2013 stipulava un prestito personale con l intermediario, per un importo finanziato di euro ,50, con TAN del 10,95% e tasso di mora fissato al tasso ufficiale di riferimento BCE maggiorato di 10 punti percentuali. Ciò posto, sostiene che il tasso complessivo applicato, fin dalla stipula del contratto, derivante dalla somma del TAN e del tasso di mora, era pari al 21,70%, superiore al tasso soglia del periodo di sottoscrizione, pari al 19,12%. A sostegno della sua pretesa afferma che la Corte di Cassazione con sentenza n. 350 del 09/01/2013 avrebbe stabilito che il tasso di mora deve considerarsi rientrare tra le componenti che concorrono a determinare il tasso Pag. 2/6

2 complessivo di interesse relativo al tasso soglia previsto dalla legge, per cui la contestata usurarietà deriverebbe dal tasso complessivo applicato al prestito personale sottoscritto. In conclusione, chiede che sia accertata l usurarietà del tasso di interesse applicato e pertanto l intermediario sia condannato a restituire le somme percepite a titolo di interesse dal 27/05/2013 al 27/12/2013, quantificate in complessivi euro 1.218,93, oltre interessi legali e rivalutazione, nonché le somme percepite a titolo di interessi dal 27/01/2014 sino alla data di accoglimento del ricorso. Chiede altresì che per le rate residue sia disposto il rimborso limitatamente all ammontare capitale dovuto. Nelle sue controdeduzioni, l intermediario rileva che il ricorrente non ha né ha mai avuto pendente alcun pagamento in mora; che, in base alle istruzioni dell Autorità di Vigilanza, gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG; che non è ammissibile considerare una semplicistica ed errata addizione tra tasso convenzionale di rimborso (TAEG) e tasso di mora, in quanto quest ultimo costituisce un dato eventuale, avente peraltro base di calcolo e variabile temporale assolutamente differenti dal capitale ripartito lungo tutta la durata del prestito; che il TEGM è calcolato senza tener conto degli interessi di mora, per cui è illogica una sua comparazione con un valore dato dalla somma del TAEG e dell interesse di mora. A sostegno delle sue deduzioni, richiama una decisione di questo Arbitro e un ordinanza del giudice ordinario. Aggiunge che tali conclusioni sono coerenti con la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai contratti di credito ai consumatori, che esclude dal calcolo del tasso annuo effettivo globale le somme che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi cui è tenuto in forza del contratto. Per quanto sopra, domanda il rigetto del ricorso. DIRITTO La vertenza nasce dalla pretesa avanzata dal ricorrente di calcolare il tasso applicato, ai fini dell accertamento dell eventuale usura, sommando gli interessi corrispettivi con quelli moratori. Sul punto, si è recentemente pronunciato il Collegio di coordinamento di questo Arbitro con due decisioni, la n del 28 marzo 2014 e la n del 23 maggio 2014 (riguardanti rispettivamente ricorsi Pag. 3/6

3 proposti da cliente non consumatore e da cliente avente la qualifica di consumatore), alle cui ampie e analitiche motivazioni si fa espresso rinvio. Nelle richiamate decisioni si rileva (fra l altro) che gli interessi corrispettivi sono, in quanto obblighi di concreto pagamento da adempiere in costanza del rapporto di credito programmato, alternativi rispetto agli interessi moratori che identificano gli obblighi di pagamento riferiti alle somme dovute susseguenti alla messa in mora e non già cumulabili con questi ultimi. Pertanto la sommatoria proposta dal ricorrente è logicamente errata (v. Dec. 1875/2014, p.11). Si afferma altresì che: la proposta operazione di sommatoria del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli moratori in vista del relativo confronto col tasso soglia individuato con riguardo al momento della stipulazione del mutuo e delle conseguenze che se ne intendono trarre sotto il profilo dell applicazione della sanzione di cui all art. 1815, co. 2, c.c. non trova, in realtà, alcun supporto proprio nella giurisprudenza invocata (v. Dec. n.3412/14, p. 9). Inoltre, si sottolinea che neppure la legge speciale fissa un tasso usurario, ma istituisce uno specifico procedimento per determinare di volta in volta, con scadenza trimestrale, quale sia il tasso usurario in relazione a tipologie predefinite di operazioni di credito e tenuto conto dell andamento del mercato, e che le basi di calcolo escludono espressamente gli interessi di mora, principio ribadito dal Decreto del MEF in data 25 marzo In applicazione dei su enunciati principi di diritto, si deve pertanto escludere che, al fine di accertare se sia stato superato il limite imperativamente posto dall art. 644, comma 3, cod.pen. e dall art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 (legge sull usura), il tasso degli interessi moratori debba essere sommato a quello degli interessi corrispettivi. È peraltro pacifico tra le parti che, nella fattispecie, il ricorrente non sia incorso in alcun ritardo nel pagamento delle rate di mutuo dovute alla banca resistente e che pertanto non siano mai stati addebitati a suo carico interessi superiori al tasso contrattualmente convenuto per quelli corrispettivi. Tutto ciò premesso, rilevato, sulla base dei dati ricavabili dal contratto, che gli interessi corrispettivi al momento della stipula (8 aprile 2013) erano fissati nella misura del 10,95 per cento, con TAEG dell 11,62, quindi in misura inferiore al tasso soglia di usura che era del 19,12 per cento, il Collegio ritiene non sussistente l usurarietà degli interessi convenuti. Sotto altro profilo, si osserva che l art. 1224, comma 1, c.c. stabilisce che gli interessi moratori sono dovuti dal giorno della mora, anche se in precedenza non erano dovuti Pag. 4/6

4 interessi e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. E precisa che tali interessi sono dovuti in misura pari a quella legale o a quella superiore eventualmente convenuta dalle parti per il periodo antecedente la mora. Si è inteso così evitare che l inadempimento possa trasformarsi in un evento vantaggioso per il debitore (Cass. 22 giugno 1985, n. 3760). Le parti sono tuttavia libere di determinare, nella loro autonomia, il tasso degli interessi moratori, in misura anche superiore a quella degli interessi corrispettivi ( art. 1224, comma 1, ult. alinea). Deve peraltro escludersi che la determinazione convenzionale degli interessi moratori sfugga ad ogni controllo di legittimità. Da tempo, invero, è stata riconosciuta la confluenza nel rapporto negoziale accanto al valore costituzionale della «iniziativa economica privata» (art. 41 Cost.) che. si esprime attraverso lo strumento contrattuale di un concorrente «dovere di solidarietà» nei rapporti intersoggettivi (art. 2 Cost.).. E da tale dovere è stata desunta «l esistenza di un principio di inesigibilità come limite alle pretese creditorie» (C. Cost. n. 19 del 3 febbraio 1994; Cass. n del 24 settembre 1999; ABF, Coll. coord. n. 77 del 10 gennaio 2014). Va inoltre osservato che la determinazione convenzionale degli interessi moratori, realizzando una liquidazione preventiva e forfetaria del danno risarcibile, può essere assimilata alla clausola penale. Da ciò consegue che, laddove il tasso convenzionale degli interessi moratori sia manifestamente eccessivo, esso potrà essere diminuito equamente dal giudice, ai sensi dell art c.c., anche d ufficio (Cass. 24 settembre 1999, n ; Cass., Sez. un., 13 settembre 2005, n ) Fermo restando che rispetto ai consumatori come nella fattispecie - la manifesta eccessività rende la clausola determinativa, che non sia stata oggetto di trattativa, fino a prova contraria abusiva e, come tale, nulla (art. 33, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 206/05, in relazione all art. 36 dello stesso decreto). Come si è posto in evidenza, l art c.c. pone, sia pure in via tendenziale, un principio di correlazione tra la misura degli interessi corrispettivi e quella degli interessi moratori, ed è quindi evidente che la valutazione della manifesta eccessività del tasso degli interessi moratori non può prescindere dalla considerazione del suo rapporto quantitativo con il tasso degli interessi corrispettivi (v. in tal senso, Collegio di coordinamento, Dec. n del 24/6/2014). Tutto ciò premesso, si osserva che la misura del tasso di mora prevista nel contratto era (al momento della stipula) del 10,75 per cento, cioè addirittura Pag. 5/6

5 inferiore al tasso degli interessi corrispettivi, per cui è escluso che tale misura possa ritenersi manifestamente eccessiva. P.Q.M. Il Collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6

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