COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) CORAPI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

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1 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MARZIALE (RM) DE CAROLIS (RM) SIRENA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CORAPI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) RABITTI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore RABITTI MADDALENA Nella seduta del 28/03/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Il ricorrente riferisce: - di avere concluso il 19 marzo 2009 un contratto di cessione del quinto della pensione per un netto ricavo di 9.500,00 euro a fronte di un ammontare lordo del finanziamento concesso pari a euro ,00; - di avere chiesto, quattro anni dopo la conclusione del contratto, il rinnovo del finanziamento che la banca ha rifiutato facendo riferimento agli interessi ancora dovuti dal cliente; Pag. 2/7

2 - di avere inoltrato (il 15 aprile 2013) reclamo all intermediario affermando che il mancato rinnovo è dipeso dalla gravosità delle condizioni e dagli interessi eccessivamente alti previsti nel contratto di finanziamento (importo da restituire pari a ,00 euro lordi; 9.500,00 netti, con costi elevati, tra cui 3000,00 per commissioni) e di avere chiesto la riduzione del tasso di interesse e/o delle commissioni applicate al contratto, rilevando che il TAEG pattuito (pari al 14,06 %) fosse molto vicino al tasso previsto quale soglia di usura; - di avere ricevuto un riscontro negativo al reclamo; - di essersi perciò rivolto all ABF contestando: i) la mancanza di trasparenza del contratto, con particolare riguardo ai motivi del mancato rinnovo del finanziamento; ii) la mancata inclusione nel contratto delle clausole relative alla polizza assicurativa iii) la mancata consegna di documenti relativi alla polizza fideiussoria e il fatto che neppure fosse noto il nome della Compagnia assicuratrice; iv) l usurarietà del tasso applicato. La domanda del ricorrente deve dunque intendersi volta ad ottenere l accertamento della violazione delle regole di trasparenza da parte dell intermediario e l usurarietà del tasso applicato. L intermediario resiste chiedendo il rigetto della domanda. A sostegno della propria posizione afferma : - che la mancanza di trasparenza del contratto è stata dedotta solo dopo circa quattro anni dalla conclusione del contratto e a seguito del mancato rinnovo del contratto; - di avere sempre operato nella massima trasparenza consegnando tutta la documentazione contrattuale; - che le clausole sulle polizze collettive erano presenti nelle condizioni generali di contratto sottoscritte dal cliente (allegate alla documentazione prodotta); - che nella documentazione sottoposta al cliente erano anche compresi i documenti Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti e Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta assicurativa o del contratto di assicurazione ; - che il cliente ha sottoscritto anche la Scheda di adesione alla Convenzione n. REC23, con la quale ha espressamente autorizzato la banca in qualità di Pag. 3/7

3 Contraente/Beneficiario a stipulare (ex art c.c.) in suo nome e per suo conto la polizza assicurativa a copertura del rischio vita del cliente cedente; - che da detta documentazione emergeva chiaramente il nome della controparte assicurativa. Sulla legittimità dei tassi d interesse applicati al finanziamento, l intermediario specifica che la documentazione contrattuale riporta con chiarezza i tassi applicati, che risultavano essere: - TAN 4,00%; - TEG 11,26%; - TAEG 14,05% - TEGM, 9,52%; - TASSO SOGLIA 14,28%. La banca sottolinea inoltre: - la sua discrezionalità nell accettare o meno le richieste di rinnovo del finanziamento avanzate dal ricorrente (risalenti a febbraio e marzo 2013); - di avere comunicato al ricorrente che la richiesta di rinnovo non poteva essere accolta; - che, al momento in cui è stata avanzata la prima richiesta di rinnovo (febbraio 2013), il limite temporale fissato dalla legge per contrarre un nuovo finanziamento non era ancora stato superato. In proposito, richiama l art 39 del D.P.R. n. 180/50, il quale, in tema di rinnovo, prevede che: È vietato contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno [ ] quattro anni dall inizio della cessione stipulata per un decennio ; - che, nel rigettare la richiesta del ricorrente, aveva fornito le motivazioni «ad un livello generale» e che, comunque, il ricorrente ben avrebbe potuto avanzare tale pretesa di rinnovo anche ad altro ente finanziatore, poiché al momento della presentazione del reclamo il quadriennio era decorso. La banca peraltro conclude dichiarandosi disponibile a valutare nuovamente tenuto conto del lasso di tempo trascorso dall ultima richiesta la possibilità di un rinnovo del finanziamento. DIRITTO La questione sottoposta all attenzione del Collegio verte, in primo luogo, sul profilo della trasparenza contrattuale, dovendosi valutare se l intermediario abbia rispettato gli Pag. 4/7

4 obblighi stabiliti dal TUB, anche con riguardo alla consegna al cliente della documentazione contrattuale relativa alla copertura assicurativa. Il Collegio ritiene che nessuna censura possa essere mossa all intermediario resistente il quale ha dimostrato, nelle proprie difese, che il ricorrente ha aderito alla polizza collettiva di assicurazione sulla vita e di avergli consegnato la documentazione ad essa relativa. Si rileva, peraltro, che si tratta di una copertura assicurativa obbligatoria per legge in tutti i casi di contratto di cessione del quinto, in considerazione di quanto espressamente previsto dall art. 54 del DPR 180/1950 secondo il quale: «Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del titolo II e del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito» (Cfr. ad es., Coll. Roma, dec. n. 719/2012). Il Collegio ritiene infondata anche la domanda di accertamento dell usurarietà del tasso di interessi applicato in sede di conclusione del contratto. Preliminarmente va ricordato che le vigenti istruzioni della Banca d Italia hanno stabilito l inclusione dei costi assicurativi nel calcolo del TEG, ma prevedono espressamente che: fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell art. 2, co. 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d Italia e dell UIC pubblicate rispettivamente nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio Nel periodo transitorio restano pertanto esclusi dal calcolo del TEG. gli oneri assicurativi imposti per legge direttamente a carico del cliente (anche per il tramite dell intermediario). Ne consegue che, nel caso di specie, la verifica dell usurarietà del tasso applicato all atto della stipula del contratto deve essere condotta con riferimento al TEG che non comprendeva legittimamente le spese di assicurazione e non al TAEG, che invece le ricomprende. Pertanto il contratto non può essere considerato illegittimo sotto il profilo dell usurarietà, dovendosi confrontare a tal fine il tasso soglia al 19 marzo 2009 (data del finanziamento) (14,28%) con il più basso tasso costituito dal TEG (11,26%) del prestito concesso alla ricorrente. In ogni caso, si rileva che, anche a volere includere le spese assicurative nel TEG, non ne sarebbe derivato il superamento del tasso soglia: il TEG si Pag. 5/7

5 sarebbe infatti attestato al 14% a fronte di un tasso soglia in quel momento vigente del 14,28%. Ritiene il Collegio che anche la scelta dell intermediario di non aderire alla richiesta di rinnovo del contratto sia stata legittima. Più volte questo Collegio ha affermato che la libertà di iniziativa economica privata degli intermediari, la quale è tutelata dall art. 41 Cost., esclude che essi siano obbligati all erogazione del credito, e pertanto che siano obbligati alla stipulazione dei relativi contratti (decisione ABF, Collegio di Roma n. 529 del 2013 e Collegio di Roma, n. 590 del 2011). Resta fermo, tuttavia, che grava sull intermediario l obbligo di esercitare la propria discrezionalità negoziale con correttezza e buona fede e che costituisce violazione della regola di correttezza respingere le proposte negoziali formulate dalla clientela senza alcun plausibile motivo (decisione ABF, Collegio di Roma, n del 2013). Nel caso in esame, la banca resistente adduce a giustificazione di rifiuto, oltre alla propria discrezionalità, il fatto che non fossero trascorsi quattro anni dalla data della stipula del finanziamento, secondo quanto disposto dell art. 39 del DPR 180/1950 per il quale È vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall'inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita l'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può esserne contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione. Qualora la precedente cessione non sia estinta, può esserne stipulata una nuova dopo la scadenza dei termini previsti nel precedente comma con lo stesso o con altro istituto, nei limiti di somma e di durata stabiliti negli artt. 5, 6 e 23, ed a condizione che il ricavato della nuova cessione sia destinato, sino a concorrente quantità, alla estinzione della cessione in corso. Ritiene il Collegio, alla luce di queste considerazioni, che l intermediario abbia legittimamente rifiutato di rinnovare il contratto, ma che avrebbe tuttavia potuto essere più chiaro e trasparente nei confronti del cliente non limitandosi a rifiutare il rinnovo con argomenti generici, ma dando indicazioni più puntuali sulle valutazioni che lo hanno indotto a non accogliere la richiesta. Si invita dunque per il futuro l intermediario a tenere conto di questa osservazione anche al fine di salvaguardare la relazione con la clientela. P.Q.M. Pag. 6/7

6 Il Collegio respinge il ricorso. Delibera, inoltre, di rivolgere all intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a migliorare le relazioni con la clientela. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7

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