Decisione N del 30 dicembre 2013
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- Giuseppina Biondi
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1 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) ORLANDI (MI) CONTINO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) TINA Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore (MI) TINA Nella seduta del 21/11/2013 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Il 17/08/11 la ricorrente richiedeva il conteggio estintivo del finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, concluso con l intermediario resistente il 16/06/09. Il 17/02/12 richiedeva un nuovo conteggio estintivo del finanziamento. Con reclamo del 10/05/12 la ricorrente chiedeva l applicazione di quanto indicato all Art. 125 sexies Rimborso anticipato, comma 2, del TUB, in base al quale deve essere applicata un equa riduzione del costo complessivo del credito, dei costi relativi alle commissioni accessorie e finanziarie dovuti per la vita residua del contratto e della restituzione dei ratei premio di assicurazione pagato relativo al periodo residuo non goduto. Insoddisfatta del riscontro ricevuto dall intermediario che si limitata a confermare di aver elaborato il conteggio estintivo nel rispetto di quanto previsto dall art. 9 del regolamento contrattuale e di aver provveduto a stornare parte delle commissioni finanziarie in assenza di espressa previsione contrattuale la ricorrente ha presentato ricorso all ABF, con il quale ha chiesto al Collegio una valutazione per verifica equa riduzione del conto complessivo del credito in relazione al tempo. Rivendico un eccessivo costo per l esercizio Pag. 2/6
2 di un diritto all estinzione anticipata del prestito ( ) Rivendico inoltre, mancata contabilizzazione ed imputazione nel conteggio di estinzione anticipata della restituzione dei ratei del premio assicurazione, applicazione delle penali per l esercizio del recesso anticipato, mancato dettaglio storno commissioni e discrepanza dell importo netto ricavo indicato in contratto ed importo accreditato. Nelle proprie controdeduzioni, l intermediario ha precisato che: - la ricorrente si era rivolta autonomamente ad un agente in attività finanziaria al fine di individuare la soluzione finanziaria più idonea alle proprie esigenze. A seguito dell attività svolta dall agente, aveva chiesto ed ottenuto dalla resistente il finanziamento de quo; - in esecuzione di tale contratto di finanziamento, l intermediario aveva corrisposto all agente, per conto della ricorrente, la somma di Euro 766,48 a titolo di provvigioni, alla compagnia di assicurazioni la somma di Euro 142,68 a titolo di premio assicurativo per la copertura del rischio di premorienza e ad altra compagnia di assicurazione la somma di Euro 226,80 a titolo di premio assicurativo per la copertura del rischio di perdita d impiego; - nella quantificazione del debito residuo, l intermediario si è attenuto rigorosamente a quanto pattuito e in particolare all art. 9 del regolamento contrattuale; - il conteggio estintivo include, sebbene non contrattualmente dovuto, lo storno delle commissioni bancarie e finanziarie, pari a Euro 489,52, eseguito in ragione del calcolo dell incidenza degli interessi nominali per il periodo non goduto rispetto agli interessi totali del finanziamento; - il conteggio estintivo non include lo storno delle provvigioni erogate all agente in quanto commissioni corrisposte a un soggetto autonomo e distinto dall intermediario erogante, al quale la ricorrente si è spontaneamente e direttamente rivolta; tali commissioni rappresentando una componente di costo non soggetta a maturazione nel corso del tempo, non sono ristorabili; - la resistente ha addebitato la penale per l estinzione anticipata del finanziamento in quanto convenzionalmente prevista; - quanto al corrispettivo assicurativo, le compagnie di assicurazioni sono le uniche passivamente legittimate in merito ad eventuali richieste di rimborso, essendo i soggetti che hanno percepito i premi. Solo a seguito dell estinzione anticipata, la resistente inoltrerà loro la richiesta di rimborso dei premi pagati e non goduti; tutte le richieste di rimborso da parte del ricorrente risultano prive del presupposto unico ed essenziale per essere valutate, vale a dire l estinzione anticipata del contratto di finanziamento. DIRITTO Preliminarmente, il Collegio rileva come la presente controversia verta unicamente sul quantum dell importo dovuto dal ricorrente in vista del rimborso anticipato di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, e non anche sull an del diritto del ricorrente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata. La contestazione della ricorrente circa una presunta discrepanza dell importo netto ricavo indicato in contratto ed importo accreditato, nasce da un mero errore della stessa ricorrente che si riferisce al documento di sintesi della prima offerta economica presentata dall intermediario e non, invece, al documento di sintesi relativo al contratto poi effettivamente sottoscritto dalla ricorrente. Pag. 3/6
3 Ciò premesso, il Collegio ritiene opportuno richiamare la disciplina di riferimento. Al riguardo, l art. 125-sexies TUB introdotto dal D.lgs. n. 141/2010 prevede che Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto (conformemente a quanto, peraltro, già segnalato nella Comunicazione del Governatore della Banca d Italia del 10 novembre 2009, nella quale si osserva che in caso di estinzione anticipata del mutuo l intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata ). In riferimento, invece, al rimborso dei premi assicurativi, viene in rilievo oltre l accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento ), in base al quale Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica..., il soggetto mutuante restituisce al cliente sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell assicuratore la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato l art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, secondo cui Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso. Benché tale ultima norma non fosse in vigore all epoca dei fatti di cui è causa (art. 56 Reg. ISVAP n. 35/2010), rappresenta, tuttavia, un utile criterio di guida nella determinazione del rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata. Tale orientamento è stato, infine, confermato dall art. 22, comma 15-quater, del D.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221), secondo cui Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo. In linea generale, si segnalano, infine, i ripetuti richiami della Banca d Italia ad un maggior rispetto della normativa sulla trasparenza: onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei Pag. 4/6
4 contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia non riscosso per riscosso in favore dei soggetti plafonanti, ecc.). L obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato; - ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione (Comunicazione del Governatore della Banca d Italia del 10 novembre 2009; analogamente, più di recente, la Comunicazione della Banca d Italia del 7 aprile 2011). Chiarito il quadro normativo di riferimento, il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi sul diritto del cliente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata, in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Più in particolare, sulla base del proprio consolidato orientamento, il Collegio ritiene che: (a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring del tutto mancante nel caso in esame l intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare (diversamente da quanto effettuato dall intermediario); (c) l importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo. In riferimento al caso in esame, occorre, tuttavia, segnalare che la ricorrente non ha provveduto all estinzione anticipata del finanziamento, ma, ricevuti i conteggi estintivi predisposti dall intermediario, si è limitata a contestarne il contenuto, chiedendo al Collegio un equa riduzione del costo complessivo del credito in relazione al tempo. Pur esulando dalla competenza del Collegio la rideterminazione degli importi dovuti alla ricorrente per l estinzione anticipata del finanziamento (rideterminazione che presupporrebbe il riconteggio degli interessi ancora dovuti all intermediario, in ragione della prosecuzione del rapporto, e che dovrebbe, inoltre, tenere conto anche delle rate successive eventualmente versate dalla ricorrente), il Collegio ritiene comunque di accogliere parzialmente il ricorso della ricorrente, indicando nei principi sopra richiamati i criteri cui l intermediario dovrà attenersi nella predisposizione di un nuovo conteggio estintivo, qualora venga reiterata la richiesta di anticipata estinzione del rapporto. Più in particolare, l intermediario non potrà, inoltre, applicare oneri contrattuali per estinzione anticipata. L art. 125 sexies TUB, prevede, infatti, al comma 2 che In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito ; il successivo comma 3, tuttavia, elenca le fattispecie in cui tale indennizzo non è dovuto, fra le quali vi è quella, ricorrente nel caso di specie, in cui l importo rimborsato anticipatamente corrisponde all intero debito residuo ed è pari o inferiore a euro. Al riguardo, si segnala, infatti, che l ultimo conteggio estintivo presentato dall intermediario e contestato dalla ricorrente presenta una somma dovuta a saldo di Euro ,53, con Pag. 5/6
5 la conseguenza che la somma rideterminata secondo i criteri sopra richiamati, in considerazione sia delle ulteriori rate eventualmente versate dalla cliente, sia del (parziale) rimborso degli oneri non conteggiati dall intermediario, non potrà che essere inferiore all importo di Euro ,00. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l intermediario provveda a fornire alla ricorrente un conteggio relativo all estinzione anticipata del prestito in essere redatto secondo i criteri emergenti dal costante indirizzo dell ABF. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6
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