Decisione N. 564 del 30 gennaio 2014
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- Gianmarco Casati
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1 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) TINA Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore (MI) TINA Nella seduta del 14/11/2013 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Nel corso del marzo 2012, trovandosi in una grave situazione di difficoltà economica che aveva determinato alcuni ritardi nel pagamento delle rate relative a tre contratti di finanziamento conclusi con tre differenti intermediari, il ricorrente comunicava ai tre intermediari la propria intenzione di risolvere anticipatamente il rapporto di finanziamento, mediante il versamento di un importo una tantum a saldo e stralcio di quanto dovuto, chiedendo successivamente i relativi conteggi per l estinzione anticipata. Insoddisfatto dei riscontri ricevuti dai tre intermediari, il ricorrente ha presentato tre distinti ricorsi all ABF, con i quali ha chiesto, in relazione a ciascun intermediario, l accertamento del diritto ad estinguere anticipatamente il finanziamento nonché del dovuto (decurtati gli interessi calcolati sulle somme che verranno restituite in anticipo ) con verifica che i tassi applicati siano legali. Nelle proprie controdeduzioni gli intermediari hanno precisato quanto segue. Il primo intermediario ha riferito che: Pag. 2/6
2 - il ricorrente è titolare del contratto di finanziamento sottoscritto in data , per un importo di Euro ,00, da rimborsare in 84 rate mensili di Euro 576,50 ciascuna (TAN del 12,27% e TAEG del 13,51%); - l andamento dei rimborsi ha avuto nel tempo gravi insolvenze ; in particolare, il ricorrente ha interrotto i pagamenti in data , dando avvio all attività di recupero crediti, durante la quale ha espresso l intenzione di giungere a una soluzione transattiva che però non si è mai concretizzata; - nel giugno 2012, il ricorrente ha versato l importo di Euro 3.711,39 a copertura delle rate scadute (dalla n. 24 alla n. 29), oltre interessi di mora e spese di ritardo ed esazione; successivamente, ha nuovamente interrotto i pagamenti, accumulando un debito residuo pari a Euro ,93 (di cui Euro 4.216,48 quale importo scaduto e non pagato e Euro 153,14 a titolo d interessi di mora); - con comunicazione del , il ricorrente ha chiesto il conteggio per l estinzione anticipata del finanziamento che gli è stato comunicato il successivo ; - con successiva comunicazione del , il ricorrente ha offerto un importo complessivo di Euro 5.000,00 non suscettibile di alcun incremento a saldo e stralcio della posizione. Tale offerta è stata rigettata (comunicazione del ) in quanto di gran lunga inferiore al dovuto ; - il TAN (12,27%) e il TAEG (13,651%) applicati al finanziamento sono quelli previsti dal contratto sottoscritto dal ricorrente, evidenziando che il tasso soglia per il periodo di riferimento ( ) era pari al 18,80%. Infine, con specifico riferimento alla domanda di accertamento del diritto all estinzione anticipata, l intermediario ha specificato di essersi costantemente adoperato per agevolare il ricorrente nel rimborso del finanziamento e di non aver mai negato il diritto all estinzione anticipata dello stesso, tanto da aver inviato anche i relativi conteggi estintivi. Il secondo intermediario ha precisato che: - in data il ricorrente avanzava una richiesta di finanziamento per un importo totale di Euro ,45, oltre agli interessi convenzionali pattuiti e oneri accessori, da rimborsare in 36 rate da Euro 596,28 ciascuna, decorrenti dal 15 febbraio 2011 al 15 gennaio 2014; - il finanziamento, con un T.A.N. dell 8,90% ed un T.A.E.G. del 9,92%, veniva erogato a titolo di "Prestito con estinzione" di un precedente finanziamento e classificato, ai sensi della Legge 108/96, nella categoria delle operazioni definite "crediti personali", il cui tasso soglia risulta fissato, proprio nel periodo di applicazione 10 gennaio marzo 2011, nella misura del 16,95%; - il ricorrente accettava che il mancato puntuale e integrale pagamento di anche una sola rata/rimborsi minimi, per qualsiasi titolo, la mancata osservanza degli altri obblighi contrattuali previsti dall'art. 2 comportasse la facoltà [dell intermediario] di dichiarare senz'altro la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto ; - i pagamenti delle rate sono stati effettuati con gravi e reiterati ritardi; - in data , il ricorrente riferiva di una momentanea difficoltà economica, a causa della quale lo stesso risultava moroso di n. 5 rate, nel frattempo scadute, di 598,28 ciascuna ; Pag. 3/6
3 - il , il ricorrente chiedeva all intermediario di formulare un'offerta a saldo e stralcio di quanto dovuto al fine di risolvere anticipatamente il contratto di finanziamento n del (con scadenza nel 2014) ; successivamente, il ricorrente avanzava un offerta a totale definizione, la somma omnicomprensiva di 6.000,00 a saldo e stralcio ; - in data in l offerta del ricorrente veniva respinta perché non congrua, invitando lo stesso a riprendere quanto prima i versamenti; - in data l intermediario dichiarava la decadenza del ricorrente dal beneficio del termine, per effetto della quale, secondo quanto previsto dal contratto, non sarebbe stato possibile accogliere alcuna richiesta di estinzione anticipata del finanziamento. Il terzo intermediario, contestata in via preliminare la mancanza di un preventivo reclamo, ha, a sua volta, precisato che: - nulla osta all accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere l estinzione anticipata del finanziamento con definizione, in base a quanto contrattualmente stabilito, del debito residuo con decurtazione degli interessi maturandi; - di aver sempre tenuto nei confronti del ricorrente un comportamento improntato a correttezza e buona fede, in quanto, nonostante il mancato pagamento di più di una rata, non ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine, ricercando soluzioni alternative che gli consentissero di rientrare dall esposizione debitoria. DIRITTO In riferimento all eccezione sollevata da uno dei tre intermediari resistenti circa la mancanza di un preventivo reclamo, il Collegio ribadisce nuovamente che, per costante giurisprudenza dei tre Collegi dell ABF, la coincidenza tra reclamo e ricorso deve essere intesa in senso strettamente sostanziale, avendo lo scopo di permettere all intermediario di avere precisa contezza della lagnanza del cliente e quindi essere posto in condizione di soddisfare direttamente la pretesa dallo stesso rivolta. Sotto questo profilo, alla luce della documentazione in atti, risulta chiaramente che tutti e tre gli intermediari interessati fossero perfettamente edotti delle richieste avanzate dal ricorrente, sia nella fase di reclamo, che nei successivi ricorsi. Ciò chiarito, per quanto attiene, invece, al merito delle richieste avanzate dal ricorrente nei confronti dei tre intermediari resistenti, il Collegio ritiene che i ricorsi presentati non possano trovare accoglimento. Le richieste formulate dal ricorrente sono, infatti, volte all accertamento del proprio diritto ad ottenere nuovi conteggi per l estinzione anticipata dei contratti di finanziamento conclusi con gli intermediari resistenti, contratti che, allo stato, risultano essere tutt ora attivi. Questo Collegio ha più volte chiarito di non poter certamente provvedere a rielaborare i conteggi di estinzione, sia perché agli atti non sono disponibili i piani di ammortamento, sia, soprattutto, in considerazione del fatto che, successivamente all elaborazione dei conteggi estintivi da parte (peraltro di alcuni soltanto) degli intermediari resistenti i rapporti di finanziamento sono senz altro proseguiti. Allo stato, non sarebbe possibile, neppure in astratto, determinare con riferimento a quale ipotetica data di estinzione dei rapporti tali conteggi andrebbero rielaborati. Il Collegio può, tuttavia, individuare i criteri di carattere generale ai quali gli intermediari dovranno Pag. 4/6
4 conformarsi nel caso in cui il ricorrente dovesse reiterare le richieste di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento. A tal fine, il Collegio ritiene opportuno richiamare la disciplina di riferimento. Al riguardo, l art. 125-sexies TUB introdotto dal D.lgs. n. 141/2010 prevede che: Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto (conformemente a quanto, peraltro, già segnalato nella Comunicazione del Governatore della Banca d Italia del 10 novembre 2009, nella quale si osserva che in caso di estinzione anticipata del mutuo l intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata ). In riferimento, invece, al rimborso dei premi assicurativi, viene in rilievo oltre l accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento ), in base al quale: Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica..., il soggetto mutuante restituisce al cliente sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell assicuratore la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato l art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, secondo cui: Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso. Benché tale ultima norma non fosse in vigore all epoca dei fatti di cui è causa (art. 56 Reg. ISVAP n. 35/2010), rappresenta, tuttavia, un utile criterio di guida nella determinazione del rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata. Tale orientamento è stato, infine, confermato dall art. 22, comma 15-quater, del D.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221), secondo cui Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo. In linea generale, si segnalano, infine, i ripetuti richiami della Banca d Italia ad un maggior rispetto della normativa sulla trasparenza: Onde evitare la mancata conoscenza da parte Pag. 5/6
5 del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia non riscosso per riscosso in favore dei soggetti plafonanti, ecc.). L obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato; - ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione (Comunicazione del Governatore della Banca d Italia del 10 novembre 2009; analogamente, più di recente, la Comunicazione della Banca d Italia del 7 aprile 2011). Chiarito il quadro normativo di riferimento, il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi sul diritto del cliente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata, in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Più in particolare, sulla base del proprio consolidato orientamento, il Collegio ritiene che: (a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring del tutto mancante nel caso in esame l intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare (diversamente da quanto effettuato dall intermediario); (c) l importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo. Il Collegio non accoglie il ricorso. PER QUESTI MOTIVI IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6
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