Decisione N del 17 dicembre 2013

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1 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) QUADRI (NA) CARRIERO (NA) CONTE Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) RISPOLI FARINA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) BARTOLOMUCCI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore BARTOLOMUCCI PIERFRANCESCO Nella seduta del 19/11/2013 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Il ricorrente, nel mese di ottobre 2009, stipulava con la resistente un contratto di finanziamento mediante delegazione dello stipendio per un importo netto di euro 6.913,96 rimborsabili in sessanta mensili; alla stipula del prestito corrispondeva euro 198,10 a titolo di commissioni finanziarie; euro 597,60 al mediatore/agente; euro 275,00 per spese contrattuali; euro 342,73 per polizza impiego ed euro 91,47 per polizza vita. In seguito all estinzione anticipata del finanziamento, l intermediario provvedeva al rimborso della quota-parte delle commissioni finanziarie, detraendo nel conteggio estintivo l importo di euro 75,25. Ritenuto insoddisfacente l importo rimborsato, il ricorrente per il tramite di un proprio rappresentante di fiducia, inoltrava reclamo con il quale (assumendo che l estinzione anticipata fosse avvenuta nel mese di novembre 2011, dopo 23 rate pagate ), chiedeva la retrocessione degli oneri non goduti applicando il criterio proporzionale secco. In particolare, chiedeva il rimborso di quota parte di tutte le voci commissionali e del premio assicurativo, per un importo complessivo di euro 928,01. In riscontro al reclamo, l intermediario dava atto di aver già restituito quota parte delle commissioni finanziarie, calcolata in funzione dell incidenza degli interessi nominali per il Pag. 2/6

2 periodo di ammortamento non goduto rispetto agli interessi totali del finanziamento ; sottolineava, altresì, di non poter rimborsare le ulteriori voci commissionali e le spese contrattuali in quanto relative ad attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito. Quanto al premio assicurativo, sosteneva che la domanda di rimborso dovesse essere rivolta direttamente alle due compagnie assicurative con le quali erano state stipulate le rispettive polizze per la copertura rischio vita e rischio impiego, assumendo peraltro che una delle due aveva già manifestato la propria intenzione di retrocedere quanto dovuto. Insoddisfatto del riscontro ottenuto, il ricorrente sempre per il tramite del proprio rappresentante di fiducia adiva questo Arbitro per reiterare le proprie domande di rimborso: a sostegno delle stesse, in particolare, adduceva la presenza di componenti recurring, sulla base della relativa definizione nelle condizioni contrattuali, relativamente alla commissione finanziaria; rilevava, inoltre, che l intervento dell agente/mediatore non sarebbe limitato alla fase di conclusione del contratto, come poteva evincersi dalla descrizione contenuta nella relativa clausola negoziale, che si riferisce ad ogni altra attività prestata, espressione connotata da manifesta opacità; sottolineava, infine, la medesima opacità anche nella descrizione degli oneri e spese istruttori, con particolare riguardo alle spese per l invio delle comunicazioni periodiche che farebbero riferimento a costi soggetti a maturazione nel tempo. Rilevava, dunque la violazione dell art. 125-sexies t.u.b. e delle prescrizioni della Banca d Italia, con il conseguente riconoscimento del diritto all equa riduzione del costo del finanziamento anticipatamente estinto e la restituzione della quota parte delle voci commissionali, quantificata in applicazione del criterio proporzionale puro. Quanto al premio assicurativo, sosteneva l esistenza del collegamento negoziale tra polizze assicurative associate a contratti di finanziamento, come quelli in esame, e richiamava oltre alla giurisprudenza di questo Arbitro la normativa primaria e secondaria in subiecta materia. Chiedeva, pertanto, la restituzione della somma complessiva di euro 852,73 (al netto dell abbuono già riconosciuto), oltre interessi legali e spese per assistenza difensiva. Costituitosi ritualmente, l intermediario convenuto precisava di aver già rimborsato una quota-parte delle commissioni finanziarie, detraendo nel conteggio estintivo l importo di euro 75,25, calcolato sulla base di un criterio proporzionale in funzione dell incidenza degli interessi per il periodo di ammortamento non goduto rispetto agli interessi totali del finanziamento ; circa la richiesta di rimborso del premio, eccepiva il difetto di legittimazione passiva per la richiesta di rimborso del premio assicurativo, richiamando l art. 22 commi 15 quater e 15 septies del DL n. 179/2012 che prevede l obbligo per le imprese assicurative di rimborsare quota parte degli oneri non goduti. Affermava, inoltre, di aver prodotto documenti sufficienti (fattura di pagamento della provvigione) per provare l intervento di un intermediario finanziario (mediatore) nella conclusione del contratto, la cui commissione sarebbe senza dubbio irripetibile ; infine, negava il rimborso degli oneri e spese istruttorie in quanto inerenti la conclusione del contratto. In allegato alle controdeduzioni, parte resistente depositava copia della ricevuta del bonifico di euro 27,55 effettuato da una delle società assicurative al ricorrente (in data 29 agosto 2013) per il rimborso del premio assicurativo per il rischio vita non goduto, nonché l del 19 settembre 2013 con cui tale società comunicava alla resistente che il rimborso era stato effettuato. Chiedeva, pertanto dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alla domanda di restituzione della quota parte del premio assicurativo rischio impiego di rigettare il ricorso. Pag. 3/6

3 DIRITTO In molteplici occasioni questo Collegio è stato chiamato a decidere in ordine all effettiva restituzione delle quote non maturate delle voci di costo imposte al sovvenuto in occasione della stipula di un contratto di finanziamento mediante cessione di quote della propria retribuzione mensile: nel determinare la sussistenza del relativo diritto, fondato sul principio di equa riduzione del costo del finanziamento (ex art. 125-sexies t.u.b.), la giurisprudenza uniforme dell ABF anche anticipando in parte le determinazioni assunte nel 2009 e nel 2011 dalla Banca d Italia ha inteso stabilire il rimborso delle quote soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che a causa dell estinzione anticipata del prestito costituirebbero un attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale. Alla luce del richiamato principio, la stessa Autorità di vigilanza con le richiamate istruzioni ha inteso porre grande rilievo sulle modalità di redazione dei testi contrattuali, nella parte destinata alla descrizione della natura delle attività remunerate dai soggetti finanziati, mediante la corresponsione delle relative commissioni: ciò non solo al fine di rendere edotti i consumatori dei costi effettivi connessi alle operazioni di prestito, ma anche al fine di rendere più agevole l identificazione e la successiva quantificazione delle quote retrocedibili in caso di estinzione anticipata. Si tratta, in altri termini, di un esplicitazione dei generali principi di tutela del consumatore, volti alla trasparenza delle condizioni del contratto, desumibili dalle norme generali: le indicazioni della Banca d Italia, rivolte agli operatori del settore della cessione del quinto, sono dunque meramente esplicative di una disciplina già riveniente dall ordinamento. Pertanto appaiono infondate le considerazioni svolte in merito dall intermediario convenuto, il quale tende per questa via a giustificare il difetto di trasparenza del contratto, peraltro dallo stesso riconosciuto, così come pure i criteri di calcolo in base ai quali sono stati effettuati gli avvenuti rimborsi. Riguardo al caso di specie, nessun dubbio può essere sollevato in ordine alla necessaria retrocessione delle commissioni finanziarie, come peraltro è dimostrato dalla circostanza che lo stesso intermediario resistente ne ha disposto la retrocessione in sede di conteggio estintivo; resta invece controversa l applicazione del criterio di calcolo adottato per la determinazione di tale abbuono. In assenza di un parametro stabilito dalle norme primarie e secondarie, il criterio di calcolo per la quantificazione della equa riduzione del costo del finanziamento deve essere rimessa alla volontà delle parti, che può essere espressa nel contratto, ovvero può essere desunta ex post in base a metodi di calcolo (pur espressi dal solo finanziatore) che siano oggettivamente valutabili e razionalmente coerenti con l operazione economica posta in essere tra le parti. Da ciò può desumersi che, come più volte affermato dal costante orientamento di questo Arbitro, la quantificazione effettuata in applicazione di un criterio proporzionale puro, che tenga conto soltanto delle rate di ammortamento non ancora scadute, possa essere applicato in via suppletiva e sussidiaria, allorché difetti una diversa e specifica quantificazione (cfr. ex multis, dec. nn. 2475/2011, 4435, 3053/2012; 1805/2013). Il conteggio effettuato dall intermediario convenuto, e puntualmente descritto in sede di controdeduzioni, appare immune da vizi logici, coerente con l operazione economica posta in essere tra le parti e, dunque, incensurabile in questa sede. Ne consegue che la relativa domanda restitutoria non può essere accolta. Parimenti deve essere rigettata la domanda di rimborso di quota parte delle provvigioni per l agente/mediatore. Sul punto, infatti, non può essere accolta l interpretazione della clausola effettuata dal ricorrente, il quale intenderebbe il riferimento ad ogni altra attività Pag. 4/6

4 sufficiente a rendere opaca la relativa determinazione contrattuale: al contrario, un interpretazione fondata sulla base dei criteri ermeneutici di cui agli artt ss. cod. civ. consente di ritenere sufficientemente chiaro il contenuto della clausola, che fa espresso riferimento ad attività di natura up front ed in quanto tali non retrocedibili. Al contrario, il richiamo alle attività retribuite dalle somme versate a titolo di spese contrattuali appare evidentemente esteso non solo alla fase preliminare alla concessione del prestito, ma anche a quella e4secutiva del rapporto (ad esempio con riferimento all invio delle comunicazioni periodiche): in ragione di ciò il Collegio ritiene che vada riconosciuto il diritto del ricorrente al rimborso proporzionalmente determinato in euro 165,00. Residua la domanda di rimborso degli oneri assicurativi: preliminarmente il Collegio richiamandosi alla propria consolidata giurisprudenza in argomento ritiene infondata l eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal resistente. Negli ormai numerosi precedenti sottoposti al vaglio di questo Arbitro, si è avuto modo di chiarire che, contrariamente alla ricostruzione dell intermediario, la disposizione contenuta nell art. 22 della legge n. 221/2012 effettivamente conforme al dato testuale riveniente nell art. 49 del regolamento Isvap n. 35/2010 abbia inteso sancire a livello normativo la sussistenza di un evidente collegamento negoziale ogni qualvolta l adesione ad una polizza assicurativa sia associata alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento (cfr. Collegio di Napoli, dec. nn. 2439/12, 1720/12, 746/2012, 1073/11, 359/11, 2466/11; Collegio di Roma, dec. nn. 491/2012 e 1979/2012; Collegio di Milano, dec. nn. 195/2012 e 2055/12). Tale associazione, infatti, pur operata mediante la stipulazione di due contratti distinti sotto il profilo formale, realizza un operazione economico-giuridica che può essere apprezzata esclusivamente in modo unitario: la comune intenzione delle parti, infatti, fa in modo che il contratto di assicurazione devii dalla propria causa tipica, per essere destinato a coprire il rischio da eventi che impediscano l integrale restituzione dell importo finanziato. Pertanto, sia dal punto di vista soggettivo sia dal punto di vista oggettivo, viene in essere un collegamento negoziale che rende le vicende del contratto principale, quale è quello di credito al consumo, rilevanti anche per quello accessorio, quale è il contratto assicurativo (cfr. Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; Cass., 10 luglio 2008, n ). Nel caso di specie, l anticipata estinzione del finanziamento determina il venir meno del rischio (oggetto della polizza) della mancata restituzione integrale dell importo finanziato: ne consegue che la quota del premio corrisposto per intero al momento della stipula del prestito, corrispondente alla parte relativa alla vita residua del finanziamento, determini un trasferimento patrimoniale privo della necessaria giustificazione causale, con conseguente obbligo di restituzione in favore del sovvenuto. In virtù del richiamato collegamento negoziale, l obbligo restitutorio può ben essere posto in capo al soggetto finanziatore, dato che questi ha collocato anche il prodotto assicurativo, vedendosi corrisposto il versamento del relativo premio: nei rapporti con il soggetto finanziato, dunque, non assume rilievo la circostanza che tale somma sia in effetti meramente custodita dal finanziatore, che è tenuto a versarla alla compagnia di assicurazione. Né tale ricostruzione può evincersi dalla lettura delle norme citate dal resistente; la legge n. 221/2010, infatti, così come il regolamento Isvap n. 35/2010, non sono norme volte ad identificare il soggetto legittimato alla restituzione, ma, al contrario, sono disposizioni che mirano essenzialmente a stabilire l obbligo restitutorio in favore del sovvenuto proprio in ragione del descritto collegamento negoziale: obbligo che, per le ridette ragioni, può essere posto anche a carico dell intermediario collocatore della polizza. Pag. 5/6

5 Ciò posto in premessa, non sfugge al Collegio che nel caso di specie il ricorrente abbia aderito a due diverse polizze con differenti compagnie di assicurazione, per la copertura del rischio vita e del rischio impiego: in seguito all estinzione anticipata del finanziamento, soltanto la compagnia con la quale è stato concluso il contratto per la copertura del rischio vita ha provveduto al rimborso della somma di euro 27,55 in applicazione di criteri dalla stessa determinati e che sfuggono alla cognizione di questo Arbitro. Al contrario, alcun rimborso è stato disposto dall altra compagnia di assicurazione, con la quale si era convenuta la copertura del rischio impiego, con la conseguenza che vada posto a carico della parte resistente il rimborso della quota non maturata dello stesso, proporzionalmente quantificata in euro 205,64. Gli importi oggetto di retrocessione devono essere calcolati su base proporzionale alla vita residua del finanziamento anticipatamente estinto, assumendo tuttavia che tale estinzione sia avvenuta come risulta documentalmente in corrispondenza della ventiquattresima rata di ammortamento e non già della ventitreesima, come ritenuto dal ricorrente. Sulle somme complessive così riconosciute, il Collegio dispone che vadano computati gli interessi al tasso legale a far data dal reclamo. Il Collegio ritiene, altresì, di dover riconoscere un ulteriore somma a titolo di ristoro dell attività difensiva svolta, da intendersi quale voce del più generale ristoro disposto a favore del ricorrente, equitativamente determinato in euro 200,00. P.Q.M. In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l intermediario tenuto alla restituzione dell importo complessivo di 370,64 oltre interessi legali dalla data del reclamo; dispone altresì il ristoro delle spese di assistenza difensiva nella misura di 200,00. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6

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