IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

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1 composto dai signori: Avv. Bruno De Carolis IL COLLEGIO DI ROMA Presidente Dott.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Pietro Sirena Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario Prof. Avv. Marco Marinaro Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 09/11/2012, dopo aver esaminato: il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica. Fatto Il ricorrente ha affermato: -che, in data 5 ottobre 2010, avrebbe stipulato con la banca odierna resistente un mutuo ipotecario dell importo di ,00 per l acquisto di un immobile a uso abitativo; -che tale mutuo avrebbe previsto il pagamento di 349 rate mensili dell importo di 1.380,00 ciascuna, la prima delle quali sarebbe scaduta il 30 settembre 2011; -che tale mutuo avrebbe previsto inoltre il pagamento di 11 rate mensili relative agli interessi di preammortamento, la prima delle quali sarebbe scaduta il 31 ottobre 2010; -che, contestualmente alla stipulazione del suddetto contratto di mutuo, il ricorrente avrebbe altresì ottenuto da due società assicuratrici appartenenti al medesimo gruppo della banca odierna resistente il rilascio di una polizza assicurativa accessoria rispetto al finanziamento; -che avrebbe corrisposto il premio assicurativo convenuto in un unica soluzione, per l importo complessivo di ,00; -che l accessorietà di tale polizza assicurativa rispetto al suddetto contratto di mutuo sarebbe espressamente statuita dalla seguente clausola: «in relazione al contratto di finanziamento richiesto al [ ] la Banca ha richiesto, in nome dei propri clienti, [ ] s.p.a. una copertura assicurativa per il caso di morte per tutte le cause ed alla [ ] s.p.a. le coperture Pag. 2/10

2 assicurative invalidità permanente totale da infortunio o malattia, ricovero»; -che sull immobile di cui si tratta sarebbe stata altresì iscritta un ipoteca a garanzia della banca odierna resistente; -che, vendendo in data 22 settembre 2011 una porzione del medesimo immobile, il ricorrente avrebbe anticipatamente estinto una parte del suddetto mutuo, versando alla banca odierna resistente la complessiva somma di ,00; -che, a seguito di tale pagamento, sarebbe residuato nei confronti della banca odierna resistente un debito ,00, pari a un terzo di quello originario; -che, di conseguenza, sarebbe stato modificato il piano di ammortamento del suddetto mutuo, riducendo l importo di ciascuna delle residue rate mensili a 525,00; -che la banca avrebbe inoltre dato l assenso alla restrizione dell ipoteca iscritta in suo favore, liberando da tale garanzia reale la porzione d immobile venduta; -che il ricorrente avrebbe pertanto chiesto alla banca la restituzione del premio assicurativo in misura corrispondente alla parziale estinzione anticipata del suddetto mutuo. Ciò posto, il ricorrente ha chiesto che l intermediario sia condannato alla restituzione della quota del premio previsto dalla polizza assicurativa accessoria al contratto di mutuo, per la parte corrispondente alla quota del mutuo estinta in via anticipata, ossia i 2/3 (pari a ,00). La banca ha resistito al ricorso, affermando: -che il ricorso sarebbe irricevibile per il difetto di legittimazione passiva della banca, in quanto si tratterebbe della validità del contratto assicurativo e dell eventuale diritto del ricorrente a ottenere la restituzione del premio pagato; -che spetterebbe pertanto all IS.V.A.P. di decidere la controversia; -che, ai sensi dell art. 12 della Nota informativa, i reclami riguardanti il contratto assicurativo dovrebbero essere infatti inoltrati per iscritto all impresa di assicurazione con cui sono stati stipulati; -che, a proposito della decorrenza e durata della copertura assicurativa, in particolare, l art. 6 delle condizioni contrattuali prevederebbe che «in caso di estinzione parziale del finanziamento le coperture assicurative resteranno comunque commisurate, sia per le prestazioni che per la durata, all originario piano di ammortamento del finanziamento» e che «in caso di anticipata estinzione totale del finanziamento l'impresa di assicurazione restituirà a ciascun assicurato la parte di premio relativa al periodo di assicurazione non Pag. 3/10

3 goduto» ; -che la suddetta previsione contrattuale sarebbe riprodotta all art. 10 delle condizioni generali di contratto, il quale, a proposito della anticipata estinzione totale o parziale, surroga e accollo del finanziamento, riporterebbe le formule di calcolo per il rimborso della quota di premio corrispondente al periodo non goduto a seguito di estinzione totale del finanziamento; -che le suddette previsioni contrattuali sarebbero del tutto coerenti con quanto previsto dall accordo A.B.I.-A.N.I.A. del 22 ottobre 2008, nonché dal Regolamento n.35/10 dell IS.V.A.P. per l anticipata estinzione del finanziamento; -che, infatti, il rimborso anticipato di una parte del finanziamento non determinerebbe propriamente la sua estinzione; -che, in ogni caso, l estinzione parziale del finanziamento non avrebbe proporzionalmente ridotto i rischi a carico della società assicuratrice, essendo previsto dagli artt. 6 e 10 del contratto che: «le coperture assicurative resteranno comunque commisurate, sia per le prestazioni che per la durata, all originario piano di ammortamento del finanziamento», sicché «gli indennizzi versati [dalla compagnia assicuratrice] alla banca verranno utilizzati dalla stessa per rientrare dei propri crediti vantati in forza del predetto contratto di finanziamento, mentre l'eventuale parte eccedente il debito residuo verrà restituita agli aventi diritto». Ciò posto, la banca ha chiesto che il ricorso sia rigettato. Diritto L eccezione pregiudiziale sollevata dalla banca resistente, secondo la quale essa sarebbe priva della legittimazione a resistere nel presente giudizio, è infondata. A tale proposito, si deve premettere che, ai sensi dell art. 125-sexies, 1 comma, t.u.b., il quale è ratione temporis applicabile all oggetto del presente giudizio, il consumatore può in qualsiasi momento rimborsare il finanziamento, in tutto o anche soltanto in parte. Tanto nel caso in cui il rimborso anticipato sia totale, quanto nel caso in cui sia parziale, la medesima disposizione legislativa sancisce che il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Pag. 4/10

4 Secondo le precedenti decisioni di questo arbitro (v., ad es., quella del Collegio di Roma, n. 823 del 2010), «il premio assicurativo deve considerarsi come parte integrante dei costi del finanziamento, tanto che il relativo ammontare viene dalla banca detratto dalla somma effettivamente erogata». Un espressa indicazione normativa in tal senso si rinviene nell art. 121, 2 comma, t.u.b., il quale, dopo aver statuito che nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, vi ricomprende espressamente i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente a oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. Dal combinato disposto delle suddette disposizioni legislative, si desume pertanto univocamente che: 1) è ammesso il rimborso parziale di un finanziamento da parte del consumatore che lo ha ottenuto da una banca ovvero da un altro intermediario; 2) poiché in tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che, per quanto qui rileva, è pari ai costi dovuti per la vita residua del contratto, l anticipato pagamento di tali costi deve essere ormai considerato come indebito ai sensi dell art c.c., cosicché il finanziatore è obbligato alla restituzione del loro importo; 3) in particolare, quando al finanziamento sia collegato un contratto di assicurazione (c.d. credit protection insurance), e il consumatore ne abbia anticipatamente corrisposto il premio, la parte di quest ultimo che è relativa alla vita residua del contratto deve essere restituita dal finanziatore. Come questo Arbitro ha avuto ripetutamente occasione di rilevare, inoltre, le Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento, contenute nell accordo concluso tra l A.B.I. e l A.N.I.A. il 22 ottobre 2008, prevedono che «Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all iniziale durata contrattuale ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica, lo stesso soggetto mutuante propone le seguenti opzioni al cliente: 1. la copertura assicurativa continua per la durata e alle condizioni originariamente pattuite ed il mutuatario indica il nuovo beneficiario o intestatario del vincolo di beneficio [ ]; 2. l estinzione Pag. 5/10

5 del contratto assicurativo accessorio al contratto principale di mutuo o di finanziamento. In tale ipotesi il soggetto mutuante restituisce al cliente sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell assicuratore la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato». Tale soluzione è stata espressamente recepita nel diritto positivo dall art. 49, 1 comma, del regolamento I.S.V.A.P. 26 maggio 2010, n. 35 (Disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private), il quale (entrato in vigore il 1 dicembre 2010 e pertanto applicabile ai contratti che costituiscono oggetto del presente giudizio), così statuisce: «Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso». Quando il contratto di finanziamento sia stato anticipatamente estinto, si deve pertanto ritenere che il finanziatore sia obbligato a restituire al soggetto finanziato il premio assicurativo che quest ultimo abbia già corrisposto in un unica soluzione, anche quando esso sia stato percepito dalla società assicuratrice. A ciò consegue che, rispetto alla domanda di Pag. 6/10

6 restituzione di tale premio assicurativo che sia proposta dal cliente solvens, la legittimazione passiva spetta proprio al finanziatore, secondo quanto è stato più volte già deciso da questo Arbitro (decisioni ABF, Collegio di Roma, n del 2012 e n del 2011). Venendo ora alla trattazione del merito, conviene rilevare anzitutto che, come è stato già deciso da questo Arbitro in precedenti analoghi (decisioni ABF, collegio di Roma, n del 2011, n del 2011, n. 823 del 2010), sussiste un indubbio collegamento funzionale del contratto di assicurazione di cui si tratta con quello di finanziamento stipulato dalla banca resistente, in quanto il rischio assicurato è propriamente costituito dall eventualità che la morte ovvero la sopravvenuta invalidità del soggetto finanziato, ovvero la sua sopravvenuta incapacità lavorativa, ovvero ancora la perdita involontaria del suo impiego determinino il mancato pagamento delle rate che egli deve al finanziatore. È decisivo in tal senso che, secondo quanto risulta dalle condizioni contrattuali depositate dalla banca resistente come all. 3C, ed è confermato dalle note informative depositate sempre dalla banca resistente come all. 3A e 3B, la prestazione assicurata sia pari proprio al debito residuo del finanziamento in linea capitale (art. 4), la durata dell assicurazione sia pari proprio a quella originaria del finanziamento richiesto (art. 6) e il beneficiario della prestazione assicurativa sia identificato proprio nel finanziatore (art. 8). D altro canto, il suddetto collegamento è senz altro voluto dalle stesse parti contraenti, se si considera che, come espressamente risulta dalle già richiamate condizioni contrattuali, da un lato il contenuto del contratto di assicurazione di cui si tratta è determinato facendo espressamente rinvio alle polizze collettive concordate tra il gruppo di società cui appartiene la banca resistente e quello cui appartiene la società assicuratrice, dall altro lato la preventiva stipulazione di un contratto di finanziamento con la banca resistente (o un altro intermediario appartenente allo stesso gruppo di società) costituisce un requisito di assicurabilità che è espressamente e specificamente previsto dall art. 3. È inoltre pacifico tra le parti che la banca resistente abbia gestito interamente tutta la fase precontrattuale relativa alla stipulazione del contratto di assicurazione. Pag. 7/10

7 Il collegamento negoziale che intercorra tra più contratti non sopprime la loro rispettiva individualità giuridica, ma esige che essi siano considerati unitariamente e che la loro validità ed efficacia sia verificata avendo riguardo all interesse globalmente perseguito dalle parti. Secondo quanto è stato affermato da Cass., III Sez. Civ., 16 febbraio 2010, n. 3589, «il collegamento tra più contratti tra loro interdipendenti per il raggiungimento di un fine ulteriore che supera i singoli effetti tipici di ciascun atto collegato, dà luogo ad un unico regolamento di interessi, che assume una propria, diversa rilevanza causale (ex plurimis, Cass., n. 9447/2007) in relazione alla sintesi degli interessi (c.d. causa concreta) che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (Cass., n / 2006)». Per quanto riguarda il collegamento tra il contratto di finanziamento e quello accessorio di assicurazione, in particolare, esso «non esclude che ciascuno dei contratti si caratterizzi in funzione di una propria causa e conservi una distinta individualità giuridica, ma determina fra i contratti appunto collegati un vincolo di reciproca dipendenza, tale che le sorti dell uno sono legate a quelle dell altro. Più precisamente, il collegamento negoziale tra il contratto di assicurazione e quello di finanziamento estende a ciascuno gli effetti della invalidità, della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell altro, pur senza pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto» (decisione ABF, Collegio di Roma, n. 823 del 2010). Ciò posto, nel caso di specie si deve ritenere che, sussistendo appunto il collegamento negoziale di cui si è detto, la parziale estinzione anticipata del mutuo abbia fatto venir meno in parte qua la ragione giustificatrice del contratto accessorio di assicurazione, determinando così il suo scioglimento automatico. Infatti, nella parte in cui il capitale è stato rimborsato alla banca resistente, è evidentemente venuto meno il rischio che era stato assicurato mediante la stipulazione del contratto collegato. La banca resistente ha eccepito che, secondo quanto statuito dall art. 6 delle condizioni contrattuali (all. 3C alle controdeduzioni, p. 3), e confermato dall art. 10 (all. 3C alle controdeduzioni, p. 3), la restituzione della parte di premio relativa al periodo di assicurazione non goduto sarebbe dovuta soltanto nel caso di anticipata estinzione totale del finanziamento, laddove «in caso di estinzione parziale del finanziamento, Pag. 8/10

8 le coperture assicurative resteranno comunque commisurate, sia per le prestazioni che per la durata, all originario piano di ammortamento del finanziamento». L eccezione è tuttavia infondata. In via preliminare, si deve ribadire che, ai sensi degli artt. 125-sexies, 1 comma e 121, 2 comma, t.u.b., l anticipata estinzione del finanziamento determina la risoluzione automatica del contratto accessorio di assicurazione (non solo quando sia totale, ma) anche quando sia parziale, sia pure con l ovvia precisazione che, in tal caso, si tratta di una risoluzione (non totale, ma) parziale nella misura corrispondente. Posto che le clausole contrattuali di cui si tratta non sono state individualmente negoziate dalle parti contraenti, si rileva d ufficio che, ai sensi dell art. 36 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo), esse sono nulle, in quanto determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi previsti dal contratto, violando la buona fede. Come si è già rilevato, infatti, l anticipata estinzione del finanziamento, per quanto sia parziale, determina in misura corrispondente l automatica risoluzione del contratto accessorio di assicurazione, cosicché la parte di premio che corrisponde al periodo non goduto di copertura assicurativa del rischio è ormai indebita e deve essere restituita al solvens. L esclusione di tale azione di ripetizione consentirebbe alla banca di lucrare un arricchimento ingiustificato a spese del cliente e tale squilibrio di diritti e di obblighi contrattuali sarebbe contrario al principio generale della buona fede contrattuale perché, nella parte in cui il rischio assicurato è venuto meno, non sussiste alcuna ragione giuridica ed economica che possa oggettivamente giustificare la persistente remunerazione dell assicuratore, il quale non è tenuto a indennizzare che il «debito residuo del finanziamento in linea capitale, al netto di eventuali rate insolute» (art. 4 delle condizioni contrattuali) (all. 3C alle controdeduzioni, p. 2). Al fine di determinare la parte di premio assicurativo che la banca resistente è obbligata a restituire, si deve premettere che, secondo quanto è pacifico tra le parti, il parziale rimborso anticipato del finanziamento di cui si tratta è stato effettuato dal ricorrente il 22 settembre 2011, ossia Pag. 9/10

9 anteriormente alla data di scadenza della prima rata dovuta al finanziatore (30 settembre 2011). Ne consegue che la parte di premio assicurativo che la banca resistente è obbligata a restituire deve essere determinata in rapporto a tutte le 349 rate che sono ricomprese nel piano di ammortamento, il quale, a seguito dell anticipata estinzione parziale di cui si è detto, ha tenuto ferma la durata del finanziamento, prevedendo piuttosto che diminuisse in proporzione l importo di ciascuna rata costante (che è divenuto pari a 525,00). Ciò posto, la parzialità del rimborso anticipato da parte del ricorrente implica che anche la restituzione del premio assicurativo da parte della banca resistente sia parziale, e più precisamente che quest ultima debba avvenire nella stessa misura in cui il finanziamento è stato anticipatamente rimborsato (ovvero, il che è lo stesso, nella stessa misura in cui è diminuita ciascuna rata mensile costante secondo il nuovo piano di ammortamento). A tale fine, si deve pertanto applicare all importo anticipatamente corrisposto dal ricorrente a titolo di premio assicurativo ( ,00) il quoziente che si ottiene dividendo l importo iniziale del finanziamento in linea capitale ( ,29) per l importo del rimborso anticipato ( ,00). Tale quoziente è pari a 0, Il prodotto che si ottiene moltiplicandolo per l importo anticipatamente corrisposto dal ricorrente a titolo di premio assicurativo ( ,00) è di ,41. In accoglimento del ricorso, il Collegio condanna pertanto la banca resistente al pagamento di ,41 in favore del ricorrente, a titolo di restituzione dell indebito. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 10/10

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