IL COLLEGIO DI MILANO

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1 IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'italia - Avv. Maria Elisabetta Contino Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore) - Avv. Giuseppe Spennacchio Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario - Prof. Avv. Andrea Pericu Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 28 febbraio 2013, dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica FATTO Con reclamo dell 11 aprile 2012 la ricorrente, una consumatrice che aveva stipulato un contratto di credito al consumo estinto anticipatamente nel marzo 2009, rinnovava all intermediaria che glielo aveva erogato la richiesta, già formulata circa un anno prima, di rimborso della quota del premio relativo all assicurazione contratta a copertura del finanziamento, riferibile al periodo residuo successivo all estinzione di quest ultimo. La finanziaria rigettava l istanza sul presupposto che le condizioni di polizza escludessero, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto dell assicurato al rimborso di una quota del premio. Sosteneva inoltre che avrebbe provveduto alla restituzione della frazione di premio relativa al rischio non corso se gliene fosse stata fatta richiesta entro trenta giorni dalla data di estinzione del finanziamento. Ciò non era avvenuto nel caso in esame, risultando il prestito estinto il 6 aprile 2009 e la richiesta di rifusione di quota del premio formulata invece per la prima volta solo il 4 marzo Evidentemente insoddisfatta della risposta ricevuta, la consumatrice adiva l Arbitro Bancario Finanziario con ricorso pervenuto il 27 luglio 2012, chiedendo condannarsi l intermediaria a rimborsarle i costi di gestione non maturati e le quote di assicurazione non godute che non erano stati dedotti dall importo conteggiato e versato per estinguere anticipatamente il prestito contratto. Lamentava inoltre la scarsa trasparenza ravvisabile nel comportamento della resistente per non avere adeguatamente informato i clienti, e in specie i consumatori, circa i diritti loro attribuiti al riguardo da norme di recente emanazione. Accludeva copia del carteggio scambiato con la finanziaria nel 2011, del conteggio di estinzione anticipata ricevuto e del bonifico predisposto a saldo del importo ivi risultante, Pag. 2/6

2 del documento di sintesi relativo all operazione di credito in esame nonché di un estratto conto del periodo intercorrente tra 1 marzo al 31 agosto Si costituiva l intermediaria, chiedendo il rigetto della domanda sull assunto che le condizioni generali di assicurazione espressamente escludevano che in caso di estinzione anticipata del prestito fosse dovuto qualsiasi rimborso del premio, integralmente versato in un unica soluzione all atto dell erogazione del prestito. Ribadiva che vi sarebbe stata la propria disponibilità a procedervi, ma solo ove la relativa richiesta le fosse stata presentata entro il termine di trenta giorni dall estinzione del finanziamento. Sosteneva, infine, di nulla più dovere alla ricorrente per avere già detratto gli interessi futuri dall importo complessivamente dovuto per l estinzione. Produceva copia del reclamo e della propria risposta, della documentazione contrattuale, incluse le condizioni generali relative all assicurazione, di due estratti conto (uno dei quali già versato agli atti dalla ricorrente e l altro relativo al periodo 8 gennaio febbraio 2009, superiore quindi alla durata massima annuale disposta dall art. 119 del Testo Unico Bancario in tema i comunicazioni periodiche alla clientela) inviati unitamente ai documenti di sintesi. DIRITTO Ricorrendo all Arbitro Bancario Finanziario la consumatrice, invocando le nuove normative vigenti, chiede condannarsi la finanziaria alla restituzione, in conseguenza dell avvenuta estinzione anticipata del prestito, della parte del premio assicurativo, integralmente versato all atto della concessione del finanziamento, riferibile al periodo residuo di ammortamento, in quanto non era stato detratto dall importo reclamato per l estinzione anticipata. La domanda, formulata a titolo di ripetizione di indebito, merita accoglimento. La ricorrente intende verosimilmente fondare la propria pretesa sul disposto dell art. 125 sexies del Testo Unico Bancario, introdotto, recependo pedissequamente le previsioni dell art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, dal D.Lgs. n. 141 del 2010, a mente del quale Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. All atto dell entrata in vigore di tale disposizione, il finanziamento di cui è causa era tuttavia già estinto e il rimborso integralmente avvenuto, per cui non potrebbero sussistere effetti del rapporto non ancora esauriti a tale data, ai quali la nuova normativa possa risultare applicabile. In realtà il problema dell irretroattività della norma non si pone, atteso che l art. 125 sexies del Testo Unico Bancario ha valore sostanzialmente ricognitivo del secondo comma dell art. 125 dello stesso Testo Unico, che, nella versione vigente all epoca dei fatti, così disponeva: Se il consumatore esercitala facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. Già inoltre il Decreto del Ministero del Tesoro 8 luglio 1992 all art. 3 stabiliva: Il consumatore ha sempre la facoltà di adempimento anticipato; tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all uno per cento del capitale residuo. Ove corrisposto anticipatamente, tutto quanto riferibile al periodo successivo all estinzione del finanziamento doveva quindi essere rimborsato, in quanto non dovuto. Pag. 3/6

3 La natura ricognitiva o comunque interpretativa dell art. 125 sexies del Testo Unico Bancario è confermata peraltro altresì dall anteriore Comunicazione del Governatore della Banca d Italia del 10 novembre 2009, che, sia pure con riferimento alle operazioni di cessione del quinto dello stipendio, così chiariva, nel commentare l allora vigente art. 125, 2 comma, del Testo Unico Bancario e l art. 3 del Decreto del Ministero del Tesoro 8 luglio 1992: Pertanto, l intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata. Costituisce quindi orientamento costante di questo Collegio (cfr., tra le tante, la decisione n del 2012), a fortiori dopo l entrata in vigore dell art. 125 sexies del Testo Unico Bancario, quello secondo il quale, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, con riferimento a tutto quanto versato in un unica soluzione all atto dell erogazione, (a) sono rimborsabili al cliente, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza, come nel caso in esame, di una chiara ripartizione del contratto tra oneri e costi up-front e recurring, l intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine dell individuazione della quota da rimborsare; (c) l importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l intermediario è tenuto alla rifusione a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo. Ciò chiarito, con specifico riferimento alla sorte del rapporto assicurativo e del relativo premio in caso di rimborso anticipato del finanziamento in vista del quale la copertura era stata contratta, giova altresì richiamare il disposto dell art cod. civ., ai sensi del quale: Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. La giurisprudenza ha peraltro chiarito al riguardo che lo scioglimento del contratto di assicurazione nel caso di cessazione del rischio, ovvero nell analogo caso di sopravvenuta inassicurabilità del rischio medesimo, si verifica, a norma dell art c.c., ipso iure, senza necessità di una manifestazione di volontà in tal senso, restando esclusa ogni possibilità delle parti di mantenere in vita un assicurazione senza rischio (così, tra le più recenti, Cass. 29 marzo 2005, n. 6561). E quindi evidente come l anticipato rimborso del finanziamento comporti l automatico scioglimento del contratto di assicurazione, venendo meno il rischio a copertura del quale era stato stipulato. Il contratto di assicurazione risulta, infatti, funzionalmente collegato a quello di finanziamento, con la conseguenza che le vicende di quest ultimo si ripercuotono inevitabilmente e necessariamente sul primo (cfr. Cass. 18 settembre 2012, n ). Quanto ai premi dovuti, l art cod.civ. prevede che in caso di scioglimento anticipato del contratto di assicurazione gli stessi non siano più dovuti dal momento in cui l assicuratore venga comunque a conoscenza della cessazione del rischio. Fermo restando che il Testo Unico Bancario costituisce norma speciale, destinata quindi a prevalere sulla disposizione codicistica, nel caso in esame devesi comunque ritenere che il relativo onere di comunicazione (con le corrispondenti conseguenze in caso di inadempimento) incombesse sull intermediaria, che aveva autonomamente individuato la compagnia e stipulato per conto della cliente la relativa copertura, della quale era unica beneficiaria. Si consideri al riguardo che la stessa resistente, adducendo un onere decadenziale di cui non vi è traccia nei documenti contrattuali, sostiene che la richiesta di Pag. 4/6

4 rimborso della frazione del premio corrispondente al periodo residuo in cui il rischio era venuto meno, avrebbe dovuto essere rivolta alla stessa, non alla compagnia assicurativa. Anche alla luce della difficoltà di individuare, in fattispecie come quella in esame, il periodo assicurativo, considerando che il premio viene integralmente versato in anticipo (evidentemente per maggiore tutela della parte finanziatrice), già il 22 ottobre 2008 l ABI e l ANIA avevano stipulato un accordo (peraltro espressamente richiamato dalla resistente nella comunicazione dell 11 aprile 2012 con cui aveva rifiutato il rimborso di quota del premio assicurativo e quindi rigettato il reclamo) contenente Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento, in base al quale Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica ( ), il soggetto mutuante restituisce al cliente - sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell assicuratore - la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Del tutto priva di pregio l eccezione sollevata da parte resistente, la quale, allo scopo di negare il diritto della ricorrente al ristorno della quota parte del premio riferibile alla durata residua che avrebbe avuto il finanziamento, richiama la previsione del paragrafo 5.3. delle Condizioni generali di assicurazione relative ai prestiti personali concessi dall intermediaria, a mente della quale Le coperture assicurative hanno termine al verificarsi del primo dei seguenti eventi (i) la data di scadenza dell ultima rata prevista dal piano di rimborso definito al momento della sottoscrizione del Contratto di Finanziamento ovvero (ii) al compimento del limite d età indicato qui di seguito: (..). In caso di estinzione anticipata del finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento, il cliente non avrà diritto al rimborso di alcuna quota del premio pagato in relazione alla copertura assicurativa che continuerà in essere secondo il piano di rimborso definito al momento della sottoscrizione del Contratto di Finanziamento. Detta clausola appare vessatoria, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 33 del Codice del Consumo (ossia il D.Lgs. n. 206 del 2005), e pertanto nulla, e comunque non ha costituito oggetto di approvazione espressa. Del tutto irrilevante al riguardo la seguente dichiarazione prestampata (peraltro in caratteri così piccoli da renderne praticamente impossibile la lettura, con buona pace della trasparenza) sottoscritta dalla cliente con la richiesta di finanziamento: Avendo preso visione e conoscenza delle condizioni di assicurazioni allegate, aderisco all assicurazione vita e infortuni prevista a copertura del presente investimento. In contrasto con norme imperative inderogabili, la clausola in esame deve ritenersi nulla ex artt e 1419 cod.civ.. La resistente nella risposta alla prima lettera di contestazione della cliente ha inoltre sostenuto (e successivamente ribadito) che l assicurato avrebbe potuto richiedere la cessazione della copertura, mediante comunicazione inviata per iscritto alla Contraente o direttamente all Assicuratore, entro 30 giorni dalla data di estinzione anticipata del finanziamento. In tal caso l assicurazione avrebbe restituito all Assicurato la frazione di premio relativa al rischio non corso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nelle controdeduzioni ha invece asserito di concedere abitualmente, quasi quale prassi, il rimborso della frazione di premio relativa al rischio non corso, purché la rinuncia alla copertura assicurativa le venga comunicata entro il termine di trenta giorni dalla data di estinzione del contratto di finanziamento. Fermo restando che simili clausole, introducendo decadenze a carico del consumatore, avrebbero avuto natura vessatoria, non vi è traccia comunque di tali previsioni nella Pag. 5/6

5 documentazione contrattuale prodotta dalla stessa intermediaria, per cui la consumatrice non sarebbe stata certo in condizioni di adempiere. La censura mossa dalla ricorrente in relazione alla mancanza di trasparenza risulta assorbita dalla domanda di ripetizione di indebito, in quanto formulata con specifico riferimento al diritto al rimborso o comunque alla riduzione dei costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Con il ricorso la consumatrice ha chiesto altresì il rimborso dei costi di gestione non maturati. La domanda, tuttavia, oltre che generica, deve ritenersi irricevibile, atteso che con il reclamo dell 11 aprile 2012 la cliente dimostra di avere limitato la propria domanda di rimborso alla sola quota parte del premio assicurativo riferibile al periodo successivo all estinzione del finanziamento. Come noto, in forza delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d Italia, Il ricorso all ABF è preceduto da un reclamo preventivo all intermediario. ( ) Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo (così sezione IV, par. 1). P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di 674,73. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6

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