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BOZZA PATTI PARASOCIALI(rev.24/10) Tra. (di seguito definite congiuntamente come Parti e, singolarmente, come Parte ) Premesso che A) FARCOM Srl., con sede in (di seguito la Società ), è interamente partecipata dalle parti sopra richiamate e gestisce, per conto delle stesse, le farmacie di cui sono titolari; B) La struttura societaria e le modalità di affidamento dei servizi di cui al punto precedente sono conformi alla normativa di settore rappresentata dalla L. 475/1968 e dalla L. 362/1991, nonché alla vigente normativa in materia di servizi pubblici locali;

C) L affidamento diretto della gestione delle farmacie alla società è riconducibile al c.d. modello dell in house providing, soluzione gestionale di matrice comunitaria, che prevede, oltre all obbligo di mantenere l intero capitale sociale in capo ad enti pubblici, l esercizio da parte dei soci committenti, di un controllo analogo a quello espletato sui propri servizi organizzati direttamente, e che la società svolga la parte prevalente della propria attività nei confronti degli stessi soci; D) La definizione e l applicazione delle modalità operative attraverso cui esercitare il controllo analogo di cui al precedente punto C) è rimessa, nel rispetto dei riferimenti giurisprudenziali, alla autonoma scelta degli enti soci; E) Le particolari caratteristiche operative di FARCOM srl, che è titolare della gestione di una pluralità di aziende farmaceutiche per conto dei singoli comuni soci, determinano ripercussioni di carattere economico patrimoniale puntualmente riconducibili alle singole aziende farmaceutiche; inoltre, tale situazione è correttamente rappresentata dai sistemi informativi impiegati dalla Società, che garantiscono una rendicontazione contabile chiara ed attendibile dell attività svolta da ogni singola azienda farmaceutica; F) La partecipazione al capitale sociale di FARCOM srl è inscindibilmente legata al conferimento da parte del socio, della gestione della farmacia di cui lo stesso è titolare; al venire meno di una delle due condizioni (socio o affidamento del servizio), è necessario individuare una soluzione procedurale che faccia tempestivamente cessare anche l altra condizione; tale peculiare caratteristica, correlata al modello gestionale dell in house providing precedentemente richiamato, presenta dei riflessi operativi sulle procedure di ingresso di nuovi soci, sulle modalità di dismissione delle quote di partecipazione e sui criteri di determinazione del valore;

G) Le parti concordano sull esigenza di individuare soluzioni gestionali utili a garantire a tutti i comuni soci, la possibilità di esercitare sull operato della società e sui servizi condotti per gli stessi, un controllo analogo a quello condotto sui proprio servizi, nonché di definire comunemente modalità di ingresso e di uscita dalla società in grado di tutelare equamente gli interessi sia del socio uscente che quelli degli altri soci che manterranno la loro presenza nella società; Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 (Premesse) 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto. ART. 2 (Condivisione del modello organizzativo) 1. Le Parti riconoscono in FARCOM srl una soluzione operativa finalizzata all efficace ed efficiente gestione comune delle procedure amministrative, commerciali ed organizzative derivanti dalla conduzione delle farmacie comunali. 2. Obiettivo della gestione comune delle suddette procedure è quello di razionalizzare le spese generali di funzionamento. ART. 3 (Priorità strategiche e risultati delle singole aziende farmaceutiche)

1. Nel rispetto dell inquadramento organizzativo di cui al precedente articolo 2 e delle scelte che ne conseguono, ciascun socio ha facoltà di definire con il management di FARCOM srl, le priorità strategiche ed operative da perseguire nell ambito delle aziende farmaceutiche di cui è titolare. 2. I rapporti economico patrimoniali tra ciascun socio e FARCOM srl sono definiti dal contratto di servizio; ogni socio si impegna a regolare le ripercussioni economiche, patrimoniali e finanziarie direttamente imputabili alla gestione delle aziende farmaceutiche di cui è titolare, nell ambito dei meccanismi operativi disciplinati dal contratto di servizio. ART. 4 (Strumenti di programmazione e controllo delle aziende farmaceutiche) 1. Le priorità strategiche ed operative correlate alla conduzione di ogni singola azienda farmaceutica trovano una puntuale definizione nella predisposizione del suo budget annuale. 2. Il budget annuale di ogni singola farmacia è impostato sui valori di provento e di costo direttamente imputabili alla stessa farmacia; la definizione del budget annuale tiene prioritariamente conto dell obbligo di garantire la copertura delle spese comuni di cui al precedente art. 2. 3. Le previsioni del budget annuale di ogni singola farmacia contemplano anche gli interventi di investimento da attivare in accordo con le priorità strategiche ed operative formulate da ciascun socio. 4. Ciascun socio ha facoltà di interagire direttamente con il management di FARCOM srl per quanto attiene la definizione del budget annuale delle proprie farmacie. 5. Ciascun socio si impegna a completare le procedure di definizione del budget annuale relativo alle farmacie di cui detiene la titolarità entro il.. dell esercizio precedente a quello oggetto di programmazione.

6. Le parti riconoscono nelle procedure di predisposizione, monitoraggio e verifica del budget annuale, il meccanismo operativo fondamentale per garantire il concreto esercizio del controllo analogo. ART. 5 (Poteri ispettivi e di controllo dei soci) 1. In conformità con il modello gestionale adottato attraverso la partecipazione a FARCOM srl (affidamento in house) ed oltre agli ordinari poteri previsti dal Codice civile e dal contratto di servizio, è riconosciuta ad ogni socio la facoltà di esercitare sulle attività operative e sulle risultanze contabili attinenti la conduzione delle farmacie di cui è titolare, un controllo diretto, immediato e tempestivo, avvalendosi della pronta collaborazione del management di FARCOM srl e disponendo del pieno accesso ai database informativi ed ai locali in cui viene erogato il servizio. 2. Per l esercizio dei poteri di controllo ed ispettivi relativi alla proprie aziende farmaceutiche, ciascun socio si impegna ad adottare modalità operative che non arrechino pregiudizio al funzionamento della società ed alla regolare conduzione delle altre aziende farmaceutiche. ART. 6 (Segnalazione criticità) 1. Il socio che dovesse rilevare particolari criticità nei rapporti di servizio con FARCOM srl nonché nei meccanismi generali di funzionamento, tali da comprometterne l adesione alla società, si impegna a comunicare al management della società e, per conoscenza, a tutti gli altri soci, l esigenza di provvedere ad una pronta convocazione dell assemblea dei soci, al fine di approfondire le criticità rilevate. 2. La comunicazione di cui al punto precedente è prontamente effettuata anche nel caso in cui il singolo socio, per valutazioni di opportunità attinenti le proprie priorità istituzionali, abbia intenzione di perseguire una diversa soluzione organizzativa per le farmacie di cui è titolare.

ART. 7 (Conseguenze patrimoniali in caso di recesso) 1. Ciascun socio riconosce che l esercizio del diritto di recesso dalla società comporta il passaggio al socio recedente, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, del complesso di beni mobili ed immobili impiegati dalla società per la gestione della/e farmacia/e di cui è titolare. 2. Il trasferimento del complesso di beni mobili ed immobili avviene a fronte di un corrispettivo pari al valore contabile netto di tali beni così come risultante da situazione patrimoniale aggiornata alla data di efficacia del recesso, da società di revisione o da un Revisore contabile. 3. Le spese concernenti l attività di revisione sono a carico della parte recedente. ART. 8 (Valore della quota societaria in caso di recesso) 1. Considerate le particolari caratteristiche societarie ed operative di FARCOM srl, ciascun socio riconosce che il valore di rimborso della quota del capitale sociale spettante al socio recedente sarà determinato proporzionalmente al valore del patrimonio netto della società (capitale sociale più riserve), risultante dalle scritture contabili al momento della comunicazione della volontà di recedere. ART. 9 (Variazioni del contesto normativo) 1. Le parti si impegnano a monitorare costantemente l attualità e la coerenza delle disposizioni contenute nel presente patto con il quadro normativo vigente ed a segnalare tempestivamente, secondo le modalità di cui al precedente art. 6, eventuali criticità che dovessero rilevare. ART. 9 (Modifiche ed integrazioni)

1. Le modifiche od integrazioni al presente Patto saranno valide e vincolanti solo se approvate e sottoscritte dalle Parti. 2 L invalidità di una o più clausole non determinerà l invalidità dell intero Patto; le Parti si impegnano in buona fede a sostituire la clausola invalida con un altra che, per quanto possibile, consenta di raggiungere legittimamente gli obiettivi perseguiti, mantenendosi l equilibrio complessivo delle pattuizioni. ART. 10 (Durata) 1. Il presente Patto ha la durata di anni 3 (tre). Il periodo di validità coinciderà con la durata in carica di ciascun Consiglio di Amministrazione. I presenti Patti potranno essere modificati con maggioranza qualificata dei soci aderenti. ART. 11 (Modalità di comunicazione) 1. Tutte le comunicazioni, richieste, o qualsiasi altro avviso relativo alla presente pattuizione dovranno avere forma scritta e saranno considerati validi ed efficaci se trasmessi mediante raccomandata A/R, telefax o posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi che costituiscono, a tutti gli effetti, i rispettivi domicili elettivi. Art. 12 (Sottoscrizione) Il presente patto accettato da tutti i soci, sarà fatto sottoscrivere dai soci entranti dopo la data del presente. Data,.. Per il Comune di Per il Comune di Per il Comune di